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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA UE, LA
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2453/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 705/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6355/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Alle ore 11:10 nessuno è presente per l'appellante
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli scritti depositati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza 705/2025, di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TF7010100170-2024 per IVA, Irpef, Irap 2017, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio, per difetto dei relativi presupposti. Agenzia delle Entrate spiegava appello incidentale con riferimento al capo della sentenza di accertamento della decadenza, assumendo la tempestività della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 06.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale merita accoglimento.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (n. 22628/24), “Il giudice tributario che dispone la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve motivare tale disposizione in modo puntuale e specifico, in particolar modo esplicitando le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano. In mancanza, la carente motivazione costituisce vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”. Nella specie, in difetto di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello principale.
L'appello incidentale va respinto.
Invero, come ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Modena, con la sentenza n. 15/2025, il conteggio dei termini per la notifica dell'accertamento deve essere effettuato “a ritroso”. Nel caso di specie, quindi, ad avviso del Collegio, l'Agenzia delle Entrate poteva senz'altro beneficiare della proroga degli 85 giorni per la notifica dell'accertamento che, pertanto, andava notificato entro il 25.03.2024. Ma la notifica dell'invito a comparire doveva “a ritroso” considerare la data massima del 26.11.2023, cioè 120 giorni prima del termine massimo per la notifica dell'avviso di accertamento. D'altro canto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la
Circolare 17/E del 22 giugno 2020 sull' “Obbligo di invito al contraddittorio”, emessa dunque successivamente alla legislazione speciale di cui al DL. 34/2020 del 19.05.2020, <>. Se tale “raccomandazione” formulata dall'Agenzia delle Entrate nel 2020 era volta a garantire una pianificazione tempestiva della notifica degli inviti, a maggior ragione essa assumeva rilevanza nel 2024, alla luce delle successive contrastanti pronunce giurisprudenziali sulla proroga dei termini.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, condannando parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario e confermandola nel resto. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
NA UE, LA
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2453/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 705/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 18/02/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6355/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Alle ore 11:10 nessuno è presente per l'appellante
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta agli scritti depositati agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in oggetto, Ricorrente_1 impugnava la sentenza 705/2025, di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TF7010100170-2024 per IVA, Irpef, Irap 2017, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio, per difetto dei relativi presupposti. Agenzia delle Entrate spiegava appello incidentale con riferimento al capo della sentenza di accertamento della decadenza, assumendo la tempestività della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 06.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale merita accoglimento.
Invero, come ribadito dalla Suprema Corte (n. 22628/24), “Il giudice tributario che dispone la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve motivare tale disposizione in modo puntuale e specifico, in particolar modo esplicitando le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano. In mancanza, la carente motivazione costituisce vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”. Nella specie, in difetto di eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello principale.
L'appello incidentale va respinto.
Invero, come ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di Modena, con la sentenza n. 15/2025, il conteggio dei termini per la notifica dell'accertamento deve essere effettuato “a ritroso”. Nel caso di specie, quindi, ad avviso del Collegio, l'Agenzia delle Entrate poteva senz'altro beneficiare della proroga degli 85 giorni per la notifica dell'accertamento che, pertanto, andava notificato entro il 25.03.2024. Ma la notifica dell'invito a comparire doveva “a ritroso” considerare la data massima del 26.11.2023, cioè 120 giorni prima del termine massimo per la notifica dell'avviso di accertamento. D'altro canto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la
Circolare 17/E del 22 giugno 2020 sull' “Obbligo di invito al contraddittorio”, emessa dunque successivamente alla legislazione speciale di cui al DL. 34/2020 del 19.05.2020, <>. Se tale “raccomandazione” formulata dall'Agenzia delle Entrate nel 2020 era volta a garantire una pianificazione tempestiva della notifica degli inviti, a maggior ragione essa assumeva rilevanza nel 2024, alla luce delle successive contrastanti pronunce giurisprudenziali sulla proroga dei termini.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza di primo grado, condannando parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario e confermandola nel resto. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.