Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 20000944/2013 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
, e Parte_2 Parte_2 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Capo presso il cui
[...]
studio in Capaccio alla via Italia n.153 elettivamente domicilia giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
-opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Cacciatore n.21 giusta mandato in calce all'atto di opposizione
-opposto-
Nonche'
in persona del legale rappresentante, società che agisce non in CP_2
proprio ma in nome e per conto di in persona Controparte_3 dell'amministratore unico legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv.
1
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Salerno sezione distaccata di Eboli emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti della società per la complessiva Parte_1 somma di € 112.788,90 per saldo debitore del conto corrente n. 3686.62 acceso in data 12.12.2005 presso la filiale di PO;
a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie già consentite o che venissero consentite alla il sig. e la società di Parte_1 Parte_2 Parte_3
prestavano fideiussione a favore della banca fino a concorrenza Parte_2
di euro 120.000,00.-
Il Tribunale di Salerno emetteva il decreto ingiuntivo n.194/2013 e condannava la società in persona del legale rappresentante in qualità di Parte_1
debitore principale al pagamento immediato della somma di € 112.788,90 oltre interessi e spese della procedura e a e alla società Parte_2 [...]
in qualità di fideiussori e nei limiti della garanzia prestata Parte_3
entro i limiti di euro 120.000,00.-
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società e il Parte_1
fideiussore e la Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso;
dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della MPS Gestione crediti Banca spa;
nel merito dichiararsi la invalidità e la nullità del contratto di conto corrente n. 3686.62 e delle relative clausole in relazione al tasso ultralegale applicato senza pattuizione scritta al calcolo delle competenze a debito , alla esclusione dei tassi usurari pretesi dalla banca o di quelli addebitati nella misura ultralegale in violazione dell'art. dell'art.1284 c.c. nonché alla eliminazione delle somme illegittimamente addebitate per valute postergate a titolo di commissioni di massimo scoperto, spese e competenze per le causali di cui in narrativa. Eccepiva la prescrizione degli interessi
2 ex art. 2948 c.c.; la nullità e l'invalidità dei contratti fideiussori a seguito della nullità del contratto presupposto;
nullità delle clausole in deroga all'art.1957 c.c. prevista nel contratto di fideiussore.
Si costituiva la contestando l'opposizione perché Controparte_1
infondata e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Interveniva nel giudizio la società in nome e per conto della CP_2 [...]
nella qualità di cessionaria del credito della Parte_4 Controparte_1
. Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica
[...] contabile che rideterminava l'ammontare del credito in favore della banca.- Dopo svariati rinvii per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata alla scrivente che all'esito dell'udienza del 16.02, 2024 tratteneva la causa a sentenza con rinuncia ai termini di cui all'art.190 cpc
………….
Il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va parzialmente accolta.-
3 Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti.
Infatti la consulenza tecnica esperita in corso di causa ha dimostrato la permanenza di un debito a carico degli odierni opponenti in forza del contratto di conto corrente seppur ricalcolato al netto di alcune voci di credito espunte in sede peritale.- Nel secondo ricalcolo invece, il Consulente, per il rapporto di conto corrente n° 3686.82 considerandolo totalmente nullo secondo quanto disposto dall'art. 1815 c.c. e 644
c.p.19, ha rivisitato i tassi d'interesse con l'applicazione dei tassi BOT ex art. 117, co. 7, escludendo ogni tipo di capitalizzazione;
sono state incluse le commissioni di massimo scoperto e, poi, completamente recuperate nel ricalcolo, sono state incluse le spese collegate all'erogazione del credito nella verifica dei tassi soglia ai sensi della Legge 108/96, escluse quelle per imposte e tasse, ed avendo avuto riguardo delle condizioni applicate dall'Istituto Bancario nel corso del rapporto, evidenzia che alla data del 06 novembre 2011, il saldo per la è il Parte_1
seguente: SALDO FINALE DI RICALCOLO - 92.666,91€
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la società va condannata al pagamento della minor somma come quantificata dal CTU.-
Passando ora ad esaminare l'eccezione di decadenza dalla fideiussione ex art.1957
c.c, va evidenziato come le parti non abbiano espressamente previsto alcuna deroga all'art. 1945 c.c., ma abbiano anzi effettuato espliciti riferimenti al rapporto principale garantito. Questi richiami al rapporto principale e alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma dedotta da parte opposta.
Infine, l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito che va ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale richiede la sussistenza di un contratto e non di un atto unilaterale e la predeterminazione della somma di danaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere (cfr. Corte appello Salerno n. 1016 del
15/9/2020). Nel caso de quo, manca sia un contratto che la somma determinata che il garante si obbliga a pagare, mentre nella fideiussione omnibus viene indicato solo il massimo garantito. Pertanto, avendo le parti stipulato un contratto di fideiussione e non avendo il presunto creditore agito entro sei mesi dalle diffide inviate dalla
4 banca di revoca degli affidamenti (cfr diffide del 25/26 settembre 2013 e del 22 ottobre 2013) la stessa è decaduta ex art. 1957 c.c. dall'azione nei confronti del fideiussore.
Il suddetto articolo tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti definitivamente sospesa.
Ebbene, l'istituto di credito, nonostante la scadenza della obbligazione, proponeva azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, decorso il termine di 6 mesi previsto dalla norma.
Ne consegue che l'istituto di credito è decaduto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dal poter agire nei confronti del fideiussore, atteso che non ha proposto alcuna tempestiva istanza entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento della obbligazione garantita.
Si osserva infatti che la sola istanza utile ai sensi dell'art. 1957 c.c. è rappresentata dall'iniziativa giudiziale non potendo invece valorizzarsi gli atti stragiudiziali.-
L'art.1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far si che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito in via di cognizione o di esecuzione che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato ( cfr, Cass Civ.
1724/2016) . Deve quindi ritenersi che con riferimento alla fideiussione i creditore al fine di interrompere il termine di cui all'art.1957 c.c. , abbia l'onere di proporre un' iniziativa giurisdizionale.-
La banca creditrice non ha tempestivamente provveduto ad agire giudiziariamente nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi decorrenti dalla diffida suindicata incorrendo nella violazione del termine previsto dall'art.1957 c.c.
5 Pertanto l'eccezione di decadenza va accolta e il fideiussore liberato dalla obbligazione contratta dal debitore principale.-
Le spese considerata il parziale accoglimento della opposizione vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2013 ;
2. condanna la società opponente al pagamento in favore della
[...]
della somma di Euro 92.666,91 oltre interessi come richiesti;
Parte_5
3. accoglie la domanda subordinata di decadenza e dichiara la Banca decaduta dall'escussione della fideiussione prestata e per l'effetto dichiara la liberazione del sig. e della Parte_2 [...]
dalla garanzia delle obbligazioni contratte Parte_3
dal debitore principale;
4. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 22.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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