Sentenza 16 maggio 2023
Massime • 1
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, ovvero il consenso prestato alla richiesta del pubblico ministero, implica necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano).
Commentario • 1
- 1. Pene sostitutive: se già applicate nella sentenza di patteggiamento sono irrevocabiliAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 6 dicembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 30768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30768 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Vasto con sentenza emessa il 16 febbraio 2023 ha, su richiesta delle parti, applicato a F.N. la pena finale di anni tre di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per la medesima durata, da svolgersi presso ente di assistenza sociale o di volontariato scelto dal prevenuto, in riferimento ad imputazione relativa al reato di cui agli artt. 94 e 572 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30768 Anno 2023 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 16/05/2023 2. Avverso la sentenza di patteggiamento l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione In relazione all'indicazione nella sentenza delle prescrizioni previste dall'art. 56 ter I.n. 689 del 1981; si tratterebbe infatti di "pene accessorie" in ordine alle quali - a differenza della applicazione della pena sostitutiva del "lavoro di pubblica utilità'? - non è intervenuto il consenso delle parti (e sotto questo aspetto il ricorrente deduce che la loro indicazione nella sentenza risulta, anche alla luce della nuova disciplina dell'art. 444 cod. proc. pen_ introdotta dalla "riforma Cartabia", illegittima). CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. Come rileva nelle sue conclusioni scritte il Procuratore generale, l'art. 56 ter della I.n. 689 del 1981 - introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 - stabilisce espressamente che «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni: 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
4)11 ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64». 2. Tali prescrizioni, dunque, lungi dal rappresentare, come dedotto dal ricorrente, "pene accessorie" la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione da parte del Giudice, costituiscono un contenuto necessario, e predeterminato, della pena sostitutiva, come tale da applicarsi obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento. La richiesta formulata dall'imputato per l'applicazione di dette pene sostitutive, o il consenso prestato in caso di richiesta proveniente dal Pubblico ministero, implica dunque necessariamente l'accettazione delle prescrizioni che le connotano. 2 In ragione del titolo di reato, si deve disporre nel caso di diffusione della presente sentenza l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Casi deciso in Roma, il 1 -6 maggio 2023 1;ponsigliere este Il Presidente