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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del OR Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 437/2025 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, per procura speciale
[...]
allegata al ricorso, dall'avvocato Sara Brambilla del Foro di Monza, presso la quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
con sede legale in Cagliari, (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_1
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo
In via principale:
- accertare e dichiarare che il licenziamento per giusta causa comminato al
ricorrente, da in data 30.07.2024 è nullo Controparte_1
ed inefficace perché intimato in violazione della procedura prevista per il
licenziamento disciplinare, stante la tardività della contestazione disciplinare;
per l'effetto:
pagina 1 - dichiarare risolto il rapporto di lavoro, con effetto alla data del 30.07.2024;
- condannare altresì il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore
di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente ad € 1.953,86.= e pertanto pari alla somma lorda di € 23.446,32.= e in ogni caso nella misura non inferiore a 2 mensilità e quindi alla somma lorda di € 3.907,72.=;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che il licenziamento per giusta causa comminato al
ricorrente, da in data 30.07.2024 è Controparte_1
annullabile perché il fatto posto alla base di tale provvedimento espulsivo, per
espressa previsione della contrattazione collettiva, è inidoneo a giustificare il
licenziamento ed in ogni caso per insussistenza materiale del fatto contestato
al lavoratore;
per l'effetto:
- annullare il suddetto licenziamento;
- condannare il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di
lavoro con le stesse mansioni e qualifica;
- condannare altresì il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore
di una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento utile
per il TFR corrispondente ad € 1.953,86.= dal licenziamento all'effettiva
reintegra zione dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo
svolgimento di altre attività lavorate e in ogni caso nella misura massima di 12
mensilità;
- condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della sua effettiva
reintegrazione maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare che il licenziamento per giusta causa comminato al
ricorrente, da in data 31.05.24 è annullabile perché privo Controparte_2
di giusta causa per tutti i motivi in fatto nonché in diritto di cui in narrativa;
per l'effetto:
pagina 2 - dichiarare il rapporto di lavoro risolto in data 31.05.2024;
- condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di una
indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento utile per il
TFR corrispondente ad € 1.953,86.= in misura pari a 36 mensilità ovvero in
coni caso a quella somma che risulterà di giustizia maggiore o uguale a 6
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento utile per il TFR corrispondente ad € 1.953,86.= di fatto quindi alla misura di € 11.723,16.=;
in via ulteriormente subordinata:
- laddove venisse accertata la parziale sussistenza dei fatti addebitati al sig.
accettare come non integrino la fattispecie della giusta causa ex art ai Pt_1
sensi dell'art. 18, comma 5 L. 300/70 come modificata dalla L. 92/2012 stante
la minore gravità degli stessi;
convertire pertanto il licenziamento in
giustificato motivo soggettivo con preavviso, con conseguente condanna di
al pagamento dell'indennità sostitutiva Controparte_1
del preavviso e della retribuzione pari in base all'art. 70, comma 18 del CCNL
applicato a 30 giorni di calendario e quindi corrispondete alla somma lorda di
€ 1.953,86.=.
In via ulteriormente subordinata:
- accertare che il dott. ha diritto a vedersi riconosciute le differenze Pt_1
retributive e contributive dovute a titolo di lavoro straordinario non retribuito
come prestato in corso del rapporto di lavoro nonché a titolo di indennità di
pronta disponibilità per tutti i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare che il dott. , in forza dell'accertamento del lavoro Pt_1
straordinario prestato ma non retribuito e dell'indennità di pronta disponibilità, ha diritto a percepire la somma lorda di € 2.388,62.=, ovvero
quella maggiore ovvero minore somma che si riterrà di giustizia, con relative ritenute fiscale e versamenti contributivi all' CP_3
- per l'effetto condannare a corrispondere Controparte_1
al dott. , la somma lorda di € 2.388,62.=, ovvero quella maggiore ovvero Pt_1
minore somma che si riterrà di giustizia, con relative ritenute fiscale e
versamenti contributivi all' e conseguentemente. CP_3
pagina 3 Con vittoria di spese ed onorari e con condanna della resistente alla refusione
dei compensi dovuti dalla ricorrente al proprio difensore, da liquidarsi come
da tabelle allegate al DM 10.03.2014, n.55, oltre oneri di fatturazione e spese
generali al 15%, con riserva di quantificare le ulteriori spese maturate nel
corso di causa e con sentenza esecutiva”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il OR ha agito in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della impugnando Controparte_1
giudizialmente il licenziamento per giusta causa, intimatogli in data 30.7.2024.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società
convenuta, a far data dal 1.12.2023, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato full - time per n. 36 ore settimanali, con un periodo di prova di 6
mesi, con mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica, inquadrato alla categoria D, posizione D del sistema di classificazione di cui all'art. 52 del
C.C.N.L. AIOP – ARIS applicato al rapporto di lavoro.
Secondo le previsioni del contratto di assunzione, egli avrebbe dovuto prestare la propria attività lavorativa per cinque giorni alla settimana, secondo turni diurni e/o pomeridiani, definiti di volta in volta dalla direzione.
Tuttavia, sin dal suo arrivo presso la sede operativa della casa di cura in
Oristano, egli aveva appreso come in realtà la sua attività lavorativa si sarebbe concentrata unicamente su tre giornate lavorative, e, nello specifico, nelle giornate da giovedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
In qualità di tecnico radiologo, all'interno della predetta struttura, egli operava unitamente al OR all'interno dell'Unità di Risonanza Persona_1
Magnetica.
Nello specifico, egli operava in alternanza al OR , lavoratore Per_1
autonomo in regime di partita I.V.A. al quale erano stati assegnati i turni dal lunedì a mercoledì (sempre con durata dalle ore 8:00 alle ore 20:00).
pagina 4 Nel reparto di radiologia erano operativi – quanto meno sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa – n. 5 tecnici, di cui n. 3
addetti all'unità di radiologia tradizionale, ORi Persona_2 Persona_3
e e n. 2 addetti alla risonanza, ORi e .
[...] Persona_4 Pt_1 Per_1
Il ricorrente, nella fascia mattutina, si occupava delle risonanze con contrasto. Per svolgere tali attività era affiancato da un infermiere assegnato di volta in volta all'unità di riferimento che si occupava di effettuare una valutazione prediagnostica e del posizionamento di un accesso venoso.
Invece, nella fascia pomeridiana, si occupava da solo (quindi senza il supporto di infermieri o di O.S.S.) della valutazione prediagnostica al paziente e dello svolgimento dell'esame senza mezzo di contrasto.
Dato che la pianificazione degli appuntamenti dei suddetti esami veniva effettuata dall'ufficio amministrazione, egli si trovava ad effettuare 11/12
esami la mattina e 14 esami durante il pomeriggio.
Oltre ad eseguire l'esame diagnostico, egli doveva occuparsi di far compilare il questionario per l'indagine anamnestica del paziente, chiarendo quando necessario le domande, chiedendo chiarimenti se necessari e,
soprattutto, effettuando una prima verifica delle risposte, poiché qualora fossero emerse criticità, soprattutto in caso di risonanza con contrasto, avrebbe dovuto rivolgersi al medico di riferimento.
In caso di pazienti non autonomi, egli doveva altresì occuparsi di assisterli nella fase di svestizione nonché di posizionamento nel macchinario per la risonanza.
A tali attività se ne aggiungevano di ulteriori, quali la pianificazione degli ordini del materiale necessario al reparto, che dovevano venire eseguiti necessariamente ogni giovedì, e l'esecuzione delle procedure di spegnimento del macchinario per la risonanza, che veniva effettuato ogni sabato sera a fine turno. Al termine della giornata, la macchina (trattasi di una risonanza magnetica nucleare, impianto Total Body 3T – G.E. HEALTHCARE – MOD
SIGNA PIONEER) andava spenta togliendo tensione nel locale e tale procedura durava all'incirca 50 minuti, durante i quali il ricorrente era tenuto a
pagina 5 rimanere in reparto.
Capitava, inoltre, molto spesso che venissero inseriti ulteriori pazienti rispetto ai 25/26 che normalmente venivano calendarizzati. In tal caso il ricorrente vi doveva provvedere inserendoli nell'arco della giornata, così
arrivando ad eseguire talvolta anche 27/28 esami complessivi in un giorno, e quindi prestando attività per ben oltre le 12 ore retribuite.
Mediamente il ricorrente, al fine di poter disbrigare anche tali attività
aggiuntive, prestava tre ore di lavoro straordinario alla settimana: ore che,
seppur note al datore di lavoro, non erano state correttamente corrisposte,
tant'è che il ricorrente ha affermato di vantare un credito in favore della convenuta a tale titolo, indicato nella somma lorda di euro 1.694,54 (v. infra).
Nel gennaio 2024, dopo circa un mese dal suo ingresso nella struttura sanitaria della convenuta, il ricorrente aveva richiesto un confronto con il
OR , direttore della struttura predetta, richiedendo di poter usufruire di Per_5
mezz'ora di pausa che gli consentisse di avere un lasso temporale, utile al recupero delle forze e alla consumazione di un piatto caldo, nel corso dei lunghi turni (di ben oltre 12 ore) delle giornate di giovedì, venerdì e sabato.
Il OR , in tale occasione, aveva consentito alla mezz'ora di pausa, Per_5
imponendo però al ricorrente una modifica degli orari di lavoro: per poter fruire di mezz'ora di pausa pranzo, egli avrebbe dovuto iniziare la propria attività lavorativa alle ore 7:30 continuando sino alle ore 13:30, per poi riprendere la propria attività dalle ore 14:00 sino alle ore 20:00.
Sempre a partire dal mese di gennaio 2024, proprio in ragione della professionalità manifestata, il ricorrente iniziò di fatto a svolgere anche attività
di coordinamento presso il reparto, rendendosi operativo e disponibile anche nelle giornate di lunedì e venerdì.
Al fine di regolarizzare una situazione in essere sin dal mese di gennaio
2024, nel mese di marzo 2024, visto il ruolo de facto svolto, il ricorrente era stato nominato “coordinatore del personale tecnico di radiologia afferente al servizio di diagnostica per immagini (RM, TC, RX, OTP)” della struttura.
In ragione di tale nuovo incarico, al ricorrente era stata riconosciuta la
pagina 6 relativa indennità di coordinamento.
Tale incarico aveva incremento l'attività lavorativa complessivamente svolta dal ricorrente, che doveva garantire lo svolgimento delle attività relative al suo ruolo di coordinatore non solo nei giorni da lunedì a mercoledì, ma anche nelle giornate di turno, da giovedì a sabato.
In tale contesto al ricorrente, che pure era costretto a prestare numerose ore di lavoro straordinario, non era mai stata riconosciuta, nonostante le richieste avanzate, l'indennità di pronta disponibilità ex art. 60 del C.C.N.L. applicato.
Il ricorrente ha quindi allegato che in data 22.12.3023 era stato pubblicato un bando per pubblico concorso per n. 18 posti di Tecnico Sanitario Radiologia
Medica e che in data 22.1.2024 egli si era iscritto, compilando regolare domanda.
Tale iscrizione, inoltre, era stata da lui comunicata ai colleghi, ed in particolare al OR anch'esso iscritto al concorso. Per_2
In data 27.3.2024, alle ore 13:40, il ricorrente aveva inviato una e-mail al
OR , in qualità di responsabile della radiologia, Persona_6
comunicandogli la sua assenza per il giorno successivo.
In data 28 marzo 2024 il ricorrente dapprima aveva contattato telefonicamente, alle ore 7:40, la ORessa in qualità di coordinatrice Per_7
infermieristica, comunicandole che sarebbe stato assente dal luogo di lavoro, e successivamente, alle ore 08:02, aveva inviato una e-mail al OR (in Per_5
Per_ qualità di direttore Generale), al OR (in qualità di direttore
Amministrativo), alla ORessa (in qualità di responsabile Gestione Per_9
back office, organizzazione Agende), alla ORessa (in qualità di Per_7
coordinatrice Infermieri medicina) e al signor (in qualità di Per_10
coordinatore Infermieri sala operatoria), confermando l'assenza;
Alle ore 13:13 dello stesso giorno aveva inviato una seconda e-mail, alle stesse persone di cui sopra, comunicando che, per motivi di salute, sarebbe stato assente anche nelle giornate del 29 e 30 marzo 2024, in questo caso per motivi di salute, come da certificato che, a seguire, aveva inviato all'ufficio amministrazione;
pagina 7 In data 29.3.2024 il ricorrente aveva inviato un messaggio whatsapp al
OR con il quale lo aveva avvisato che, a breve, si sarebbe recato in Per_6
guardi medica.
Sempre in data 29.3.2024 il ricorrente aveva inviato alla signora Per_11
il certificato di malattia relativo alle giornate del 29 e 30 marzo 2024,
[...]
rilasciato dalla ORessa . Persona_12
In data 2.4.2024 la signora aveva quindi comunicato al ricorrente Per_11
che l'assenza del 28.3.2024 sarebbe stata giustificata come “recupero ore”.
In data 4.4.2024 il ricorrente si era quindi presentato regolarmente al lavoro,
dopo aver comunque garantito lo svolgimento delle sue attività di coordinamento e la sua pronta disponibilità per le giornate dal 1° al 3 aprile
2024.
Sempre in data 4.4.2024 il OR aveva convocato il ricorrente presso Per_5
il proprio studio per avere chiarimenti in merito all'andamento del reparto ed alle modalità operative che avrebbero potuto adottare per recuperare i pazienti del mese precedente le cui visite/esami erano rimaste inevase.
In tale occasione il OR non disse nulla al ricorrente in merito ai Per_5
fatti dei giorni precedenti, tant'è che l'incontro si concentrò unicamente su valutazioni organizzative.
In data 5.4.2024 il OR aveva convocato nuovamente nel proprio Per_5
ufficio il ricorrente, chiedendo a quest'ultimo il motivo per il quale avesse partecipato al suddetto concorso pubblico. Il ricorrente spiegò come l'iscrizione al bando fosse avvenuta pochi giorni dopo l'inizio della loro collaborazione, e quindi non vi fossero particolari modi, essendo invero prassi molto comune tra medici e tecnici partecipare a concorsi pubblici anche solo per valutare la propria preparazione.
A chiusura di tale incontro, e a domanda specifica del lavoratore, il OR
fece presente come quanto accaduto nei giorni antecedenti non avrebbe Per_5
costituito alcun problema, e, semplicemente, chiese al ricorrente di recuperare le ore relative alla giornata del 28.3.2024, così da permettere alla struttura di far eseguire in tempi brevi gli esami che erano stati rinviati.
pagina 8 Tali ore erano state di fatto recuperate dal ricorrente nelle giornate del 26 e
27 aprile 2024, come risultava dalle buste paga allegate, nonché dalle comunicazioni intercorse con la signora impiegata Per_9
dell'amministrazione.
Il rapporto di lavoro era quindi continuato senza alcun problema sino al mese di giugno 2024.
In data 12.6.2024 il ricorrente, a causa di gravi problemi al ginocchio destro,
si era visto costretto ad assentarsi dal lavoro per malattia sino al 21.6.2024 e,
successivamente, a prolungare la malattia dal 25.6.2024 a sino a tutto il
31.7.2024.
Proprio in tale periodo, evidentemente avendo compreso il lungo periodo di assenza del ricorrente per malattia - fatto noto a tutto il reparto di radiologia,
visto che il ricorrente si era sottoposto proprio in struttura agli esami radiologici, con conseguente condivisione del referto, come emergeva anche dagli scambi whatsapp con la collega – la società Per_3 Persona_3
datrice di lavoro aveva deciso di pianificare ed attuare un vero e proprio progetto volto all'allontanamento del ricorrente.
In data 2.7.2024 la convenuta aveva comunicato al ricorrente la revoca dall'assegnazioni al ruolo di coordinatore.
Quindi in data 9.7.2024, la convenuta aveva inviato la lettera di contestazione disciplinare con la quale aveva contestato al lavoratore di aver
“falsamente rappresentato uno stato di malattia per il giorno 28.03.24”.
Immediatamente il ricorrente si era affidato all'assistenza del signor rappresentante sindacale territoriale UGL, il quale aveva Persona_13
comunicato alla datrice di lavoro la richiesta di audizione del lavoratore.
L'audizione era stata pertanto fissata, da remoto, per la data del 22.7.2024
ore 9:00.
In previsione di tale incontro, in data 21.7.2024 il ricorrente aveva inviato una memoria difensiva.
L'audizione si era regolarmente svolta in data 22.7.2024 e in tale occasione il signor aveva precisato che “il dott. con le sue email del giorno Per_13 Pt_1
pagina 9 28 marzo 2024 ha semplicemente comunicato un'assenza dal lavoro che non doveva essere collegata ad uno stato di malattia”, ma a motivi personali differenti, e rammentava come “l'assenza di lavoro del girono 28 marzo 2024 doveva essere compensata con delle ore di lavoro”; ore di lavoro già svolte nel mese di aprile 2024.
Nel corso dell'audizione il ricorrente aveva confermato di aver partecipato alle prove d'esame relative al già menzionato concorso, precisando altresì che la sua partecipazione alla prova orale nella giornata del 28.3.2024 non era programmata, in quanto essa dipendeva dal superamento delle prove precedenti.
In data 30.7.2024 era stato irrogato il licenziamento per giusta causa.
Tale licenziamento era stato successivamente impugnato con lettera del
13.8.2024, al quale aveva fatto seguito la lettera di riscontro.
La al luglio 2024, come si Controparte_1
evinceva anche dalla relativa visura, occupava più di 15 dipendenti.
Non era stato possibile addivenire ad alcuna composizione bonaria della controversia.
1.2. Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento, per una pluralità di profili.
1.2.1. In primo luogo, ha affermato la tardività della contestazione disciplinare, in quanto solo nel luglio 2024 la società datrice di lavoro aveva contestato i fatti occorsi nel marzo 2024, di cui era ampiamente a conoscenza almeno sin dal mese di aprile 2024.
Come infatti risultava dai documenti prodotti, e come già rilevato nell'espositiva in fatto, il ricorrente aveva tempestivamente avvisato la convenuta in ordine ai giorni di assenza dal lavoro.
In forza del noto principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, il datore di lavoro che intende contestare la condotta illegittima tenuta dal proprio dipendente, deve farlo entro un arco temporale quanto più
possibile ristretto.
Nel caso di specie, tale principio era stato violato, non comprendendosi le
pagina 10 ragioni per le quali la convenuta aveva atteso sino al 9.7.2024 per inviare la lettera di contestazione.
A ciò si aggiungeva che lo stesso C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro,
al suo art. 42, prevede che “la contestazione disciplinare deve essere inviata al
lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi
direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all'art. 1 del presente
CCNL hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa”.
Tenuto conto che l'assenza asseritamente non giustificata del ricorrente era già nota alla convenuta in data 2 aprile 2024, come risultava dalla citata e-mail della signora la convenuta avrebbe dovuto procedere all'invio della Per_11
contestazione entro e non oltre il 5 maggio 2024, fatto che non era avvenuto,
rendendo pertanto privo di validità ed efficacia il procedimento disciplinare.
1.2.2. Parte ricorrente ha quindi affermato l'insussistenza del fatto contestato.
La convenuta, con la lettera del 9.7.2024, aveva contestato al ricorrente,
relativamente alla giornata del 28.3.2024, la “simulata malattia”.
Ma, come risultava per tabulas dai documenti allegati, per la giornata del
28.3.2024 il ricorrente non aveva presentato alcun certificato medico a giustificazione della propria assenza, e, quindi, non aveva simulato alcuna malattia.
Tant'è che, come comunicato dalla stessa resistente, la giornata del
28.3.2024 era stata indicata in busta paga come “recupero ore”.
1.2.3. Parte ricorrente ha altresì ravvisato la sproporzione della sanzione espulsiva perché il fatto, quand'anche fosse stato ritenuto sussistente in termini di assenza ingiustificata per un giorno (la giornata del 28 marzo 2024),
rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
Ed infatti, l'art. 42 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro prevede che,
in caso di assenza non giustificata dal luogo di lavoro per meno di tre giorni consecutivi, al lavoratore debba essere applicata solo una sanzione conservativa e non il licenziamento.
Di conseguenza, non rientrando il caso concreto – in ipotesi, di assenza non
pagina 11 giustificata per n. 1 giornata - tra le fattispecie previste dal C.C.N.L. e sanzionabili con un provvedimento espulsivo, il licenziamento irrogato era, in ogni caso, da ritenersi annullabile e del tutto privo di efficacia e validità.
1.3. Il ricorrente ha altresì richiesto la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme a titolo di differenze retributive:
- retribuzione per le n. 62 ore di lavoro straordinario prestato, per un totale di euro 1.694,54;
- indennità di pronta disponibilità ex art. 60 C.C.N.L., pari alla somma di euro 694,08 (come da conteggio a pag. 14 del ricorso).
Il tutto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge.
Con specifico riferimento al lavoro straordinario, il ricorrente ha allegato che era suo compito trattenersi al lavoro per un'ora aggiuntiva ogni sabato sera al fine di svolgere le attività di spegnimento della macchina per la risonanza,
nonché, ogni giovedì, per la predisposizione degli ordini di reparto,
soggiungendo che tali ore erano aumentate esponenzialmente in seguito al conferimento dell'incarico di coordinatore del reparto di radiologia.
Egli ha quindi affermato di aver pertanto prestato un totale di n. 62 ore di lavoro straordinario, mai retribuitegli, e che pertanto, come da conteggi allegati, era creditore della complessiva somma lorda di euro 1.694,54.
2. La società convenuta, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 13.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
******
4. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
4.1. L'impugnazione del licenziamento.
È innanzitutto provato documentalmente che al rapporto di lavoro in essere tra le parti si applichi il C.C.N.L. AIOP ARIS per il personale dipendente non
pagina 12 medico delle strutture sanitarie, espressamente richiamato nel contratto di assunzione.
È altresì provato documentalmente che parte ricorrente sia stata assunta alle dipendenze della convenuta con contratto a tempo indeterminato, con inizio della prestazione a far data dal 1.12.2023, con la qualifica di tecnico sanitario di radiologia medica e con l'inquadramento contrattuale nella categoria indicata nel ricorso.
Parte convenuta, non costituitasi in giudizio, non ha allegato e dato prova,
come era suo onere (v. Cass. civ., sezione lavoro, sentenza n. 9867 del
19.4.2017), di non raggiungere i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18,
ottavo e nono comma, della Legge n. 300 del 1970, e quindi di essere soggetta all'applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2015.
Per contro, il raggiungimento dei predetti requisiti occupazionali può dirsi dimostrato, documentalmente e in via presuntiva, dalla visura camerale della convenuta, ove sono indicati n. 146 dipendenti in media per l'anno 2024, e dalle notevoli dimensioni dell'impresa esercitata, trattandosi di una struttura sanitaria che eroga servizi di ricovero e di cura, oltre che servizi ambulatoriali,
in varie discipline mediche, e che quindi, in ragione della complessità delle attività svolte e del notevole numero delle prestazioni da erogare al pubblico,
necessita evidentemente di oltre quindici dipendenti.
Deve pertanto ritenersi che, per quanto specificamente concerne le norme in materia di licenziamento, il rapporto di lavoro per cui è causa sia soggetto all'applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015.
Tanto premesso, con la lettera del 9.7.2024, al ricorrente sono stati contestati sotto il profilo disciplinare i seguenti fatti:
“- il giorno 28 marzo 2024, alle ore 08:02, LL inviava una e-mail alla
con la quale affermava che per motivi di CP_1 Controparte_1
salute non era in grado di prendere servizio durante quella mattina.
- Sempre il giorno 28 marzo 2024, alle ore 13:13, LL inviava una seconda
mail affermando di essere malata e che non sarebbe rientrata al lavoro nei
giorni 29 e 30 marzo 2024 per motivi di salute.
pagina 13 - il giorno 29 marzo 2024, alle ore 21:42, LL inviava un certificato
medico, che non comprendeva il giorno 28 marzo 2024.
- il giorno 28 marzo 2024, alle 09:30, LL ha sostenuto la prova orale per il
concorso per Tecnico di Radiologia presso la sede del Centro Professionale
Lavoro e Formazione (ex CISAPI) in Cagliari, Via Piero della Francesca s.n.c.
- in data 1° marzo 2024, LL ha ricevuto via PEC dall Controparte_4
una comunicazione con la quale veniva informata che avrebbe sostenuto le
prove sotto specificate per la copertura di numero di certo posti di tecnico
sanitario:
- in data 26 marzo 2024, ore 10:00 - prova scritta - (giorno di riposo dal
servizio);
- in data 27 marzo 2024, ore 09:30 - prova pratica – (giorno di riposo dal
servizio);
- in data 28 marzo 2024, ore 09:30 - prova orale – (giorno di servizio);
- Con la Determinazione Dirigenziale n. 915 del 29 marzo 2024 l'
[...]
stilava la graduatoria tra i partecipanti al concorso;
CP_4
- LL, in base alla determinazione Dirigenziale su citata, è risultata
vincitrice al concorso per l' avendo sostenuto il giorno 26 Parte_2
marzo 2024 la prova scritta, il giorno 27 marzo 2024 la prova pratica ed il
giorno 28 marzo 2024 la prova orale.
Per È di tutta evidenza che per il giorno 28 marzo 2024 è stata assente per
simulata malattia, in quanto alle 09:30 ha sostenuto presso la struttura ex
CISAPI di Cagliari la prova orale per il concorso sopra citato.
A tale consapevolezza siamo addivenuti in data 27 giugno u.s., allorquando
gli uffici amministrativi hanno effettuato una verifica di routine degli idonei ai
concorsi pubblicati correntemente sul sito dell' verifica funzionale alla CP_4
nostra programmazione dei necessari avvicendamenti e al successivo incrocio
con le presenze al lavoro dei dipendenti.
Consideriamo il Suo comportamento un gravissimo illecito disciplinare
[cfr., in particolare, art. 42 comma 7°, lett. D CCNL AIOP Personale Non
Medico (“assenza per simulata malattia”)]. LL ha, infatti, falsamente
pagina 14 rappresentato uno stato di malattia per il giorno 28/03/2024; tale
comportamento è totalmente incompatibile con il rapporto fiduciario che è alla
base di ogni rapporto di lavoro (…)”.
Avuto riguardo all'invocata violazione del principio di immediatezza, si osserva che, in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o – come nel caso di specie - le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso, il mancato rispetto dei detti termini integra una violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della tutela indennitaria c.d.
attenuata, di cui al comma 6 dell'art. 18 St. Lav. (v. Cass. civ., Sezioni Unite,
sentenza n. 30985 del 27.12.2017), al quale corrisponde l'art. 4 del D. Lgs. n.
23/2015.
Nel caso di specie, tuttavia, spetta al lavoratore la maggior tutela prevista dall'art. 3, primo comma, del predetto decreto legislativo.
Come si evince dal tenore letterale della predetta lettera, al ricorrente è stata contestata la fattispecie della “simulata malattia”.
Ai sensi dell'art. 42 del CCNL ARIS – AIOP, “Sempreché si configuri un
notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo”, tra gli altri casi, anche per l'ipotesi indicata alla lettera D, di “assenze per simulata malattia”.
Senonché, dall'esame dei documenti prodotti dal ricorrente risulta che gli estremi di tale fattispecie non sussistono nel caso concreto.
Ed infatti, il ricorrente, con la e-mail inviata in data 28 marzo 2024 ha indicato che “Per motivi di salute non sarò presente al lavoro sino a sabato compreso”.
Il giorno successivo, 29 maggio 2024, il ricorrente ha quindi inviato al datore di lavoro un certificato medico attestante il suo stato di malattia per i giorni del 29 e del 30 marzo.
In sede di audizione il ricorrente ha riferito che il proprio malessere era iniziato nella serata del 27 marzo 2024 e che nella mattinata del giorno successivo si è comunque recato a Cagliari, accompagnato da terze persone,
pagina 15 per sostenere la prova orale del concorso indicato nella lettera di contestazione,
che sarebbe durata solo pochi minuti.
Dave ritenersi che non vi sia stato, da parte del ricorrente, l'intento di simulare la malattia in relazione alla giornata del 28 marzo.
A riprova di ciò vi è il fatto che, come detto, il certificato medico inviato all'azienda si riferisce soltanto ai giorni del 29 e del 30 marzo, e non invece a quello del 28, ragion per cui il personale di segreteria della convenuta, e precisamente la signora si è immediatamente ed Persona_11
agevolmente avveduta del fatto che il giorno 28 marzo era “scoperto” dalla certificazione medica.
Tanto è vero che la stessa non sapendo come giustificare l'assenza Per_11
del 28 marzo, ha imputato il giorno di assenza a “recupero ore”, invero non previamente autorizzato.
La condotta del ricorrente, nello specifico, non può dirsi del tutto improntata ai canoni di buona fede e correttezza, in ragione del fatto che egli avrebbe potuto chiedere per tempo dei giorni di ferie o di permesso per partecipare alle prove del concorso, ben potendo egli verosimilmente conoscere con un certo anticipo la data di svolgimento della prova orale e ben potendo egli ipotizzare il superamento della prova scritta e di quella pratica, con conseguente ammissione alla prova orale.
Con la sua assenza, rimasta del tutto ingiustificata in relazione al 28 marzo,
egli ha indubbiamente creato un disagio al datore di lavoro.
Ciò posto, tuttavia, ad avviso di questo giudice, tale condotta rientra nella meno grave fattispecie dell'assenza ingiustificata, prevista dall'art. 42 del
C.C.N.L. in relazione al lavoratore che “non si presenti al lavoro omettendo di
darne comunicazione e giustificazione ai sensi del presente CCNL, o
abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo”, e punita con la sola sanzione conservativa.
Si noti che, ai sensi della lettera B dell'art. 42, il licenziamento per giusta causa è consentito per la più grave ipotesi di “assenza ingiustificata per tre
giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in
pagina 16 un giorno precedente e/o seguente alle festività ed alle ferie”.
Quand'anche, per mera ipotesi, si volesse dare risalto al solo tenore letterale della citata e-mail, secondo cui anche l'assenza del 28 marzo sarebbe stata giustificata dal lavoratore da motivi di salute, e quindi si volesse ravvisare la fattispecie della “assenza per simulata malattia”, si osserva che anche in tale ipotesi il licenziamento per giusta causa non costituisce un automatismo, ma deve essere irrogato “sempreché si configuri un notevole inadempimento”.
Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, il predetto “notevole
inadempimento”, tale da giustificare la più grave sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa, non può dirsi sussistente, in considerazione del fatto che l'ipotetica simulazione avrebbe comunque riguardato una sola giornata lavorativa e che, successivamente, il rapporto di lavoro è proseguito regolarmente per circa tre mesi, durante i quali il ricorrente ha profuso il proprio impegno lavorativo, come è avvenuto nel periodo precedente.
Inoltre, se si eccettua la comunicazione della predetta assenza, il ricorrente ha improntato la propria condotta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, avendo persino avvisato – a riprova della sua buona fede - i colleghi di lavoro del fatto che avrebbe partecipato al concorso.
Per quanto sinora esposto, si ritiene che il caso concreto sia sussumibile nella fattispecie astratta di cui al primo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 23/2015,
comportante la tutela soltanto indennitaria e non quella reintegratoria.
Si osserva a tal proposito che, in tema di licenziamento disciplinare,
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui al secondo comma del citato art. 3 del D. Lgs. n.
23/2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (Cass. civ.,
Sezione Lavoro, sentenza n. 12174 dell'8.5.2019).
Nel caso di specie il fatto si è verificato nella sua materialità ed ha rilievo disciplinare, meno grave rispetto alla massima sanzione comminata, ragion per
pagina 17 cui si applica la tutela del primo comma e non quella del secondo comma di cui al citato art. 3.
Ne consegue che, ai sensi della predetta disposizione di legge, per come risultante in seguito alla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, il giudice è tenuto a dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e a condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità,
non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo parametrato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Considerato il caso concreto, ed avuto riguardo, in particolare, alla anzianità
di servizio del ricorrente ed al comportamento complessivamente tenuto da entrambe le parti, si ritiene di dover determinare la predetta indennità in misura pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Posto che la retribuzione utile ai fini del T.F.R. è stata indicata nell'ultima busta paga da considerarsi utile a tal fine (giugno 2024) in euro 1.953,86, si ottiene la somma di euro 15.630,88.
A tale somma, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., accedono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4.2. La domanda concernente le differenze retributive.
La domanda ora in esame non è fondata.
Per quanto concerne lo straordinario, è rimasta indimostrata la circostanza per cui il ricorrente avrebbe svolto le ore di straordinario indicate nel ricorso,
non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare di aver effettuato le incombenze lavorative dedotte oltre l'orario normale di lavoro.
Come è noto, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso (che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla
pagina 18 quantificazione del compenso (v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro,
sentenza n. 4076 del 20.2.2018).
Per quanto concerne l'indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 60
C.C.N.L., si osserva che parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti che, ai sensi della predetta disposizione della contrattazione collettiva, danno diritto al predetto elemento accessorio della retribuzione,
ovverosia, in primo luogo, l'attivazione del servizio di pronta disponibilità
(“caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per
lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla
chiamata (…)”) da parte dell'azienda, previo confronto con le rappresentanze sindacali, e, in secondo luogo, la sua partecipazione al predetto servizio, ove attivato.
5. Le spese.
Considerata l'entità della reciproca soccombenza, desumibile dal fatto che le domande del ricorrente non sono state integralmente accolte, avuto riguardo,
in particolare, al mancato riconoscimento della tutela reintegratoria e al mancato accoglimento della domanda concernente le ulteriori voci retributive,
le spese processuali vengono compensate nella misura di un terzo, mentre parte convenuta, rimasta maggiormente soccombente, viene condannata alla rifusione delle spese residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella di riferimento per le controversie di lavoro di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) dichiara estinto alla data del licenziamento il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condanna la a pagare in Controparte_1
favore di la somma di euro 15.630,88, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa le spese processuali per un terzo e condanna la CP_1
pagina 19 alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali residue, che liquida in euro 79,00 per spese di contributo unificato ed in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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