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Sentenza 6 gennaio 2026
Sentenza 6 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1381/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 15/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 20.5.2020 Ricorrente_1 , legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n.2462/19 con la quale la CTP di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 01420180039790525000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, a seguito della pubblicazione delle sentenze di rinvio n.14575/2018 e n.14576/2018 della Corte di Cassazione e della successiva proposizione dei due relativi ricorsi in riassunzione dinanzi la C.T.R. di Bari, della somma di
€ 143.142,00 (a seguito della sentenza di rinvio n.14575/2018) e di € 96.358,92 (a seguito della sentenza di rinvio n.14576/2018), a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA relativa agli anni 2002 e 2003.
Con l'impugnazione l'appellante, dopo aver ricostruito l'iter dei giudizi tributari avviati in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420070001713490000 e n. 01420070075583087, emesse dall'A.F. per la riscossione delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiore IRPEF, IRAP ed IVA, relativamente agli anni 2002 e 2003, deduceva la pendenza, davanti alla CTR di Bari, di due giudizi in riassunzione (RGA 2554/18 e 2555/18) avviati dal contribuente a seguito delle sentenze con cui la Corte di Cassazione, su ricorso dell'AdE, aveva annullato con rinvio le sentenze della CTR di Bari nn. 30/10/10 e 74/08/10 con le quali erano state confermate le pronunce di primo grado di annullamento delle cartelle in esame rendendo le stesse nuovamente produttive di effetti;
eccepiva, quindi, che con la cartella impugnata in questa sede era stata realizzata una duplicazione della pretesa in quanto le somme intimate corrispondevano a quelle oggetto di recupero nei giudizi riassunti dinanzi la C.T.R. di Bari.
Fatta tale premessa censurava la sentenza di primo grado nella parte era stata rigettata, senza motivazione, la suddetta eccezione nonché in quella in cui era stata disattesa l'ulteriore eccezione concernente il difetto di motivazione della cartella -ritenendo che la stessa corrispondesse al modello tipizzato per legge e contenesse tutti i dati essenziali indicati dalla normativa in materia consentendo al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa- nonostante le scarne indicazioni in essa contenute e senza che fossero specificate le modalità di calcolo e i criteri adoperati in relazione agli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni.
Infine eccepiva la nullità della cartella impugnata per violazione degli artt. 15 del dpr 602/73 e 68 del d.lgs
546/1992 per essere stato richiesto, con l'iscrizione a ruolo effettuata dall'A.F. l'intero importo oggetto delle cartelle di pagamento impugnate e non un terzo del medesimo, come espressamente previsto dalla su richiamata disposizione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ed in riforma della sentenza impugnata l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento in oggetto;
in via subordinata,
l'accoglimento dell'appello in relazione all'ultimo motivo di impugnazione con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in data 4.6.2020 l'AdE replicava a tutte le eccezioni sollevate dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con specifico riferimento all'eccezione concernente la presunta duplicazione della pretesa evidenziava che la cartella di pagamento in contestazione, originata dalle due sentenze di rinvio emesse dalla Corte di
Cassazione nn. 14575/2018 e 14576/2018, riguardava l'iscrizione a ruolo n.2018/001057 relativa alle cartelle di pagamento nr. 0142007001713490 per l'anno di imposta 2002 recante iscrizione a ruolo di somme dovute da liquidazione, ex artt. 36/bis del D.P.R. 600/73 e 54/bis del D.P.R. 633/72 e nr. 01420070075583087 per l'anno di imposta 2003 recante iscrizione a ruolo di somme dovute da liquidazione, ex artt. 36 bis del D.P.
R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72, cartelle di pagamento che l'Ufficio aveva sgravato in esecuzione delle sentenze di merito di primo e secondo grado favorevoli al contribuente, successivamente annullate dalla
Cassazione; precisava che l'iscrizione a ruolo era stata fatta a seguito della riassunzione dei ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia–Bari da parte del contribuente e che trattandosi di giudizio avente ad oggetto cartelle di pagamento, da controllo, ex artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e 54/bis del D.P.R.
633/72, per imposte dichiarate e non versate per gli anni di imposta 2002 e 2003, erano state iscritte a ruolo tutte le somme di cui alle cartelle di pagamento originariamente impugnate e successivamente sgravate dall'Ufficio; respingeva l'eccezione concernente la dedotta violazione degli artt. 15 D.P.R. n.602/73 e 68 del
D.Lgs. n.546/92 assumendo che nei casi di controllo effettuato ai sensi degli artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e
54/bis del D.P.R. 633/72, l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado corrispondeva all'intero importo portato dalle cartelle non essendo prevista la riscossione frazionata.
Respingeva, ancora, l'eccezione fondata sul dedotto difetto di motivazione della cartella assumendo, conformemente a quanto sostenuto nella motivazione della sentenza e richiamando in proposito giurisprudenza di legittimità e merito, che i dati indicati nella stessa, redatta secondo il modello ministeriale, fossero idonei a consentire al contribuente di esperire il proprio diritto di difesa e ciò anche in considerazione della circostanza che la cartella fosse susseguente ad altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente ed in essa menzionato;
riguardo alla eccepita assenza della modalità di calcolo e dei criteri adottati per le sanzioni ed interessi addebitati, evidenziava che le prime erano le stesse iscritte a ruolo nelle originarie cartelle di pagamento n. 01420070001713490/000 e n.01420070075583087/000, e che in ordine all'applicazione degli interessi, avvenuta in osservanza di quanto dispone l'art. 20 DPR 602/73, non poteva ravvisarsi alcun vizio della cartella o del ruolo atteso che l'indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Nessuno si costituiva nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza pronunciata in data 13.1.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione avanzata nell'interesse dell'appellante non essendo stato fornito alcun elemento specifico in relazione alla sussistenza del requisito del grave e irreparabile danno che connota il prospettato periculum in mora, rinviando, per la trattazione del merito, all'udienza del 13.10.2015; in detta udienza, celebrata alla presenza della sola parte appellata AdE che insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, la Corte riservava la decisione definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento. Va premesso che la cartella di pagamento in esame contiene due iscrizioni a ruolo originate da due sentenze di rinvio emesse dalla Corte di Cassazione (n. 14575/2018 e n.14576/2018) con le quali, in accoglimento dei ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate, sono state cassate le sentenze di appello che, confermando le pronunce di primo grado, avevano annullato le cartelle di pagamento n. 01420070001713490000 e n.
01420070075583087; le iscrizioni a ruolo risultano effettuate all'esito del giudizio di Cassazione e durante la pendenza dei giudizi di riassunzione avviati dal contribuente davanti alla CTR Puglia in altra composizione.
La legittimità del procedimento seguito dall'A.F. trova fondamento nell'art.68, co.1, lett. c-bis, che prevede espressamente che : “ anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: (…) lett. c-bis): per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione”.
Infondata appare l'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla presunta duplicazione dell'imposta essendo stato dimostrato, attraverso la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che le cartelle di pagamento nr. 0142007001713490 e nr. 01420070075583087 impugnate nei precedenti gradi di giudizio, erano state dall'Ufficio sgravate in esecuzione delle sentenze di merito ad esso sfavorevoli;
quanto alla quantificazione delle somme richieste si osserva che trattandosi di giudizi aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e 54/bis del D.P.R.
633/72, per imposte dichiarate e non versate, l'importo dovuto in pendenza del giudizio di primo grado, deve essere corrisposto per l'intero non applicandosi la regola della riscossione frazionata, prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, in considerazione della circostanza che la cartella da controllo automatizzato scaturisce da dati forniti dallo stesso contribuente e non da un autonomo accertamento dell'ufficio finanziario.
Condivisibile appare la sentenza impugnata anche riguardo all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata;
ed invero, al di là della considerazione che la stessa risulta compilata sulla base del modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973, va rilevato che in essa, attraverso il richiamo alle sentenze oggetto dei giudizi tributari instaurati dal contribuente ed alle relative statuizioni allo stesso ben note, risultano indicati in modo chiaro tutti gli elementi posti alla base dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Amministrazione finanziaria ed i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda;
ed invero, come evidenziato dall'appellata, allorquando la cartella trova origine in una attività di controllo avente rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e
54-bis, Dpr 633/1972), ovvero è susseguente ad altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del DPR 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento atteso che in tali ipotesi il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Inoltre, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707), con la conseguenza che la nullità non può essere eccepita allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato, come avvenuto nella fattispecie concreta, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati e abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (cfr.
Cass.n. 3516/12, n. 2373/13 e n. 21177/14). Con riguardo alla eccepita assenza della modalità di calcolo e dei criteri adottati per le sanzioni ed interessi addebitati va rilevato che le prime sono le stesse iscritte a ruolo nelle originarie cartelle di pagamento n.
01420070001713490/000 e n.01420070075583087/000 note al contribuente mentre, per i secondi, risulta specificamente indicato il riferimento sia alla tipologia (e ciò attraverso il riferimento al codice tributo ed alla indicazione letterale) che alla normativa applicata (art.20 DPR n.602/73).
L'indicazione della tipologia degli interessi ed il relativo riferimento normativo, alla stregua del principio di diritto affermato dalle SU della Cassazione nella sentenza n.22281 del 14 luglio 2022, può senz'altro ritenersi sufficiente a integrare la motivazione dell'atto impositivo in relazione alla comprensione da parte del contribuente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la richiesta degli interessi applicati senza che sia necessaria l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli stessi e ciò in quanto la stessa indicazione della base giuridica sulla quale viene giustificata l'obbligazione di interessi (D.P.R. n. 602 del
1973, art. 20) esternata nella cartella già li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa a determinare.
Quanto, infine, agli interessi moratori si osserva che gli stessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Alla stregua di tali considerazioni va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del giudizio, comprensive della fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori se dovuti.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Eugenia Pontassuglia
CE IL
Depositata il 06/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1381/2020 depositato il 20/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2462/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 15/11/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0142018003970525000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 20.5.2020 Ricorrente_1 , legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n.2462/19 con la quale la CTP di Bari aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella di pagamento n. 01420180039790525000, avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, a seguito della pubblicazione delle sentenze di rinvio n.14575/2018 e n.14576/2018 della Corte di Cassazione e della successiva proposizione dei due relativi ricorsi in riassunzione dinanzi la C.T.R. di Bari, della somma di
€ 143.142,00 (a seguito della sentenza di rinvio n.14575/2018) e di € 96.358,92 (a seguito della sentenza di rinvio n.14576/2018), a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA relativa agli anni 2002 e 2003.
Con l'impugnazione l'appellante, dopo aver ricostruito l'iter dei giudizi tributari avviati in relazione alle cartelle di pagamento n. 01420070001713490000 e n. 01420070075583087, emesse dall'A.F. per la riscossione delle somme iscritte a ruolo a titolo di maggiore IRPEF, IRAP ed IVA, relativamente agli anni 2002 e 2003, deduceva la pendenza, davanti alla CTR di Bari, di due giudizi in riassunzione (RGA 2554/18 e 2555/18) avviati dal contribuente a seguito delle sentenze con cui la Corte di Cassazione, su ricorso dell'AdE, aveva annullato con rinvio le sentenze della CTR di Bari nn. 30/10/10 e 74/08/10 con le quali erano state confermate le pronunce di primo grado di annullamento delle cartelle in esame rendendo le stesse nuovamente produttive di effetti;
eccepiva, quindi, che con la cartella impugnata in questa sede era stata realizzata una duplicazione della pretesa in quanto le somme intimate corrispondevano a quelle oggetto di recupero nei giudizi riassunti dinanzi la C.T.R. di Bari.
Fatta tale premessa censurava la sentenza di primo grado nella parte era stata rigettata, senza motivazione, la suddetta eccezione nonché in quella in cui era stata disattesa l'ulteriore eccezione concernente il difetto di motivazione della cartella -ritenendo che la stessa corrispondesse al modello tipizzato per legge e contenesse tutti i dati essenziali indicati dalla normativa in materia consentendo al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa- nonostante le scarne indicazioni in essa contenute e senza che fossero specificate le modalità di calcolo e i criteri adoperati in relazione agli importi richiesti a titolo di interessi e sanzioni.
Infine eccepiva la nullità della cartella impugnata per violazione degli artt. 15 del dpr 602/73 e 68 del d.lgs
546/1992 per essere stato richiesto, con l'iscrizione a ruolo effettuata dall'A.F. l'intero importo oggetto delle cartelle di pagamento impugnate e non un terzo del medesimo, come espressamente previsto dalla su richiamata disposizione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ed in riforma della sentenza impugnata l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento in oggetto;
in via subordinata,
l'accoglimento dell'appello in relazione all'ultimo motivo di impugnazione con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Costituitasi in giudizio in data 4.6.2020 l'AdE replicava a tutte le eccezioni sollevate dall'appellante e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con specifico riferimento all'eccezione concernente la presunta duplicazione della pretesa evidenziava che la cartella di pagamento in contestazione, originata dalle due sentenze di rinvio emesse dalla Corte di
Cassazione nn. 14575/2018 e 14576/2018, riguardava l'iscrizione a ruolo n.2018/001057 relativa alle cartelle di pagamento nr. 0142007001713490 per l'anno di imposta 2002 recante iscrizione a ruolo di somme dovute da liquidazione, ex artt. 36/bis del D.P.R. 600/73 e 54/bis del D.P.R. 633/72 e nr. 01420070075583087 per l'anno di imposta 2003 recante iscrizione a ruolo di somme dovute da liquidazione, ex artt. 36 bis del D.P.
R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72, cartelle di pagamento che l'Ufficio aveva sgravato in esecuzione delle sentenze di merito di primo e secondo grado favorevoli al contribuente, successivamente annullate dalla
Cassazione; precisava che l'iscrizione a ruolo era stata fatta a seguito della riassunzione dei ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia–Bari da parte del contribuente e che trattandosi di giudizio avente ad oggetto cartelle di pagamento, da controllo, ex artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e 54/bis del D.P.R.
633/72, per imposte dichiarate e non versate per gli anni di imposta 2002 e 2003, erano state iscritte a ruolo tutte le somme di cui alle cartelle di pagamento originariamente impugnate e successivamente sgravate dall'Ufficio; respingeva l'eccezione concernente la dedotta violazione degli artt. 15 D.P.R. n.602/73 e 68 del
D.Lgs. n.546/92 assumendo che nei casi di controllo effettuato ai sensi degli artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e
54/bis del D.P.R. 633/72, l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado corrispondeva all'intero importo portato dalle cartelle non essendo prevista la riscossione frazionata.
Respingeva, ancora, l'eccezione fondata sul dedotto difetto di motivazione della cartella assumendo, conformemente a quanto sostenuto nella motivazione della sentenza e richiamando in proposito giurisprudenza di legittimità e merito, che i dati indicati nella stessa, redatta secondo il modello ministeriale, fossero idonei a consentire al contribuente di esperire il proprio diritto di difesa e ciò anche in considerazione della circostanza che la cartella fosse susseguente ad altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente ed in essa menzionato;
riguardo alla eccepita assenza della modalità di calcolo e dei criteri adottati per le sanzioni ed interessi addebitati, evidenziava che le prime erano le stesse iscritte a ruolo nelle originarie cartelle di pagamento n. 01420070001713490/000 e n.01420070075583087/000, e che in ordine all'applicazione degli interessi, avvenuta in osservanza di quanto dispone l'art. 20 DPR 602/73, non poteva ravvisarsi alcun vizio della cartella o del ruolo atteso che l'indicazione analitica del calcolo degli interessi non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Nessuno si costituiva nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza pronunciata in data 13.1.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione avanzata nell'interesse dell'appellante non essendo stato fornito alcun elemento specifico in relazione alla sussistenza del requisito del grave e irreparabile danno che connota il prospettato periculum in mora, rinviando, per la trattazione del merito, all'udienza del 13.10.2015; in detta udienza, celebrata alla presenza della sola parte appellata AdE che insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni, la Corte riservava la decisione definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 10.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che l'appello non meriti accoglimento. Va premesso che la cartella di pagamento in esame contiene due iscrizioni a ruolo originate da due sentenze di rinvio emesse dalla Corte di Cassazione (n. 14575/2018 e n.14576/2018) con le quali, in accoglimento dei ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate, sono state cassate le sentenze di appello che, confermando le pronunce di primo grado, avevano annullato le cartelle di pagamento n. 01420070001713490000 e n.
01420070075583087; le iscrizioni a ruolo risultano effettuate all'esito del giudizio di Cassazione e durante la pendenza dei giudizi di riassunzione avviati dal contribuente davanti alla CTR Puglia in altra composizione.
La legittimità del procedimento seguito dall'A.F. trova fondamento nell'art.68, co.1, lett. c-bis, che prevede espressamente che : “ anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: (…) lett. c-bis): per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione”.
Infondata appare l'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla presunta duplicazione dell'imposta essendo stato dimostrato, attraverso la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che le cartelle di pagamento nr. 0142007001713490 e nr. 01420070075583087 impugnate nei precedenti gradi di giudizio, erano state dall'Ufficio sgravate in esecuzione delle sentenze di merito ad esso sfavorevoli;
quanto alla quantificazione delle somme richieste si osserva che trattandosi di giudizi aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36/bis del D.P.R.600/73 e 54/bis del D.P.R.
633/72, per imposte dichiarate e non versate, l'importo dovuto in pendenza del giudizio di primo grado, deve essere corrisposto per l'intero non applicandosi la regola della riscossione frazionata, prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, in considerazione della circostanza che la cartella da controllo automatizzato scaturisce da dati forniti dallo stesso contribuente e non da un autonomo accertamento dell'ufficio finanziario.
Condivisibile appare la sentenza impugnata anche riguardo all'eccepito difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata;
ed invero, al di là della considerazione che la stessa risulta compilata sulla base del modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973, va rilevato che in essa, attraverso il richiamo alle sentenze oggetto dei giudizi tributari instaurati dal contribuente ed alle relative statuizioni allo stesso ben note, risultano indicati in modo chiaro tutti gli elementi posti alla base dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Amministrazione finanziaria ed i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda;
ed invero, come evidenziato dall'appellata, allorquando la cartella trova origine in una attività di controllo avente rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e
54-bis, Dpr 633/1972), ovvero è susseguente ad altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del DPR 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento atteso che in tali ipotesi il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante l'indicazione di circostanze univoche che consentano l'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Inoltre, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707), con la conseguenza che la nullità non può essere eccepita allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente che abbia dimostrato, come avvenuto nella fattispecie concreta, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati e abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (cfr.
Cass.n. 3516/12, n. 2373/13 e n. 21177/14). Con riguardo alla eccepita assenza della modalità di calcolo e dei criteri adottati per le sanzioni ed interessi addebitati va rilevato che le prime sono le stesse iscritte a ruolo nelle originarie cartelle di pagamento n.
01420070001713490/000 e n.01420070075583087/000 note al contribuente mentre, per i secondi, risulta specificamente indicato il riferimento sia alla tipologia (e ciò attraverso il riferimento al codice tributo ed alla indicazione letterale) che alla normativa applicata (art.20 DPR n.602/73).
L'indicazione della tipologia degli interessi ed il relativo riferimento normativo, alla stregua del principio di diritto affermato dalle SU della Cassazione nella sentenza n.22281 del 14 luglio 2022, può senz'altro ritenersi sufficiente a integrare la motivazione dell'atto impositivo in relazione alla comprensione da parte del contribuente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la richiesta degli interessi applicati senza che sia necessaria l'indicazione dei saggi d'interesse volta per volta modificati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli stessi e ciò in quanto la stessa indicazione della base giuridica sulla quale viene giustificata l'obbligazione di interessi (D.P.R. n. 602 del
1973, art. 20) esternata nella cartella già li compendia, consentendo la determinazione di quegli stessi saggi applicabili secondo le variazioni via via applicabili nel tempo, nonché il computo che è la legge stessa a determinare.
Quanto, infine, agli interessi moratori si osserva che gli stessi non vengono, e non possono, essere calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa, che non è elemento noto al momento della redazione dell'atto, e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine, ma anche tale eventualità non è affatto nota al momento della redazione della cartella. Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Alla stregua di tali considerazioni va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna dello stesso al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del giudizio, comprensive della fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida complessivamente in euro 2.500,00, oltre accessori se dovuti.
Bari, 10 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Eugenia Pontassuglia
CE IL