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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civi le di Pi acenza, S ezione Uni ca, riuni to in Camera di
Consiglio nelle pers one dei Si gg. Magist rat i:
Dott.ssa Maris ella Gatt i Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia Giudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina GOP
ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a caus a ci vil e promoss a con ri corso deposit ato in dat a 20.6.2024
da
(C.F. , nat a il 25.4.1994 a Parte_1 C.F._1
Castel San Giovanni (PC), rappresentata e difesa dall' Avv. Silvio Brega,
el ettivam ent e domi ci liat a press o il suo studio i n Ponte dell'Oli o (PC ), Vi a
Vittorio Venet o n.137, giust a procura in calce al ri corso su f ogli o separato.
- RICO RRENTE -
E
(C.F. ), nato i l 19.12.1990 a CP_1 C.F._2
Parma, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Brega, elettivamente domi cili at a press o i l suo studi o in Ponte dell'Oli o (PC), Via Vittorio
Venet o n.137, giusta procura in calce al ricorso su fogli o separat o.
1 - RICO RRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MI NIS TERO in persona del P rocurat ore dell a Repubbli ca
Dott.ssa Grazi a Pradell a.
- INTERVE NUTO -
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
Visto il ri cors o congiunt o personal ment e sottoscritt o e deposit ato dalle parti i n dat a 20.6.2024 con i l qual e hanno congi unt am ent e chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilit à genitoriale con riguardo al figli o mi nore;
Con decreto in dat a 28.6.2024 il Presi dente di S ezione Del egat o fissava l'udienza del 15.10.2024 per la comparizione personale delle parti.
A quell a udi enza le parti com parivano personal mente assist ite dal l oro
Difensore, il qual e dava atto che il regolam ent o cont enuto nel ricorso congiunto era s tat o predisposto tenendo conto del la volont à del sig. CP_1
di trasferirsi all'estero di tal che chiedeva rinvio ad altra udienza al fine di pot er integrare o modi ficare i l regol ament o origi nari o previo confront o con l e parti i n ordine alle condi zioni di vita del le stesse e del minore, i n ogni caso lasciando fermo l'affidamento esclusivo del minore alla madre con am pli amento del la frequent azi one del padre con il fi glio con modal ità
non disturbanti per l o st es so, i nizial ment e con la presenza della m adre o di persona di fiducia.
All a success iva udi enza del 19.11.2024 i l procurat ore dell e parti dava atto di aver deposit at o t el ematicam ent e nuova regol am ent azione in punto di
2 affidam ent o, frequentazione e regolam ent o economi co ri guardant e il minore ment re l e part i, a loro vol ta, preci savano che Per_1
l'affidamento del minore alla madre si giustificava in virtù della circost anza che il padre non part ecipava alla vit a del figli o e non l o vedeva da alcuni anni posto che il padre aveva in progetto di recarsi all'estero per motivi di l avoro.
A questo punt o il President e di S ezi one del egato recepi va la nuova regol am ent azione congiunta deposi tat a dall e part i, rim etteva la causa in decisi one, previ a acquisi zione delle concl usioni del P .M. al le seguenti
CONDIZIO NI
“1. Il figlio minore viene affidato in modo esclusivo alla madre Per_1
con coll ocazione e residenza presso l a st essa (in Fiorenzuol a d'Arda (PC )
Piazz.le Enrico Fermi n. 5); l e part i concordano che t al e modalit à di affidamento esclusivo, come chiesto in ricorso, sia confacente all'interesse prim ario del m inore, il qual e ha di ritt o di vivere in un contest o che t ut eli il suo sano sviluppo fisico, mentale e psicologico, attraverso un'adeguata assistenza affettiva che la madre, con l'assistenza ed aiuto del padre, potrà
offri re;
il padre intende ri attivare i rapporti affet tivi con il CP_1
propri o figli o i n m aniera graduale dato l'assenza ed il t empo t rascorso.
2. Da principi o il padre – per poi poter i nterveni re in modo più che consono ai doveri genitoriali – si i mpegna a vedere il proprio figli o alm eno un gi orno l a settim ana presso l a casa dell a madre (previo cont att o tel efoni co e fatt e s al ve l e es igenze del m inore e dell e ore l avorative dei genitori che verranno concordate in modalit à non disturbanti ed
3 inizi alm ente all a presenza dell a m adre e/ o di persona di fi duci a conosci uta anche dal mi nore);
3. Successi vam ente e ris tabiliti i rapport i, il padre i ni zi erà ad i nteressarsi presso gli insegnanti della scuola dell'andamento scolastico del proprio figli o;
4. La pres enza del la figura paterna che sarà int rodott a con gradualit à ed indi cat ivam ent e le parti convengono che il padre pot rà vedere e t enere con se i l pi ccol o, i ni zial ment e alm eno un giorno ogni m ese e successi vamente due giorni al m ese per poi aum ent are gradual ment e riport andolo alla m adre;
5. Il padre, concordando con l a m adre – una volt a ristabiliti i rapport i con il minore – ini zi erà ad andarlo a prendere nel fine set tim ana, a scuola, con persona di fi duci a della m adre e riport arlo a casa dell a st essa entro il prim o pom eri ggio del giorno di preli evo ent ro le due ore successi ve;
6. I genitori si im pegnano com unque a mant enere un att eggiam ento che tenga prim ari ament e cont o dell e esigenze del minore e che gli garantisca una crescit a s ana e serena si a dal punto di vist a fisi co che psi chi co,
tenendo cont o del s uo di ritto a m antenere c ostantemente una relazione piena e rapporti s ignifi cat ivi con il genit ore non affi datario.
La madre pot rà assumere tutt e l e deci sioni anche quel le di m aggiore ril evanza nell a vita del fi glio, in part icolare quell e atti nenti la crescit a,
l'educazione, l 'ist ruzione e la salut e anche senza int erpell are il padre tenuto conto anche dell'intenzione del sig. di recarsi all'estero. CP_1
7. Il si gnor potrà vedere il figlio com patibi lment e agli CP_1 Per_1
impegni s colasti ci ed extra s colasti ci del piccol o e a gli orari di lavoro di
4 ent rambi i genit ori che att ualment e svolgono attivi tà che possono prevedere orari e t urni serali. Il si g. pot rà vedere il figlio quando CP_1
vorrà ma previo avvi so t el efoni co e in base alla disponibi lità dell a m adre che com unque si impegna ad agevol are t al i frequent azioni.
8. Il si gnor verserà all a si gnora , a titol o di contribut o al CP_1 Parte_1
mantenimento di , la somma mensile di € 250,00, da Per_1
corri spondersi ent ro il giorno 15 di ogni mese, a m ezzo boni fi co bancario sul cont o corrent e. Det ta s omm a sarà soggetta all e rivalut azi oni annuali
ISTAT come per legge;
9. Il si gnor provvederà al ri mborso del 50% di t utt e l e spese CP_1
straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse del figlio,
secondo la regol amenta zione dell e l inee gui da del C NF del 29.11.201 7
unit ament e al vers am ent o del cont ribut o al mantenim ent o m ensile;
10. Le parti concordano che l'assegno unico INPS (od eventuali equivalenti ) oggi previst o dall a l egge in sostituzi one degli assegni fam ili ari , s i a percepi to int eramente dall a signora;
Parte_1
11. Le parti di chiarano di aver regolat o ogni alt ro pregresso rapporto di natura patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere;
Il si g. ha gi à l asci ato l 'abit azione famili are prel evando CP_1
quanto di sua propri età oltre ai propri effetti personali .
12. Le parti prest ano reciproco assenso al ril ascio e/o al rinnovo del passaporto del la madre sul qual e è regist rato il figli o o l o sarà e/o di alt ro documento valido per l'e spatrio e di quello per il minore. “
Dat a com uni cazi one al P.M. degl i at ti del procedim ent o ex art t.70 e 71
c.p.c.
5 Acquisi te le conclusi oni del Pubbli co Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tri bunal e, val ut at a l a ris pondenza dell e condi zioni dell 'int eresse dell a prol e e ravvi sato che le cl ausole rel ati ve al figli o non sono in contrast o con gli int eressi dell o stesso, riti ene sussistenti i presuppost i di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473 -bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La dom anda congiunta delle parti può pertanto essere recepit a i n quanto regol am ent a com piutam ent e l e condi zioni inerenti l a prol e e i rapporti economici.
Spese di lit e concordat e t ra l e parti.
P.Q.M.
Il Tri bunal e di Pi acenza, in composi zi one coll egi al e, defi nitivam ent e pronunci ando, così decide:
- Dispone i n conformi tà all e condi zi oni così convenut e dalle part i i n dom anda e da int endersi qui i ntegra lm ent e t rascrit te;
- Spes e di lit e concordat e t ra l e parti.
COSI'DECISO
in camera di Cons i glio il 15.1.2025 su rel azione del Gi udice Dott .ssa
Marisell a Gat ti.
Il P resident e rel. est.
Dott.ssa Marisell a Gatti
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