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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3703/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.5917/2020 resa dal Tribunale di Napoli - pubblicata in data
18.9.2020 a definizione della causa civile recante il n.33303/2016 R.G., notificata in via telematica in data 21.9.2020
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo studio degli Avv.ti
EF CU ( ) e HE ME CodiceFiscale_3 C.F._4
), dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio
[...] separato allegato all'atto di appello n. di fax 081.408555
Email_1
– Email_2
APPELLANTI
E capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1 interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma
e partita IVA C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento della Società con sede legale in Controparte_2
Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. Luigi Abete, elettivamente domiciliata in Napoli alla via R.Bracco n.45 presso lo studio dell'Avv.
DO RV ( ), dal quale è rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_5 virtù di procura generale alle liti registrata il26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per
Notar di Roma Persona_1 fax081/5517315 e pec Email_3
APPELLATA
NONCHE'
[società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_3 legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_3
Contr cartolarizzazione ( tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017], e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Persona_2
Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. 28260, registrato a
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T – la
[...]
[breviter “ ] banca costituita ai Controparte_4 Controparte_5 sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV - NO , Gruppo IVA – Partita P.IVA_4 CP_5
IVA , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del P.IVA_5
Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo di Garanzia (di seguito, CP_1 anche la “Società Procuratrice”), giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre Persona_2
2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – società a Controparte_6 responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma (RM), Via
Flaminia nn. 133-135-137, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. , in persona del P.IVA_6 P.IVA_3 procuratore Dott. ( ) ivi domiciliato Controparte_7 CodiceFiscale_6 per la carica e munito degli occorrenti poteri in virtù di procura conferita per atto
Notaio della Dott.ssa rep. 28148 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, Persona_3 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie
1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del
Foro di Roma (C.F. ) - in virtù di procura generali alle liti per C.F._7 atto Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023, Persona_4 registrata a Albano Laziale il 6 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, che conferisce allo stesso la facoltà di “nominare avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni sede giurisdizionale…” e in virtù della quale pertanto associa alla presente difesa l'Avv. Riccardo Rosaria
Ciampa (C.F. ) del Foro di Roma, con studio in Roma, C.F._8
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 ed elettivamente domiciliata presso
MFlaw PA in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10. posta elettronica certificata Email_4
TERZA INTERVENTRICE ex art.111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
11.12.2025 l'Avv.EF CU per gli appellanti “Rappresenta all'Ill.ma Corte che, in data 28.10.2025, le parti hanno sottoscritto verbale conciliativo, con il quale hanno inteso definire bonariamente la vertenza alle condizioni ivi convenute, così determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce di quanto sopra il sottoscritto si rimette alle determinazioni dell'Ill.ma Corte, anche ai fini dell'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, sulla scorta del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti e del relativo accordo, come recepito altresì nelle risultanze istruttorie e nella CTU espletata.”
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
11.12.2025 l'Avv.Andrea Fioretti nell'interesse di e per essa Controparte_3 la “Rappresenta all'Ill.ma Corte che, in data 28.10.2025, le Controparte_6 parti hanno sottoscritto verbale conciliativo con il quale hanno inteso porre bonariamente termine alla vertenza oggetto del presente giudizio alle condizioni ivi stabilite. Alla luce di ciò, la e per essa la ut Controparte_3 Controparte_6 supra rappresentata e difesa si rimette alla Corte per ogni opportuno provvedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.11.2016 la Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in
[...] Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di fideiussori Pt_1
e al fine di sentire accertare il credito vantato
[...] Parte_2 relativamente al conto corrente n. 4442, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di E.94.751,06, oltre interessi convenzionali dall'1.4.2016 al tasso del 16,50%.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n. 5917/2020 pubblicata in data 18/09/2020 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 94751,06 oltre interessi dal 1.4.16 al tasso del 16,50 sino al soddisfo;
2. Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 13000,00 oltre iva cassa e spese generali e spese di ctu e spese vive per 800,00 euro.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 21.10.2020 proponevano appello e quale garanti della debitrice principale Parte_1 Parte_2 [...] nelle more fallita, e chiedevano: “in via preliminare accertare e CP_8 dichiarare la mancata pronuncia del Giudice di prime cure in ordine all'eccezione di nullità della citazione proposta dagli appellanti in primo grado emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
- sempre in via preliminare, comunque ed indipendentemente dall'accertamento della mancata pronuncia del Giudice di primo grado, accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva del primo giudizio per i motivi dedotti;
- nel merito, in via preliminare rigettare la domanda di accertamento proposta dalla Banca con citazione in Controparte_1 primo grado in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito anche perché sfornita di prova;
- nel merito, in subordine e con riserva di gravame, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 4442 intrattenuto dalla con la;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o Controparte_8 CP_9
l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 280754 intrattenuto dalla con la;
accertare Controparte_8 CP_9
e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 3107 intrattenuto dalla Controparte_8 con la;
il tutto con conseguente accertamento della illegittimità di ogni CP_9 addebito compiuto dalla a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione CP_9 trimestrale degli interessi, c.m.s., corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento, altri oneri e competenze, ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze
e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite;
- per l'effetto, disporre CTU anche integrativa per la corretta ricostruzione del dare-avere tra le parti secondo legge.”
Si costituiva la , che in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse alla sentenza di primo grado e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa depositata in data 18.6.2025 interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c.
e per essa la ( Controparte_3 Controparte_4 [...]
e per essa quale cessionaria del credito per CP_5 Controparte_6 cui è causa.
Con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 12.12.2025 la causa era assegnata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 i procuratori di entrambe le parti hanno rappresentato che le parti in data 28.10.2025 hanno sottoscritto verbale conciliativo, prodotto agli atti, con il quale hanno inteso definire bonariamente la vertenza alle condizioni ivi convenute con compensazione integrale delle spese di lite.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo, così determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente totale cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048;
3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli n.5917/2020 pubblicata in data 18.9.2020 a definizione della causa civile recante il n.33303/2016 R.G.,
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Tribunale di Nola Parte_1 Parte_2
n.1015/2022 nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 21.10.2020, e con l'intervento volontario ex art.111 c.p.c. di e per essa Controparte_3 [...]
( e per essa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 12.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3703/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.5917/2020 resa dal Tribunale di Napoli - pubblicata in data
18.9.2020 a definizione della causa civile recante il n.33303/2016 R.G., notificata in via telematica in data 21.9.2020
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cuma n. 28 presso lo studio degli Avv.ti
EF CU ( ) e HE ME CodiceFiscale_3 C.F._4
), dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio
[...] separato allegato all'atto di appello n. di fax 081.408555
Email_1
– Email_2
APPELLANTI
E capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1 interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma
e partita IVA C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento della Società con sede legale in Controparte_2
Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. Luigi Abete, elettivamente domiciliata in Napoli alla via R.Bracco n.45 presso lo studio dell'Avv.
DO RV ( ), dal quale è rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_5 virtù di procura generale alle liti registrata il26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per
Notar di Roma Persona_1 fax081/5517315 e pec Email_3
APPELLATA
NONCHE'
[società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_3 legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_3
Contr cartolarizzazione ( tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017], e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Persona_2
Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. 28260, registrato a
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T – la
[...]
[breviter “ ] banca costituita ai Controparte_4 Controparte_5 sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V.
Alfieri n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di EV - NO , Gruppo IVA – Partita P.IVA_4 CP_5
IVA , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del P.IVA_5
Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo di Garanzia (di seguito, CP_1 anche la “Società Procuratrice”), giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone del 20 dicembre Persona_2
2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – società a Controparte_6 responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma (RM), Via
Flaminia nn. 133-135-137, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. , in persona del P.IVA_6 P.IVA_3 procuratore Dott. ( ) ivi domiciliato Controparte_7 CodiceFiscale_6 per la carica e munito degli occorrenti poteri in virtù di procura conferita per atto
Notaio della Dott.ssa rep. 28148 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, Persona_3 registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie
1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del
Foro di Roma (C.F. ) - in virtù di procura generali alle liti per C.F._7 atto Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 del 5 dicembre 2023, Persona_4 registrata a Albano Laziale il 6 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, che conferisce allo stesso la facoltà di “nominare avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni sede giurisdizionale…” e in virtù della quale pertanto associa alla presente difesa l'Avv. Riccardo Rosaria
Ciampa (C.F. ) del Foro di Roma, con studio in Roma, C.F._8
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10 ed elettivamente domiciliata presso
MFlaw PA in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 9/10. posta elettronica certificata Email_4
TERZA INTERVENTRICE ex art.111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
11.12.2025 l'Avv.EF CU per gli appellanti “Rappresenta all'Ill.ma Corte che, in data 28.10.2025, le parti hanno sottoscritto verbale conciliativo, con il quale hanno inteso definire bonariamente la vertenza alle condizioni ivi convenute, così determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Alla luce di quanto sopra il sottoscritto si rimette alle determinazioni dell'Ill.ma Corte, anche ai fini dell'emissione di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, sulla scorta del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti e del relativo accordo, come recepito altresì nelle risultanze istruttorie e nella CTU espletata.”
Con nota scritta depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
11.12.2025 l'Avv.Andrea Fioretti nell'interesse di e per essa Controparte_3 la “Rappresenta all'Ill.ma Corte che, in data 28.10.2025, le Controparte_6 parti hanno sottoscritto verbale conciliativo con il quale hanno inteso porre bonariamente termine alla vertenza oggetto del presente giudizio alle condizioni ivi stabilite. Alla luce di ciò, la e per essa la ut Controparte_3 Controparte_6 supra rappresentata e difesa si rimette alla Corte per ogni opportuno provvedimento.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 16.11.2016 la Controparte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la in
[...] Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, e in qualità di fideiussori Pt_1
e al fine di sentire accertare il credito vantato
[...] Parte_2 relativamente al conto corrente n. 4442, con condanna in solido dei convenuti al pagamento della complessiva somma di E.94.751,06, oltre interessi convenzionali dall'1.4.2016 al tasso del 16,50%.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la domanda e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza n. 5917/2020 pubblicata in data 18/09/2020 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 94751,06 oltre interessi dal 1.4.16 al tasso del 16,50 sino al soddisfo;
2. Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 13000,00 oltre iva cassa e spese generali e spese di ctu e spese vive per 800,00 euro.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 21.10.2020 proponevano appello e quale garanti della debitrice principale Parte_1 Parte_2 [...] nelle more fallita, e chiedevano: “in via preliminare accertare e CP_8 dichiarare la mancata pronuncia del Giudice di prime cure in ordine all'eccezione di nullità della citazione proposta dagli appellanti in primo grado emettendo i conseguenti provvedimenti di legge;
- sempre in via preliminare, comunque ed indipendentemente dall'accertamento della mancata pronuncia del Giudice di primo grado, accertare e dichiarare la nullità della citazione introduttiva del primo giudizio per i motivi dedotti;
- nel merito, in via preliminare rigettare la domanda di accertamento proposta dalla Banca con citazione in Controparte_1 primo grado in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondata nel merito anche perché sfornita di prova;
- nel merito, in subordine e con riserva di gravame, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 4442 intrattenuto dalla con la;
accertare e dichiarare l'inesistenza e/o Controparte_8 CP_9
l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 280754 intrattenuto dalla con la;
accertare Controparte_8 CP_9
e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità a titolo di nullità, in ipotesi anche parziale, dei contratti di conto corrente bancario n. 3107 intrattenuto dalla Controparte_8 con la;
il tutto con conseguente accertamento della illegittimità di ogni CP_9 addebito compiuto dalla a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione CP_9 trimestrale degli interessi, c.m.s., corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento, altri oneri e competenze, ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per i cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze
e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite;
- per l'effetto, disporre CTU anche integrativa per la corretta ricostruzione del dare-avere tra le parti secondo legge.”
Si costituiva la , che in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt.342 e 348 bis c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse alla sentenza di primo grado e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa depositata in data 18.6.2025 interveniva in giudizio ex art.111 c.p.c.
e per essa la ( Controparte_3 Controparte_4 [...]
e per essa quale cessionaria del credito per CP_5 Controparte_6 cui è causa.
Con le note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2025 le parti formulavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 12.12.2025 la causa era assegnata in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2025 i procuratori di entrambe le parti hanno rappresentato che le parti in data 28.10.2025 hanno sottoscritto verbale conciliativo, prodotto agli atti, con il quale hanno inteso definire bonariamente la vertenza alle condizioni ivi convenute con compensazione integrale delle spese di lite.
Non vi è dubbio che le parti abbiano inteso regolare definitivamente la controversia tra esse insorta attraverso il menzionato accordo, così determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente totale cessazione della materia del contendere.
Pertanto, essendo stata risolto fuori del processo ogni aspetto della controversia, ivi compreso quello attinente alle spese del giudizio, ed essendo venuta meno ogni posizione di contrasto tra le dette parti e con essa il concreto interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
In proposito si osserva che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. (Cass.Sez.Un. 28.9.2000 n.1048;
3.3.2006 n.4714; 25.3.2010 n.7185; 19.2.2020 n.4167). E ciò a differenza della rinuncia agli atti in appello che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nella ipotesi di accordo transattivo che determini la cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato. (Cass.
3.3.2003 n.3122).
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle pretese avanzate nel giudizio innanzi al Tribunale di Napoli n.5917/2020 pubblicata in data 18.9.2020 a definizione della causa civile recante il n.33303/2016 R.G.,
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio avendo le parti definito totalmente ogni aspetto della vicenda, ivi compreso la regolamentazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Tribunale di Nola Parte_1 Parte_2
n.1015/2022 nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 21.10.2020, e con l'intervento volontario ex art.111 c.p.c. di e per essa Controparte_3 [...]
( e per essa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli addì 12.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio