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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - ConSIliera dr. Andrea Dell'Orso - ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 521 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30/07/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Ferretti del Foro di Pescara come da procura allegata all'atto di appello,
appellante ed appellata in via incidentale e
(C.F.: , nato a [...] il P_ C.F._2
19/08/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Liberatore del foro di Pescara, giusta procura allegata all'istanza di visibilità del 23/09/2024 appellato ed appellante in via incidentale e
, (C.F. , nato a [...] il giorno P_ C.F._3
11/08/1996, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Palmieri del Foro di Pescara come da procura allegata all'atto di intervento intervenuto e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Pescara n. 628 pubblicata il 2/05/2024 in materia di divorzio contenzioso
Conclusioni di : Parte_1
“- In via principale e nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti nel proposto appello e per l'effetto in riforma della
Sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni del giudizio di primo grado di parte resistente circa l'assegnazione della casa coniugale alla moglie convivente con figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento al figlio nonché l'assegno divorzile rideterminandolo nel quantum considerando la doppia componente assistenziale e compensativa-perequativa e conseguentemente disattendere tutte le avverse conclusioni dell'appellato;
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione dell'accertamento bancario fiscale da parte della Guardia di Finanza, negato nel giudizio di primo grado, al fine di accertare le reali condizioni economiche del Sig. in relazione sia alle proprie P_ entrate per l'attività di legale e di delegato alle vendite che i propri movimenti di denaro ottenuto per vendite immobiliari.
Con vittoria di competenze di lite”.
Conclusioni di : P_
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, previo rigetto della chiesta inibitoria, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto e l'intervento spiegato e se del caso, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare la sentenza della corte territoriale nel senso della elisione totale di assegno divorzile, per tutti i motivi più sopra spiegati, vinte le spese anche della fase cautelare”.
Conclusioni dell'intervenuto P_
“- In via PRINCIPALE e nel MERITO, riformulare la Sentenza di primo grado, confermando l'assegnazione della casa coniugale alla in quanto casa ove questa vi vive con il Parte_1 figlio maggiorenne ma non economicamente P_ autosufficiente nonché circa la parte in cui si nega l'assegno di mantenimento al figlio lasciando alla Corte d'Appello la valutazione del quantum”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto dell'appello (e della pregiudiziale richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà) avverso la Sentenza nr. 628/2024 emessa in data 23/04/2024 dal Tribunale
Ordinario di Pescara pubbl. il 02/05/2024 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 628 pubblicata il 2/05/2024 il Tribunale
Ordinario di Pescara, dato atto che risultava ancora pendente il giudizio di separazione personale dei coniugi e che con sentenza parziale in data 21/12/2023 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Alanno il
10/3/1996 tra il ricorrente nato a [...] il P_
19/8/1971, e la SI.ra nata a [...] il Parte_1
30/7/1971, rigettava la domanda della SI.ra di Pt_1 corresponsione di un assegno di mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, , P_ nato a [...] il giorno 11/8/1996; rigettava conseguentemente la domanda proposta dalla SI.ra in quanto convivente Pt_1 con il figlio di assegnazione della casa familiare, sita nel
Comune di Pescara, via Trieste n. 88; disponeva a carico del SI. la corresponsione di un assegno divorzile a P_ beneficio della ex moglie dell'importo di euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente, e compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio.
1.1. Il Tribunale esponeva che nella fase presidenziale del giudizio di separazione la casa familiare, in comproprietà fra i coniugi, era stata assegnata alla SI.ra ed era stato Pt_1 disposto a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla P_ moglie la somma di 200,00 euro mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 75% delle spese straordinarie, e la somma di euro 350,00 per il mantenimento della SI.ra Pt_1
1.2. Il Tribunale, per quello che ancora interessa, premesso che la causa risultava sufficientemente istruita a mezzo della produzione di documenti, osservava che il SI. nel corso P_ del giudizio aveva modificato le proprie conclusioni, chiedendo la revoca, o, in subordine, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, di cui aveva invece inizialmente chiesto l'aumento da 200,00 a 300,00 euro mensili, nonché la limitazione dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra solo per il tempo necessario alla vendita o Pt_1 alla divisione dell'immobile, ed aveva insistito nell'esclusione dell'assegno divorzile a beneficio dell'ex coniuge.
1.3. Il Tribunale rilevava che la modifica era ammissibile alla luce delle nuove circostanze di fatto, consistenti nel licenziamento per mancato superamento del periodo di prova del figlio dal posto di lavoro procuratogli dal ricorrente;
P_ che non poteva essere disposta l'assegnazione della casa familiare con limitazione temporale legata ad eventi futuri ed incerti;
che era fondata la richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno in favore del figlio, ormai ventisettenne, avendo questi lasciato l'università senza conseguire alcun titolo di studio e non avendo dimostrato impegno nel conservare il posto di lavoro reperitogli dal padre, e che conseguentemente doveva essere rigettata la domanda della SI.ra di assegnazione Pt_1 della casa familiare quale genitore convivente con il figlio economicamente non autosufficiente.
1.4. In ordine all'assegno divorzile in favore della SI.ra il Tribunale riferiva che il SI. dichiarava in Pt_1 P_ media un reddito mensile pari ad euro 1.683,00, mentre la resistente percepiva uno stipendio di circa 675,00 euro mensili;
che la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, dell'importo di euro 1.100,00 mensili, pagata in precedenza dai coniugi in ragione ciascuno della metà, veniva versata dalla sola SI.ra con l'aiuto della sua famiglia di origine;
che non Pt_1 avevano trovato riscontro le deduzioni della resistente in ordine all'occultamento da parte del marito di rilevanti entrate e che questi risultava avere disperso le sue risorse a causa della ludopatia da cui era affetto, avendo contratto finanziamenti per un importo di oltre euro 1.000,00 mensili ed essendo stato costretto a chiedere l'aiuto della sua famiglia di origine per far fronte alla sua situazione debitoria. 1.5. Alla luce della comparazione della situazione patrimoniale dei coniugi, il Tribunale riteneva che non poteva essere riconosciuto alla SI.ra un assegno divorzile a Pt_1 titolo compensativo – perequativo, non avendo il SI. P_ conseguito una solida posizione economica grazie ai sacrifici della moglie;
che invece doveva essere attribuito alla SI.ra
[...]
l'assegno di euro 200,00 mensili a titolo assistenziale, Pt_1 considerata la durata di venticinque anni del matrimonio, l'età della resistente al momento della separazione pari a 51 anni e le difficoltà dalla stessa incontrate nel reperire un lavoro a tempo pieno, anche in costanza di matrimonio.
2. Con ricorso depositato il 5/6/2024 la SI.ra Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, sulla
[...] base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe e chiedendo inoltre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
2.1. Con comparsa depositata il 16/09/2024 interveniva nel giudizio il SI. figlio maggiorenne delle parti, P_ aderendo alle richieste della madre ed insistendo nella richiesta di immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento gravato.
2.2. Con comparsa depositata in data 4/10/2024 si costituiva in giudizio il SI. eccependo l'inammissibilità P_ dell'appello proposto dalla SI.ra chiedendone nel Pt_1 merito il rigetto e proponendo, in caso di ritenuta ammissibilità dell'appello spiegando dalla controparte, appello incidentale condizionato con il quale chiedeva la revoca dell'assegno divorzile in favore della SI.ra Pt_1
2.2.1. L'appellato riferiva inoltre di avere venduto in data 6/8/2024, nelle more del giudizio, la sua quota di proprietà della casa familiare, come da nota di trascrizione prodotta in atti. 2.3. Il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere contrario alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed all'accoglimento dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
2.4. L'udienza di discussione del 5/11/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.5. Con ordinanza in data 7/5/2024 la Corte ordinava la sospensione della provvisoria esecuzione del capo della sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare alla SI.ra . Tratteneva quindi la Parte_1 causa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.34 c.p.c., ritenendola sufficientemente istruita e non avendo le parti chiesto un termine per il deposito di note difensive.
3. Deve essere in primo luogo rilevata l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel presente grado di appello dal SI.
a sostegno della posizione difensiva della madre P_ SI.ra . Parte_1
3.1. La giurisprudenza della Suprema Corte qualifica come adesivo dipendente l'intervento del figlio maggiorenne che interviene nel giudizio per chiedere l'assegnazione della casa al genitore con lui convivente, giacché quest'ultimo, per effetto dell'assegnazione, acquista un diritto personale di godimento, sia pure funzionale all'interesse del figlio (Cass.
n. 2344 del 2023).
3.1.1. Ne consegue l'inammissibilità di tale intervento in appello, giacché in sede di impugnazione è ammesso unicamente l'intervento dei litisconsorti pretermessi, dei successori delle parti e di coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo avverso la sentenza ai sensi dell'art. 404 c.p.c., vantando un proprio autonomo diritto incompatibile con i diritti fatti valere in giudizio dalle parti o allegando il dolo di queste ai suoi danni.
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo la SI.ra deduce che il giudice di primo grado aveva errato Pt_1 nel ritenere ammissibile la modifica delle domande del ricorrente in sede di precisazioni delle conclusioni.
4.1. Rileva che il SI. nel ricorso introduttivo aveva P_ chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, fissato in euro 200,00 con ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione, o il suo aumento ad euro 300,00; che la disoccupazione del ragazzo a seguito del suo licenziamento non costituiva un fatto nuovo rispetto alla sua pregressa condizione;
che nessuna colpa poteva essergli attribuita per il mancato superamento del periodo di prova come responsabile dell'area vendite di una società di commercio di intimo e articoli per la casa a Milano, non avendo egli nessuna competenza nel settore;
che anche l'odierno appellato aveva riconosciuto che il figlio, il quale a seguito della pandemia da CO 19 aveva dovuto lasciare la città di Bologna, dove frequentava la facoltà di giurisprudenza, stava attraversando un periodo psicologicamente delicato;
che il ragazzo si era adattato a lavori umili, lavorando come cameriere o stagionale presso gli stabilimenti balneari;
che era desideroso di riprendere gli studi universitari ed inserirsi nel mondo del lavoro.
4.2. L'appellante ritiene pertanto sussistenti i requisiti di legge per il riconoscimento a carico dell'appellato di un assegno di mantenimento in favore del figlio.
5. Con il secondo motivo di gravame la SI.ra Pt_1 contesta l'interpretazione del Tribunale, secondo cui la richiesta del SI. di assegnazione a lei della casa di P_ abitazione con un limite temporale andava intesa come istanza di rigetto della domanda formulata dall'esponente; lamenta sul punto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. e deduce che al figlio non autosufficiente economicamente andava riconosciuto sia un assegno di mantenimento sia la possibilità di continuare a vivere presso l'abitazione familiare, non avendo egli nessuna possibilità di procurarsi un'altra sistemazione.
6. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'illegittima esclusione da parte del Tribunale della componente compensativo - perequativa nella determinazione dell'assegno divorzile in suo favore.
6.1. Deduce di avere rinunciato alle proprie aspirazioni in costanza di matrimonio, non completando gli studi, per occuparsi della famiglia, permettendo così al marito di terminare gli studi e realizzarsi come avvocato.
6.2. Rileva che l'alto tenore di vita raggiunto dall'appellato e dal nucleo familiare era sfumato, nel corso degli anni, esclusivamente a causa della grave ludopatia del SI. ; che comunque non vi era chiarezza in ordine alle P_ entrate dell'appellato, il quale sino al 2023 aveva versato mensilmente la quota della sua rata di mutuo dell'importo di euro 550,00 mensili nonché l'assegno di mantenimento per lei e per il figlio, per un totale di 1.100,00 euro mensili;
che inoltre dagli accertamenti da lei commissionati ad un'agenzia investigativa risultavano nel 2023 versamenti di circa 9.000,00 euro sul conto corrente dell'ex marito non giustificati dall'emissione di fatture;
che anche l'appellato e non solo il padre di questi, notaio in pensione ed anch'egli avvocato, svolgeva l'attività di delegato alle vendite, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale. Insiste quindi nella richiesta di accertamenti reddituali nei confronti del marito da demandare alla Guardia di Finanza. 6.3. Lamenta infine l'eccessiva eSIuità dell'importo di euro 200,00 riconosciutole a titolo assistenziale, alla luce del rigetto delle sue domande di assegnazione della casa familiare e di corresponsione da parte del SI. di un assegno di P_ mantenimento in favore del figlio.
7. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione del SI. di inammissibilità dell'appello proposto dalla SI.ra P_
non argomentata dall'appellato e priva di fondamento, Pt_1 stante la tempestività del deposito del ricorso in data 5/6/2024, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata dal SI. il 6/5/2024, e tenuto conto P_ della dettagliata indicazione dei motivi di gravame.
8. I primi due motivi di appello devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, tenuto conto che l'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, analogamente a quanto previsto in materia di separazione, è subordinata alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con il genitore assegnatario, avendo una ratio protettiva, volta a salvaguardare l'ambiente domestico e le relazioni sociali del figlio che ha ancora necessità del sostegno dei genitori, non solo economico ma anche morale ed affettivo (ex plurimis, Cass. n. 3015 del 2018, Cass n. 21334 del 2013).
8.1. Va in primo luogo rilevato che il SI. nel P_ giudizio di primo grado non ha introdotto nuove domande in corso di causa, ma ha modificato la propria posizione difensiva, chiedendo il rigetto della domanda di mantenimento del figlio maggiorenne o, in subordine, la riduzione dell'assegno, e l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra solo per Pt_1 un tempo limitato, mentre inizialmente aveva aderito alle domande proposte dalla controparte. 8.2. L'odierno appellato giustificò tale modifica a fronte della nuova situazione del figlio, che in corso di causa era stato assunto in prova da HPL s.r.l. a Milano come responsabile dell'area vendite UNIGROSS con una retribuzione di 1.200,00 euro mensili.
8.3. Come evidenziato dal Tribunale la modifica delle conclusioni del SI. risultava ammissibile a fronte P_ dell'evidenziato mutamento delle circostanze di fatto, tenuto conto che i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge hanno efficacia rebus sic stantibus.
8.4. Nel merito le censure della SI.ra sono Pt_1 fondate.
8.5. E' pacifico che ha perduto il posto di P_ lavoro sopra indicato, non avendo superato il periodo di prova,
e che sia attualmente privo di mezzi di sostentamento.
8.6. Oggetto del presente giudizio è pertanto stabilire se la sua mancanza di autosufficienza economico-reddituale sia frutto di inerzia colpevole nella ricerca di un posto di lavoro e nell'acquisizione di competenze professionali.
8.6.1. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale inerzia è ravvisabile “solo al raggiungimento di un'età, nella quale il percorso formativo e di studi, 'nella normalità dei casi' dovrebbe essere 'ampiamente' concluso e la persona dovrebbe essere 'da tempo inserita' nella società" (vedi in parte motiva Cass. n. 5088 del 2018).
8.6.2. L'obbligo di mantenere il figlio non cessa infatti automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori Cass. n. 32529 del
2018), non avendo conseguito “uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato" (Cass. n. 2392 del
1998).
8.6.3. L'accertamento di tali condizioni deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., alla luce del principio di autoresponsabilità, tenendo conto dell'età e del percorso formativo del figlio, della sua situazione personale e familiare, della sua personalità e delle sue comprovate attitudini e aspirazioni. Nel valutare tali circostanze assumono pertanto rilievo tutti gli elementi di prova suscettibili di essere impiegati, comprese le presunzioni, che dimostrino la situazione concreta ed attuale del figlio maggiorenne al momento della decisione (Cass. n. 24391 del 2024).
8.7. Nel caso in esame ha compiuto ventotto P_ anni, è stato costretto da studente fuori sede ad abbandonare lezioni e compagni di università a causa della pandemia da CO
19, i cui effetti destabilizzanti da un punto di vista psicologico e sociale per i più giovani possono considerarsi notori. E' inoltre privo di una formazione professionale specifica, tenuto conto che ha seguito studi classici.
8.7.1. Ne consegue che la circostanza che egli non si sia ancora inserito stabilmente nel mondo del lavoro non appare attribuibile ad una sua colpevole inerzia nella ricerca di opportunità formative ed occupazionali, ma appare l'effetto di circostanze imprevedibili che hanno interrotto il suo percorso formativo, provocando un disorientamento comune a molti coetanei, e di una situazione economica generale che non facilita l'accesso al mondo del lavoro, tenuto conto del tasso del 19% della disoccupazione giovanile in Italia secondo gli ultimi dati
ISTAT, della frammentazione e precarietà del mondo del lavoro e della fisiologica necessità di sperimentare diverse opportunità lavorative al fine di maturare esperienze e consapevolezza che lo conducano a reperire occasioni di lavoro confacenti alla sua formazione ed alla sua personalità.
8.8. Sulla base di quanto esposto, deve essere posto a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore del P_ figlio pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente, da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di primo grado che aveva eliso tale obbligo, già fissato in sede di separazione.
8.8.1 A carico dell'appellato va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
8.9. Al riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio convivente con la madre, consegue l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, avendo tale assegnazione la finalità protettiva dell'interesse dei figli al mantenimento del loro ambiente domestico, come sopra evidenziato, e potendo pertanto essere revocata solo in conseguenza del raggiungimento da parte dei figli della maggiore età e dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n.
20452 del 2022, Cass. n. 32151 del 2023).
9. Va invece rigettato il terzo motivo di impugnazione proposto dalla SI.ra . Pt_1
9.1. Il Tribunale ha fondato il mancato riconoscimento in favore della SI.ra di una componente compensativo - Pt_1 perequativa dell'assegno di divorzio sulla constatazione che la casa familiare acquistata nel corso del matrimonio era di proprietà di entrambi i coniugi e che i risparmi accumulati dalla famiglia grazie al lavoro del marito presso lo studio del padre notaio e in una società di gestione di un pub e grazie al lavoro domestico della moglie erano stati sperperati dal SI. a P_ causa della sua ludopatia, risultando pertanto inesistenti al momento del divorzio e mancando quindi nel caso in esame uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge a causa della rinuncia del coniuge più debole a concrete opportunità professionali, spostamento che, alla luce della situazione economica e patrimoniale delle parti al momento dello scioglimento del matrimonio, risulti ex post ingiustificato (sui presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a titolo compensativo – perequativo vedi Cass. n. 24250 del 2021,
Cass. n. 23583 del 2022, Cass. n. 21228 del 2019).
9.2. Tale conclusione non è contestata dalla SI.ra , Pt_1 che ha riconosciuto la dissoluzione da parte dell'ex marito dei risparmi familiari. Ne consegue l'irrilevanza degli accertamenti richiesti dall'appellante in ordine all'attuale situazione reddituale del SI. , il quale, secondo le deduzioni P_ dell'appellante, ha intrapreso solo dopo la fine del matrimonio la professione di avvocato.
9.3. Quanto poi alla contestazione dell'appellante in ordine all'importo riconosciutole a titolo assistenziale stante il contestuale rigetto da parte del Tribunale della domanda di assegnazione della casa familiare e di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, la censura è assorbita dall'accoglimento del primo e del secondo motivo dell'appello, che comporta la riduzione delle spese a carico della SI.ra . Pt_1
10. Da ultimo deve essere esaminato l'appello incidentale proposto dal SI. , il quale lamenta il riconoscimento P_ dell'assegno divorzile a beneficio della ex moglie a titolo assistenziale e chiede che l'assegno a favore della SI.ra
[...]
sia totalmente eliso. Pt_1
10.1. Il SI. deduce che ai fini del riconoscimento P_ dell'assegno divorzile deve essere verificata la sussistenza di mezzi adeguati e la diligenza posta dal richiedente nel tentativo di procurarseli, tenendo conto delle condizioni personali e di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce la parte richiedente.
10.2. Deduce che tale delibazione manca nella sentenza impugnata o era del tutto insufficiente.
10.3. Stante la genericità delle doglianze l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
10.4. L'appellante incidentale omette infatti di specificare gli elementi che il Tribunale avrebbe dovuto valutare diversamente al fine di rigettare la domanda della SI.ra di corresponsione dell'assegno di divorzio e non Pt_1 si confronta con le puntuali indicazioni del giudice di prime cure, relative alla modesta retribuzione percepita dalla SI.ra al suo tentativo infruttuoso di prolungamento Pt_1 dell'orario di lavoro, alla sua età che ostacola la ricerca di ulteriori occupazioni, alla durata del matrimonio.
11. Stante la reciproca soccombenza delle parti e l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di P_ che non ha comportato un aggravio per la difesa dell'appellato, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
12. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari quella dovuta per la proposizione dell'impugnazione.
12.1. Analogo obbligo sussiste a carico dell'interventore stante l'inammissibilità delle richieste da lui P_ formulate di modifica della sentenza impugnata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'intervento di P_
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da
; P_
3) Dispone che versi a entro il P_ Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio
, la somma di euro 200,00, con decorrenza dalla P_ pubblicazione della sentenza di primo grado, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dal maggio del 2025, oltre al rimborso del 50% delle spese delle straordinarie;
4) Assegna la casa familiare sita in Pescara, via Trieste n.
88, a , che ivi convive con il figlio Parte_1 P_
;
[...]
5) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di appello;
7) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo P_
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
8) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo P_
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
9) Dispone che in ipotesi di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del
2003.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 1°/4/2025
La Presidente Estensora
dr. Nicoletta Orlandi