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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 3154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3154 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5430/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5430/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Auricchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano (Na), alla Via T. Tasso n. 6;
-appellante contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Lorenza Mazzeo e Antonella Mazzeo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
-appellata nonché
(c.f. ); Controparte_3 C.F._1
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Controparte_1
n. 876/2019, depositata in data 13 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Sant'Anastasia (Na) ha rigettato la domanda proposta nei confronti della e di Controparte_2 CP_3
di risarcimento per i danni riportati dal veicolo Audi A3 tg. FA 225 PC, della quale la società
[...] attrice era locataria, a seguito del sinistro verificatosi in data 25.01.2016, verso le ore 20.00, in Massa di
Somma, sulla S.S. 162 Dir., all'altezza del Km. 0+4000, allorquando la vettura attorea, mentre era intenta ad affrontare la curva a destra, veniva tamponata dal veicolo Citroen C3 tg. CX 329 CZ, di proprietà di pagina 1 di 5 ed assicurato per la rca con la che, procedendo in Controparte_3 Controparte_2 direzione Massa di Somma, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza;
in ragione dell'urto, l'Audi
A3 finiva contro il guard-rail, riportando danni alla parte posteriore, oltre che danni indiretti alla parte laterale sinistra.
L'appellante ha proposto gravame denunciando l'erronea valutazione del materiale probatorio di primo grado, concludendo per la riforma della sentenza, con condanna degli appellati al risarcimento dei danni riportati dal veicolo, pari ad euro 8.641,65, oltre sosta tecnica, interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha resistito all' avverso gravame sia nell' Controparte_2 an che nel quantum, concludendo per la conferma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto Controparte_3
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati in giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche all'udienza del 29.9.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dalla il termine di mesi sei ex art. 327 c.p.c. tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta Controparte_1 in data 13 febbraio 2019 e la notifica dell'impugnazione, eseguita a mezzo pec, il 17 luglio 2019.
Ancora in via preliminare va rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo gli appellanti esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace.; ed infatti, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., “è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 40560/2021).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi condividere le motivazioni espresse dal
Giudice di pace.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che non può attribuirsi valore probatorio alla sentenza n.
1903/2021, prodotta dall' appellante solo in allegato alla comparsa conclusionale, in quanto la stessa risulta resa tra altre parti e, pertanto, non ha efficacia di giudicato tra le parti del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di dover condividere la correttezza e la coerenza logico-formale delle argomentazioni sostenute in sentenza dal Giudice di prime cure;
va, sul punto, ricordato che “nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati” (Cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 01.3.2021, n. 5560).
Invero, va condivisa la valutazione del primo giudice il quale ha ritenuto che l'odierna società appellante non abbia assolto all' onere della prova –su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., in aderenza al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” - della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Quanto alle deposizioni testimoniali, è da rilevare che il teste escusso all'udienza del 05 Testimone_1 gennaio 2018, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, ha dichiarato che: “verso le 20 circa mi trovavo sulla S.S. 162; ero a bordo della mia auto e giunto all'altezza della curva a destra, che precede lo svincolo di Massa, la Citroen C3 tamponava nella parte posteriore un Audi di colore scuro che la precedeva”; ha poi aggiunto che: “dopo il tamponamento, la Audi sbandò e finì contro il guard-rail posto sulla sinistra della strada”; quanto ai presunti danni riportati dall'Audi A3, il teste ha dichiarato: “la
Audi riportava danni al paraurti posteriore lato destro ed anche danni alla parte laterale sinistra, per effetto dell'urto contro il guard-rail; riportava graffi ed ammaccature alle portiere sinistre ed ai parafanghi e cerchi”.
Ciò posto, come correttamente indicato dal giudice di pace, quanto ai presunti danni diretti, dai rilievi fotografici non è possibile rinvenire alcun danno, ovvero “introflessione” alla parte posteriore del veicolo che, invece, appare del tutto integro.
Alla luce di tale rilievo, non è possibile ritenere provato che i danni indiretti localizzati nella fiancata laterale sinistra siano effettivamente riconducibili al sinistro, così come descritto in citazione;
ed infatti, il modesto urto impresso sul paraurti posteriore della Audi A3 difficilmente avrebbe potuto determinare un impatto così forte contro il guard-rail, tale da provocare, sulla fiancata posteriore sinistra, i danni lamentati dall'attore.
Pertanto, i rilievi fotografici allegati agli atti non risultano idonei a costituire prova piana e completa della inequivocabile riconducibilità dei danni alle modalità del presunto sinistro.
Da ultimo, l'appellante non ha neppure fornito la prova di aver sostenuto spese per la riparazione del veicolo, avendo depositato in atti un mero preventivo di spesa (n. 38 del 27 gennaio 2016), nel quale sono indicate diverse voci di danno di difficile interpretazione, che di per sé non può rivestire alcuna pagina 3 di 5 valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Non risulta prodotta alcuna fattura, ovvero quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che la società attrice, locataria del veicolo, abbia effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Sul punto, va ricordato che “in tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Cfr. Trib. Potenza 281 del 2022).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dalla società attrice, odierna appellante, a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova dei danni subiti;
sulla scorsa di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente dei danni richiesti, con la conseguenza che l'appello va rigettato dovendosi confermare integralmente la pronuncia di primo grado, anche in punto di spese di lite, correttamente liquidate in applicazione al principio di soccombenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza nel rapporto processuale con l' unica parte appellata costituita e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento, in favore della appellata delle Controparte_2 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
pagina 4 di 5 Nola, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5430/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Auricchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Ottaviano (Na), alla Via T. Tasso n. 6;
-appellante contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Lorenza Mazzeo e Antonella Mazzeo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
-appellata nonché
(c.f. ); Controparte_3 C.F._1
-appellato contumace
Conclusioni: come da note e da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Controparte_1
n. 876/2019, depositata in data 13 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Sant'Anastasia (Na) ha rigettato la domanda proposta nei confronti della e di Controparte_2 CP_3
di risarcimento per i danni riportati dal veicolo Audi A3 tg. FA 225 PC, della quale la società
[...] attrice era locataria, a seguito del sinistro verificatosi in data 25.01.2016, verso le ore 20.00, in Massa di
Somma, sulla S.S. 162 Dir., all'altezza del Km. 0+4000, allorquando la vettura attorea, mentre era intenta ad affrontare la curva a destra, veniva tamponata dal veicolo Citroen C3 tg. CX 329 CZ, di proprietà di pagina 1 di 5 ed assicurato per la rca con la che, procedendo in Controparte_3 Controparte_2 direzione Massa di Somma, non manteneva la dovuta distanza di sicurezza;
in ragione dell'urto, l'Audi
A3 finiva contro il guard-rail, riportando danni alla parte posteriore, oltre che danni indiretti alla parte laterale sinistra.
L'appellante ha proposto gravame denunciando l'erronea valutazione del materiale probatorio di primo grado, concludendo per la riforma della sentenza, con condanna degli appellati al risarcimento dei danni riportati dal veicolo, pari ad euro 8.641,65, oltre sosta tecnica, interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la ed ha resistito all' avverso gravame sia nell' Controparte_2 an che nel quantum, concludendo per la conferma della pronuncia di primo grado con vittoria di spese.
Non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, il convenuto Controparte_3
e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati in giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e venti per repliche all'udienza del 29.9.2025.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dalla il termine di mesi sei ex art. 327 c.p.c. tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta Controparte_1 in data 13 febbraio 2019 e la notifica dell'impugnazione, eseguita a mezzo pec, il 17 luglio 2019.
Ancora in via preliminare va rilevata l'ammissibilità del presente gravame per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione proposto ed in merito alla corretta individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo gli appellanti esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace.; ed infatti, ai fini della specificità dei motivi di appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c., “è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 40560/2021).
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi condividere le motivazioni espresse dal
Giudice di pace.
In via del tutto preliminare occorre dare atto che non può attribuirsi valore probatorio alla sentenza n.
1903/2021, prodotta dall' appellante solo in allegato alla comparsa conclusionale, in quanto la stessa risulta resa tra altre parti e, pertanto, non ha efficacia di giudicato tra le parti del presente giudizio.
pagina 2 di 5 Alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, questo Tribunale ritiene di dover condividere la correttezza e la coerenza logico-formale delle argomentazioni sostenute in sentenza dal Giudice di prime cure;
va, sul punto, ricordato che “nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiamo natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti purché l'iter motivazionale risulti logico e coerente con gli elementi utilizzati” (Cfr. Cass.
Civ., sez. VI, 01.3.2021, n. 5560).
Invero, va condivisa la valutazione del primo giudice il quale ha ritenuto che l'odierna società appellante non abbia assolto all' onere della prova –su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., in aderenza al principio “onus probandi incubit ei qui dicit” - della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Quanto alle deposizioni testimoniali, è da rilevare che il teste escusso all'udienza del 05 Testimone_1 gennaio 2018, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, ha dichiarato che: “verso le 20 circa mi trovavo sulla S.S. 162; ero a bordo della mia auto e giunto all'altezza della curva a destra, che precede lo svincolo di Massa, la Citroen C3 tamponava nella parte posteriore un Audi di colore scuro che la precedeva”; ha poi aggiunto che: “dopo il tamponamento, la Audi sbandò e finì contro il guard-rail posto sulla sinistra della strada”; quanto ai presunti danni riportati dall'Audi A3, il teste ha dichiarato: “la
Audi riportava danni al paraurti posteriore lato destro ed anche danni alla parte laterale sinistra, per effetto dell'urto contro il guard-rail; riportava graffi ed ammaccature alle portiere sinistre ed ai parafanghi e cerchi”.
Ciò posto, come correttamente indicato dal giudice di pace, quanto ai presunti danni diretti, dai rilievi fotografici non è possibile rinvenire alcun danno, ovvero “introflessione” alla parte posteriore del veicolo che, invece, appare del tutto integro.
Alla luce di tale rilievo, non è possibile ritenere provato che i danni indiretti localizzati nella fiancata laterale sinistra siano effettivamente riconducibili al sinistro, così come descritto in citazione;
ed infatti, il modesto urto impresso sul paraurti posteriore della Audi A3 difficilmente avrebbe potuto determinare un impatto così forte contro il guard-rail, tale da provocare, sulla fiancata posteriore sinistra, i danni lamentati dall'attore.
Pertanto, i rilievi fotografici allegati agli atti non risultano idonei a costituire prova piana e completa della inequivocabile riconducibilità dei danni alle modalità del presunto sinistro.
Da ultimo, l'appellante non ha neppure fornito la prova di aver sostenuto spese per la riparazione del veicolo, avendo depositato in atti un mero preventivo di spesa (n. 38 del 27 gennaio 2016), nel quale sono indicate diverse voci di danno di difficile interpretazione, che di per sé non può rivestire alcuna pagina 3 di 5 valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio.
Non risulta prodotta alcuna fattura, ovvero quietanza della officina meccanica, dalla quale sia possibile verificare che la società attrice, locataria del veicolo, abbia effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Sul punto, va ricordato che “in tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore” (Cfr. Trib. Potenza 281 del 2022).
In definitiva, il materiale probatorio offerto dalla società attrice, odierna appellante, a sostegno della propria pretesa risarcitoria era insufficiente a fornire adeguata prova dei danni subiti;
sulla scorsa di tali motivazioni, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile in atti non può dirsi raggiunta la prova piana e convincente dei danni richiesti, con la conseguenza che l'appello va rigettato dovendosi confermare integralmente la pronuncia di primo grado, anche in punto di spese di lite, correttamente liquidate in applicazione al principio di soccombenza.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza nel rapporto processuale con l' unica parte appellata costituita e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento, in favore della appellata delle Controparte_2 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
pagina 4 di 5 Nola, 21 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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