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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2110/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
SAN BERNARDINO, 145 24126 BERGAMO presso lo studio dell'avv. RAVELLI
FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PA AR ( ) VIA CAVOUR, 47 24061 ALBANO C.F._1
SANT'ALESSANDRO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_2
dall'Avv.to MARCHINI JACOPO (C.F. con domicilio eletto C.F._5
presso lo studio dell'Avv. ALFIERI CHIARA ( ) sito in PIAZZA C.F._6
LIBERTA' N. 9 22070 APPIANO GENTILE, giusta delega in atti;
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 693/2024, pubblicata il 18/06/2024.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rejetta,
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata n. 693/2024 pubblicata in data
18.06.2024 dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott. Paolo Bertollini, resa nel giudizio recante R.G. 2538/2021, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: contrariis rejectis , rigettare l'opposizione proposta dai signori , Controparte_2 CP_1
, e dalla società nonché tutte le
[...] Controparte_3 Controparte_4
domande avversarie di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 790/21 – 1573/21 RG Tribunale di Como in data 13.05.2021) in ogni sua parte, condannando i debitori a pagare a l'importo già ingiunto Parte_1
con il provvedimento di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. pagina 2 di 22 IN VIA SUBORDINATA: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare , Controparte_2
e a pagare a quella Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Ove ritenga di non decidere nel merito la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al Tribunale di Como per l'accoglimento delle conclusioni tutte sopra formulate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è pari ad
€uro 7.910,85 e che il C.U. dovuto è di € 355,50 (€ 237,00 aumentato della metà) .
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si depositano:
1- copia conforme all'originale della sentenza appellata;
1-bis- notificazione sentenza appellata;
2- sentenza Corte di Appello di Torino n. 433/2024;
3- fascicolo del primo grado di giudizio (monitorio + opposizione).
IN OGNI CASO:
- compenso professionale e spese anticipate interamente rifusi, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- qualora fossero ritenute da rifondersi o da compensarsi le spese di lite del giudizio di primo grado, condannare , , e/o Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
in solido ovvero alternativamente tra loro, a restituire/pagare a Controparte_4
l'importo eventualmente versato dall'appellante in corso di Parte_1
giudizio (nel denegato caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata) anche per la CTU, ovvero quella diversa somma in caso di ritenuta rifusione parziale delle spese di lite del primo grado.
Salvis juribus. Con la dovuta osservanza. pagina 3 di 22 Per , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
società Controparte_6
in via preliminare:
• Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare e non accogliere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (n. 693/2024-Tribunale di Como) per tutto quanto argomentato nel presente atto e attesa l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale:
• Voglia lll.mo Collegio adito rigettare l'appello promosso da
[...]
er tutto quanto eccepito, esposto e dedotto nel presente atto da Parte_1
parte delle parti appellate;
in via subordinata:
• nella denegata ipotesi in cui il Giudice non Voglia accogliere le conclusioni sino ad ora spiegate, la società e i signori , Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e eccepiscono fino d'ora la prescrizione dei crediti ai sensi
[...] Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 1966 codice civile spagnolo e art. 2948c.c.; in ogni caso:
• spese e compensi di assistenza legale interamente rifusi;
• alla luce della condotta dolosa della società appellante posta in essere con la presente impugnazione, Voglia Ill.mo Collegio adito condannare ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. la società Parte_1
Si producono in copia, con espressa riserva di ulteriore produzione nei concedendi termini i seguenti documenti:
1. ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 22 2. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
3. documenti allegati al fascicolo di primo grado;
4. sentenza n. 693/2024 –Tribunale di Como;
5. notifica sentenza Tribunale di Como;
6. atto di citazione in appello;
7. mail avv. Ravelli 1 agosto 2024;
8. Legge Generale per la difesa dei Consumatori e degli Utenti n. 26/1984.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 790/2021 emesso in data 13 maggio 2021 (Rg. 1573/2021), il
Tribunale di Como, su istanza di ingiungeva a Parte_1
e il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagamento della somma di euro 7.910,85, oltre interessi e spese del monitorio a titolo di spese per quote di servizi comuni, imposte e tasse del Complesso Turistico
Apartamentos Club Cala Pi sito in 07620 Llucmayor, OR ( Spagna), maturate tra il
2007 e il 2020.
Nello specifico aceva presente che i signori Parte_1 CP_2
e erano proprietari di
[...] Controparte_1 CP_3 CP_3
uno specifico diritto reale immobiliare di godimento turnario connesso all'unità immobiliare/appartamento n. 330 piano 3, Blocco A- Settimana n. 40 bianco, per massimo 6 occupanti, presso il complesso turistico Apartamentos Club Cala Pi sito in
07620 Llucmayor, OR ( Spagna), in virtù di atto di compravendita stipulato in data
8.10.1996 con la che la predetta società a far data dal 1 aprile 1994 aveva CP_7
affidato a l'incarico di Amministrazione e gestione Parte_1
complessiva del predetto complesso turistico, nonché di riscossione delle quote di servizio annuali dovute dai soci comproprietari per il successivo cinquantennio;
che i pagina 5 di 22 signori avevano provveduto a versare il dovuto dalla stipula del Parte_2
contratto fino a tutto il 2006, senza nulla eccepire.
Avverso detto decreto proponevano opposizione i signori Controparte_1 CP_2
e precisando di aver stipulato, in data 8.10.1996, con la
[...] Controparte_3
un contratto di compravendita relativo ad una quota temporale di proprietà CP_7
(c.d. multiproprietà), relativa ad un immobile sito nel Residence Cala Pi.
Deducevano tuttavia gli opponenti il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto), giacché, con successivo contratto del
15.02.2007, avevano provveduto a cedere il suddetto diritto alla Controparte_4
Sollevavano, inoltre, eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 1964 del codigo civil spagnolo, destinato ad applicarsi a tutti i crediti da adempiere con cadenza temporale annuale o inferiore.
Infine, veniva invocata la nullità del contratto da loro stipulato con per CP_7
contrasto con la disciplina introdotta dalla Ley 42/1998 che, recependo nell'ordinamento spagnolo la direttiva 94/97/CE, aveva per la prima volta disciplinato l'istituto della multiproprietà.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Infine, gli opponenti domandavano di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'originaria contraente al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa CP_7
della nullità del contratto dell'8.10.1996, oltre che la condanna della stessa alla restituzione di quanto da lei ricevuto in esecuzione del medesimo contratto per un totale di € 21.894,77, oltre interessi.
A supporto delle deduzioni di parte opponente, interveniva, peraltro, la
[...]
confermando di aver acquistato il diritto di cui al citato contratto. CP_4
pagina 6 di 22 Si costituiva contestando l'intervenuta cessione del Parte_1
contratto a favore della siccome priva di data certa e comunque Controparte_4
a lei non opponibile, in difetto della relativa notificazione o accettazione, alla stregua dell'art. 15 Ley 42/1998 e degli artt. 10 e 14 dello Statuto del Complesso Cala Pi. Si opponeva, inoltre, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine di quindici anni di cui all'art. 1966 del codigo civil spagnolo,
e dell'eccezione di nullità del contratto, rispetto alla quale adduceva tanto il proprio difetto di legittimazione passiva (o meglio, la propria estraneità al rapporto litigioso), quanto l'impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata nell'interesse di parte opposta e veniva disattesa la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, stante il difetto di giurisdizione, con riferimento all'eventuale domanda di nullità del contratto, da proporre nei confronti della terza chiamata, CP_7
Esaurita la fase di trattazione, con il deposito delle memorie di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti e il processo veniva istruito con la richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia ex art. 14 legge n. 218/1995 sulle questioni di cui all'ordinanza del 20.05.2022, vale a dire : 1) sulla disciplina spagnola applicabile in materia di prescrizione;
2) sulla disciplina transitoria applicabile ai contratti di godimento turnario degli immobili, stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della ley n. 42/1998; 3) sulla disciplina applicabile in materia di cessione del contratto di acquisto dei beni in godimento turnario, stipulati prima dell'entrata in vigore della Ley n. 42/1998.
Acquisita la documentazione trasmessa, tutta in lingua spagnola, veniva poi disposta la nomina di un interprete che provvedesse alla traduzione in lingua italiana. Svolto tale pagina 7 di 22 incombente, il Tribunale di Como con sentenza n. 693/2024 pubblicata in data
18.06.2024, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così provvedeva:
“ 1) In accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di revoca il decreto Controparte_3 Parte_1
ingiuntivo opposto;
2) Condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali, in favore di e che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
liquida in € 382,50 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta da e nei confronti dell'opposta; Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
4) Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di traduzione, già liquidate come da separato decreto;
5) Compensa le spese processuali nei rapporti tra l'opposta e la terza intervenuta, . Controparte_4
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano atteso che: “ Viene infatti in rilievo il criterio di competenza di cui all'art. 4 Reg. UE n.
1215/2012, sotto il profilo del foro generale del convenuto, essendo tutti e tre gli opponenti domiciliati in Italia, nel circondario di questo Tribunale”.
A livello di disciplina sostanziale ha ritenuto applicabile la legge spagnola.
Quanto al merito il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione preliminare di nullità del contratto di acquisto del diritto turnario immobiliare stipulato in data 8.10.1996 sollevata dall'opponente “non rilevando che l'originaria disponente non sia parte del presente giudizio, ben potendo il Tribunale conoscere incidenter tantum della validità del contratto, quale questione pregiudiziale di merito, da cui dipende l'esito della controversia, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.”.
Ha, nello specifico, ritenuto applicabile la L. n. 42/1998 e, rilevato che il contratto è del
1996, ha ritenuto trovasse applicazione la disciplina transitoria contenuta nella Ley
42/1998 che ha espressamente previsto che “ i regimi preesistenti sui diritti relativi pagina 8 di 22 all'uso di uno o più immobili, costruiti o in costruzione per un periodo dell'anno determinato o determinabile, la cui applicazione sia provata in qualsiasi modo previsto dalla Legge, dovranno essere adeguati entro il termine di due anni, alle disposizioni della presente Legge”.
Nel caso di specie ha ritenuto che gli atti di adeguamento statutario e normativo prodotti da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione non fossero idonei a superare l'originaria indeterminatezza del contratto sotto il profilo dell'individuazione del suo oggetto, così osservando: “ L'originario contratto dell'8.10.1996 non individuava, infatti, il tipo di “regime” applicabile (o meglio, di situazione giuridica soggettiva oggetto dell'accordo), trascurando di chiarire se gli opponenti avessero acquistato un vero e proprio diritto reale, come sembrerebbe implicare la formale denominazione dell'atto in termini di “compravendita”, oppure un diritto personale di godimento, come sembrerebbe suggerire il testo dell'accordo nel riferirsi all'acquisto di un periodo di godimento esclusivo (come “proprietario esclusivo”), in uno degli appartamenti del residence. Inoltre, da un lato, l'accordo si riferisce alla facoltà di cedere a terzi la proprietà, per donazione o per compravendita, di ipotecarla e di disporre del totale usufrutto;
dall'altro, si riferisce alla facoltà del compratore di esigere la conversione del contratto in atto pubblico ai fini dell'eventuale iscrizione al catasto, con ciò suggerendo che dallo stesso derivino non già effetti direttamente traslativi di un diritto reale, ma effetti meramente obbligatori, sia pure accompagnati da un anticipato godimento dell'immobile.
Inoltre, l'accordo non determinava con sufficiente precisione né il bene oggetto del diritto di “multiproprietà”, genericamente indicato come appartamento n. 330, piano 3, blocco A, né tantomeno il periodo spettante in godimento agli acquirenti, descritto in contratto come settimana “40/Bianco”, e la durata complessiva del rapporto.
Vi erano, in altri termini, plurimi profili di indeterminatezza che imponevano di
“adeguare” il contratto alla disciplina sopravvenuta di cui alla Ley 42/1998. pagina 9 di 22 Gli anzidetti atti di adeguamento non risultano, tuttavia, idonei allo scopo, giacché né la delibera adottata in data 21.10.2000 dall'Assemblea Generale della Comunità “Cala Pi
Nou”, né tantomeno il successivo regolamento, deliberato unilateralmente da CP_7
concorrono a determinare l'oggetto del contratto.
[...]
Quest'ultimo prevede infatti solo che “il regime legale del complesso turistico Pt_1
Nou è considerato preesistente alla legge sul Regime di Godimento Turnario di Beni
Immobili ad Uso Turistico e Norme Tributarie e conforme alla sua Disposizione
Transitoria Seconda si adegua in modo tale: 1 – che le quote indivise commercializzate
o che non siano di proprietà del promotore del Complesso al momento della stipula dell'atto di adeguamento e regolatore dello stesso conservano la propria natura giuridica, e 2- le restanti (vale a dire, quelle non commercializzate e quelle che siano proprietà del promotore), trasformano la loro natura giuridica di piena proprietà per quote (multiproprietà) a diritto di godimento turnario nei modi definiti in queste norme regolatrici” (art. 1).
Vi è stato, dunque, un “adeguamento” in senso normativo che non è stato però accompagnato da un “adeguamento” negoziale, nel senso che non sono stati determinati quegli elementi oggettivi della fattispecie che costituivano un requisito di validità del contratto, sulla base del combinato disposto degli artt.
1.7 e 9.1 della legge sopravvenuta.
È infatti vero che la validità del rapporto va valutata sulla base della disciplina vigente alla data della sua conclusione, ma nulla impedisce al legislatore, a tutela di determinati interessi quali la tutela del consumatore, di introdurre alcuni ulteriori requisiti di validità del contratto cui le parti debbono obbligatoriamente adeguarsi.
Né tali elementi avrebbero potuto essere stabiliti unilateralmente dall'originaria disponente, giacché dalla seconda disposizione transitoria della Ley 42/1998 si evince che l'adeguamento del contratto obbedisce ad un interesse dell'acquirente, legittimato a pretendere giudizialmente l'adeguamento, se non intervenuto entro due anni pagina 10 di 22 dall'entrata in vigore della riforma, e in ogni caso l'intera disciplina obbedisce ad una ratio protettiva per il consumatore.
Essa mira, in altri termini, a far sì che l'acquirente del diritto d'uso turnario dell'immobile sia adeguatamente informato sulla natura e sull'oggetto del suo diritto.
Infine, va detto che lo stesso art. 10 del contratto dell'8.10.1996 prevedeva che
“nell'ipotesi in cui entrambe le parti volessero modificare il presente contratto, dovranno procedere alla stesura di uno nuovo con l'annullamento totale di questo”, sicché deve ritenersi che le parti avevano inteso in radice escludere qualsiasi forma di modifica unilaterale dell'accordo.
Ha, quindi, concluso che: “In mancanza di un valido adeguamento negoziale, il contratto va pertanto ritenuto nullo (o, per meglio dire, inefficace), dovendosi applicare analogicamente la previsione di cui all'art.
1.7 della Ley 42/1998 che sanziona con la nullità i contratti non previsti da detta legge, questo in quanto la risoluzione prevista dalla terza disposizione transitoria si riferisce unicamente ai contratti conclusi dopo
l'entrata in vigore della predetta legge.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, non essendovi evidenza dell'esistenza di un termine prescrizionale, nell'ordinamento spagnolo, per proporre l'azione di nullità o per opporla in via di eccezione”.
Da ultimo ha ritenuto non applicabile la c.d. dottrina degli atti propri dedotta da
[...]
Parte_1
Ha così accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza ha interposto appello cui hanno Parte_1
resistito i signori che hanno riproposto ex art. Parte_3
346 c.p.c. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere il contratto stato ceduto nel 2007 alla società nonché l'eccezione di prescrizione Controparte_4
del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1966 codice civile spagnolo e art. 2948 cc,
pagina 11 di 22 non esaminate in primo grado per essere stata accolta la domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14 gennaio 2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 17 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del contratto di compravendita del diritto reale immobiliare di godimento turnario sollevata dai signori Parte_2
Osserva in primo luogo l'appellante come ribadita l'applicabilità alla presente controversia della legge sostanziale spagnola, come peraltro correttamente riconosciuto dal Tribunale, la dissertazione circa la natura (o il regime) del diritto reale compravenduto dai signori e ( perché è fuor di dubbio che il diritto CP_2 CP_3
compravenduto sia un diritto reale, atteso il riferimento letterale operato dal contratto alla proprietà e all'uso) non assumerebbe alcuna rilevanza in ordine al vaglio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, essendo il diritto compravenduto nel caso di specie contrattualmente individuato, sia nei suoi limiti spaziali, sia nei suoi limiti temporali ( cfr. atto di appello pag. 11).
pagina 12 di 22 La determinazione dell'oggetto del contratto deve, peraltro, essere valutata con riferimento all'art. 1261 del codigo civil spagnolo, in quanto le norme della Ley 42/1998 sono entrate in vigore successivamente alla sua stipula.
Inoltre il Tribunale non ha preso in considerazione l'incompatibilità delle censure mosse dai signori e con riguardo alla indeterminatezza/indeterminabilità CP_2 CP_3
dell'oggetto del contratto, rispetto al comportamento concludente e acquiescente da loro tenuto nel periodo in cui hanno usufruito del diritto, esercitandolo a più riprese nel corso degli anni, ben consci, quindi, dell'oggetto a cui si riferiva il proprio diritto reale immobiliare di godimento turnario fino a quando hanno provveduto alla cessione a terzi.
Peraltro il contratto prevede al primo punto con esattezza l'immobile a cui si riferisce, indica il periodo dell'anno in cui può essere fruito il diritto, nonché la quota parte indivisa ( 0,01171%) e rimanda al punto 3) e alla clausola quinta degli Statuti trascritti nel Registro della Proprietà di Palma di Mallorca, la cui nota descrive catastalmente il complesso e consente ai soci la trascrizione dei diritti reali immobiliari turnari ( Pt_1
cfr. atto di appello pag. 12).
L'appellante richiama poi l'art. 1309 del codigo civil spagnolo, così invocando, in ogni caso, la sanatoria del contratto di compravendita, visto l'utilizzo conforme e reiterato del bene negli anni da parte dei signori il che renderebbe improponibile Parte_4
l'azione di nullità, nonché l'art. 1311 del codigo Civil che afferma che la conferma può essere fatta espressamente o tacitamente e, quindi, anche con il comportamento concludente delle parti.
L'azione, peraltro, sarebbe stata proposta in palese contrasto con gli atti propri di cui all'art.
7.1 del codigo civil, che pone il divieto di agire contro la buona fede, esercitando un diritto in palese contraddizione con la propria condotta precedente.
Sotto altro profilo l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la società proprietaria del Complesso, nonché la sua Amministratrice, Pt_1 pagina 13 di 22 hanno adeguato alla nuova normativa prevista dalla Ley n. 42/1998, Parte_1
che ha ridotto la validità del diritto dal termine indefinito ad un cinquantennio, i propri
Statuti e le norme regolatrici del complesso Turistico sin dall'anno 2000 e che le cessioni intervenute in precedenza come quelle per cui è causa sono da considerarsi valide e non possono essere affette da nullità ancorchè non registrate nei pubblici registri immobiliari.
Conclude, quindi, che il contratto sottoscritto nell'ottobre dell'anno 1996 è valido e mai avrebbe potuto prevedere i requisiti letterali di una legge non ancora entrata in vigore e che, quindi, i signori sono legittimamente titolari del diritto reale di Parte_4
godimento turnario compravenduto, pur non risultando tale diritto trascritto nei registri catastali, peraltro, per loro libera scelta dovuta a questioni fiscali/tributari.
La compravendita, quindi, a detta dell'appellante rimane valida ed opponibile tra le sole parti contraenti ( Titolari) con conseguente legittimazione attiva di CP_7 Pt_1
in qualità di Amministratrice, a richiedere le quote di servizio annuali ai titolari, atteso che questi ultimi possono legittimamente utilizzare il diritto reale di godimento turnario settimanale compravenduto anche non avendolo formalizzato in un rogito notarile e non avendolo quindi trascritto nei registri catastali spagnoli.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, evidenziando che le statuizioni relative alla giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge spagnola non sono state censurate dalle parti, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Va, preliminarmente, osservato che la nullità del contratto deve essere valutata con riferimento alla legge vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, al contratto per cui
è causa, stipulato in data 8 ottobre 1996, non risulta applicabile la Ley n. 42/1998, poiché la legge spagnola, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria
94/47/CE è entrata in vigore successivamente e cioè il 5 gennaio 1999, né la direttiva pagina 14 di 22 comunitaria, prima della sua attuazione all'interno degli ordinamenti nazionali, era suscettibile di diretta applicazione nei rapporti tra privati.
Ciò detto il contratto di vendita deve ritenersi pienamente valido, essendo presenti tutti gli elementi che consentono di individuare il bene compravenduto, non essendo, peraltro, mai stato messo in discussione l'oggetto del contratto, atteso che i signori e hanno utilizzato per diversi anni nella settimana prevista il medesimo CP_2 CP_3
appartamento sito in OR, godendo di tutte le facoltà connesse al loro diritto reale e provvedendo al regolare pagamento degli oneri di amministrazione e manutenzione in favore di Parte_1
Il contratto in questione, comunque, determina al punto 1) con esattezza il bene immobile cui il diritto si riferisce ( appartamento n. 330 del Complesso in Pt_1
Llucmayor, Mallorca, Spagna, Piano 3, Blocco A, 6 occupanti, settimana 40/Bianco- corrispondente alla quarantesima settimana dell'anno, con inizio il sabato- quota parte indivisa 0,01171%) e rimanda, al punto Quinto, agli Statuti che risultano trascritti nel
Registro della Proprietà di Mallorca, la cui nota descrive catastalmente il complesso e consente, ove richiesta dai titolari del diritto, la trascrizione dei diritti Pt_1
acquistati dai medesimi.
La dizione di cui ai punti 1) e 3) del contratto consente di ben individuare il diritto trasferito sia nella sua natura di diritto reale assimilabile alla proprietà, sebbene temporalmente limitata, sia appunto nella sua porzione fisica.
Inoltre l'individuazione del collegamento fra il periodo di godimento del diritto reale e l'immobile presso il quale sarebbe stato possibile usufruire del godimento dell'unità abitativa rendono, quindi, l'oggetto sufficientemente determinato.
Pacifico, peraltro, è altresì l'avvenuto versamento del prezzo pari ad oltre 28 milioni delle vecchie lire alla venditrice.
pagina 15 di 22 Ciò detto, la circostanza addotta dagli appellati secondo cui il diritto venduto sarebbe diventato impossibile a seguito dell'intervento della Ley 42/1998, stante l'impossibilità di addivenire alla stipula di rogito notarile, non risulta rilevante, atteso che, da un lato, il diritto reale di godimento è stato acquistato nel 1996 e, pertanto, in epoca precedente alla legge sopra indicata e, dall'altro, poiché era solo una facoltà, ai fini dell'opponibilità
a terzi, che gli odierni appellati non hanno esercitato.
Il contratto dedotto in lite prevedeva, infatti, al punto “ terzo” che “ dopo aver pagato il saldo, il compratore potrà esigere dal venditore la conversione del presente contratto in atto notarile affinchè egli possa iscriverlo al catasto di Palma di OR”. I signori quindi, ben avrebbero potuto trascrivere il loro diritto reale Parte_4
immobiliare di godimento turnario presso il registro Catastale di OR.
Va, comunque, ribadito come la validità del contratto debba essere valutata con riferimento alla disciplina in vigore al momento della sua stipula, mentre la normativa successiva si è occupata, anche a mezzo della disciplina transitoria, di regolare la sorte dei regimi preesistenti, inerenti all'uso di una o più proprietà, stabilendo che quei regimi, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, dovessero essere adattati.
Il successivo atto di adeguamento del 2000 che risulta essere stato depositato dall'appellante ha fatto sì che il diritto acquistato dai signori rimanesse Parte_4
in essere, in ragione del principio di conservazione in materia contrattuale, pur trasformandosi in un diritto a tempo determinato, ferma restando la già argomentata possibilità di individuare il bene oggetto del diritto come sopra riportato.
Esso prevede, infatti, all'art. 1 che le quote indivise commercializzate e che non siano più di proprietà del promotore del complesso, ossia la “conservano la loro CP_7
propria natura giuridica”, le norme successive regolano la nuova durata dei diritti di godimento turnario, 50 anni dalla data di stipula dell'atto di adeguamento, il contenuto di tali diritti e le modalità del loro trasferimento. pagina 16 di 22 Da ultimo la presunta violazione degli obblighi informativi non determinerebbe, peraltro, alcuna invalidità contrattuale, se non eventualmente sotto il profilo del dolo e ai fini dell'annullamento, peraltro, neppure invocati, ma semmai solo conseguenze sul piano risarcitorio nei confronti della controparte contrattuale che non è certo l'odierna appellante.
Dalle considerazioni sopra riportate gli odierni appellati non possono, quindi, andare esenti dall'obbligo di pagamento degli oneri annualmente dovuti alla società odierna appellante, che si occupa della gestione ed amministrazione del complesso Pt_1
Ciò detto, devono ora essere esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei signori e di prescrizione del credito, qui riproposte ex art. 346 c.p.c. Parte_2
e non esaminate nel giudizio di primo grado, per essere stata accolta la domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tali eccezioni non possono essere accolte.
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei signori e CP_2
per aver ceduto nel febbraio 2007 il diritto alla osserva, CP_3 Controparte_4
preliminarmente, la Corte come tale eccezione sia incompatibile con l'asserita nullità del contratto sostenuta dagli appellati e posta a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dimostri, invece, come i medesimi abbiano ritenuto valido il contratto.
In ogni caso, va evidenziato come alcuna comunicazione dell'asserito trasferimento del diritto risulta essere stata trasmessa a così come, invece, Pt_1 Parte_1
previsto dallo Statuto.
L'art. 10 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante , pag. 17 – pag. 47 per la traduzione in lingua italiana), prevede che “Quando il titolare del diritto di godimento turnario trasferisca il proprio diritto o quando ne ceda l'uso a una terza persona, dovrà comunicarlo all'impresa che presta il servizio al Complesso con un preavviso di almeno giorni rispetto alla data d'inizio del periodo Pt_5 pagina 17 di 22 d'occupazione”. Il successivo art. 14 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante, pag. 18 – pag. 48 per la traduzione in lingua italiana), prevede che “In caso di trasferimento del diritto, e fintanto che non si produca la precettiva comunicazione dello stesso al segretario-amministratore, si considererà titolare ai fini dell'occupazione quello che risulta dal Libro Registro dei Titolari”.
Non c'è dubbio, quindi, che, sulla base delle norme sopra riportate, la cessione avrebbe dovuto essere tempestivamente notificata e non essendo stata dimostrata alcuna comunicazione non vi è stato alcun subentro nella posizione debitoria facente capo agli odierni appellati.
Va, peraltro, osservata l'oscura terminologia utilizzata nel contratto, visto che è intitolato “Preliminare di compravendita”, sicchè dovrebbe essere produttivo di effetti meramente obbligatori, visto che, da un lato si fa riferimento alla cessione di “tutti i diritti e tutti gli oneri, derivanti dal possesso o dal diritto d'uso delle settimana/e – vacanza/e ceduti”e, dall'altro ad una multiproprietà riferita ad uno specifico appartamento sito all'interno della struttura di Pt_1
Sulla scorta di quanto precede non può, quindi, ritenersi provato che l'obbligazione gravante sui signori quali titolari di un diritto reale turnario Parte_4
sull'immobile di cui si discute, sia cessata a far data dal 15 febbraio 2007.
Parimenti infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione degli importi richiesti oltre i cinque anni antecedenti all'interruzione del suo decorso, considerato che, come correttamente evidenziato da parte appellante, il lasso temporale entro il quale è esigibile il pagamento delle quote condominiali annuali era già fissato dalla legge spagnola in 15 anni (art. 1964 codigo civil spagnolo).
Infatti, anche considerando gli effetti dell'entrata in vigore della nuova legge di riforma della prescrizione civile spagnola, introdotta dalla Ley 42 del 5 ottobre 2015, la quale ha ridotto a 5 anni gli originari 15 per quanto alla tempistica entro la quale esercitare i pagina 18 di 22 diritti, occorre segnalare che la stessa legge detta una precisa e specifica Disposizione
Transitoria Quinta la quale, in relazione all'art. 1939 del Codigo Civil, prevede che “… le azioni personali che non abbiano un termine prescrizionale speciale, sorte prima del 7 ottobre del 2015, (trovano) il limite entro il quale agire (in data) 7 di ottobre 2020 ”.
Pertanto, per i crediti sorti successivamente al 7 ottobre 2005 si applica la regola transitoria dettata dalla Ley n. 42/2015, ponendosi come ultimo limite temporale per l'esercizio del diritto il 7 ottobre 2020.
Sicché, nella specie la agisce per il pagamento delle annualità dal 2007 al 2020 il Pt_1
cui credito soggiace al termine prescrizionale quindicennale indicato dall'art. 1964 del
Codigo Civil per i crediti sorti anteriormente al 2015, mentre, per quelli successivi trova applicazione la regola transitoria dettata dalla Ley n.42/2015, la quale prevede quale termine ultimo il 7 ottobre 2020 e, in ogni, caso non prescritti al momento dell'invio della prima lettera di messa in mora che ha preceduto la notifica del decreto ingiuntivo
(29 agosto 2017).
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che l'opposizione proposta dai signori avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
790/21 emesso dal Tribunale di Como in data 13 maggio 2021 deve essere rigettata e, conseguentemente, i signori devono essere condannati, in via tra loro Parte_4
solidale, al pagamento in favore di della somma di euro 7.910,85 oltre interessi Pt_1
legali ex art. 1284, co 1, c.c. dalla data delle singole scadenze alla domanda giudiziale e gli interessi, ex art. 1284, co 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
SPESE di LITE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito pagina 19 di 22 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e Controparte_1 Controparte_2
e vanno poste a loro carico, in via tra loro solidale, ed in favore di Controparte_3
Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da euro 5.201 a euro 26.000) e dei parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per tutte le fasi del processo, ad eccezione della fase decisoria, da liquidare secondo i minimi in ragione del modulo decisorio scelto all'esito della discussione, in complessivi euro 4.227,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e C.P.A, come per legge;
e, quanto al presente grado d'appello, tenuto conto del valore della controversia e della nota spese prodotta in atti in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e C.P.A, come per legge.
Nei rapporti, invece, tra la e la le Controparte_4 Parte_1
spese di lite anche del presente grado di giudizio vanno compensate.
Le spese della traduzione, così come già liquidate in primo grado, vanno poste definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
I signori e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solidale, vanno poi condannati alla restituzione in favore di di Parte_1
quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
693/2024, pubblicata il 18/06/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di avverso il decreto CP_3 Parte_1
ingiuntivo n. 790/2021 emesso dal Tribunale di Como in data 13 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a pagare in favore di la somma di euro 7.910,85 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284, co 1, c.c. dalla data delle singole scadenze alla domanda giudiziale e gli interessi, ex art. 1284, co 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) condanna e in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro solidale, a rifondere a le spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio che si liquidano quanto al primo grado in complessivi €
4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
C.P.A, come per legge, e, quanto al presente grado d'appello in complessivi €
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
C.P.A, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in via tra loro solidale, le spese di traduzione, così come liquidate in
[...]
primo grado;
4) condanna e in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro solidale, a restituire a quanto da quest'ultima Parte_1
eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata;
5) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_4
pagina 21 di 22 Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2110/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
SAN BERNARDINO, 145 24126 BERGAMO presso lo studio dell'avv. RAVELLI
FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PA AR ( ) VIA CAVOUR, 47 24061 ALBANO C.F._1
SANT'ALESSANDRO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 22 (C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi Controparte_4 P.IVA_2
dall'Avv.to MARCHINI JACOPO (C.F. con domicilio eletto C.F._5
presso lo studio dell'Avv. ALFIERI CHIARA ( ) sito in PIAZZA C.F._6
LIBERTA' N. 9 22070 APPIANO GENTILE, giusta delega in atti;
CP_5
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 693/2024, pubblicata il 18/06/2024.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rejetta,
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata n. 693/2024 pubblicata in data
18.06.2024 dal Tribunale di Como, Sezione Seconda Civile, nella persona del Giudice dott. Paolo Bertollini, resa nel giudizio recante R.G. 2538/2021, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: contrariis rejectis , rigettare l'opposizione proposta dai signori , Controparte_2 CP_1
, e dalla società nonché tutte le
[...] Controparte_3 Controparte_4
domande avversarie di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 790/21 – 1573/21 RG Tribunale di Como in data 13.05.2021) in ogni sua parte, condannando i debitori a pagare a l'importo già ingiunto Parte_1
con il provvedimento di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. pagina 2 di 22 IN VIA SUBORDINATA: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare , Controparte_2
e a pagare a quella Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Ove ritenga di non decidere nel merito la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al Tribunale di Como per l'accoglimento delle conclusioni tutte sopra formulate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è pari ad
€uro 7.910,85 e che il C.U. dovuto è di € 355,50 (€ 237,00 aumentato della metà) .
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si depositano:
1- copia conforme all'originale della sentenza appellata;
1-bis- notificazione sentenza appellata;
2- sentenza Corte di Appello di Torino n. 433/2024;
3- fascicolo del primo grado di giudizio (monitorio + opposizione).
IN OGNI CASO:
- compenso professionale e spese anticipate interamente rifusi, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- qualora fossero ritenute da rifondersi o da compensarsi le spese di lite del giudizio di primo grado, condannare , , e/o Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
in solido ovvero alternativamente tra loro, a restituire/pagare a Controparte_4
l'importo eventualmente versato dall'appellante in corso di Parte_1
giudizio (nel denegato caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata) anche per la CTU, ovvero quella diversa somma in caso di ritenuta rifusione parziale delle spese di lite del primo grado.
Salvis juribus. Con la dovuta osservanza. pagina 3 di 22 Per , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
società Controparte_6
in via preliminare:
• Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare e non accogliere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata (n. 693/2024-Tribunale di Como) per tutto quanto argomentato nel presente atto e attesa l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in via principale:
• Voglia lll.mo Collegio adito rigettare l'appello promosso da
[...]
er tutto quanto eccepito, esposto e dedotto nel presente atto da Parte_1
parte delle parti appellate;
in via subordinata:
• nella denegata ipotesi in cui il Giudice non Voglia accogliere le conclusioni sino ad ora spiegate, la società e i signori , Controparte_4 Controparte_1 CP_2
e eccepiscono fino d'ora la prescrizione dei crediti ai sensi
[...] Controparte_3
e per gli effetti dell'art. 1966 codice civile spagnolo e art. 2948c.c.; in ogni caso:
• spese e compensi di assistenza legale interamente rifusi;
• alla luce della condotta dolosa della società appellante posta in essere con la presente impugnazione, Voglia Ill.mo Collegio adito condannare ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. la società Parte_1
Si producono in copia, con espressa riserva di ulteriore produzione nei concedendi termini i seguenti documenti:
1. ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 22 2. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
3. documenti allegati al fascicolo di primo grado;
4. sentenza n. 693/2024 –Tribunale di Como;
5. notifica sentenza Tribunale di Como;
6. atto di citazione in appello;
7. mail avv. Ravelli 1 agosto 2024;
8. Legge Generale per la difesa dei Consumatori e degli Utenti n. 26/1984.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 790/2021 emesso in data 13 maggio 2021 (Rg. 1573/2021), il
Tribunale di Como, su istanza di ingiungeva a Parte_1
e il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
pagamento della somma di euro 7.910,85, oltre interessi e spese del monitorio a titolo di spese per quote di servizi comuni, imposte e tasse del Complesso Turistico
Apartamentos Club Cala Pi sito in 07620 Llucmayor, OR ( Spagna), maturate tra il
2007 e il 2020.
Nello specifico aceva presente che i signori Parte_1 CP_2
e erano proprietari di
[...] Controparte_1 CP_3 CP_3
uno specifico diritto reale immobiliare di godimento turnario connesso all'unità immobiliare/appartamento n. 330 piano 3, Blocco A- Settimana n. 40 bianco, per massimo 6 occupanti, presso il complesso turistico Apartamentos Club Cala Pi sito in
07620 Llucmayor, OR ( Spagna), in virtù di atto di compravendita stipulato in data
8.10.1996 con la che la predetta società a far data dal 1 aprile 1994 aveva CP_7
affidato a l'incarico di Amministrazione e gestione Parte_1
complessiva del predetto complesso turistico, nonché di riscossione delle quote di servizio annuali dovute dai soci comproprietari per il successivo cinquantennio;
che i pagina 5 di 22 signori avevano provveduto a versare il dovuto dalla stipula del Parte_2
contratto fino a tutto il 2006, senza nulla eccepire.
Avverso detto decreto proponevano opposizione i signori Controparte_1 CP_2
e precisando di aver stipulato, in data 8.10.1996, con la
[...] Controparte_3
un contratto di compravendita relativo ad una quota temporale di proprietà CP_7
(c.d. multiproprietà), relativa ad un immobile sito nel Residence Cala Pi.
Deducevano tuttavia gli opponenti il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva del rapporto), giacché, con successivo contratto del
15.02.2007, avevano provveduto a cedere il suddetto diritto alla Controparte_4
Sollevavano, inoltre, eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 1964 del codigo civil spagnolo, destinato ad applicarsi a tutti i crediti da adempiere con cadenza temporale annuale o inferiore.
Infine, veniva invocata la nullità del contratto da loro stipulato con per CP_7
contrasto con la disciplina introdotta dalla Ley 42/1998 che, recependo nell'ordinamento spagnolo la direttiva 94/97/CE, aveva per la prima volta disciplinato l'istituto della multiproprietà.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere ogni avversa pretesa, con vittoria di spese e condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Infine, gli opponenti domandavano di essere autorizzati alla chiamata in causa dell'originaria contraente al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa CP_7
della nullità del contratto dell'8.10.1996, oltre che la condanna della stessa alla restituzione di quanto da lei ricevuto in esecuzione del medesimo contratto per un totale di € 21.894,77, oltre interessi.
A supporto delle deduzioni di parte opponente, interveniva, peraltro, la
[...]
confermando di aver acquistato il diritto di cui al citato contratto. CP_4
pagina 6 di 22 Si costituiva contestando l'intervenuta cessione del Parte_1
contratto a favore della siccome priva di data certa e comunque Controparte_4
a lei non opponibile, in difetto della relativa notificazione o accettazione, alla stregua dell'art. 15 Ley 42/1998 e degli artt. 10 e 14 dello Statuto del Complesso Cala Pi. Si opponeva, inoltre, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, invocando l'applicazione del termine di quindici anni di cui all'art. 1966 del codigo civil spagnolo,
e dell'eccezione di nullità del contratto, rispetto alla quale adduceva tanto il proprio difetto di legittimazione passiva (o meglio, la propria estraneità al rapporto litigioso), quanto l'impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina sopravvenuta.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza veniva respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata nell'interesse di parte opposta e veniva disattesa la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, stante il difetto di giurisdizione, con riferimento all'eventuale domanda di nullità del contratto, da proporre nei confronti della terza chiamata, CP_7
Esaurita la fase di trattazione, con il deposito delle memorie di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c., venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti e il processo veniva istruito con la richiesta di informazioni al Ministero della Giustizia ex art. 14 legge n. 218/1995 sulle questioni di cui all'ordinanza del 20.05.2022, vale a dire : 1) sulla disciplina spagnola applicabile in materia di prescrizione;
2) sulla disciplina transitoria applicabile ai contratti di godimento turnario degli immobili, stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della ley n. 42/1998; 3) sulla disciplina applicabile in materia di cessione del contratto di acquisto dei beni in godimento turnario, stipulati prima dell'entrata in vigore della Ley n. 42/1998.
Acquisita la documentazione trasmessa, tutta in lingua spagnola, veniva poi disposta la nomina di un interprete che provvedesse alla traduzione in lingua italiana. Svolto tale pagina 7 di 22 incombente, il Tribunale di Como con sentenza n. 693/2024 pubblicata in data
18.06.2024, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così provvedeva:
“ 1) In accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di revoca il decreto Controparte_3 Parte_1
ingiuntivo opposto;
2) Condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali, in favore di e che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
liquida in € 382,50 per esborsi ed € 4.227,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., proposta da e nei confronti dell'opposta; Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
4) Pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di traduzione, già liquidate come da separato decreto;
5) Compensa le spese processuali nei rapporti tra l'opposta e la terza intervenuta, . Controparte_4
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano atteso che: “ Viene infatti in rilievo il criterio di competenza di cui all'art. 4 Reg. UE n.
1215/2012, sotto il profilo del foro generale del convenuto, essendo tutti e tre gli opponenti domiciliati in Italia, nel circondario di questo Tribunale”.
A livello di disciplina sostanziale ha ritenuto applicabile la legge spagnola.
Quanto al merito il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione preliminare di nullità del contratto di acquisto del diritto turnario immobiliare stipulato in data 8.10.1996 sollevata dall'opponente “non rilevando che l'originaria disponente non sia parte del presente giudizio, ben potendo il Tribunale conoscere incidenter tantum della validità del contratto, quale questione pregiudiziale di merito, da cui dipende l'esito della controversia, ai sensi dell'art. 34 c.p.c.”.
Ha, nello specifico, ritenuto applicabile la L. n. 42/1998 e, rilevato che il contratto è del
1996, ha ritenuto trovasse applicazione la disciplina transitoria contenuta nella Ley
42/1998 che ha espressamente previsto che “ i regimi preesistenti sui diritti relativi pagina 8 di 22 all'uso di uno o più immobili, costruiti o in costruzione per un periodo dell'anno determinato o determinabile, la cui applicazione sia provata in qualsiasi modo previsto dalla Legge, dovranno essere adeguati entro il termine di due anni, alle disposizioni della presente Legge”.
Nel caso di specie ha ritenuto che gli atti di adeguamento statutario e normativo prodotti da parte opposta in allegato alla comparsa di costituzione non fossero idonei a superare l'originaria indeterminatezza del contratto sotto il profilo dell'individuazione del suo oggetto, così osservando: “ L'originario contratto dell'8.10.1996 non individuava, infatti, il tipo di “regime” applicabile (o meglio, di situazione giuridica soggettiva oggetto dell'accordo), trascurando di chiarire se gli opponenti avessero acquistato un vero e proprio diritto reale, come sembrerebbe implicare la formale denominazione dell'atto in termini di “compravendita”, oppure un diritto personale di godimento, come sembrerebbe suggerire il testo dell'accordo nel riferirsi all'acquisto di un periodo di godimento esclusivo (come “proprietario esclusivo”), in uno degli appartamenti del residence. Inoltre, da un lato, l'accordo si riferisce alla facoltà di cedere a terzi la proprietà, per donazione o per compravendita, di ipotecarla e di disporre del totale usufrutto;
dall'altro, si riferisce alla facoltà del compratore di esigere la conversione del contratto in atto pubblico ai fini dell'eventuale iscrizione al catasto, con ciò suggerendo che dallo stesso derivino non già effetti direttamente traslativi di un diritto reale, ma effetti meramente obbligatori, sia pure accompagnati da un anticipato godimento dell'immobile.
Inoltre, l'accordo non determinava con sufficiente precisione né il bene oggetto del diritto di “multiproprietà”, genericamente indicato come appartamento n. 330, piano 3, blocco A, né tantomeno il periodo spettante in godimento agli acquirenti, descritto in contratto come settimana “40/Bianco”, e la durata complessiva del rapporto.
Vi erano, in altri termini, plurimi profili di indeterminatezza che imponevano di
“adeguare” il contratto alla disciplina sopravvenuta di cui alla Ley 42/1998. pagina 9 di 22 Gli anzidetti atti di adeguamento non risultano, tuttavia, idonei allo scopo, giacché né la delibera adottata in data 21.10.2000 dall'Assemblea Generale della Comunità “Cala Pi
Nou”, né tantomeno il successivo regolamento, deliberato unilateralmente da CP_7
concorrono a determinare l'oggetto del contratto.
[...]
Quest'ultimo prevede infatti solo che “il regime legale del complesso turistico Pt_1
Nou è considerato preesistente alla legge sul Regime di Godimento Turnario di Beni
Immobili ad Uso Turistico e Norme Tributarie e conforme alla sua Disposizione
Transitoria Seconda si adegua in modo tale: 1 – che le quote indivise commercializzate
o che non siano di proprietà del promotore del Complesso al momento della stipula dell'atto di adeguamento e regolatore dello stesso conservano la propria natura giuridica, e 2- le restanti (vale a dire, quelle non commercializzate e quelle che siano proprietà del promotore), trasformano la loro natura giuridica di piena proprietà per quote (multiproprietà) a diritto di godimento turnario nei modi definiti in queste norme regolatrici” (art. 1).
Vi è stato, dunque, un “adeguamento” in senso normativo che non è stato però accompagnato da un “adeguamento” negoziale, nel senso che non sono stati determinati quegli elementi oggettivi della fattispecie che costituivano un requisito di validità del contratto, sulla base del combinato disposto degli artt.
1.7 e 9.1 della legge sopravvenuta.
È infatti vero che la validità del rapporto va valutata sulla base della disciplina vigente alla data della sua conclusione, ma nulla impedisce al legislatore, a tutela di determinati interessi quali la tutela del consumatore, di introdurre alcuni ulteriori requisiti di validità del contratto cui le parti debbono obbligatoriamente adeguarsi.
Né tali elementi avrebbero potuto essere stabiliti unilateralmente dall'originaria disponente, giacché dalla seconda disposizione transitoria della Ley 42/1998 si evince che l'adeguamento del contratto obbedisce ad un interesse dell'acquirente, legittimato a pretendere giudizialmente l'adeguamento, se non intervenuto entro due anni pagina 10 di 22 dall'entrata in vigore della riforma, e in ogni caso l'intera disciplina obbedisce ad una ratio protettiva per il consumatore.
Essa mira, in altri termini, a far sì che l'acquirente del diritto d'uso turnario dell'immobile sia adeguatamente informato sulla natura e sull'oggetto del suo diritto.
Infine, va detto che lo stesso art. 10 del contratto dell'8.10.1996 prevedeva che
“nell'ipotesi in cui entrambe le parti volessero modificare il presente contratto, dovranno procedere alla stesura di uno nuovo con l'annullamento totale di questo”, sicché deve ritenersi che le parti avevano inteso in radice escludere qualsiasi forma di modifica unilaterale dell'accordo.
Ha, quindi, concluso che: “In mancanza di un valido adeguamento negoziale, il contratto va pertanto ritenuto nullo (o, per meglio dire, inefficace), dovendosi applicare analogicamente la previsione di cui all'art.
1.7 della Ley 42/1998 che sanziona con la nullità i contratti non previsti da detta legge, questo in quanto la risoluzione prevista dalla terza disposizione transitoria si riferisce unicamente ai contratti conclusi dopo
l'entrata in vigore della predetta legge.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opposta, non essendovi evidenza dell'esistenza di un termine prescrizionale, nell'ordinamento spagnolo, per proporre l'azione di nullità o per opporla in via di eccezione”.
Da ultimo ha ritenuto non applicabile la c.d. dottrina degli atti propri dedotta da
[...]
Parte_1
Ha così accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso detta sentenza ha interposto appello cui hanno Parte_1
resistito i signori che hanno riproposto ex art. Parte_3
346 c.p.c. l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per essere il contratto stato ceduto nel 2007 alla società nonché l'eccezione di prescrizione Controparte_4
del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1966 codice civile spagnolo e art. 2948 cc,
pagina 11 di 22 non esaminate in primo grado per essere stata accolta la domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 14 gennaio 2025, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 17 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 17 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di nullità del contratto di compravendita del diritto reale immobiliare di godimento turnario sollevata dai signori Parte_2
Osserva in primo luogo l'appellante come ribadita l'applicabilità alla presente controversia della legge sostanziale spagnola, come peraltro correttamente riconosciuto dal Tribunale, la dissertazione circa la natura (o il regime) del diritto reale compravenduto dai signori e ( perché è fuor di dubbio che il diritto CP_2 CP_3
compravenduto sia un diritto reale, atteso il riferimento letterale operato dal contratto alla proprietà e all'uso) non assumerebbe alcuna rilevanza in ordine al vaglio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, essendo il diritto compravenduto nel caso di specie contrattualmente individuato, sia nei suoi limiti spaziali, sia nei suoi limiti temporali ( cfr. atto di appello pag. 11).
pagina 12 di 22 La determinazione dell'oggetto del contratto deve, peraltro, essere valutata con riferimento all'art. 1261 del codigo civil spagnolo, in quanto le norme della Ley 42/1998 sono entrate in vigore successivamente alla sua stipula.
Inoltre il Tribunale non ha preso in considerazione l'incompatibilità delle censure mosse dai signori e con riguardo alla indeterminatezza/indeterminabilità CP_2 CP_3
dell'oggetto del contratto, rispetto al comportamento concludente e acquiescente da loro tenuto nel periodo in cui hanno usufruito del diritto, esercitandolo a più riprese nel corso degli anni, ben consci, quindi, dell'oggetto a cui si riferiva il proprio diritto reale immobiliare di godimento turnario fino a quando hanno provveduto alla cessione a terzi.
Peraltro il contratto prevede al primo punto con esattezza l'immobile a cui si riferisce, indica il periodo dell'anno in cui può essere fruito il diritto, nonché la quota parte indivisa ( 0,01171%) e rimanda al punto 3) e alla clausola quinta degli Statuti trascritti nel Registro della Proprietà di Palma di Mallorca, la cui nota descrive catastalmente il complesso e consente ai soci la trascrizione dei diritti reali immobiliari turnari ( Pt_1
cfr. atto di appello pag. 12).
L'appellante richiama poi l'art. 1309 del codigo civil spagnolo, così invocando, in ogni caso, la sanatoria del contratto di compravendita, visto l'utilizzo conforme e reiterato del bene negli anni da parte dei signori il che renderebbe improponibile Parte_4
l'azione di nullità, nonché l'art. 1311 del codigo Civil che afferma che la conferma può essere fatta espressamente o tacitamente e, quindi, anche con il comportamento concludente delle parti.
L'azione, peraltro, sarebbe stata proposta in palese contrasto con gli atti propri di cui all'art.
7.1 del codigo civil, che pone il divieto di agire contro la buona fede, esercitando un diritto in palese contraddizione con la propria condotta precedente.
Sotto altro profilo l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale, la società proprietaria del Complesso, nonché la sua Amministratrice, Pt_1 pagina 13 di 22 hanno adeguato alla nuova normativa prevista dalla Ley n. 42/1998, Parte_1
che ha ridotto la validità del diritto dal termine indefinito ad un cinquantennio, i propri
Statuti e le norme regolatrici del complesso Turistico sin dall'anno 2000 e che le cessioni intervenute in precedenza come quelle per cui è causa sono da considerarsi valide e non possono essere affette da nullità ancorchè non registrate nei pubblici registri immobiliari.
Conclude, quindi, che il contratto sottoscritto nell'ottobre dell'anno 1996 è valido e mai avrebbe potuto prevedere i requisiti letterali di una legge non ancora entrata in vigore e che, quindi, i signori sono legittimamente titolari del diritto reale di Parte_4
godimento turnario compravenduto, pur non risultando tale diritto trascritto nei registri catastali, peraltro, per loro libera scelta dovuta a questioni fiscali/tributari.
La compravendita, quindi, a detta dell'appellante rimane valida ed opponibile tra le sole parti contraenti ( Titolari) con conseguente legittimazione attiva di CP_7 Pt_1
in qualità di Amministratrice, a richiedere le quote di servizio annuali ai titolari, atteso che questi ultimi possono legittimamente utilizzare il diritto reale di godimento turnario settimanale compravenduto anche non avendolo formalizzato in un rogito notarile e non avendolo quindi trascritto nei registri catastali spagnoli.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato, evidenziando che le statuizioni relative alla giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge spagnola non sono state censurate dalle parti, sicchè sul punto è sceso il giudicato.
Va, preliminarmente, osservato che la nullità del contratto deve essere valutata con riferimento alla legge vigente al momento in cui il contratto è stato concluso, con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, al contratto per cui
è causa, stipulato in data 8 ottobre 1996, non risulta applicabile la Ley n. 42/1998, poiché la legge spagnola, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria
94/47/CE è entrata in vigore successivamente e cioè il 5 gennaio 1999, né la direttiva pagina 14 di 22 comunitaria, prima della sua attuazione all'interno degli ordinamenti nazionali, era suscettibile di diretta applicazione nei rapporti tra privati.
Ciò detto il contratto di vendita deve ritenersi pienamente valido, essendo presenti tutti gli elementi che consentono di individuare il bene compravenduto, non essendo, peraltro, mai stato messo in discussione l'oggetto del contratto, atteso che i signori e hanno utilizzato per diversi anni nella settimana prevista il medesimo CP_2 CP_3
appartamento sito in OR, godendo di tutte le facoltà connesse al loro diritto reale e provvedendo al regolare pagamento degli oneri di amministrazione e manutenzione in favore di Parte_1
Il contratto in questione, comunque, determina al punto 1) con esattezza il bene immobile cui il diritto si riferisce ( appartamento n. 330 del Complesso in Pt_1
Llucmayor, Mallorca, Spagna, Piano 3, Blocco A, 6 occupanti, settimana 40/Bianco- corrispondente alla quarantesima settimana dell'anno, con inizio il sabato- quota parte indivisa 0,01171%) e rimanda, al punto Quinto, agli Statuti che risultano trascritti nel
Registro della Proprietà di Mallorca, la cui nota descrive catastalmente il complesso e consente, ove richiesta dai titolari del diritto, la trascrizione dei diritti Pt_1
acquistati dai medesimi.
La dizione di cui ai punti 1) e 3) del contratto consente di ben individuare il diritto trasferito sia nella sua natura di diritto reale assimilabile alla proprietà, sebbene temporalmente limitata, sia appunto nella sua porzione fisica.
Inoltre l'individuazione del collegamento fra il periodo di godimento del diritto reale e l'immobile presso il quale sarebbe stato possibile usufruire del godimento dell'unità abitativa rendono, quindi, l'oggetto sufficientemente determinato.
Pacifico, peraltro, è altresì l'avvenuto versamento del prezzo pari ad oltre 28 milioni delle vecchie lire alla venditrice.
pagina 15 di 22 Ciò detto, la circostanza addotta dagli appellati secondo cui il diritto venduto sarebbe diventato impossibile a seguito dell'intervento della Ley 42/1998, stante l'impossibilità di addivenire alla stipula di rogito notarile, non risulta rilevante, atteso che, da un lato, il diritto reale di godimento è stato acquistato nel 1996 e, pertanto, in epoca precedente alla legge sopra indicata e, dall'altro, poiché era solo una facoltà, ai fini dell'opponibilità
a terzi, che gli odierni appellati non hanno esercitato.
Il contratto dedotto in lite prevedeva, infatti, al punto “ terzo” che “ dopo aver pagato il saldo, il compratore potrà esigere dal venditore la conversione del presente contratto in atto notarile affinchè egli possa iscriverlo al catasto di Palma di OR”. I signori quindi, ben avrebbero potuto trascrivere il loro diritto reale Parte_4
immobiliare di godimento turnario presso il registro Catastale di OR.
Va, comunque, ribadito come la validità del contratto debba essere valutata con riferimento alla disciplina in vigore al momento della sua stipula, mentre la normativa successiva si è occupata, anche a mezzo della disciplina transitoria, di regolare la sorte dei regimi preesistenti, inerenti all'uso di una o più proprietà, stabilendo che quei regimi, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge, dovessero essere adattati.
Il successivo atto di adeguamento del 2000 che risulta essere stato depositato dall'appellante ha fatto sì che il diritto acquistato dai signori rimanesse Parte_4
in essere, in ragione del principio di conservazione in materia contrattuale, pur trasformandosi in un diritto a tempo determinato, ferma restando la già argomentata possibilità di individuare il bene oggetto del diritto come sopra riportato.
Esso prevede, infatti, all'art. 1 che le quote indivise commercializzate e che non siano più di proprietà del promotore del complesso, ossia la “conservano la loro CP_7
propria natura giuridica”, le norme successive regolano la nuova durata dei diritti di godimento turnario, 50 anni dalla data di stipula dell'atto di adeguamento, il contenuto di tali diritti e le modalità del loro trasferimento. pagina 16 di 22 Da ultimo la presunta violazione degli obblighi informativi non determinerebbe, peraltro, alcuna invalidità contrattuale, se non eventualmente sotto il profilo del dolo e ai fini dell'annullamento, peraltro, neppure invocati, ma semmai solo conseguenze sul piano risarcitorio nei confronti della controparte contrattuale che non è certo l'odierna appellante.
Dalle considerazioni sopra riportate gli odierni appellati non possono, quindi, andare esenti dall'obbligo di pagamento degli oneri annualmente dovuti alla società odierna appellante, che si occupa della gestione ed amministrazione del complesso Pt_1
Ciò detto, devono ora essere esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva dei signori e di prescrizione del credito, qui riproposte ex art. 346 c.p.c. Parte_2
e non esaminate nel giudizio di primo grado, per essere stata accolta la domanda principale di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Tali eccezioni non possono essere accolte.
Con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei signori e CP_2
per aver ceduto nel febbraio 2007 il diritto alla osserva, CP_3 Controparte_4
preliminarmente, la Corte come tale eccezione sia incompatibile con l'asserita nullità del contratto sostenuta dagli appellati e posta a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dimostri, invece, come i medesimi abbiano ritenuto valido il contratto.
In ogni caso, va evidenziato come alcuna comunicazione dell'asserito trasferimento del diritto risulta essere stata trasmessa a così come, invece, Pt_1 Parte_1
previsto dallo Statuto.
L'art. 10 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante , pag. 17 – pag. 47 per la traduzione in lingua italiana), prevede che “Quando il titolare del diritto di godimento turnario trasferisca il proprio diritto o quando ne ceda l'uso a una terza persona, dovrà comunicarlo all'impresa che presta il servizio al Complesso con un preavviso di almeno giorni rispetto alla data d'inizio del periodo Pt_5 pagina 17 di 22 d'occupazione”. Il successivo art. 14 (v. doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte appellante, pag. 18 – pag. 48 per la traduzione in lingua italiana), prevede che “In caso di trasferimento del diritto, e fintanto che non si produca la precettiva comunicazione dello stesso al segretario-amministratore, si considererà titolare ai fini dell'occupazione quello che risulta dal Libro Registro dei Titolari”.
Non c'è dubbio, quindi, che, sulla base delle norme sopra riportate, la cessione avrebbe dovuto essere tempestivamente notificata e non essendo stata dimostrata alcuna comunicazione non vi è stato alcun subentro nella posizione debitoria facente capo agli odierni appellati.
Va, peraltro, osservata l'oscura terminologia utilizzata nel contratto, visto che è intitolato “Preliminare di compravendita”, sicchè dovrebbe essere produttivo di effetti meramente obbligatori, visto che, da un lato si fa riferimento alla cessione di “tutti i diritti e tutti gli oneri, derivanti dal possesso o dal diritto d'uso delle settimana/e – vacanza/e ceduti”e, dall'altro ad una multiproprietà riferita ad uno specifico appartamento sito all'interno della struttura di Pt_1
Sulla scorta di quanto precede non può, quindi, ritenersi provato che l'obbligazione gravante sui signori quali titolari di un diritto reale turnario Parte_4
sull'immobile di cui si discute, sia cessata a far data dal 15 febbraio 2007.
Parimenti infondata risulta altresì l'eccezione di prescrizione degli importi richiesti oltre i cinque anni antecedenti all'interruzione del suo decorso, considerato che, come correttamente evidenziato da parte appellante, il lasso temporale entro il quale è esigibile il pagamento delle quote condominiali annuali era già fissato dalla legge spagnola in 15 anni (art. 1964 codigo civil spagnolo).
Infatti, anche considerando gli effetti dell'entrata in vigore della nuova legge di riforma della prescrizione civile spagnola, introdotta dalla Ley 42 del 5 ottobre 2015, la quale ha ridotto a 5 anni gli originari 15 per quanto alla tempistica entro la quale esercitare i pagina 18 di 22 diritti, occorre segnalare che la stessa legge detta una precisa e specifica Disposizione
Transitoria Quinta la quale, in relazione all'art. 1939 del Codigo Civil, prevede che “… le azioni personali che non abbiano un termine prescrizionale speciale, sorte prima del 7 ottobre del 2015, (trovano) il limite entro il quale agire (in data) 7 di ottobre 2020 ”.
Pertanto, per i crediti sorti successivamente al 7 ottobre 2005 si applica la regola transitoria dettata dalla Ley n. 42/2015, ponendosi come ultimo limite temporale per l'esercizio del diritto il 7 ottobre 2020.
Sicché, nella specie la agisce per il pagamento delle annualità dal 2007 al 2020 il Pt_1
cui credito soggiace al termine prescrizionale quindicennale indicato dall'art. 1964 del
Codigo Civil per i crediti sorti anteriormente al 2015, mentre, per quelli successivi trova applicazione la regola transitoria dettata dalla Ley n.42/2015, la quale prevede quale termine ultimo il 7 ottobre 2020 e, in ogni, caso non prescritti al momento dell'invio della prima lettera di messa in mora che ha preceduto la notifica del decreto ingiuntivo
(29 agosto 2017).
In conclusione, quindi, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che l'opposizione proposta dai signori avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
790/21 emesso dal Tribunale di Como in data 13 maggio 2021 deve essere rigettata e, conseguentemente, i signori devono essere condannati, in via tra loro Parte_4
solidale, al pagamento in favore di della somma di euro 7.910,85 oltre interessi Pt_1
legali ex art. 1284, co 1, c.c. dalla data delle singole scadenze alla domanda giudiziale e gli interessi, ex art. 1284, co 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
SPESE di LITE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito pagina 19 di 22 adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e Controparte_1 Controparte_2
e vanno poste a loro carico, in via tra loro solidale, ed in favore di Controparte_3
Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione da euro 5.201 a euro 26.000) e dei parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022 per tutte le fasi del processo, ad eccezione della fase decisoria, da liquidare secondo i minimi in ragione del modulo decisorio scelto all'esito della discussione, in complessivi euro 4.227,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e C.P.A, come per legge;
e, quanto al presente grado d'appello, tenuto conto del valore della controversia e della nota spese prodotta in atti in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e C.P.A, come per legge.
Nei rapporti, invece, tra la e la le Controparte_4 Parte_1
spese di lite anche del presente grado di giudizio vanno compensate.
Le spese della traduzione, così come già liquidate in primo grado, vanno poste definitivamente a carico solidale di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
I signori e in via tra loro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solidale, vanno poi condannati alla restituzione in favore di di Parte_1
quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. Parte_1
693/2024, pubblicata il 18/06/2024, così provvede in sua parziale riforma che nel resto conferma:
1) rigetta l'opposizione proposta da e Controparte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di avverso il decreto CP_3 Parte_1
ingiuntivo n. 790/2021 emesso dal Tribunale di Como in data 13 maggio 2021 e, per l'effetto, condanna e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
a pagare in favore di la somma di euro 7.910,85 oltre Parte_1
interessi legali ex art. 1284, co 1, c.c. dalla data delle singole scadenze alla domanda giudiziale e gli interessi, ex art. 1284, co 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) condanna e in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro solidale, a rifondere a le spese di lite di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio che si liquidano quanto al primo grado in complessivi €
4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
C.P.A, come per legge, e, quanto al presente grado d'appello in complessivi €
2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
C.P.A, come per legge;
3) pone definitivamente a carico di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in via tra loro solidale, le spese di traduzione, così come liquidate in
[...]
primo grado;
4) condanna e in via tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
loro solidale, a restituire a quanto da quest'ultima Parte_1
eventualmente versato in esecuzione della sentenza impugnata;
5) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio nei rapporti tra
[...]
e Parte_1 Controparte_4
pagina 21 di 22 Così deciso, in Milano il 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Elena Mara Grazioli
Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
pagina 22 di 22