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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8540 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 10224/2024 promossa da
Parte_1
(C.F./P.IVA ) P.IVA_1
Attrice opponente (con l'avv.to Pierpaolo Venosta) contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_2
Convenuta opposta (con l'avv.to Fabrizio Versè)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in data 14.10.2025:
Parte attrice opponente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento della società opposta revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1543/24 D.I. – 2843/24 R.G., per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via subordinata: nel denegato caso di rigetto della domanda dispiegata in via principale, voglia l'Illustrissimo Giudice, dichiarare il contratto risolto, e, ridurre la somma contrattualmente richiesta dalla convenuta del valore delle obbligazioni contrattuali non fornite, da valutarsi a seguito di apposita consulenza tecnica di ufficio”
Parte convenuta opposta pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, premesse le opportune declaratorie, così giudicare:
In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto anche alla luce della mancanza nella documentazione prodotta da controparte dei requisiti ex art. 648 c.p.c.
In via principale di merito: - Respingere le avverse pretese, con rigetto di tutte le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, siccome infondate in fatto e in diritto
e/o, comunque, carenti anche sotto il profilo probatorio.
- confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. n. 1453/24 Ing. – 2853/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'attrice opponente al pagamento a saldo dell'importo di Euro 17.137,50, oltre a interessi sino al saldo, nonché competenze e spese liquidate in fase monitoria e liquidande nel presente giudizio.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore di Controparte_2
della somma di Euro 17.137,50, oltre a interessi sino al saldo, nonché Controparte_1
competenze e spese liquidate in fase monitoria e liquidande nel presente giudizio, ovvero di quell'altro importo ritenuto di giustizia dall'Ecc.mo Tribunale adito, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi sino al saldo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate ut supra, dichiarare comunque tenuta e condannare
l'attrice opponente al pagamento di quell'altra somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche eventualmente in via equitativa, il tutto oltre interessi e/o rivalutazioni sino al saldo
- In via istruttoria: A) Si producono i seguenti documenti indicati in narrativa: doc. 1) mail
; doc. 2) riscontro mail 24 23.5.24; doc. 3) mail Controparte_3 CP_2 CP_1
19.6.23; doc. 4) mail 27.10.23; doc. 5) Visura storica CCIAA CP_1
B) senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice adito, stante la natura prettamente documentale della controversia, ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di parte attrice opponente e testi su tutte le circostanze esposte in narrativa sub paragrafi (i), (ii) e (iii), da intendersi qui ritrascritte e precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte le espressioni di natura valutativa e/o discorsiva, nonché a prova contraria su quelle ex adverso dedotte e/o eventualmente deducende, nonché essere ammessi a controinterrogare i testi avversari.
Con riserva sin d'ora di indicare i testi
pagina 2 di 5 Nelle spese: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA, CPA e accessori di legge inclusi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Controparte_4 pagamento n° 1453/2024 per € 17.137,50=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di 25 fatture emesse nel periodo
03.08.2021-20.11.2023 (docc.
2-27 del fascicolo monitorio).
L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo la non debenza della somma ingiunta, stante l'inadempimento di controparte per violazione del punto 1.4 del contratto;
nello specifico parte opponente ha lamentato l'omessa proposizione di opportunità commerciali nell'intero periodo contrattuale (2020,2021 e succ.) e gli omessi incontri annuali.
La società opposta si è costituita, contestando le asserzioni di controparte, in quanto inveritiere e sfornite di supporto probatorio ed, a supporto delle proprie ragioni, ha versato in atti il riconoscimento di debito di per la somma ingiunta. CP_4
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione e rigettate le istanze istruttorie delle parti in quanto inammissibili, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusiva.
* * * * *
Le domande di parte attrice opponente sono infondate e, come tali, non possono essere accolte.
Va anzitutto rammentato che la regola di giudizio applicabile in caso di responsabilità contrattuale per inadempimento prevede che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, debba dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 3 di 5 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. cass SS.UU., sentenza
30/10/2001 n° 13533).
Nel caso di specie, sotto il profilo del titolo costitutivo, costituisce circostanza incontestata oltre che documentale (doc. 1 del fascicolo monitorio e doc. 2 dell'atto introduttivo), la sottoscrizione inter partes di un contratto di servizi, datato 10.11.2020, con cui ha CP_1 concesso ad la licenza d'uso del software denominato “Kalisi” ed il know-how CP_4
per la promozione e gestione online di unità immobiliari di tipo residenziale oggetto di locazione transitoria;
il dettaglio delle obbligazioni assunte da è contenuto CP_1 nell'allegato A - Descrizione dei Servizi - del contratto.
Il Tribunale osserva che le eccezioni di inadempimento contrattuale allegate dall'attrice opponente appaiono generiche e privi di dettagli e, per tale ragione vanno ritenute tamquam non esset.
Sul punto, la recente sentenza di legittimità conferma il principio consolidato in giurisprudenza della rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale:
“situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. Civi. n° 1903/2025).
Tra l'altro, non risulta versata in atti alcuna contestazione sollevata, nel corso del rapporto contrattuale, da in ordine alle prestazioni in capo ad , neppure dopo CP_4 CP_1
la ricezione delle diffide di pagamento (doc. 28 e 29 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, a supporto della debenza della pretesa creditoria, parte convenuta opposta ha versato in atti il riconoscimento di debito della somma ingiunta, manifestato in data
24.05.2023 dal legale rappresentante di (doc. 2 e 5 del fascicolo della CP_4
convenuta opposta).
Secondo la disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito spiega i suoi effetti confermativi sull'obbligazione, nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione (originarie o sopravvenute) della causa debendi;
l'effetto giuridico del riconoscimento di debito è quindi l'inversione dell'onere della prova.
pagina 4 di 5 non ha tuttavia adempiuto al proprio onere probatorio;
va infatti osservato che CP_4
l'attrice opponente ha omesso di depositare la memoria integrativa n° 1, trascurando così di contestare ex art. 115 c.p.c., nella prima difesa utile, le circostanze dedotte dalla convenuta opposta in comparsa di risposta ed i documenti ivi allegati.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto n°
1453/2024 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa:
€ 919,00= fase di studio
€ 777,00= fase introduttiva
€ 840,00= fase istruttoria/trattazione
€ 851,00= fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n° 1453/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista così efficacia esecutiva definitiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 3.387,00= per onorari, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Milano, lì 10 Novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra
RE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 10224/2024 promossa da
Parte_1
(C.F./P.IVA ) P.IVA_1
Attrice opponente (con l'avv.to Pierpaolo Venosta) contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_2
Convenuta opposta (con l'avv.to Fabrizio Versè)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in data 14.10.2025:
Parte attrice opponente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento della società opposta revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 1543/24 D.I. – 2843/24 R.G., per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
In via subordinata: nel denegato caso di rigetto della domanda dispiegata in via principale, voglia l'Illustrissimo Giudice, dichiarare il contratto risolto, e, ridurre la somma contrattualmente richiesta dalla convenuta del valore delle obbligazioni contrattuali non fornite, da valutarsi a seguito di apposita consulenza tecnica di ufficio”
Parte convenuta opposta pagina 1 di 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, premesse le opportune declaratorie, così giudicare:
In via preliminare: concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto anche alla luce della mancanza nella documentazione prodotta da controparte dei requisiti ex art. 648 c.p.c.
In via principale di merito: - Respingere le avverse pretese, con rigetto di tutte le domande proposte nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, siccome infondate in fatto e in diritto
e/o, comunque, carenti anche sotto il profilo probatorio.
- confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. n. 1453/24 Ing. – 2853/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'attrice opponente al pagamento a saldo dell'importo di Euro 17.137,50, oltre a interessi sino al saldo, nonché competenze e spese liquidate in fase monitoria e liquidande nel presente giudizio.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare al pagamento a favore di Controparte_2
della somma di Euro 17.137,50, oltre a interessi sino al saldo, nonché Controparte_1
competenze e spese liquidate in fase monitoria e liquidande nel presente giudizio, ovvero di quell'altro importo ritenuto di giustizia dall'Ecc.mo Tribunale adito, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi sino al saldo.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate ut supra, dichiarare comunque tenuta e condannare
l'attrice opponente al pagamento di quell'altra somma ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, anche eventualmente in via equitativa, il tutto oltre interessi e/o rivalutazioni sino al saldo
- In via istruttoria: A) Si producono i seguenti documenti indicati in narrativa: doc. 1) mail
; doc. 2) riscontro mail 24 23.5.24; doc. 3) mail Controparte_3 CP_2 CP_1
19.6.23; doc. 4) mail 27.10.23; doc. 5) Visura storica CCIAA CP_1
B) senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice adito, stante la natura prettamente documentale della controversia, ammettersi prova per interpello del legale rappresentante di parte attrice opponente e testi su tutte le circostanze esposte in narrativa sub paragrafi (i), (ii) e (iii), da intendersi qui ritrascritte e precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte le espressioni di natura valutativa e/o discorsiva, nonché a prova contraria su quelle ex adverso dedotte e/o eventualmente deducende, nonché essere ammessi a controinterrogare i testi avversari.
Con riserva sin d'ora di indicare i testi
pagina 2 di 5 Nelle spese: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA, CPA e accessori di legge inclusi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione. ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Controparte_4 pagamento n° 1453/2024 per € 17.137,50=, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato pagamento di 25 fatture emesse nel periodo
03.08.2021-20.11.2023 (docc.
2-27 del fascicolo monitorio).
L'ingiunta ha proposto opposizione eccependo la non debenza della somma ingiunta, stante l'inadempimento di controparte per violazione del punto 1.4 del contratto;
nello specifico parte opponente ha lamentato l'omessa proposizione di opportunità commerciali nell'intero periodo contrattuale (2020,2021 e succ.) e gli omessi incontri annuali.
La società opposta si è costituita, contestando le asserzioni di controparte, in quanto inveritiere e sfornite di supporto probatorio ed, a supporto delle proprie ragioni, ha versato in atti il riconoscimento di debito di per la somma ingiunta. CP_4
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione e rigettate le istanze istruttorie delle parti in quanto inammissibili, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di un termine per il deposito di memoria conclusiva.
* * * * *
Le domande di parte attrice opponente sono infondate e, come tali, non possono essere accolte.
Va anzitutto rammentato che la regola di giudizio applicabile in caso di responsabilità contrattuale per inadempimento prevede che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, debba dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 3 di 5 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. cass SS.UU., sentenza
30/10/2001 n° 13533).
Nel caso di specie, sotto il profilo del titolo costitutivo, costituisce circostanza incontestata oltre che documentale (doc. 1 del fascicolo monitorio e doc. 2 dell'atto introduttivo), la sottoscrizione inter partes di un contratto di servizi, datato 10.11.2020, con cui ha CP_1 concesso ad la licenza d'uso del software denominato “Kalisi” ed il know-how CP_4
per la promozione e gestione online di unità immobiliari di tipo residenziale oggetto di locazione transitoria;
il dettaglio delle obbligazioni assunte da è contenuto CP_1 nell'allegato A - Descrizione dei Servizi - del contratto.
Il Tribunale osserva che le eccezioni di inadempimento contrattuale allegate dall'attrice opponente appaiono generiche e privi di dettagli e, per tale ragione vanno ritenute tamquam non esset.
Sul punto, la recente sentenza di legittimità conferma il principio consolidato in giurisprudenza della rilevanza, nel vigente sistema processuale, dell'onere di allegazione inteso quale:
“situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. Civi. n° 1903/2025).
Tra l'altro, non risulta versata in atti alcuna contestazione sollevata, nel corso del rapporto contrattuale, da in ordine alle prestazioni in capo ad , neppure dopo CP_4 CP_1
la ricezione delle diffide di pagamento (doc. 28 e 29 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, a supporto della debenza della pretesa creditoria, parte convenuta opposta ha versato in atti il riconoscimento di debito della somma ingiunta, manifestato in data
24.05.2023 dal legale rappresentante di (doc. 2 e 5 del fascicolo della CP_4
convenuta opposta).
Secondo la disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., la ricognizione del debito spiega i suoi effetti confermativi sull'obbligazione, nel senso di porre a carico del suo autore l'onere di dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione (originarie o sopravvenute) della causa debendi;
l'effetto giuridico del riconoscimento di debito è quindi l'inversione dell'onere della prova.
pagina 4 di 5 non ha tuttavia adempiuto al proprio onere probatorio;
va infatti osservato che CP_4
l'attrice opponente ha omesso di depositare la memoria integrativa n° 1, trascurando così di contestare ex art. 115 c.p.c., nella prima difesa utile, le circostanze dedotte dalla convenuta opposta in comparsa di risposta ed i documenti ivi allegati.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto n°
1453/2024 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta da parte vittoriosa:
€ 919,00= fase di studio
€ 777,00= fase introduttiva
€ 840,00= fase istruttoria/trattazione
€ 851,00= fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo n° 1453/2024, emesso dal Tribunale di Milano, che acquista così efficacia esecutiva definitiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
- condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite della presente procedura che liquida complessivamente in € 3.387,00= per onorari, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Milano, lì 10 Novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Alessandra Terreri
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