TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1360 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI IN UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GALLI MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11/12/2025
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 15/12/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in India in data 08/01/2016 (atto non trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile italiano), unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì di riconoscere in suo favore un assegno di € 250,00 mensili e l'autorizzazione a rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il UD Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, invitava al deposito dell'atto di matrimonio con traduzione asseverata;
alla successiva udienza del
11/12/2024, il UD autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta l'opportunità, in assenza di figli minori, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti. Inoltre, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il UD, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa alla medesima udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
In data 29/01/2025 veniva emessa senza di separazione n. 61/2025, pubblicata in data 4/02/2025; con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Alla successiva udienza del 16/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, la parte ricorrente dava prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e insisteva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di consiglio del
19/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in India Parte_1 Controparte_1
in data 08/01/2016 (atto non trascritto in Italia;
v. documenti in atti).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 61/2025, pubblicata in data 4/02/2025.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge (udienza di prima comparizione del 30/10/2024), non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che il resistente, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
Le ulteriori domande
Nel formulare le conclusioni, la parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle condizioni indicate in ricorso.
In merito rileva il Collegio che nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha chiesto genericamente l'erogazione in proprio favore della somma di € 250 mensili, senza alcuna qualificazione, nonché
l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti. Nel contesto della separazione è stata rigettata qualsivoglia domanda di mantenimento, evidenziando l'assenza di allegazione e prova sufficiente.
In questa sede, ribadisce il Collegio che la parte ricorrente non ha formulato in modo esaustivo la domanda di assegno divorzile atteso che ella non ha finanche allegato i fatti costitutivi del diritto fatto valere né ha fornito alcun argomento di supporto alla propria richiesta.
Ferma la assoluta genericità della domanda giudiziale, che già di per sé ne impone il rigetto, resta da rilevare che si è limitata a dichiarare, in modo del tutto indeterminato, di aver perso Parte_1
il lavoro senza tuttavia depositare documentazione di aggiornamento economico. Non è pertanto prodotto in atti alcun documento che attesti o documenti le disponibilità economiche e patrimoniali della ricorrente (attuali e passate) o la sua posizione lavorativa. Invero, non ha Parte_1
nemmeno avanzato istanze di prova costituenda.
Alla luce di tutti questi elementi, considerato nuovamente che non vi è alcuna evidenza che sia idonea a rappresentare con compiutezza la situazione economica del coniuge richiedente, la domanda deve essere rigettata anche dando corretta applicazione all'onere della prova.
Quanto alla questione del documento valido per l'espatrio, deve rilevarsi che la legge 21 novembre
1967, n. 1185 prevede l'intervento del UD tutelare solo per la prole minore in difetto del consenso al rilascio da parte dell'altro genitore. L'odierna ricorrente può dunque chiedere, senza autorizzazione alcuna, l'emissione di passaporto a suo nome. Nulla dovrà il Tribunale statuire al riguardo.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in India in data 08/01/2016 Controparte_1
(atto non trascritto in Italia);
2) RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice per i motivi dedotti in espositiva;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI IN UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 30/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. GALLI MARCO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11/12/2025
OGGETTO: separazione e divorzio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 15/12/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 30/07/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in India in data 08/01/2016 (atto non trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile italiano), unione dalla quale non sono nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio. La ricorrente chiedeva altresì di riconoscere in suo favore un assegno di € 250,00 mensili e l'autorizzazione a rinnovo del passaporto valido per l'espatrio.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il UD Delegato, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava la contumacia del resistente e, sentita personalmente la parte ricorrente, invitava al deposito dell'atto di matrimonio con traduzione asseverata;
alla successiva udienza del
11/12/2024, il UD autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta l'opportunità, in assenza di figli minori, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti. Inoltre, rilevato che la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il UD, fatte precisare le conclusioni, ordinata la discussione orale della causa alla medesima udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
In data 29/01/2025 veniva emessa senza di separazione n. 61/2025, pubblicata in data 4/02/2025; con contestuale ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Alla successiva udienza del 16/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, la parte ricorrente dava prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e insisteva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio e discussa e decisa nella camera di consiglio del
19/12/2025.
*
La giurisdizione e la legge applicabile
Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi. La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi e in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera c) in quanto domanda accessoria alla domanda di separazione per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio in India Parte_1 Controparte_1
in data 08/01/2016 (atto non trascritto in Italia;
v. documenti in atti).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 61/2025, pubblicata in data 4/02/2025.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge (udienza di prima comparizione del 30/10/2024), non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che il resistente, destinatario di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
Le ulteriori domande
Nel formulare le conclusioni, la parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle condizioni indicate in ricorso.
In merito rileva il Collegio che nell'atto introduttivo la parte ricorrente ha chiesto genericamente l'erogazione in proprio favore della somma di € 250 mensili, senza alcuna qualificazione, nonché
l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti. Nel contesto della separazione è stata rigettata qualsivoglia domanda di mantenimento, evidenziando l'assenza di allegazione e prova sufficiente.
In questa sede, ribadisce il Collegio che la parte ricorrente non ha formulato in modo esaustivo la domanda di assegno divorzile atteso che ella non ha finanche allegato i fatti costitutivi del diritto fatto valere né ha fornito alcun argomento di supporto alla propria richiesta.
Ferma la assoluta genericità della domanda giudiziale, che già di per sé ne impone il rigetto, resta da rilevare che si è limitata a dichiarare, in modo del tutto indeterminato, di aver perso Parte_1
il lavoro senza tuttavia depositare documentazione di aggiornamento economico. Non è pertanto prodotto in atti alcun documento che attesti o documenti le disponibilità economiche e patrimoniali della ricorrente (attuali e passate) o la sua posizione lavorativa. Invero, non ha Parte_1
nemmeno avanzato istanze di prova costituenda.
Alla luce di tutti questi elementi, considerato nuovamente che non vi è alcuna evidenza che sia idonea a rappresentare con compiutezza la situazione economica del coniuge richiedente, la domanda deve essere rigettata anche dando corretta applicazione all'onere della prova.
Quanto alla questione del documento valido per l'espatrio, deve rilevarsi che la legge 21 novembre
1967, n. 1185 prevede l'intervento del UD tutelare solo per la prole minore in difetto del consenso al rilascio da parte dell'altro genitore. L'odierna ricorrente può dunque chiedere, senza autorizzazione alcuna, l'emissione di passaporto a suo nome. Nulla dovrà il Tribunale statuire al riguardo.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in India in data 08/01/2016 Controparte_1
(atto non trascritto in Italia);
2) RIGETTA le ulteriori domande di parte attrice per i motivi dedotti in espositiva;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato