Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1386 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni, e vertente T R A
e , entrambi Parte_1 Parte_2
n Po nti n. 181, presso lo studio dell'avv. Carlo Romano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione ed allegata alla busta telematica -attori- E
in persona del procuratore Controparte_1 lettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli al Viale Augusto n. 162 presso lo studio dell'avv. Francesco Napolitano, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta -convenuta- NONCHÉ
, residente in [...], S. Maria la Controparte_3
Carità (NA), 80050 -convenuto contumace- Motivi della decisione Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire
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[...]
è stata prospettata dal certificato di Pronto Parte_1 dale di Boscotrecase specificamente che reca la locuzione “SI” nel paragrafo dedicato alla responsabilità terzi. Con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della
, è da rigettarsi in virtù della Controparte_1 documentazione in atti. Analogamente va dichiarata la proponibilità delle domande in virtù delle costituzioni in mora nei confronti della convenuta assicurazione del 5.10.2021 e del 15.4.2022, e della richiesta di negoziazione assistita del 25.10.2022. Inoltre va dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito. Nel merito e dall'istruttoria orale espletata, vi è da evidenziare che (suocera dell'attore) e CP_5 Controparte_6 han le circostanze di fatto introduttivo e concernenti la dinamica ivi descritta. Peraltro occorre evidenziare che in tema di accertamento della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, costituisce principio regolatore della materia quello posto dall'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione all'art. 2697 stesso codice, secondo il quale, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro (ex multis Cass. sez. III 4.2.2002 n.1432). Di conseguenza, sul danneggiato (che tale presunzione voglia vincere) incombe l'onere di dimostrare non solo che il conducente dell'auto antagonista sia in colpa, ma altresì che egli stesso si sia uniformato alle norme della circolazione ed a quelle della comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne consegue che sussiste la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti ex art. 2054, secondo comma c.c. nel caso in cui non risulti in concreto
2 accertata l'entità della responsabilità (di entrambi o anche di uno solo); tale presunzione non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (Cass. sez. III 25.2.2002 n.2739). Inoltre deve anche ribadirsi che “la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioe' dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del c. strad., ma puo' risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilita' di attuare una qualche manovra di emergenza (Cassazione civile sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751), e di non essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro (Cassazione civile, sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557). A ciò si aggiunga che con la sentenza del 7 giugno 2011, n. 12408 è stato ricordato che il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli о di applicazione dell'art. 2054 c.c., l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quella della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. Orbene, nel caso in esame, alcuna concorrente responsabilità può essere addotta all'attore che transitava nella propria corsia di marcia, per cui va dichiarata la esclusiva responsabilità da parte del conducente della Peugeot che ha invaso la corsia di marcia percorsa dalla bici elettrica. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto risultano sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del
3 danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare il c.t.u. ha evidenziato che: “…gli accertamenti medico-legali consentono di affermare che il Sig. Parte_1
a seguito dell'evento lesivo verifica
[...]
12/02/20 ebbe a riportare “frattura esposta della metafisi tibiale e metafisi ed epifisi peroneale trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi”. Tali esiti, valutati con criterio proporzionale secondo i Barémes valutativi della R.C. di ordinaria consultazione1, utilizzando la formula a scalare modificata2, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, integrano un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica”, valutabile nella misura del 10 % (dieci per cento). La malattia ebbe una durata complessiva di giorni 140 (centoquaranta giorni) così suddivisibili;
in giorni 20 di ITT (inabilità temporanea totale) al 100%; in gg. 60 (ottanta giorni) di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al valore del 75%; gg. 30 (trenta giorni) di I.T.P. al valore del 50%, gg. 30 (trenta giorni) di I.T.P. al valore del 25% per il graduale recupero funzionale delle regioni anatomiche sedi del trauma del 12/02/20. Spese mediche documentate, presenti in atto e risarcibili per la somma complessiva di euro 280,16”. Atteso che l'istante ha agito al fine di ottenere il risarcimento di
“ogni voce di danno” da lui subita, vale a dire tutti i danni patrimoniali e non subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune osservazioni di carattere generale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella nota sentenza a SS.UU. n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in
4 cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il Giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Ciò chiarito, nel caso di specie, atteso che l'istante, lungi dal fornire la prova di specifiche sofferenza morali patite, si è limitato a chiedere il ristoro del c.d. pretium doloris fisiologicamente ricompreso, quale componente psico-logica, nel danno alla salute subito, ne consegue che non può riconoscersi autonomo rilievo alla sofferenza morale lamentata in conseguenza del sinistro, essendo tale voce di danno ricompresa nella complessiva valutazione del danno biologico successiva. Per quanto attiene alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore, occorre dire che lo stesso va liquidato alla data della presente decisione secondo i criteri di cui alle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano: Danno biologico permanente (€ 2.612,40 x 10 x
€ 0,861) 22.492,75 Danno morale nel valore medio (€ 679,22 x 10 x
€ 5.848,11 0,861) A) Danno permanente complessivo (€ 32.916,21 x
€ 0,861): 28.340,86
Invalidità temporanea totale per 20 giorni: € 1.601,96
Invalidità temporanea al 75% per 60 giorni: € 3.604,41
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 600,74
B) Danno temporaneo totale: € 7.008,58
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 35.349,44
Spese mediche: € 280,16
C) Totale spese: € 280,16
TOTALE GENERALE (A + B + C): € 35.629,60
5 Per tali complessivi motivi, i convenuti vanno condannati in solido tra loro ed a favore di al Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 35.629,60. Per quanto concerne i danni alla bicicletta elettrica di
[...]
, sulla base del preventivo portante una spes Parte_2
1.090,14, essi vanno liquidati nella predetta somma, in considerazione che sullo stesso non vi è stata specifica contestazione (Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624). Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
1. Accoglie la domanda formulata da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara la esclusiva CP_3
, conducente della Peugeot tg. CA120JP, nell'evento per
[...] cui è causa;
2. Condanna e la Controparte_3 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al
[...] amento in favore di di € 35.629,60 Parte_1 oltre interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna e la Controparte_3 Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al
[...] amento in favore di , di €. 1.090,14 oltre Parte_2 interessi dall'evento e fino all'effettivo soddisfo;
4. Condanna e la Controparte_3 Controparte_1
in per-sona del legale rapp.te p.t., in solido tra loro, al
[...] mento delle competenze e spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano per l'intero in € 7.616,00 ed € 786,00 per spese, oltre rimborso forfetario, se dovuto, IVA e C.P.A. come per legge e con attribuzione in favore dell'Avv. Carlo Romano;
5. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU. Torre Annunziata, 9 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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