CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01512 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01512 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01444 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01444 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento, con i quali l'A.E. recuperava a tassazione, per gli anni 2016 e 2017, la parte di retribuzione qualificata come “indennità di volo”, percepita quale parte della retribuzione della Compagnia Aerea Società_1, con la quale il contribuente aveva un rapporto di lavoro subordinato: il ricorrente sosteneva che l'A.E. fosse in errore nel ritenere che la parte di retribuzione contestata non fosse assoggettabile alla legge italiana, e, di conseguenza, non potesse fruire degli sgravi fiscali previsti dall'art. 51, comma 6, del TUIR.: norma applicabile sarebbe, per il ricorrente, la disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del TUIR, in presenza di due requisiti previsti dalla norma, cioè il fatto che il contribuente aveva sottoscritto un contratto che aderiva ad un Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, nel quale la voce “retribuzione” è “dovuta per legge”, cioè assimilabile in tutto all'indennità di volo, prevista dal Codice della Navigazione italiano, in forza dei rinvii operati dal Contratto stesso alla normativa di riferimento.
Si costituiva l'A.E., che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 579 dd 13.12.2024, veniva rigettato il ricorso nel merito, mentre veniva accolto per la parte riguardante le sanzioni, che dichiarava non dovute.
Il rigetto nel merito del ricorso è motivato nel senso che “… non possa, con certezza, assimilare il contratto sottoscritto dal contribuente come di partecipazione ad una contrattazione collettiva sottoscritta dalla corrispondente organizzazione sindacale… Il contratto di cui si discute non è certamente un contratto collettivo, e dunque sotto tale aspetto non può essere applicata la normativa fiscale di favore di cui all'art. 51, c.6 del TUIR”.
I primi giudici interpretano le norme indicate in premessa nel senso di escludere il riflesso sul piano fiscale dell'applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE n. 593/2008 – norma che disciplina i criteri di collegamento in tema di rapporti di lavoro subordinato - per la ragione che non si tratta di norma prettamente fiscale.
Appellava il contribuente, per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma6, del TUIR in combinato disposto con gli artt. 731 – 732 e 907 del codice della navigazione italiano, per avere la sentenza di I° negato l'applicazione del suddetto regime agevolato alle indennità di volo percepite dal pilota in questione negli anni accertati, nonostante la legge italiana trovasse applicazione al suo rapporto di lavoro in forza dei criteri di collegamento stabiliti dall'art. 8 del regolamento CE n, 593/2008 e nonostante il fatto che il contratto fosse stato concluso in Italia dalla stabile organizzazione italiana di Società_1.
2. In subordine: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del
D.Lgs. 472/1997.
Si costituiva l'A.E., che chiedeva il rigetto dell'appello e svolgeva appello incidentale in ordine all'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il quale venivano annullate le sanzioni.
All'esito della pubblica udienza di discussione dd 02 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello del contribuente.
I dati normativi di riferimento in tema di diritto alla percezione dell'indennità di volo e sono chiari e precisi:
l'art. 907 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione”, letto in combinato disposto con gli artt.
731 e 732, stabilisce che “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
E' dunque chiaramente sancita l'obbligatorietà, nel nostro ordinamento, della corresponsione dell'indennità di volo (avente sempre una natura risarcitoria del rischio di volo, secondo Cass. n. 25642/2015 e Cass. n.
6680 dd 06.03.2023) la cui concreta misura è demandata a fonti subordinate.
E' pacifico quindi che tale diritto sussista, né è in discussione la sua misura, e nemmeno che la compagnia di volo Società_1 avesse corrisposto al contribuente emolumenti a titolo di indennità di volo.
La controversia riguarda invece il trattamento fiscale di tali indennità, in quanto, secondo l'Ufficio, le indennità corrisposte dalla compagnia aerea trovano il loro fondamento nelle attività lavorative svolte a bordo di aerei spagnoli, i quali sono considerati territorio spagnolo: né, ad avviso dell'Ufficio, si può ravvisare una “diversa volontà delle parti” che, ai sensi dell'art. 9 Cod. Nav. potrebbe derogare alla legge di bandiera nazionale.
A tal proposito, va osservato che nemmeno la norma di cui all'art. 51, comma 6, TUIR possa dare adito a dubbi interpretativi: “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art. 1803 del Codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza di cui all'art. 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”.
Condizione, quindi per l'applicazione del regime fiscale previsto dalla norma è che le “indennità di navigazione e di volo” siano “previste dalla legge o dal contratto collettivo”: la “o”, quale congiunzione disgiuntiva semplice, unisce due elementi in alternativa tra loro: “legge” o “contratto collettivo”.
Quindi sarebbe sufficiente tale dato normativo, unitamente alla constatazione che il ricorrente ha percepito pacificamente dal datore di lavoro emolumenti consistiti in indennità di volo, per ritenere del tutto fondato il suo diritto all'applicazione del previsto trattamento fiscale, nel senso che le indennità percepite concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare: superflua si rivela, pertanto, a giudizio del Collegio, la disamina in ordine all'efficacia della contrattazione collettiva, alla normativa applicabile alla fattispecie, alle norma internazionali di collegamento, al concetto di “stabile organizzazione”.
La Corte prende atto, peraltro, che la discussione, sia in primo che nel secondo grado, ha interessato gli argomenti di cui sopra e quindi, ad abundantiam, ci si soffermerà in alcune osservazioni, sia pure succinte, sui vari punti controversi, che paiono però dirimenti ai fini della decisione.
Anzitutto è errata l'affermazione del primo giudice in ordine all'esclusione che il contratto di lavoro tra l'odierno appellante e la compagnia Società_1 cui si fa riferimento possa definirsi “contratto collettivo”, con conseguente esclusione, sotto tale aspetto, dell'applicazione della normativa fiscale di cui all'art. 51 c. 6 TUIR: l'indennità ed il relativo trattamento fiscale sono pacificamente previsti dalla legge e quindi la qualificazione del tipo di rapporto di lavoro è irrilevante, poiché la fonte di riferimento, ai sensi del citato art. 51 TUIR, è la legge.
La questione se ai contratti de quibus si applichi la legge italiana o quella spagnola va decisa nel senso dell'applicazione della legge italiana e ciò in base all'art. 8 del Regolamento CE n. 593/2008, che discipline la legge applicabile alle obbligazioni civili e commerciali in ambito comunitario e che, al comma 2, recita:
"Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoronon sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo."
Si legge nel paragrafo 3 che "Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto aad assumere il lavoratore".
Orbene, deve essere osservato che dalla lettura del contratto e dalla documentaizone versata in atti, tutti i criteri di collegamento individuati dal citato art. 8 portano a ritenere quale legge applicabile al caso di specie quella italiana:
- il criterio della scelta della legge per volontà delle parti (par. 1), in ordine ai numerosi richiami alla legge italiana, con riferimento al trattamento pensionistico, nonchè espressa previsione della corresponsione dell'indennità di volo (non prevista dalla legge spagnola);
- il criterio del luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro
(par. 2) con base di volo scelta nel contratto e risultante dal registro dei voli effettuati nell'anno, cioè aeroporto di Luogo_1, dove abitualmente il lavoratore operava;
- il criterio del luogo nel quale si trova la sede che aveva provveduto ad assumere il lavoratore (par. 2), che è Luogo_1, città nella quale la compagnia di volo ha una stabile organizzazione, città nella quale era stato stipulato il contratto individuale di lavoro e città nella quale avveniva la gestione amministrativa (buste paga, ecc.) relativa al rapporto di lavoro di.
Tanto basta per togliere ogni dubbio in ordine alla legge applicabile nel caso di specie. e quindi confermare che alle indennità di volo percepite dall'appellante ai sensi degli artt. 731, 732 e 907 del Codice della
Navigazioen R.D. n. 327/1942 deve essere applicato il trattamento fiscale di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR.
L'appello principale del ricorrente va dunque accolto;
di conseguneza è precluso l'esame della questione relativa alle sanzioni, formante oggetto di appello incidentale da parte dell'Ufficio.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere all'Appellante le spese di lite liquidate in euro 2.800,00 oltre a oneri generali.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01512 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01512 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01444 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A05SL01444 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi, Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento, con i quali l'A.E. recuperava a tassazione, per gli anni 2016 e 2017, la parte di retribuzione qualificata come “indennità di volo”, percepita quale parte della retribuzione della Compagnia Aerea Società_1, con la quale il contribuente aveva un rapporto di lavoro subordinato: il ricorrente sosteneva che l'A.E. fosse in errore nel ritenere che la parte di retribuzione contestata non fosse assoggettabile alla legge italiana, e, di conseguenza, non potesse fruire degli sgravi fiscali previsti dall'art. 51, comma 6, del TUIR.: norma applicabile sarebbe, per il ricorrente, la disciplina dettata dagli artt. 5 e 6 del TUIR, in presenza di due requisiti previsti dalla norma, cioè il fatto che il contribuente aveva sottoscritto un contratto che aderiva ad un Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, nel quale la voce “retribuzione” è “dovuta per legge”, cioè assimilabile in tutto all'indennità di volo, prevista dal Codice della Navigazione italiano, in forza dei rinvii operati dal Contratto stesso alla normativa di riferimento.
Si costituiva l'A.E., che chiedeva il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 579 dd 13.12.2024, veniva rigettato il ricorso nel merito, mentre veniva accolto per la parte riguardante le sanzioni, che dichiarava non dovute.
Il rigetto nel merito del ricorso è motivato nel senso che “… non possa, con certezza, assimilare il contratto sottoscritto dal contribuente come di partecipazione ad una contrattazione collettiva sottoscritta dalla corrispondente organizzazione sindacale… Il contratto di cui si discute non è certamente un contratto collettivo, e dunque sotto tale aspetto non può essere applicata la normativa fiscale di favore di cui all'art. 51, c.6 del TUIR”.
I primi giudici interpretano le norme indicate in premessa nel senso di escludere il riflesso sul piano fiscale dell'applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE n. 593/2008 – norma che disciplina i criteri di collegamento in tema di rapporti di lavoro subordinato - per la ragione che non si tratta di norma prettamente fiscale.
Appellava il contribuente, per i seguenti motivi:
1. Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma6, del TUIR in combinato disposto con gli artt. 731 – 732 e 907 del codice della navigazione italiano, per avere la sentenza di I° negato l'applicazione del suddetto regime agevolato alle indennità di volo percepite dal pilota in questione negli anni accertati, nonostante la legge italiana trovasse applicazione al suo rapporto di lavoro in forza dei criteri di collegamento stabiliti dall'art. 8 del regolamento CE n, 593/2008 e nonostante il fatto che il contratto fosse stato concluso in Italia dalla stabile organizzazione italiana di Società_1.
2. In subordine: illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del
D.Lgs. 472/1997.
Si costituiva l'A.E., che chiedeva il rigetto dell'appello e svolgeva appello incidentale in ordine all'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con il quale venivano annullate le sanzioni.
All'esito della pubblica udienza di discussione dd 02 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolto l'appello del contribuente.
I dati normativi di riferimento in tema di diritto alla percezione dell'indennità di volo e sono chiari e precisi:
l'art. 907 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione”, letto in combinato disposto con gli artt.
731 e 732, stabilisce che “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
E' dunque chiaramente sancita l'obbligatorietà, nel nostro ordinamento, della corresponsione dell'indennità di volo (avente sempre una natura risarcitoria del rischio di volo, secondo Cass. n. 25642/2015 e Cass. n.
6680 dd 06.03.2023) la cui concreta misura è demandata a fonti subordinate.
E' pacifico quindi che tale diritto sussista, né è in discussione la sua misura, e nemmeno che la compagnia di volo Società_1 avesse corrisposto al contribuente emolumenti a titolo di indennità di volo.
La controversia riguarda invece il trattamento fiscale di tali indennità, in quanto, secondo l'Ufficio, le indennità corrisposte dalla compagnia aerea trovano il loro fondamento nelle attività lavorative svolte a bordo di aerei spagnoli, i quali sono considerati territorio spagnolo: né, ad avviso dell'Ufficio, si può ravvisare una “diversa volontà delle parti” che, ai sensi dell'art. 9 Cod. Nav. potrebbe derogare alla legge di bandiera nazionale.
A tal proposito, va osservato che nemmeno la norma di cui all'art. 51, comma 6, TUIR possa dare adito a dubbi interpretativi: “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art. 1803 del Codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti della Guardia di Finanza di cui all'art. 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.”.
Condizione, quindi per l'applicazione del regime fiscale previsto dalla norma è che le “indennità di navigazione e di volo” siano “previste dalla legge o dal contratto collettivo”: la “o”, quale congiunzione disgiuntiva semplice, unisce due elementi in alternativa tra loro: “legge” o “contratto collettivo”.
Quindi sarebbe sufficiente tale dato normativo, unitamente alla constatazione che il ricorrente ha percepito pacificamente dal datore di lavoro emolumenti consistiti in indennità di volo, per ritenere del tutto fondato il suo diritto all'applicazione del previsto trattamento fiscale, nel senso che le indennità percepite concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare: superflua si rivela, pertanto, a giudizio del Collegio, la disamina in ordine all'efficacia della contrattazione collettiva, alla normativa applicabile alla fattispecie, alle norma internazionali di collegamento, al concetto di “stabile organizzazione”.
La Corte prende atto, peraltro, che la discussione, sia in primo che nel secondo grado, ha interessato gli argomenti di cui sopra e quindi, ad abundantiam, ci si soffermerà in alcune osservazioni, sia pure succinte, sui vari punti controversi, che paiono però dirimenti ai fini della decisione.
Anzitutto è errata l'affermazione del primo giudice in ordine all'esclusione che il contratto di lavoro tra l'odierno appellante e la compagnia Società_1 cui si fa riferimento possa definirsi “contratto collettivo”, con conseguente esclusione, sotto tale aspetto, dell'applicazione della normativa fiscale di cui all'art. 51 c. 6 TUIR: l'indennità ed il relativo trattamento fiscale sono pacificamente previsti dalla legge e quindi la qualificazione del tipo di rapporto di lavoro è irrilevante, poiché la fonte di riferimento, ai sensi del citato art. 51 TUIR, è la legge.
La questione se ai contratti de quibus si applichi la legge italiana o quella spagnola va decisa nel senso dell'applicazione della legge italiana e ciò in base all'art. 8 del Regolamento CE n. 593/2008, che discipline la legge applicabile alle obbligazioni civili e commerciali in ambito comunitario e che, al comma 2, recita:
"Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoronon sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo."
Si legge nel paragrafo 3 che "Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto aad assumere il lavoratore".
Orbene, deve essere osservato che dalla lettura del contratto e dalla documentaizone versata in atti, tutti i criteri di collegamento individuati dal citato art. 8 portano a ritenere quale legge applicabile al caso di specie quella italiana:
- il criterio della scelta della legge per volontà delle parti (par. 1), in ordine ai numerosi richiami alla legge italiana, con riferimento al trattamento pensionistico, nonchè espressa previsione della corresponsione dell'indennità di volo (non prevista dalla legge spagnola);
- il criterio del luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro
(par. 2) con base di volo scelta nel contratto e risultante dal registro dei voli effettuati nell'anno, cioè aeroporto di Luogo_1, dove abitualmente il lavoratore operava;
- il criterio del luogo nel quale si trova la sede che aveva provveduto ad assumere il lavoratore (par. 2), che è Luogo_1, città nella quale la compagnia di volo ha una stabile organizzazione, città nella quale era stato stipulato il contratto individuale di lavoro e città nella quale avveniva la gestione amministrativa (buste paga, ecc.) relativa al rapporto di lavoro di.
Tanto basta per togliere ogni dubbio in ordine alla legge applicabile nel caso di specie. e quindi confermare che alle indennità di volo percepite dall'appellante ai sensi degli artt. 731, 732 e 907 del Codice della
Navigazioen R.D. n. 327/1942 deve essere applicato il trattamento fiscale di cui all'art. 51 comma 6 del TUIR.
L'appello principale del ricorrente va dunque accolto;
di conseguneza è precluso l'esame della questione relativa alle sanzioni, formante oggetto di appello incidentale da parte dell'Ufficio.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Contribuente. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere all'Appellante le spese di lite liquidate in euro 2.800,00 oltre a oneri generali.