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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in FRAGAGNANO il 29/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FRAGAGNANO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una LI: , 17 febbraio 2011 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 22.6.2017 omologato dal Tribunale di Torino in data 26.6.2017.
Con ricorso depositato il 06/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRAGAGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con esercizio, Per_1 anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale della LI minore siano prese concordemente da entrambi i genitori;
DISPONE che la LI minore , che continuerà ad abitare stabilmente con la madre, mantenga Per_1 la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE l'assegnazione alla GN della casa già coniugale, di proprietà esclusiva Parte_1 del SI , sita a Torino, Via Delle Orfane 28, con tutti i mobili e gli arredi ivi Parte_2 presenti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere i buoni rapporti tra la LI ed i Per_1 nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze/richieste della minore, il SI potrà vedere e Parte_2 tenere con sé la LI secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la LI presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, nella settimana in cui il weekend sia trascorso con il padre, e, nella settimana successiva, dall'uscita di scuola del martedì sino alla mattina del mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione paterna ed accompagnamento da parte del padre a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura scolastica.
- Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di Natale possa essere trascorso con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo. Per_1
- Metà delle vacanze scolastiche Pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la GN , salvo diverso accordo Parte_1 tra le parti.
- Durante le vacanze scolastiche estive, la LI trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive, nel periodo che sarà concordato tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno, con indicazione del luogo di villeggiatura e relativi recapiti di riferimento. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che saranno trascorsi con ciascuno dei genitori, per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive troverà applicazione il calendario di visita ordinario con copertura delle intere giornate di propria spettanza.
- Il padre potrà incontrare la LI in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre, compatibilmente con le richieste ed esigenze della minore.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di impegnarsi reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, ed a informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé la LI minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione ed alla cura della LI nei rispettivi periodi di permanenza concordati;
inoltre il SI Parte_2 corrisponderà mensilmente alla GN , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 LI , l'importo di € 500,00 (euro cinquecento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e così Per_1 per le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici
Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la LI continuerà ad essere Per_1 richiesto e percepito per l'intero ammontare dalla GN , con espressa rinuncia da Parte_1 parte del SI a richiedere la quota di propria spettanza;
Parte_2
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, che s'intende qui integralmente richiamato, trascritto ed accettato, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate secondo tempi e modalità ivi indicate.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- i genitori si concedono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e della LI minore.
- con riferimento alla casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI , la GN Parte_2
provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese relative al consumo dell'acqua, Parte_1 del riscaldamento, delle utenze domestiche e della TARI, mentre le altre spese condominiali ordinarie e straordinarie continueranno ad essere sostenute dal SI . Parte_2
- la GN ed il SI dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
- le parti dichiarano di non avere questioni economico/patrimoniali tra di esse pendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3215/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi domiciliati presso lo studio dell'avv. CATALDO ANTONELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SIi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in FRAGAGNANO il 29/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FRAGAGNANO (atto n. 23 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una LI: , 17 febbraio 2011 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 22.6.2017 omologato dal Tribunale di Torino in data 26.6.2017.
Con ricorso depositato il 06/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIi
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRAGAGNANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i genitori con esercizio, Per_1 anche disgiunto, della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione
(scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale della LI minore siano prese concordemente da entrambi i genitori;
DISPONE che la LI minore , che continuerà ad abitare stabilmente con la madre, mantenga Per_1 la propria residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE l'assegnazione alla GN della casa già coniugale, di proprietà esclusiva Parte_1 del SI , sita a Torino, Via Delle Orfane 28, con tutti i mobili e gli arredi ivi Parte_2 presenti.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere i buoni rapporti tra la LI ed i Per_1 nonni/parenti di entrambi i rami genitoriali.
DISPONE che, salvo ogni diverso e più ampio accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e le esigenze/richieste della minore, il SI potrà vedere e Parte_2 tenere con sé la LI secondo le seguenti modalità: Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 sino alle ore 21,00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà la LI presso l'abitazione materna;
- un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00, nella settimana in cui il weekend sia trascorso con il padre, e, nella settimana successiva, dall'uscita di scuola del martedì sino alla mattina del mercoledì, con pernottamento presso l'abitazione paterna ed accompagnamento da parte del padre a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura scolastica.
- Nel periodo delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che la cena della Vigilia di Natale o il pranzo di Natale possa essere trascorso con il genitore con cui non trascorrerà il primo periodo. Per_1
- Metà delle vacanze scolastiche Pasquali, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- ponti scolastici ed altre festività alternandosi con la GN , salvo diverso accordo Parte_1 tra le parti.
- Durante le vacanze scolastiche estive, la LI trascorrerà con ciascun genitore tre settimane, Per_1 di cui almeno due consecutive, nel periodo che sarà concordato tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno, con indicazione del luogo di villeggiatura e relativi recapiti di riferimento. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che saranno trascorsi con ciascuno dei genitori, per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive troverà applicazione il calendario di visita ordinario con copertura delle intere giornate di propria spettanza.
- Il padre potrà incontrare la LI in ogni altra circostanza, previo accordo con la madre, compatibilmente con le richieste ed esigenze della minore.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di impegnarsi reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza e variazione dei propri recapiti, anche telefonici, ed a informarsi in merito agli spostamenti in altre località quando hanno con sé la LI minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione ed alla cura della LI nei rispettivi periodi di permanenza concordati;
inoltre il SI Parte_2 corrisponderà mensilmente alla GN , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 LI , l'importo di € 500,00 (euro cinquecento), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e così Per_1 per le dodici mensilità, importo da rivalutarsi annualmente in funzione della variazione degli Indici
Istat.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per la LI continuerà ad essere Per_1 richiesto e percepito per l'intero ammontare dalla GN , con espressa rinuncia da Parte_1 parte del SI a richiedere la quota di propria spettanza;
Parte_2
DISPONE che le spese medico-sanitarie non coperte da SSN, scolastiche e extrascolastiche, così come specificate ed individuate dal protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016, che s'intende qui integralmente richiamato, trascritto ed accettato, siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate secondo tempi e modalità ivi indicate.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi tra le parti:
- i genitori si concedono reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità), propri e della LI minore.
- con riferimento alla casa già coniugale, di proprietà esclusiva del SI , la GN Parte_2
provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese relative al consumo dell'acqua, Parte_1 del riscaldamento, delle utenze domestiche e della TARI, mentre le altre spese condominiali ordinarie e straordinarie continueranno ad essere sostenute dal SI . Parte_2
- la GN ed il SI dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
- le parti dichiarano di non avere questioni economico/patrimoniali tra di esse pendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.