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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa CH SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1431/2025 promossa con ricorso depositato in data
24.7.2025 da
, c.f.: , residente via Giacomo Matteotti n. Parte_1 C.F._1
91, lett. C, Alpago (BL), difesa e rappresentata dall'avv. CH Mazzocco, c.f.:
del foro di Belluno ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Belluno, Via Cavour n. 11/A
e c.f.: , residente in [...]. Cugnan n. 79, Ponte Parte_2 C.F._3 nelle Alpi (BL), difeso e rappresentato dall'avv. Elena Levorato, c.f.: , C.F._4 del foro di Belluno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ponte nelle Alpi
(BL), Via Cadola n. 5;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso su domanda congiunta ex artt. 316/337ter e ss. c.c. e art.473bis51c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno convissuto more uxorio e che la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
vista la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
considerato che
le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti tra Parte_1
e come da conclusioni formulate nel ricorso, che si richiamano:
[...] Parte_2
“1. Le figlie e CH manterranno la residenza prevalente presso la madre e ER vengono affidate, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori. Essi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I genitori continueranno il loro progetto educativo comune (comprensivo delle scelte relative alla scuola, religione, attività sportive, ecc.) per le loro figlie e CH ER impegnandosi a collaborare nella gestione delle varie attività.
3. I genitori danno atto di aderire al Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie redatto dal Tribunale di Belluno, in persona del
Presidente e dal COA di Belluno di data 21.10.2021.
4. Le parti si impegnano a collaborare, condividendo il seguente Piano Genitoriale e sulla base dei seguenti PRINCIPI DI GENITORIALITA': a) è nel miglior interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni;
b) ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando essi si trovano presso di lui;
c) ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
d) ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute, lo sport praticato e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
e) ogni genitore deve attivarsi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
f) ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei figli;
g) entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli.
5. DIRITTI DEI FIGLI: Ciascun minore ha diritto: alla bigenitorialità, ovvero di sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolto nelle discussioni tra genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
6. COMUNICAZIONE CON I FIGLI: Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo” a tale scopo;
i contatti telefonici tra genitore e le figlie non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
7. Ferma la facoltà di modifica, previo accordo di entrambe le parti, e CH ER trascorreranno con il padre un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì alla domenica sera fino alle ore 21.00) e dal venerdì al sabato dopo pranzo, oltre al mercoledì pomeriggio sino a dopo cena tutte le settimane.
8. Il padre avrà comunque la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio e ordinato stile di vita delle stesse, anche sulla base di accordi assunti direttamente con e CH, ER quando l'età e la maturità raggiunta lo permetteranno.
9. Le parti determineranno di comune accordo, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, la tempistica di permanenza delle figlie presso il padre durante le vacanze di
Natale, Pasqua, Ponti ed altre festività.
10. Durante il periodo estivo, le figlie e CH trascorreranno con il padre 15 giorni, ER anche non consecutivi, nel periodo di ferie di cui questi potrà beneficiare. In ogni caso è fatta salva la facoltà per le parti di assumere accordi modificativi, di anno in anno, anche sulla base delle esigenze delle minori
11. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie e CH Pt_2 ER versando, con decorrenza dal mese di giugno 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (ovvero di € 200,00 per ciascuna figlia), Pt_1 mediante bonifico bancario. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT di svalutazione della moneta a far data dal mese di giugno 2026.
12. Il sig. verserà, inoltre, la somma forfettaria di € 2.000,00 a mezzo bonifico Pt_2 bancario, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie a definizione di qualsivoglia pretesa economica pregressa che la sig.ra possa avanzare, senza che quest'ultima possa più avere nulla a pretendere Pt_1
a tale titolo sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
13. La sig.ra in qualità di genitore convivente in via prevalente con i figli, sarà Pt_1 beneficiaria degli assegni familiari/assegno unico: Le deduzioni/detrazioni fiscali saranno godute al 50% ciascuno. 14. Le parti concordano che le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute al
50% ciascuna;
quanto alla individuazione di dette spese, alle modalità di loro rimborso, esse concordano di applicare il Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie redatto dal Tribunale di Belluno, in persona del Presidente e dal
COA di Belluno di data 21.10.2021.
15. I genitori si prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche con l'iscrizione dei figli minori.”
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Belluno, il 6.11.2025
Il Presidente dott.ssa CH Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa CH SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1431/2025 promossa con ricorso depositato in data
24.7.2025 da
, c.f.: , residente via Giacomo Matteotti n. Parte_1 C.F._1
91, lett. C, Alpago (BL), difesa e rappresentata dall'avv. CH Mazzocco, c.f.:
del foro di Belluno ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Belluno, Via Cavour n. 11/A
e c.f.: , residente in [...]. Cugnan n. 79, Ponte Parte_2 C.F._3 nelle Alpi (BL), difeso e rappresentato dall'avv. Elena Levorato, c.f.: , C.F._4 del foro di Belluno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ponte nelle Alpi
(BL), Via Cadola n. 5;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso su domanda congiunta ex artt. 316/337ter e ss. c.c. e art.473bis51c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno convissuto more uxorio e che la loro unione si è irrimediabilmente deteriorata;
vista la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
considerato che
le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti tra Parte_1
e come da conclusioni formulate nel ricorso, che si richiamano:
[...] Parte_2
“1. Le figlie e CH manterranno la residenza prevalente presso la madre e ER vengono affidate, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ad entrambi i genitori. Essi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. I genitori continueranno il loro progetto educativo comune (comprensivo delle scelte relative alla scuola, religione, attività sportive, ecc.) per le loro figlie e CH ER impegnandosi a collaborare nella gestione delle varie attività.
3. I genitori danno atto di aderire al Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie redatto dal Tribunale di Belluno, in persona del
Presidente e dal COA di Belluno di data 21.10.2021.
4. Le parti si impegnano a collaborare, condividendo il seguente Piano Genitoriale e sulla base dei seguenti PRINCIPI DI GENITORIALITA': a) è nel miglior interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni;
b) ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando essi si trovano presso di lui;
c) ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
d) ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute, lo sport praticato e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
e) ogni genitore deve attivarsi per la richiesta di copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
f) ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei figli;
g) entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli.
5. DIRITTI DEI FIGLI: Ciascun minore ha diritto: alla bigenitorialità, ovvero di sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolto nelle discussioni tra genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
6. COMUNICAZIONE CON I FIGLI: Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo” a tale scopo;
i contatti telefonici tra genitore e le figlie non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore.
7. Ferma la facoltà di modifica, previo accordo di entrambe le parti, e CH ER trascorreranno con il padre un fine settimana a settimane alterne (dal venerdì alla domenica sera fino alle ore 21.00) e dal venerdì al sabato dopo pranzo, oltre al mercoledì pomeriggio sino a dopo cena tutte le settimane.
8. Il padre avrà comunque la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie quando vorrà, previo avviso e compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio e ordinato stile di vita delle stesse, anche sulla base di accordi assunti direttamente con e CH, ER quando l'età e la maturità raggiunta lo permetteranno.
9. Le parti determineranno di comune accordo, sulla base delle rispettive esigenze lavorative, la tempistica di permanenza delle figlie presso il padre durante le vacanze di
Natale, Pasqua, Ponti ed altre festività.
10. Durante il periodo estivo, le figlie e CH trascorreranno con il padre 15 giorni, ER anche non consecutivi, nel periodo di ferie di cui questi potrà beneficiare. In ogni caso è fatta salva la facoltà per le parti di assumere accordi modificativi, di anno in anno, anche sulla base delle esigenze delle minori
11. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie e CH Pt_2 ER versando, con decorrenza dal mese di giugno 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 (ovvero di € 200,00 per ciascuna figlia), Pt_1 mediante bonifico bancario. Detto importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT di svalutazione della moneta a far data dal mese di giugno 2026.
12. Il sig. verserà, inoltre, la somma forfettaria di € 2.000,00 a mezzo bonifico Pt_2 bancario, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento delle figlie a definizione di qualsivoglia pretesa economica pregressa che la sig.ra possa avanzare, senza che quest'ultima possa più avere nulla a pretendere Pt_1
a tale titolo sino alla data di sottoscrizione del presente ricorso.
13. La sig.ra in qualità di genitore convivente in via prevalente con i figli, sarà Pt_1 beneficiaria degli assegni familiari/assegno unico: Le deduzioni/detrazioni fiscali saranno godute al 50% ciascuno. 14. Le parti concordano che le spese straordinarie relative alle figlie saranno sostenute al
50% ciascuna;
quanto alla individuazione di dette spese, alle modalità di loro rimborso, esse concordano di applicare il Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie redatto dal Tribunale di Belluno, in persona del Presidente e dal
COA di Belluno di data 21.10.2021.
15. I genitori si prestano reciprocamente consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche con l'iscrizione dei figli minori.”
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Belluno, il 6.11.2025
Il Presidente dott.ssa CH Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi