CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GI, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2016 depositato il 21/07/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv -
Avv Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T9DCO3C05257/2015 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna udienza, questa Corte preso atto che:
Nominativo_1 Nominativo_2- e , nella loro Ricorrente_1qualità di eredi del sig. , come in atti rappresentati e difesi hanno impugnato dell' atto di contestazione N. T9DCO3C05257/2015, con il quale sono state determinate sanzioni per violazione del D.L. 167/1990, per i periodi di imposta dal 2004 al 2007,emesso il 24.122.2015 dall'Ufficio controlli della DP II di Milano dell'Agenzia delle Entrate, per ottenerne l'annullamento; Ricorrente_1 Data_1- nelle more del giudizio il sig. è deceduto in data e gli eredi non avevano interesse a riassumere il giudizio innanzi a codesta Corte considerando che le sanzioni non si trasmettono agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/97 e quindi chiedono che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- l'Ufficio nella propria costituzione chiede l'estinzione del giudizio sensi dell'art. 45 D.lgs. 546/1992, per inattività delle parti alla luce di quanto sopra esposto si sono verificati i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come concordemente richiesto delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GI, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4870/2016 depositato il 21/07/2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv -
Avv Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. T9DCO3C05257/2015 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna udienza, questa Corte preso atto che:
Nominativo_1 Nominativo_2- e , nella loro Ricorrente_1qualità di eredi del sig. , come in atti rappresentati e difesi hanno impugnato dell' atto di contestazione N. T9DCO3C05257/2015, con il quale sono state determinate sanzioni per violazione del D.L. 167/1990, per i periodi di imposta dal 2004 al 2007,emesso il 24.122.2015 dall'Ufficio controlli della DP II di Milano dell'Agenzia delle Entrate, per ottenerne l'annullamento; Ricorrente_1 Data_1- nelle more del giudizio il sig. è deceduto in data e gli eredi non avevano interesse a riassumere il giudizio innanzi a codesta Corte considerando che le sanzioni non si trasmettono agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472/97 e quindi chiedono che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
- l'Ufficio nella propria costituzione chiede l'estinzione del giudizio sensi dell'art. 45 D.lgs. 546/1992, per inattività delle parti alla luce di quanto sopra esposto si sono verificati i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come concordemente richiesto delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.