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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 166/2023 promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. LUIGI ROSSINI e l'avv. RAFFAELE CARRANO
ATTRICE
contro
C.F. ) con l'avv. EDOARDO VOLINO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
- dichiarare la nullità, anche parziale, dei conti correnti n. 2014/84 – n. 2015/54 – n. 1003293 –
n.1073630 – n. 1228231 – n. 1228389, intercorsi con la convenuta banca, in relazione agli interessi ultralegali, all'anatocismo trimestrale, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, alle valute convenzionali e ad ogni altro ulteriore onere non pattuito, ex artt. 1283, 1325, 1346,1418 e 1419
c.c.;
1 di 4 - accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo dei conti n. 2014/84 – n. 2015/54 – n. 1003293
– n.1073630 – n. 1228231 – n. 1228389 e condannare al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
In via istruttoria: ammettere, ove ritenuto, C.t.u. per accertare l'effettivo dare/avere tra le parti.
La parte convenuta come da note finali:
Insiste nelle conclusioni rassegnate e quindi pregiudizialmente dichiarare la improcedibilità della domanda, con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa notificata l'11.1.2023 (nel Parte_1
prosieguo riassume nei confronti di le cause di nullità dei conti Parte_1 Controparte_1
correnti bancari da loro conclusi e di ripetizione dell'indebito radicate nel Tribunale di Salerno con citazione notificata il 23.5.2022 e cancellate dal ruolo il 13.10.2022 in conformità all'adesione di all'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito in favore del Tribunale di Parte_1
Modena.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'improcedibilità della domanda e ripropone le Controparte_1
ulteriori difese.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione (art. 52 d. lgs.
4.3.2010 n. 28) e conclusosi negativamente l'incombente, all'udienza successiva la convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda per la presenza all'incontro, in rappresentanza della controparte, di un mero sostituto del suo difensore.
Ritenuta la decisività della questione, la causa è discussa e posta in decisione all'udienza del
4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La mediazione, già espletata nel circondario dell'ufficio giudiziario ritenuto dalle parti incompetente per territorio, è stata rinnovata su loro concorde richiesta (verbale d'udienza 24.5.2023); è irrilevante, quindi, stabilire se ne fosse necessaria la ripetizione, valendo in ipotesi il secondo procedimento quale
2 di 4 mediazione delegata dal giudice con uguali riflessi sulla procedibilità della domanda (art. 52 d. lgs.
4.3.2010 n. 28 applicabile ratione temporis).
2.
In rito l'eccezione è ammissibile, essendo stata sollevata non oltre l'udienza di trattazione, segnatamente nel corso dell'udienza in prosieguo della comparizione.
Nel merito, la difesa è fondata.
La previsione della presenza delle parti e dei loro difensori all'incontro con il mediatore comporta, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che le prime non possano evitare di presenziarvi limitandosi a delegare i secondi (CC III 27.3.2019 n. 8473; CC III 9.5.2019 n. 18068). Per essere validamente sostituita la parte deve conferire alla persona da cui intende farsi sostituire il potere di disporre dei diritti controversi e di partecipare alla mediazione, potere che esula dall'oggetto della procura processuale di (cfr. art. 77 c.p.c.) e che, invece, è stato specificamente attribuito Parte_2
al difensore della convenuta.
Al primo incontro del 29.6.2023 per ha partecipato l'avvocato Annalisa Veneruso per Parte_1
delega scritta dall'avvocato Luigi Rossini, titolare della procura alle liti con soli poteri processuali. È indubbio, quindi, che la condizione di procedibilità della domanda non possa dirsi avverata per causa imputabile alla parte che ha proposto la domanda, essendo decisiva l'inettitudine della a CP_2
dotare il professionista presente all'incontro del necessario potere sostitutivo.
D'altronde, l'intuitus personae sotteso al rapporto di patrocinio impedisce di estendere alla procura la disciplina dell'art. 1717 c.c. in tema di mandato (delegatus delegari non potest) e, pur opinando il contrario, l'assenza della condizione ivi richiesta, ossia la specifica autorizzazione del mandante o la superfluità della sostituzione per la natura dell'atto da compiere, condurrebbe a identica conclusione.
Alla definizione in rito della causa consegue l'assorbimento delle questioni di merito.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria, le fasi processuali svolte ed il patrocinio prestato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
1- dichiara improcedibili le domande;
3 di 4 2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.202,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici
[...]
per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 166/2023 promossa da:
(C.F. ) con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. LUIGI ROSSINI e l'avv. RAFFAELE CARRANO
ATTRICE
contro
C.F. ) con l'avv. EDOARDO VOLINO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Voglia l'Onorevole Tribunale, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
- dichiarare la nullità, anche parziale, dei conti correnti n. 2014/84 – n. 2015/54 – n. 1003293 –
n.1073630 – n. 1228231 – n. 1228389, intercorsi con la convenuta banca, in relazione agli interessi ultralegali, all'anatocismo trimestrale, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, alle valute convenzionali e ad ogni altro ulteriore onere non pattuito, ex artt. 1283, 1325, 1346,1418 e 1419
c.c.;
1 di 4 - accertare, per tutto quanto innanzi, il saldo legittimo dei conti n. 2014/84 – n. 2015/54 – n. 1003293
– n.1073630 – n. 1228231 – n. 1228389 e condannare al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità, il tutto oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
In via istruttoria: ammettere, ove ritenuto, C.t.u. per accertare l'effettivo dare/avere tra le parti.
La parte convenuta come da note finali:
Insiste nelle conclusioni rassegnate e quindi pregiudizialmente dichiarare la improcedibilità della domanda, con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con comparsa notificata l'11.1.2023 (nel Parte_1
prosieguo riassume nei confronti di le cause di nullità dei conti Parte_1 Controparte_1
correnti bancari da loro conclusi e di ripetizione dell'indebito radicate nel Tribunale di Salerno con citazione notificata il 23.5.2022 e cancellate dal ruolo il 13.10.2022 in conformità all'adesione di all'eccezione di incompetenza territoriale del foro adito in favore del Tribunale di Parte_1
Modena.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'improcedibilità della domanda e ripropone le Controparte_1
ulteriori difese.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione (art. 52 d. lgs.
4.3.2010 n. 28) e conclusosi negativamente l'incombente, all'udienza successiva la convenuta eccepisce l'improcedibilità della domanda per la presenza all'incontro, in rappresentanza della controparte, di un mero sostituto del suo difensore.
Ritenuta la decisività della questione, la causa è discussa e posta in decisione all'udienza del
4.2.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
La mediazione, già espletata nel circondario dell'ufficio giudiziario ritenuto dalle parti incompetente per territorio, è stata rinnovata su loro concorde richiesta (verbale d'udienza 24.5.2023); è irrilevante, quindi, stabilire se ne fosse necessaria la ripetizione, valendo in ipotesi il secondo procedimento quale
2 di 4 mediazione delegata dal giudice con uguali riflessi sulla procedibilità della domanda (art. 52 d. lgs.
4.3.2010 n. 28 applicabile ratione temporis).
2.
In rito l'eccezione è ammissibile, essendo stata sollevata non oltre l'udienza di trattazione, segnatamente nel corso dell'udienza in prosieguo della comparizione.
Nel merito, la difesa è fondata.
La previsione della presenza delle parti e dei loro difensori all'incontro con il mediatore comporta, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, che le prime non possano evitare di presenziarvi limitandosi a delegare i secondi (CC III 27.3.2019 n. 8473; CC III 9.5.2019 n. 18068). Per essere validamente sostituita la parte deve conferire alla persona da cui intende farsi sostituire il potere di disporre dei diritti controversi e di partecipare alla mediazione, potere che esula dall'oggetto della procura processuale di (cfr. art. 77 c.p.c.) e che, invece, è stato specificamente attribuito Parte_2
al difensore della convenuta.
Al primo incontro del 29.6.2023 per ha partecipato l'avvocato Annalisa Veneruso per Parte_1
delega scritta dall'avvocato Luigi Rossini, titolare della procura alle liti con soli poteri processuali. È indubbio, quindi, che la condizione di procedibilità della domanda non possa dirsi avverata per causa imputabile alla parte che ha proposto la domanda, essendo decisiva l'inettitudine della a CP_2
dotare il professionista presente all'incontro del necessario potere sostitutivo.
D'altronde, l'intuitus personae sotteso al rapporto di patrocinio impedisce di estendere alla procura la disciplina dell'art. 1717 c.c. in tema di mandato (delegatus delegari non potest) e, pur opinando il contrario, l'assenza della condizione ivi richiesta, ossia la specifica autorizzazione del mandante o la superfluità della sostituzione per la natura dell'atto da compiere, condurrebbe a identica conclusione.
Alla definizione in rito della causa consegue l'assorbimento delle questioni di merito.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore della domanda, la natura documentale dell'istruttoria, le fasi processuali svolte ed il patrocinio prestato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulle domande di Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
1- dichiara improcedibili le domande;
3 di 4 2- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali, che liquida in € 7.202,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici
[...]
per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
4 di 4