CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1672/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
14.02.1937 a Pagani (SA), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti IO D'UR (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 14.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 15.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, in qualità di usufruttuaria, conduceva i terreni siti in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto al foglio 8 particelle nn. 2125, 2126, 2127, 2128,
2129, 2130 di are 64.09, il fabbricato riportato in catasto al foglio 8 particella 1281 sub 1 e il deposito riportato in catasto al foglio 8 particella n. 2132 sub 1;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo Comune , avvenuta CP_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
-- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'EO , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso);
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della Controparte_1 nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente
– nella persona del suo L.R.P.T. – a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (cipollotti), per i danni al terreno, al pozzo (pompa elettrica e pompa sommersa) e alla pompa d'acqua per l'abitazione, nonché ai danni all'abitazione (pulizia del piazzale, dei locali e danni al mobilio), nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Arch. nei suoi elaborati versati PE in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'UR IO, Pt_2
e , antistatari, all'uopo l'avv. IO D'UR
[...] Parte_3 dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, potrà essere Pt_2 Parte_3 attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno”.
…
Con comparsa depositata in data 17.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- nel merito, l'inesistenza e/o la mancata prova dell'evento, in quanto parte ricorrente avrebbe descritto solo il preteso '”allagamento” dei propri terreni e non “l'esondazione” dell'alveo;
- la mancata prova dell'omessa o carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo da parte della;
Controparte_1
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- per quanto concerne gli asseriti danni ai beni mobili ed immobili, la mancata esibizione delle fatture di acquisto e delle bolle di trasporto a discarica, nonché delle fatture dei lavori eseguiti e dello stato dei luoghi prima dell'evento.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 05.11.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dal verbale di pubblicazione di testamento olografo del 21.10.2013, rep. n. 376 racc. n. 226, con cui a è stato concesso l'usufrutto vitalizio dei terreni per Parte_1 cui è causa nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente conduceva i terreni.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla sussistenza della legittimazione passiva del , la cui Controparte_4 eventuale corresponsabilità non radica un litisconsorzio necessario e verso il quale nessuna domanda è stata proposta.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi legittimata passiva in relazione ai danni CP_1 derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n.
15761/2016; Cass. 2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della sulla CP_1 mancata prova dell'evento esondativo, poiché dalla documentazione fotografica, dalle testimonianze rese, dai rilievi tecnici e dall'articolo del quotidiano datato 31.10.2015 allegato alla perizia emerge con chiarezza che l'allagamento dei terreni di parte ricorrente è stato causato dalla fuoriuscita delle acque dal loro naturale alveo, ovvero da un'esondazione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte PE
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito di parte nella ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 53.582,32, distinguendo i danni subiti in diverse voci di danno, che vanno analizzate singolarmente.
Per quanto concerne i danni alle colture e ai terreni, il perito ha calcolato:
- € 18.255,00 per la perdita della produzione di Parte_4
;
[...]
- € 255,00 per la perdita di ortaggi;
- € 13.458,90 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 3.973,58 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 3.717,22 per erpicatura manuale;
Orbene, con particolare riguardo ai danni alle colture, si rileva, innanzitutto, che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla
CCIAA di Salerno per l'anno 2015 (cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio dei cipollotti in € 1,00 a fascio e il prezzo medio degli ortaggi in € 1,70 per mq.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione. Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva , documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo, poi, ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della dell'anno 2015 ma, al contempo, la ricorrente non Controparte_1 ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Quanto alla voce di danno relativa agli attrezzi agricoli, il perito ha calcolato:
- € 150,00 per n. 1 motopompe;
- € 100,00 per n. 1 motore elettrico;
- € 450,00 per pompa sommersa di HP 6;
- € 220,00 per motore di alimentazione abitazione di HP 1 1/2;
- € 600,00 per il pozzo.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che in sede di escussione testimoniale, il perito ha dichiarato che "nel PE terreno era presente un pozzo di irrigazione, che, essendo stato invaso dall'acqua, non era funzionante e fu necessario ripristinarlo, sostituendo la pompa elettrica, il motore per alimentare l'acqua nell'abitazione, nonché la pompa per irrorare le colture con i vari medicinali agrari" e anche il teste ha confermato il Testimone_1 danneggiamento di tali elementi.
Non risulta provato, invece, il danno quantificato in € 150,00 per n.1 motopompe, per cui per tale specifica sottovoce nulla può essere riconosciuto.
Tuttavia, poiché la ricorrente non ha depositato, a sostegno dei danni, le fatture attestanti gli esborsi sostenuti per la riparazione e/o sostituzione degli attrezzi, anche per tale voce di danno appare equo ridurre in via equitativa gli importi calcolati dal perito nella misura del
60%.
Infine, per la voce relativa ai danni all'abitazione, il perito ha calcolato:
- € 1.200,00 per pulizia del piazzale;
- € 3.000,00 per pulizia dei locali;
- € 2.000,00 per cucina completa di elettrodomestici;
- € 500,00 per perdita masserizie e scorte alimentari;
- € 5.703,62 per ricostruzione del muro di recinzione per una lunghezza di 25 ml.
I danni all'abitazione, come elencati, non risultano supportati da idonea documentazione fotografica né confermati dal perito in sede di escussione testimoniale, per cui non vi è prova della loro effettiva verificazione.
Tuttavia, è verosimile che a causa dell'allagamento si sia resa necessaria una pulizia del piazzale e, pertanto, per tale attività può riconoscersi il risarcimento, equitativamente ridotto nella misura del
60% rispetto all'importo indicato in perizia.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 16.891 in favore di
[...] (risultante dalla somma di € 7.302,00 per la perdita della Parte_1 produzione di cipollotto nocerino dop, € 102,00 per perdita dei prodotti dell'orto familiare, € 5.383,56 per disinfestazione e zappatura terreni, € 1.589,43 per fresatura ed € 1.486,89 per erpicatura, di €
40,00 per motore elettrico, € 180,00 per pompa sommersa, € 88,00 per motore di alimentazione abitazione, € 240,00 per pozzo ed €
480,00 per pulizia piazzale, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp e nulla per la voce dei danni all'abitazione e per n. 1 motopompe).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(01.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati e Pt_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno, compresa la quota spettante
[...] al terzo difensore IO D'UR, stante la dichiarazione da parte di
IO D'UR di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 16.891, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (01.12.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 1672/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ) nata il Parte_1 C.F._1
14.02.1937 a Pagani (SA), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti IO D'UR (C.F.:
), (C.F.: e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F.: , con i quali elettivamente Parte_3 C.F._4 domicilia in Napoli alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv.
Pasquale Mellone ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notar di Ischia del 10.05.2017 rep. n. Per_1
31575 e racc. n. 14430, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
) dell'Avvocatura Regionale, con il quale C.F._5 elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso notificato in data 14.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 15.02.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in suo favore tutti danni subiti.
In punto di fatto, la ricorrente ha rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, in qualità di usufruttuaria, conduceva i terreni siti in Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto al foglio 8 particelle nn. 2125, 2126, 2127, 2128,
2129, 2130 di are 64.09, il fabbricato riportato in catasto al foglio 8 particella 1281 sub 1 e il deposito riportato in catasto al foglio 8 particella n. 2132 sub 1;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo Comune , avvenuta CP_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
-- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto e il deposito sui terreni di sostanze nocive;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'EO , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina 3 del ricorso);
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo. Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della responsabilità esclusiva della Controparte_1 nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannare il predetto Ente
– nella persona del suo L.R.P.T. – a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate (cipollotti), per i danni al terreno, al pozzo (pompa elettrica e pompa sommersa) e alla pompa d'acqua per l'abitazione, nonché ai danni all'abitazione (pulizia del piazzale, dei locali e danni al mobilio), nella misura che riterrà in Sua
Giustizia, da determinarsi, ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione offerta dal CTP Arch. nei suoi elaborati versati PE in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (29 ottobre 2015) fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'UR IO, Pt_2
e , antistatari, all'uopo l'avv. IO D'UR
[...] Parte_3 dichiara di rinunciare alla propria quota di attribuzione in favore degli avvocati e , ai quali, pertanto, potrà essere Pt_2 Parte_3 attribuito l'intero in misura di ½ ciascuno”.
…
Con comparsa depositata in data 17.03.2022, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile e, inoltre, nella località interessata dalla pretesa esondazione è presente una vasca di laminazione consortile, di proprietà consortile e deputata ad evitare esondazioni;
- nel merito, l'inesistenza e/o la mancata prova dell'evento, in quanto parte ricorrente avrebbe descritto solo il preteso '”allagamento” dei propri terreni e non “l'esondazione” dell'alveo;
- la mancata prova dell'omessa o carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo da parte della;
Controparte_1
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio, atteso che l'asserita perdita di prodotti agricoli avrebbe dovuto essere dimostrata con l'esibizione delle scritture contabili e fiscali e del quaderno di campagna;
- per quanto concerne gli asseriti danni ai beni mobili ed immobili, la mancata esibizione delle fatture di acquisto e delle bolle di trasporto a discarica, nonché delle fatture dei lavori eseguiti e dello stato dei luoghi prima dell'evento.
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 05.11.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 02.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva della ricorrente, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione in atti, ovvero dal verbale di pubblicazione di testamento olografo del 21.10.2013, rep. n. 376 racc. n. 226, con cui a è stato concesso l'usufrutto vitalizio dei terreni per Parte_1 cui è causa nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente conduceva i terreni.
Tale circostanza legittima la ricorrente ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000). Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...]
Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Inutile, di contro, è l'indagine volta alla sussistenza della legittimazione passiva del , la cui Controparte_4 eventuale corresponsabilità non radica un litisconsorzio necessario e verso il quale nessuna domanda è stata proposta.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi legittimata passiva in relazione ai danni CP_1 derivanti da corsi d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n.
15761/2016; Cass. 2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est.
Iannello).
Relativamente alla prova della sussistenza del fatto storico, risulta accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.
Non merita accoglimento, infatti, l'eccezione della sulla CP_1 mancata prova dell'evento esondativo, poiché dalla documentazione fotografica, dalle testimonianze rese, dai rilievi tecnici e dall'articolo del quotidiano datato 31.10.2015 allegato alla perizia emerge con chiarezza che l'allagamento dei terreni di parte ricorrente è stato causato dalla fuoriuscita delle acque dal loro naturale alveo, ovvero da un'esondazione.
Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte PE
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito di parte nella ha quantificato i danni complessivi subiti dai ricorrenti in € 53.582,32, distinguendo i danni subiti in diverse voci di danno, che vanno analizzate singolarmente.
Per quanto concerne i danni alle colture e ai terreni, il perito ha calcolato:
- € 18.255,00 per la perdita della produzione di Parte_4
;
[...]
- € 255,00 per la perdita di ortaggi;
- € 13.458,90 per disinfestazione e zappatura terreni;
- € 3.973,58 per fresatura del terreno con motocoltivatore;
- € 3.717,22 per erpicatura manuale;
Orbene, con particolare riguardo ai danni alle colture, si rileva, innanzitutto, che il perito ha specificato di aver calcolato il danno subito dai ricorrenti utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla
CCIAA di Salerno per l'anno 2015 (cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio dei cipollotti in € 1,00 a fascio e il prezzo medio degli ortaggi in € 1,70 per mq.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi in quanto il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che la ricorrente si occupasse, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha dimostrato che le colture danneggiate occupavano precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione. Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che la ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva , documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa della misura del 60% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo, poi, ai danni ai terreni, deve osservarsi che per le operazioni di disinfestazione, di fresatura e di erpicatura manuale il perito ha applicato i parametri indicati nel Prezziario OOPP della dell'anno 2015 ma, al contempo, la ricorrente non Controparte_1 ha depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione di tali attività, né, tantomeno, ha provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alla somma individuata si applicherà una riduzione del 60%.
Quanto alla voce di danno relativa agli attrezzi agricoli, il perito ha calcolato:
- € 150,00 per n. 1 motopompe;
- € 100,00 per n. 1 motore elettrico;
- € 450,00 per pompa sommersa di HP 6;
- € 220,00 per motore di alimentazione abitazione di HP 1 1/2;
- € 600,00 per il pozzo.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che in sede di escussione testimoniale, il perito ha dichiarato che "nel PE terreno era presente un pozzo di irrigazione, che, essendo stato invaso dall'acqua, non era funzionante e fu necessario ripristinarlo, sostituendo la pompa elettrica, il motore per alimentare l'acqua nell'abitazione, nonché la pompa per irrorare le colture con i vari medicinali agrari" e anche il teste ha confermato il Testimone_1 danneggiamento di tali elementi.
Non risulta provato, invece, il danno quantificato in € 150,00 per n.1 motopompe, per cui per tale specifica sottovoce nulla può essere riconosciuto.
Tuttavia, poiché la ricorrente non ha depositato, a sostegno dei danni, le fatture attestanti gli esborsi sostenuti per la riparazione e/o sostituzione degli attrezzi, anche per tale voce di danno appare equo ridurre in via equitativa gli importi calcolati dal perito nella misura del
60%.
Infine, per la voce relativa ai danni all'abitazione, il perito ha calcolato:
- € 1.200,00 per pulizia del piazzale;
- € 3.000,00 per pulizia dei locali;
- € 2.000,00 per cucina completa di elettrodomestici;
- € 500,00 per perdita masserizie e scorte alimentari;
- € 5.703,62 per ricostruzione del muro di recinzione per una lunghezza di 25 ml.
I danni all'abitazione, come elencati, non risultano supportati da idonea documentazione fotografica né confermati dal perito in sede di escussione testimoniale, per cui non vi è prova della loro effettiva verificazione.
Tuttavia, è verosimile che a causa dell'allagamento si sia resa necessaria una pulizia del piazzale e, pertanto, per tale attività può riconoscersi il risarcimento, equitativamente ridotto nella misura del
60% rispetto all'importo indicato in perizia.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent. n. 4823/2015) e da altri Trap (es. Trap Milano in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 16.891 in favore di
[...] (risultante dalla somma di € 7.302,00 per la perdita della Parte_1 produzione di cipollotto nocerino dop, € 102,00 per perdita dei prodotti dell'orto familiare, € 5.383,56 per disinfestazione e zappatura terreni, € 1.589,43 per fresatura ed € 1.486,89 per erpicatura, di €
40,00 per motore elettrico, € 180,00 per pompa sommersa, € 88,00 per motore di alimentazione abitazione, € 240,00 per pozzo ed €
480,00 per pulizia piazzale, tutti importi ridotti del 60% rispetto a quanto indicato dal ctp e nulla per la voce dei danni all'abitazione e per n. 1 motopompe).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(01.12.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati e Pt_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno, compresa la quota spettante
[...] al terzo difensore IO D'UR, stante la dichiarazione da parte di
IO D'UR di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti della , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dalla ricorrente e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 nella misura di € 16.891, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte (01.12.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_2 Pt_3
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02.07.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo