TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 695
TAR
Decreto cautelare 1 luglio 2025
>
TAR
Decreto cautelare 21 luglio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
>
TAR
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
>
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Violazione e falsa applicazione del Bando e delle norme

    La pretesa attorea è stata interamente soddisfatta dal provvedimento di annullamento in autotutela dell'esclusione e di aggiudicazione in favore della società del lotto n. 7, adottato dal Comune di Manduria nelle more del giudizio.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata, violazione dei principi di trasparenza e segretezza delle offerte, difetto assoluto di motivazione

    Le censure sono generiche e indimostrate. La lex specialis è chiara nei requisiti richiesti a pena di esclusione. Le contestazioni sollevate con memoria difensiva si riferiscono a fatti sopravvenuti non idonei a valutare l'operato del Comune.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione del grafico Allegato C e delle fasce di rispetto

    Le doglianze sono infondate in quanto l'art. 2 del bando specifica che le aree concedibili comprendono tutte e tre le fasce (FP/1, FP/2, FP/3), e l'offerta presentata dalla ricorrente non era conforme a tali prescrizioni, con la collocazione dei manufatti all'interno della fascia FP/3.

  • Rigettato
    Violazione delle norme del Bando, PCC e PRC per erronea perimetrazione del lotto n. 7

    Il motivo è infondato poiché l'art. 3 delle NTA del PRC definisce la profondità della spiaggia come distanza media, e la presunta inferiorità di profondità su un lato del lotto risulterebbe compensata dalla maggiore profondità sull'altro lato, rendendo la porzione di demanio concedibile. Le dichiarazioni dell'ing. RR non hanno valore probatorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 del bando per mancata valutazione dell'offerta tecnica

    Il motivo è infondato poiché l'art. 8 del bando prevedeva la valutazione dei punteggi solo in caso di concorrenza di più domande per lo stesso lotto. In questo caso, la Costa Bevagna S.r.l. era l'unica operatrice rimasta in gara dopo l'esclusione della LTM S.r.l. Inoltre, la LTM S.r.l. era stata legittimamente esclusa dalla gara.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 695
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 695
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo