Decreto cautelare 1 luglio 2025
Decreto cautelare 21 luglio 2025
Ordinanza cautelare 25 luglio 2025
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Ordinanza collegiale 11 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2025 REG.RIC.
N. 00803/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2025, proposto da
Costa Bevagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, non costituito in giudizio;
nei confronti
LTM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2025, proposto da
LTM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manduria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Costa Bevagna S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso n. 712 del 2025:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della determina del 3 giugno 2025 Reg. Gen. 1693 adottata dal Responsabile dell'Area 5 del Comune di Manduria avente ad oggetto “bando pubblico per il rilascio concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative (spiagge libere con servizi) a carattere stagionale o temporaneo per la stagione balneare 2025/2026 senza diritto di insistenza - aggiudicazione” nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente, nonché per non aver disposto l'aggiudicazione in favore della ricorrente del lotto n. 7; del verbale n. 6 del 30.05.2025 e della ivi richiamata nota prot. 25752/2025 (ed ove occorra della nota prot. 24796/2025) recante “verifica tributi - non regolare”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, nei limiti di interesse della società ricorrente, di tutti i verbali della procedura di gara (1, 2, 3, 4 e 5) nonché del Bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, del modello di partecipazione e di tutti gli altri allegati ed ogni altro atto della procedura nella parte in cui dovesse contenere o essere interpretato nel senso di prevedere clausole di esclusione a prescindere dall'importo del debito; sempre nei limiti di interesse del ricorrente, del Regolamento Comunale disciplinante le misure di prevenzione per sostenere il contrasto all'evasione, richiamato nella nota 2575/2025 del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e di ogni altra eventuale disposizione regolamentare di estremi sconosciuti alla ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LTM S.r.l. in data 23 luglio 2025:
-della determinazione n. 1693 del 03.06.2025 del Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione resi nell’ambito della selezione indetta per il rilascio della concessione marittima per finalità turistico-ricreative - lotto n. 7;
-di tutti i verbali della Commissione ed in particolare dei verbali n. 3 del 28.04.2025 e n. 4 del 29.04.2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa dal procedimento e del verbale n. 5 del 05.05.2025;
-della determinazione n. 2147 del 10.07.2025, con cui il Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria, in autotutela rispetto alla determinazione n. 1693 del 03.06.2025 e al verbale n. 4 di esclusione della società Costa Bevagna S.r.l., concorrente per il lotto n. 7, nonché in esecuzione del decreto del Presidente di codesto TAR n. 285/2025 reso nel giudizio reg. ric. n. 712/2025, ha assegnato a Costa Bevagna S.r.l. il lotto n. 7;
-del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, di tutti gli allegati al bando e, in particolare, dell’allegato C e di ogni altro atto della procedura;
-di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato da Costa Bevagna S.r.l.
quanto al ricorso n. 803 del 2025:
-della determinazione n. 1693 del 03.06.2025 del Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione resi nell’ambito della selezione indetta per il rilascio della concessione marittima per finalità turistico-ricreative - lotto n. 7;
-di tutti i verbali della Commissione ed in particolare dei verbali n. 3 del 28.04.2025 e n. 4 del 29.04.2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa dal procedimento e del verbale n. 5 del 05.05.2025;
-della determinazione n. 2147 del 10.07.2025, con cui il Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria, in autotutela rispetto alla determinazione n. 1693 del 03.06.2025 e al verbale n. 4 di esclusione della società Costa Bevagna S.r.l., concorrente per il lotto n. 7, nonché in esecuzione del decreto del Presidente di codesto TAR n. 285/2025 reso nel giudizio reg. ric. n. 712/2025, ha assegnato a Costa Bevagna S.r.l. il lotto n. 7;
-del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, di tutti gli allegati al bando e, in particolare, dell’allegato C e di ogni altro atto della procedura;
-di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato da Costa Bevagna S.r.l.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della LTM S.r.l. e della Costa Bevagna S.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale LTM S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa EL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con un primo ricorso – n. 712/2025 RG - la società Costa Bevagna S.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia anche inaudita altera parte ., degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione, reg. gen. n. 1693 del 03.06.2025, a firma del Responsabile dell’Area 5 - Politiche Sociali - Attività Economiche - Servizi legali - Servizio Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Manduria, avente ad oggetto “ Bando pubblico per il rilascio concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico -ricreative (spiagge libere con servizi) a carattere stagionale o temporaneo per la stagione balneare 2025/2026 senza diritto di insistenza – aggiudicazione (esclusione della Costa Bevagna s.r.l.) ”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione del Bando e, in particolare, dell’art. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 96 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L.R. Puglia n. 17 del 2015. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990. Mancanza di contraddittorio.
Con decreto monocratico n. 285 del 01.07.2025, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente.
In data 18.07.2025 parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha dato atto dell’intervenuta emanazione, da parte del Comune di Manduria della determinazione n. 2147 del 10.07.2025 con la quale l’amministrazione ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e contestuale dell’aggiudicazione in suo favore del lotto n. 7 e ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in subordine, l’accoglimento delle domande proposte.
In data 19.07.2025 si è costituita in giudizio, la società LTM S.r.l. deducendo di rivestire la qualifica di controinteressata e insistendo per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e diritto e con atto depositato in data 23.07.2025 ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, degli atti della procedura di gara, ivi inclusa la determinazione n. 2147 del 23.07.2025 sopra citata, con deduzione delle seguenti censure:
1)Violazione del Bando e del Piano Regionale e Comunale delle Coste. Erronea interpretazione. Omessa istruttoria. Erronea presupposizione in fatto e in diritto.
2)Violazione delle norme del Bando e delle norme del PCC e del PRC. Violazione del principio di inequivocità delle disposizioni del Bando.
3)Illegittimità derivata. Violazione del principi odi trasparenza e di segretezza delle offerte. Difetto assoluto di motivazione.
Il Comune di Manduria intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della camera di consiglio del 25.07.2025, questo T.A.R., con ordinanza 349 del 25.07.2025 ha sospeso - in ciò confermando il decreto monocratico n. 285 del 01.07.2025 - gli effetti del provvedimento espulsivo adottato in danno della società ricorrente, rinviando la causa alla camera di consiglio del 10.09.2025 ai fini della trattazione dell’istanza cautelare formulata nel ricorso incidentale.
Alla camera di consiglio del 08.10.2025 - cui la causa è stata rinviata con ordinanza collegiale n. 1295 dell’11.09.2025 in ragione dell’opportunità di esaminare la domanda cautelare proposta dalla LTM S.r.l. unitamente a quella formulata dalla stessa nell’ambito del connesso giudizio n. 803/2025 - i legali delle parti hanno rinunciato alle rispettive istanze cautelari.
Con successivo ricorso - n. 803/2025 RG - la società LTM S.r.l. ha impugnato tutti gli atti della procedura di gara di che trattasi e, in particolare, quelli a mezzo dei quali il Comune di Manduria ha disposto l’esclusione in danno della stessa, per le riscontrate difformità del progetto tecnico presentato rispetto alle disposizioni di gara riguardanti la fascia di rispetto FP/3.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione del Bando e del Piano Regionale e Comunale delle coste; Erronea interpretazione; Omessa istruttoria, Erronea presupposizione in fatto ed in diritto.
2)Violazione delle norme del Bando e delle norme del PCC e del PRC; Violazione del principio di inequivocità delle disposizioni del Bando.
3)Illegittimità derivata; Violazione del principio di trasparenza e di segretezza delle offerte; Difetto assoluto di motivazione.
La società Costa Bevagna S.r.l., in data 20.07.2025, si è costituita in giudizio, eccependo in rito, l’inammissibilità del gravame sotto plurimi profili e, nel merito, insistendo per il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con decreto monocratico n. 320 del 21.07.2025, è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla LTM s.r.l.
All’esito della camera di consiglio del 10.09.2025, questo T.A.R., con ordinanza n. 1296 dell’11.09.2025, ha disposto, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Manduria.
Parte ricorrente ha provveduto al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Manduria nei termini alla stessa assegnati, come da documentazione in atti prodotta.
Il Comune di Manduria, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22.04.2026, previo deposito di memorie e documenti, i ricorsi sono stati tutti introitati in decisione.
In via preliminare, in rito, va disposta la riunione al giudizio anteriormente iscritto, avente n. 712/2025 RG, di quello più recente, recante n. 803/2025 RG, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., in ragione degli evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva esistenti tra i medesimi.
Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa della società Costa Bevagna S.r.l. stante l’evidente infondatezza delle doglianze proposte dalla LTM S.r.l. per le ragioni di seguito esposte.
Nel merito si rileva quanto segue.
Preliminarmente vanno richiamati i fatti principali della vicenda in esame.
Il Comune di Manduria, con determinazione n. 826 del 14.3.2025, ha indetto una procedura di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (spiagge libere con servizi) a carattere temporaneo per la durata di 2 anni (stagione 2025-2026) senza diritto di insistenza .
La società Costa Bevagna S.r.l. ha partecipato alla selezione per ottenere la concessione del lotto n. 7, trattandosi di area antistante ad una struttura ricettiva da lei gestita su area privata dal 2024.
Per l’assegnazione del medesimo lotto n. 7 ha partecipato anche la società LTM S.r.l.
In data 28.04.2025 (cfr. verbale di gara n. 3 del 28.04.2025) si è svolta la fase di valutazione tecnica delle offerte.
In particolare, la commissione giudicatrice ha deliberato l’esclusione della società LTM S.r.l. con la seguente motivazione “ dagli elaborati tecnografici risulta che i manufatti previsti per i servizi della spiaggia ricadono nella fascia di rispetto denominata FP3, pari a 3 metri e compresa nell’area in concessione come specificato nell’art. 2 del bando al quarto capoverso”.
In data 30.05.2025 (cfr. verbale di gara n. 6 del 30.05.2025) è stata, altresì, disposta l’esclusione della società Costa Bevagna S.r.l. con la seguente motivazione “ Verifica tributi non regolare - nota prot. n. 25752/2025. Dall’esame della documentazione acquisita si riscontra che la TA non è in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si dispone l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico ”.
Con successiva determinazione n. 1693 del 03.06.2025, l’Ente civico ha concluso la procedura di gara in esame, disponendo l’aggiudicazione del solo lotto n. 4 e dichiarando l’esclusione, della società Costa Bevagna S.r.l. “ per le ragioni di cui al verbale n. 6 del 30.05.2025 ” e della società LTM S.r.l. “ per le ragioni di cui ai verbali n. 3 del 28.04.2025 e n. 4 del 29.04.2025”.
Alla luce di quanto sopra, la società Costa Bevagna S.r.l. si è determinata a promuovere il giudizio - RG 712/2025 - censurando l’illegittimità della condotta assunta dall’Ente civico intimato per violazione e falsa applicazione di legge (in particolare degli artt. 95 e 96 del D.lgs. n. 36/2023); oltre che per difetto di istruttoria e mancanza di contradittorio.
Nelle more del giudizio, il Comune di Manduria, con determinazione n. 2147 del 10.07.2025, ha disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione in favore della società Costa Bevagna s.r.l. del lotto n. 7.
La società LTM s.r.l. in data 19.7.2025 si è costituita in giudizio, deducendo di rivestire la qualifica di controinteressata e, con atto depositato in data 23.07.2025, ha proposto ricorso incidentale chiedendo l’annullamento degli atti della procedura di gara, ivi inclusa la determinazione n. 2147 del 2025 sopra citata.
Con separato giudizio - n. 812/2025 RG - la LTM S.r.l. ha chiesto l’annullamento dei medesimi atti già gravati con il proposto ricorso incidentale nel giudizio n. 703/2025 RG.
Così inquadrata la vicenda, è possibile procedere all’esame delle doglianze sollevate dalle parti ricorrenti.
Quanto al ricorso introduttivo proposto dalla società Costa Bevagna S.r.l. (giudizio n. 712/2025 RG) va dichiarata la cessazione della materia del contendere; e ciò in considerazione dell’essere la pretesa attorea (cfr. impugnazione della propria esclusione) interamente soddisfatta dal provvedimento (cfr. determinazione n. 2147 del 10.07.2025) di annullamento in autotutela dell’esclusione e di aggiudicazione in favore della stessa del lotto n. 7, adottato dal Comune di Manduria nelle more del presente giudizio.
Prive di pregio sono le contestazioni sollevate sul punto dalla difesa della LTM S.r.l.; e ciò in quanto il provvedimento di che trattasi non ha portata meramente confermativa del pronunciamento giudiziale cautelare ivi richiamato, risultando piuttosto lo stesso espressione di una rinnovata ed autonoma valutazione dei fatti a cura dell’amministrazione comunale.
Conclusivamente sul punto, va dichiara la cessazione della materia del contendere, quanto al ricorso introduttivo (n. 712/2025 RG) proposto dalla Costa Bevagna S.r.l. risultando la pretesa sostanziale azionata dalla stessa interamente soddisfatta dalla sopra richiamata determinazione n. 2147 del 10.07.2025.
Per quanto, invece, concerne il ricorso incidentale e il ricorso introduttivo proposti dalla LTM S.r.l., l’uno nella causa n. 712/2025 R.G. e, l’altro, nel giudizio n. 803/2025 R.G. - da esaminarsi congiuntamente stante l’identità dei provvedimenti impugnati e delle censure proposte - si rileva quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso, la LTM S.r.l. ha affermato che la propria esclusione sarebbe derivata da una erronea lettura del grafico che ha costituito l’Allegato C del bando.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la fascia di rispetto denominata FP/3, di larghezza di m. 3,00, destinata al libero transito, sarebbe stata indicata nel grafico di cui all’Allegato C del bando con il colore verde, così da prevederne la sua collocazione al di fuori dell’area concedibile perimetrata in rosa. (cfr. elaborato grafico costituente l’allegato C del bando).
Il che, sempre in tesi, avrebbe comportato che l’intera area concedibile perimetrata in rosa valesse unicamente a ricomprendere le sole fasce FP/1, da destinarsi al libero transito pedonale, e FP/2, funzionale alla posa di ombrelloni e sdraio e all’allocazione delle strutture di servizio.
Tali doglianze sono infondate.
In senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale della lex specialis di gara e, in particolare, del suo art. 2, rubricato “ oggetto di concessione ” secondo il quale:
“ le aree concedibili comprendono le fasce parallele alla linea di costa come di seguito:
-FP1 di profondità di 5 metri dalla linea esterna di battigia destinata esclusivamente al transito libero pedonale
-FP2 destinata alla posa di ombrelloni e all’allocazione di strutture di servizi;
-FP3 della larghezza di 3 metri destinata al libero transito sulla quale si possono anche posare pedane in legno nonché allocare del verde con l’impiego di essenze mediterranee del sistema vegetazionale dunale ”.
Tanto basta a respingere tutte le doglianze sollevate sotto il profilo in esame, stante, per quanto in atti, l’acclarata non conformità dell’offerta presentata dalla ricorrente alle prescrizioni normative sopra richiamate (cfr. rilevata collocazione dei manufatti previsti per i servizi della spiaggia all’interno della fascia di rispetto FP/3 destinata, invece, al libero transito).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle censure prospettate attraverso il richiamo alla fascia di rispetto colorata in verde indicata nell’elaborato grafico di cui all’allegato C del bando.
Tal grafico, infatti, individua con chiarezza i singoli lotti concedibili; lo stesso, in ogni caso, in quanto destinato ad integrare le prescrizioni normative di gara, non avrebbe potuto essere letto ed interpretato in nessun altro senso se non quello idoneo ad assicurarne la piena conformità al dato letterale dell’art. 2 sopra citato che, nell’ individuare le aree concedibili, ha inteso espressamente ricomprendere all’interno delle stesse tutte e tre - FP/1, FP/2 ed FP/3- le fasce parallele alla linea di costa ivi richiamate.
Con il secondo motivo di ricorso, la LTM S.r.l. si duole dell’illegittimità della condotta del Comune intimato per aver lo stesso violato, con il predisposto Allegato C al bando, le norme del PCC e del PRC espressamente richiamate dalla lex specialis di gara.
Secondo la ricostruzione attorea, infatti, l’individuato lotto n. 7 posto a base gara difetterebbe delle condizioni minime di concedibilità, avendo lo stesso una profondità inferiore ai 15 metri dalla battigia.
Sempre in tesi, tale erronea perimetrazione del lotto posto a base gara determinerebbe l’illegittimità dell’Allegato C del bando per violazione dell’art. 5.2. delle NTA del PRC che qualifica come “non concedibile” la porzione di demanio marittimo che presenta una profondità inferiore ai 15 metri dalla battigia.
Il motivo è infondato.
L’art. 3 delle NTA del PRC definisce la “Profondità della spiaggia” come la distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell’arenile” (cfr. NTA del PRC in atti prodotte).
Dal che ne deriva che, ai fini della concedibilità delle porzioni di demanio marittimo e, quindi, della verifica del rispetto dei 15 metri richiesti dall’art. 5.2. delle medesime NTA del PRC è alla prevista profondità media che occorre fa riferimento.
Tanto basta a respingere tutte le doglianze prospettate sul punto dalla difesa di parte ricorrente, non avendo la stessa offerto alcun elemento di prova (o quanto meno un principio di prova) idoneo a fondare i propri assunti difensivi.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalle tesi introdotte attraverso il richiamo alle dichiarazioni a firma dell’ing. Gianni RR, limitandosi le stesse a rappresentare la misurazione del lotto n. 7 colorato in rosa nell’Allegato C al bando, senza nulla dichiarare sulla profondità del tratto di arenile concedibile.
E in difetto, come nella specie, di elementi di prova fondanti le stesse, le dichiarazioni dell’ing. RR costituiscono mere allegazioni difensive di carattere tecnico prive, in quanto tali, di valore probatorio.
Né può pretendersi, come sostenuto dalla ricorrente, che la misurazione della spiaggia - per sua natura frastagliata e non lineare - avvenga in astratto senza alcun riguardo alle reali e concrete caratteristiche dell’arenile.
Anche a voler considerare le prospettate deduzioni difensive tecniche, le stesse non sarebbe comunque meritevoli di accoglimento posto che la presunta e indimostrata, per quanto sopra detto, inferiorità (sia pur di poco 13,60 m. rispetto ai 15 m.) del tratto di spiaggia del lato ovest del lotto n. 7 in esame risulterebbe, comunque compensata dalla maggior profondità (19.10 m.) evidenziata quanto al lato posto ad est; in ciò consentendo di ritenere concedibile la porzione di demanio oggetto di esame.
Le residue censure proposte sotto il profilo in esame sono tutte generiche e indimostrate, ivi incluse quelle dirette a contestare la lex specialis la quale, per quanto sopra detto, ha indicato con estrema chiarezza i requisiti pretesi, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara in esame.
Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente si duole dell’operato della commissione di gara.
Secondo la prospettazione attorea, la commissione giudicatrice sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 8 del bando per non aver la stessa provveduto alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Costa Bevagna S.r.l. secondo i criteri ivi indicati.
Il motivo è infondato alla luce del dato letterale dell’art. 8 del bando il quale consentiva il ricorso all’assegnazione dei punteggi ivi previsti solo “ Nel caso di concorrenza di più domande” per il medesimo lotto.
E nella specie, la mancata applicazione della norma citata da parte della commissione giudicatrice trova la propria legittima giustificazione nell’essere la Costa Bevagna S.r.l., al momento della valutazione dell’offerta dalla stessa presentata, l’unico operatore economico rimasto in gara all’esito dell’esclusione adottata in danno della LTM S.r.l.
A ciò si aggiunga come nessuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’accoglimento – da escludersi per quanto appena esposto - delle doglianze in esame dal momento che la stessa è stata legittimamente esclusa dalla gara per ave presentato un progetto non corrispondente alle richieste del bando; circostanza questa che esclude qualsivoglia pretesa di concorrenzialità con l’offerta presentata dalla Costa Bevagna S.r.l.
Né infine, elementi di segno contrario possono trarsi dalle contestazioni sollevate dalla ricorrente con la memoria difensiva del 06.09.2025 e dai documenti prodotti in pari data.
Gli stessi, nel riferirsi a fatti sopravvenuti, non assurgono a circostanze idonee a valutare, in difetto, come nella specie, di espressi motivi di ricorso regolarmente notificati, l’operato - legittimo per quanto rilevato - del Comune di Manduria.
In conclusione, per tutto quanto esposto:
1.quanto al ricorso n. 712/2025 RG:
-va dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al ricorso introduttivo e va respinto il ricorso incidentale;
-le spese di lite, considerata la fattispecie nel suo complesso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
2.quanto al ricorso n. 803/2025 RG:
-va respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società LTM S.r.l.;
-le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sui due ricorsi in epigrafe proposti, li riunisce e:
1.quanto al ricorso n. 712/2025 RG:
-dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso introduttivo proposto dalla società Costa Bevagna S.r.l.;
-respinge il ricorso incidentale;
-compensa le spese di lite.
2.quanto al ricorso n. 803/2025 RG:
-respinge il ricorso proposto dalla LTM S.r.l.;
-condanna la LTM S.r.l a corrispondere, in favore della Costa Bevagna S.r.l., le spese di lite che vengono quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso delle spese vive e del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso è stato corrisposto; compensa le spese di lite nei confronti del Comune di Manduria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL RO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| EL RO | NT SC |
IL SEGRETARIO