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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(c.f. ) nato ad [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Gloria Banchi;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 eo ( XXIII n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Lazzati;
- resistente – con la partecipazione dell'avv. LIDIA D'AGOSTINO, in qualità di curatrice della minore
[...]
nata l'[...]. Per_1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
Per il procedimento RG n. 1278/2024
“Al Tribunale Ordinario di Lodi affinché Voglia, considerata l'urgenza di salvaguardia della minore per i motivi tutti dedotti in atti, Per_ Disporre in via urgente e provvisoria l'affido esclusivo di in favore del padre, con collocamento presso lo stesso;
nonché, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udien mparizione delle parti, Voglia Per_ confermare / disporre che la minore venga affidata in via esclusiva al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le question i ordinaria gestione che per le questioni di maggior interesse per la minore
pagina 1 di 12 inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore, disponendo che eventuali frequentazioni tra la madre e la minore avvengano in ambiente protetto;
disporre che l'Assegno Unico venga integralmente percepito dal sig. ; Pt_1 con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il procedimento RG n. 2074/2024:
“Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra per i motivi tutti esposti in atti, anche con Controparte_1 riguardo alla carenza di legittimazione attiva”
Conclusioni di ora CP_1 CP_1
Per il procedimento RG n. 1278/2024:
“l'Ill.mo Tribunale di Lodi, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia: In via urgente e provvisoria, sospendere il presente procedimento fino all'accertamento della paternità del sig. , Pt_1 Per_ affidare in via esclusiva la figlia minore alla Sig.ra con collocamento presso quest'ultima, CP_1 tutte le ragioni meglio esposte nel presente In via principale, qualora si accerti la paternità del sig. , Pt_1 Per_
1) Affidare la figlia minore, congiuntamente a i i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale, fatte salve le decisioni di min ortanza/rilevanza che attengono alla vita quotidiana, per le quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
2) La residenza prevalente della minore sarà presso la madre e con la frequentazione del padre nella misura e modalità consentite dalla struttura presso cui si trova attualmente ospitata la madre.
3) Disporre a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento a favore della figlia in misura non inferiore
Pt_1 ad € 400,00, somma da ri annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre l'1 di ogni mese. 4) In punto di spese straordinarie, il signor contribuirà, altresì, nella misura del 70% alle spese
Pt_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche del ome da Protocollo del Tribunale di LA. 5) L'Assegno Unico verrà incassato dal genitore collocatario. Per_ In via subordinata e nel merito, qualora il sig. non risulti essere il padre di respingere il ricorso presentato
Pt_1 dal sig. .
Pt_1 Con ogni ulteriore provvedimento di legge.”
Per il procedimento RG n. 2074/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: Per_ in via preliminare assumere i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della minore di cui all'art. 268 c.c. in pendenza del presente giudizio;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare la non veridicità del riconoscimento effettuato in data 11 aprile 2024 da , come risulta dall'atto di nascita atto n. 3P. 2 S. B anno 2024 del comune di Vizzolo Predabissi, Parte_1Per_ della minore nata a [...] e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile competente, di provvedere alla trascriz lla emananda sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, come prescritto dal D.P.R. Per_ 396/2000. Disporre altresì che la minore acquisisca il cognome della madre e ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazio argine dell'atto di nascita della minore, della sostituzione del cognome paterno con quello della madre. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa Per_ In via istruttoria con ogni più ampia riserva si chiede sin d'ora disporre il test del DNA sulla minore e sul sig.
, volto a dimostrare che il convento che ha riconosciuto la figlia non è il suo vero padr gico o, se Parte_1 ritenuto, ammettersi la CTU genetica e/o ematologica avete la medesima finalità”.
Conclusioni della curatrice speciale di Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi: 1) Rigettare, rebus sic stantibus, la domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità avanzata dalla sig.ra
, sussistendo un superiore interesse della minore a mantenere lo status di Persona_3 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
pagina 2 di 12 2) Con vittoria di compensi e spese, da liquidarsi, in caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato, secondo i relativi parametri. In via istruttoria: si chiede di proseguire con il “monitoraggio” del nucleo familiare ( ) nonché delle Email_1 capacità genitoriali, continuando l'incarico in tal senso affidato ai Servizi minori e gni altro ente coinvolto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.06.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'affido esclusivo a sé ore con collocam
[...] Per_2 opria abitazione e il riconoscimento a proprio favor segno unico nella misura del 100%. Il ricorrente nulla ha richiesto a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
A fondamento del ricorso, il sig. ha allegato le seguenti circostanze di fatto: Pt_1
- di aver intrattenuto una breve relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale è nata CP_1 la figlia n data 11.04.2024; Per_2
- che la sig.ra ha deciso di portare a termine la gravidanza, rassicurata dal supporto morale CP_1 ed economi rto dal ricorrente;
- che nata prematura, è rimasta ricoverata per alcune settimane presso l'ospedale di Per_2 Vizz dabissi (MI) ed è stata dimessa il 02.05.2024;
- di essere stato sempre presente durante la permanenza della figlia in ospedale, mentre la sig.ra ha manifestato disinteresse per la figlia;
CP_1
- di aver portato la bambina presso la propria abitazione in AN e di essersene occupato in modo esclusivo, in accordo con la madre;
- che da maggio 2024 la sig.ra ha chiesto di vedere la figlia solo in due occasioni, CP_1 intrattenendosi per pochi minuti resenza del padre;
- di aver appreso durante i mesi di gravidanza che la sig.ra era seguita dai Servizi CP_1 sociali di IA (MI) in merito alle altre due figlie, n enti relazioni;
- di lavorare come terapista della riabilitazione con un contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa “Proges” di San Giuliano Milanese (MI), percependo uno stipendio mensile di circa € 1.500,00/1.600,00.
1.2. Con relazione del 16.10.2024 i Servizi sociali hanno informato il Tribunale delle seguenti circostanze:
- di essere venuti a conoscenza della situazione di seguito della segnalazione dell'ospedale Per_2 di Vizzolo Predabissi;
- che la sig.ra è nota ai Servizi sociali di SC OM e al Tribunale per i EN CP_1 di LA in o alle altre due figlie, affidate all'ente;
- che la sig.ra ha riferito di aver scoperto la gravidanza alla 29^ settimana e che nelle CP_1 settimane precedenti aveva consumato alcol e sigarette;
- che durante il ricovero della bambina, il sig. è stato costantemente presente mentre la Pt_1 sig.ra si era recata in ospedale saltuaria CP_1
- che dal mese di maggio il sig. è stato preso in carico dai Servizi sociali, manifestando Pt_1 collaborazione e apertura;
di c sig.ra non si è presentata all'appuntamento CP_1 fissato senza fornire alcuna comunicazione;
- che a fronte delle richieste della sig.ra di incontrare la figlia, il sig. ha formulato CP_1 Pt_1 alcune proposte che sono state disatte madre senza alcuna comun preventiva;
pagina 3 di 12 - che la sig.ra è attualmente collocata presso una comunità con le altre due figlie e che la CP_1 complessa si ne personale e familiare della sig.ra rappresenta un fattore di rischio per Pt_3
sicché appare opportuno regolamentare gli in madre-figlia in Spazio Neutro. Per_1
1.3. si è costituita in giudizio in data 29.10.2024 chiedendo, in via urgente, la Controparte_1 sos ex art. 337bis c.c. fino alla definizione del giudizio di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.. La resistente ha poi chiesto l'affido esclusivo a sé di con collocamento prevalente presso di sé. Per_2
Per l'ipotesi in cui venga accertata la paternità del sig. la resistente ha chiesto l'affido condiviso Pt_1 della minore, con collocamento prevalente presso di amentazione delle visite paterne secondo modalità compatibili con la struttura in cui è attualmente domiciliata;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
In via subordinata, la sig.ra ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte nel caso Pt_3 in cui venga accertato che il sig. non è il padre di Pt_1 Per_1
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e, a fondamento delle CP_1 proprie d e, ha rappresentato quanto segue:
- di aver conosciuto il sig. nel 2023 in un bar/tabaccheria in zona Corvetto a LA, Pt_1 vicino alla Rsa dove il ric vorava;
- che a quell'epoca, la propria situazione personale era complicata, in quanto viveva a LA in un immobile occupato abusivamente con le figlie e di 10 e Persona_4 Persona_5 3 anni;
- che con decreto provvisorio del 07.12.2022 il Tribunale per i EN di LA aveva affidato all'Ente le figlie e limitando la responsabilità genitoriale della sig.ra Per_4 Per_5 per aver denuncia a maltrattamenti perpetrati dal compagno Pt_3 [...]
padre della seconda figlia, poi condannato dal Tribunale di LA a due an Per_6 lusione con sentenza resa il 18.05.2023;
- di aver scoperto la gravidanza solo al sesto mese e di nutrire dubbi in ordine alla paternità del sig. in quanto, in quello stesso periodo, aveva avuto rapporti non protetti con altri due Pt_1 uo
- di essere stata costretta a trasferirsi con le figlie presso la propria madre e il marito
[...]
non avendo reperito un'altra abitazione a seguito dello sgombero de Persona_7 abusivamente;
tuttavia, questa situazione abitativa si è rivelata problematica a causa del patrigno dal quale in passato era stata molestata;
- di aver sporto denuncia, in data 14.09.2024, nei confronti del sig. per aver molestato la Per_7 figlia e di aver lasciato la casa della madre per trasferirsi pr noscenti;
Per_5
- di aver fatto visita regolarmente alla figlia nei primi 15 giorni di degenza in ospedale ma Per_1 di aver sospeso le visite su richiesta del p sanitario quando aveva iniziato ad accusare i sintomi di un raffreddore e, quindi, al fine di evitare di contagiare Per_2
- di aver vissuto dopo il parto un periodo di depressione e di aver lasciato che il sig. si Pt_1 occupasse di ritenendo questa la soluzione migliore;
Per_2
- che, nonostante le richieste, il sig. le ha consentito di vedere la figlia solo Pt_1 sporadicamente e in luoghi pubblici;
- di aver lavorato presso un'impresa di pulizia ma di essere attualmente disoccupato;
di ricevere aiuti economici dalla sorella che vive in Spagna;
di aver iniziato a frequentare un corso di formazione per Ausiliario Socio-Assistenziale; di essere stata collocata il 20.09.2024 dai Servizi sociali presso la Casa di Accoglienza Madre della Pietà Celeste ETS “Villa Aurora” sita in GA (PV);
pagina 4 di 12 - di aver incontrato l'ultima volta in data 22.10.2024 in un centro commerciale e di aver Per_2 chiesto al sig. sottoporsi al test del Dna per appurarne la paternità. Pt_1
1.4. All'udienza del 30.10.2024 le parti sono comparse personalmente e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti;
in particolare, parte resistente ha insistito per la sospensione del giudizio in attesa dell'espletamento del test del DNA, al quale il sig. si è Pt_1 opposto.
La sig.ra ha riferito quanto segue: “Io ora vivo in comunità e sto seguendo un corso da OSS, al CP_1 momento n Italia ci sono mia mamma e mia sorella che mi sta aiutando economicamente. Non so quanto tempo rimarrò in comunità. Dopo la nascita della bambina l'ho vista tutti i mesi saltuariamente quando il sig. Pt_1 me lo consente, gli incontri si svolgono sempre fuori casa per volontà del sig. , solo una volta l'ho tenuta i Pt_1 sola”.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro come fisioterapista, guadagno circa € 1.500 mensili, Pt_1 vivo da immobile di mia proprietà per il quale pago un mutuo pari a € 600,00 mensili”.
Con separata ordinanza del 30.10.2025 il Collegio ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.:
“1. Affida in via esclusiva al padre che la terrà collocata presso di sé anche ai fini della residenza Persona_8 anagrafica;
2. Incarica i Servizi sociali di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio neutro e con modalità osservate;
3. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di AN (luogo di residenza del padre) e di GA (luogo in cui è attualmente domiciliata la madre) di prendere in carico il nucleo familiare, di compiere una valutazione psicodiagnostica sulla figura materna e un'indagine sulle capacità genitoriale di entrambi i genitori, attivando i percorsi ritenuti opportuni, ove le parti manifestino la loro adesione;
4. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 01.03.2025 per depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sulle indagini espletate;
5. Pone a carico della madre un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal luglio 2024;
6. Pone a carico della madre il 30% delle spese straordinarie secondo il seguente schema […];
7. Dispone che gli assegni familiari vengano percepiti dal sig. nella misura del 100.” Pt_1
1.5.1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2024 (RG n. 2074/2024) la sig.ra ha convenuto in CP_1 giudizio il sig. impugnando il riconoscimento di paternità per difetto dicità ex art. 263 Pt_1 c.c. La sig.ra uindi chiesto che venga accertato che non è il padre di e CP_1 Parte_1 Per_2 ha domanda e la minore acquisisca il cognome mat ento della dom a ricorrente ha rappresentato le medesime circostanze già illustrate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio RG n. 1278/2024.
1.5.2. A seguito del mutamento del rito ex art. 473bis co. 3 c.p.c., disposto con ordinanza del 14.11.2025, il sig. si è costituito in giudizio nel procedimento RG n. 2074/2024, contestando la Pt_1 ricostruzione fatt posta dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
In particolare, il sig. ha rappresentato di non essere mai stato messo a conoscenza delle Pt_1 relazioni intrattenute a prima e dopo la loro breve frequentazione e di non essere stato CP_1 edotto sino ad ottobre 2024 del ostanza che potesse non essere il padre di Inoltre, il sig. Per_2 ha evidenziato che il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza c nale assoluta, Pt_1 e l'art. 30 della Costituzione non attribuisce preminenza indefettibile alla verità biologica rispetto a quella legale.
1.5.3. All'udienza del 14.03.2025, sentite le parti, la Giudice relatrice ha disposto la trasmissione alla Presidente di Sezione del fascicolo RG n. 2074/2024 relativo al giudizio ex art. 263 c.c. per la pagina 5 di 12 valutazione dei presupposti della riunione al procedimento RG 1278/2024 relativo al giudizio ex art. 337 ter c.c. pendente tra le medesime parti.
1.6. In data 18.12.2024 la Giudice relatrice del giudizio RG 1278/2024, letta la relazione del 23.11.2024 dei Servizi sociali di GA (PV) nella quale riferivano che la sig.ra è stata presa in carico CP_1 dai Servizi sociali di SC OM (MI) su provvedimento e per i EN di LA (i) ha revocato l'incarico conferito ai Servizi sociali di GA, incaricando in loro sostituzione i Servizi sociali di SC OM, affinché insieme ai Servizi sociali di AN, regolamentino la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio neutro e con modalità osservate;
(ii) ha incaricato i Servizi sociali di SC OM di prendere in carico il nucleo familiare.
1.7. In data 04.03.2025 è pervenuta una relazione dei Servizi sociali di SC OM (MI) in cui è stato dato atto di quanto segue:
- il primo colloquio con la sig.ra è avvenuto a novembre 2023 e gli incontri sono avvenuti CP_1 con discontinuità “l'eloquio non è fluido, il pensiero poco organizzato, appare confusa e spesso i riferiti sono discordanti. Anche la cura di sé appare altalenante … Traspare sofferenza e grande fragilità”;
- la sig.ra ha un vissuto complesso, ha difficoltà economiche e abitative ed è stata presa in CP_1 carico vizi sociali a seguito dei maltrattamenti perpetrati dal sig. , padre di Per_5
Per_5
- nel corso dei mesi i colloqui sono stati discontinui e la sig.ra è apparsa sempre molto CP_1 stanca, con tono dell'umore deflesso ed evitante nell'approfon o delle tematiche inerenti alla genitorialità e alla nuova relazione intrapresa con un uomo di nome Per_9
- di essere stati contattati ad aprile 2024 dall'assistente sociale dell'ospedale di Vizzolo Predabissi per essere informati del parto della sig.ra CP_1
- di aver incontrato la sig.ra dopo il parto e di avere appreso della breve relazione con il CP_1 sig. al quale ha o la cura della figlia in quanto “ha un buon lavoro ed una casa Pt_1 gran do gli ha riferito di essere incinta – nonostante fossero ormai passati diversi mesi dall'ultimo contratto tra i due – si è subito attivato ed informato per tutti gli aspetti riguardanti la bambina”;
- che il sig. ha confermato la propria disponibilità a prendersi cura di e ha riferito Pt_1 Per_2 di aver ra n accordo con la sig.ra in virtù del quale quest'ulti chiamare e CP_1 vedere la figlia quando vuole;
Cont
- di aver indirizzato la sig.ra al per una valutazione del suo stato psicologico e CP_1 dell'eventuale necessità di u pia acologica in quanto “la sig.ra è apparsa sempre più emotivamente affaticata, nonostante riferisse di aver recuperato le energie, il suo tono dell'umore appare sempre più deflesso, inizialmente non riusciva a mostrare emozioni rispetto alla bambina, poi i sensi di colpa sono affiorati e da lì la possibilità di tematizzarli insieme al senso di inadeguatezza vissuto, al senso di colpa, al dolore provato per una scelta vissuta da lei come “obbligata” stante la sua impossibilità a garantirle alla piccola una stabilità abitativa ed economica”;
- che durante un colloquio, successivo all'inserimento in comunità, la sig.ra ha comunicato CP_1 di nutrire dubbi in merito alla paternità del sig. Pt_1
- che, su richiesta del Tribunale per i EN di LA, sono stati svolti accertamenti tossicologici sulla sig.ra che hanno dato esito negativo. CP_1
1.8. Con relazione depositata in data 05.03.2025 MI ha rappresentato quanto segue:
- di aver avviato una presa in carico spontanea del sig. che si presenta disponibile e Pt_1 collaborativo agli incontri;
- di aver attivato le visite tra la sig.ra e in Spazio Neutro ma di aver inizialmente Pt_3 Per_2 riscontrato difficoltà a causa della dis ui ifestata dalla sig.ra dovuta anche agli CP_1 impegni pomeridiani della stessa, la quale frequenta un corso da ASA;
pagina 6 di 12 - che la sig.ra si è dimostrata disponibile a seguire le indicazioni dei Servizi sociali e CP_1 manifesta un desiderio di incontrare e costruire con la figlia una relazione affettiva significativa;
- il sig. si pone come persona razionale, ragionevole e posata, dimostra buone capacità Pt_1 genit onosce l'importanza della figura materna nella vita della figlia;
1.9. All'esito dell'udienza dell'11.03.2025, ritenuti sussistenti i presupposti per la riunione del giudizio RG n. 2074/2024 e dato atto della necessità della prosecuzione degli incarichi ai Servizi sociali, il Collegio (i) ha rigettato la domanda di sospensione del contributo al mantenimento posto a carico della madre “in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche il genitore disoccupato è tenuto a contribuire al mantenimento del minore (Cass. n. 12282/2024; Cass. n. 39411/2017), inoltre, in quanto i tempi di permanenza della minore sono integralmente presso il padre nonché tenuto conto della misura esigua del contributo già disposto”; (ii) ha rinviato ad una successiva udienza dinanzi alla Giudice per la prosecuzione del giudizio.
1.10. Con ordinanza del 24.03.2025, assunta nel giudizio RG n. 2074/2024, è stata disposta la riunione al procedimento RG n. 1278/2024.
1.11. Con ordinanza del 24.03.2025, assunta nel procedimento RG 1278/2024, il Collegio ha nominato l'avv. Lidia D'Agostino curatrice speciale della minore con riferimento al giudizio promosso dalla Per_2 sig.ra ai sensi dell'art. 263 c.c.. CP_1
1.12. In data 07.04.2025 l'avv. Lidia D'Agostino si è costituita in giudizio quale curatrice speciale della minore chiedendo il rigetto della domanda ex art. 263 ss c.c. ritenendo sussistente un superiore
Per_2 interess minore mantenere lo status di figlia del sig. In particolare, la curatrice ha
Per_2 Pt_1 dedotto che (i) il cam to dello status di filiazione potrebb in un turbamento del
Per_2 benessere psicologico, affettivo e educativo in quanto, sin dalla nascita, il sig. ha costituito una Pt_1 figura genitoriale di riferimento;
(ii) la sig.ra già prima della n va acconsentito CP_1 consapevolmente al riconoscimento di da del sig. (iii) il sig. presenta
Per_2 Pt_1 Pt_1 buone capacità genitoriali e si è sempre o di al pu ta affettivo ico.
Per_2
1.13. All'udienza dell'08.04.2025 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente e la curatrice della minore che hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
1.14. Con ordinanza del 28.04.2025, il Collegio ha ritenuto sussistenti CP_ (i) “la legittimazione attiva della sig.ra in quanto, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c.” (Cass. ord. 95/2021);
(ii) “l'interesse di (nata l'[...]) a vedere accertata sin da ora la verità in ordine allo status di Parte_2 filiazione in quant uò ritenersi ancora radicata in capo alla minore, in ragione della tenera età, un'identità personale correlata ai legami effettivi e personali interni alla famiglia”.
Ciò premesso, è stata disposta CTU genetica sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, effettuati tutti gli opportuni esami ed accertamenti, anche avvalendosi di ausiliari di sua fiducia, sulla persona di
, e , valuti la compatibilità genetica tra le parti rispetto al Parte_2 Parte_1 Controparte_1 e l nità)”.
1.15. Con relazione di aggiornamento depositata in data 07.05.2025 MI ha rappresentato quanto segue:
- gli incontri tra la sig.ra e sono proseguiti con cadenza settimanale, registrando un CP_1 Per_2 positivo e progressivo li o della relazione tra madre e figlia, nonostante l'iniziale difficoltà relazionale manifestata da la sig.ra mostra buone capacità di interazione Per_2 CP_1 con la figlia e adesione alle indicazioni dell'operatrice;
- il sig. si dimostra collaborativo e le interazioni con la sig.ra sono caratterizzate da Pt_1 Pt_3 rispet co e adeguata capacità comunicativa.
pagina 7 di 12 1.16. In data 08.05.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di SC OM in cui viene dato atto di quanto segue:
- la sig.ra prosegue in modo positivo il percorso intrapreso in comunità insieme alle figlie CP_1 e chiede costantemente notizie di Per_4 Per_5 Per_2
- la sig.ra ha espresso il desiderio di avere con sé giustificando la decisione di CP_1 Per_2 affidare la figlia alle cure del sig. esclusivamente in ragione della propria condizione di Pt_1 instabilità lavorativa, economica va e per il timore che tutte e tre le figlie potessero essere allontanate a causa di ciò;
- negli incontri con la sig.ra è stata costante e puntuale, sebbene abbia manifestato Per_2 CP_1 sensi di colpa risp atto di ere stata presente nei primi mesi di vita della bambina.
1.17. All'udienza del 16.05.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il dott.
[...] ha accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio ed ha prestato in via telemat Per_10
o di rito.
In data 07.10.2025 il dott. ha depositato la relazione peritale concludendo nei seguenti termini Per_10
“Dal confronto diretto dei pr getti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di e quello relativo a in altre parole, è possibile affermare che non è la figlia Parte_1 Parte_2 Parte_2
. Parte_1
1.18. All'udienza del 21.10.2025 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente e la curatrice della minore. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e sulla modifica del cognome.
2.1. Nel procedimento RG n. 2074/2024, riunito in data 24.03.2025 al presente giudizio, la sig.ra CP_1 ha chiesto di accertare che on è la figlia biologica del sig. Per_2 Pt_1
Come è noto, l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) è il rimedio con cui si contesta la circostanza che un figlio sia stato generato da colui che lo ha riconosciuto dichiarando di esserne genitore, ai sensi dell'art. 254 c.c., nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti a un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico o in un testamento. In definitiva, detta azione è diretta a privare un soggetto dello stato di figlio in quanto lo stesso deriva da un riconoscimento non veridico;
l'interesse tutelato dalla legge è quello all'affermazione della verità nei rapporti di filiazione avvenuti fuori dal matrimonio.
Il quadro giurisprudenziale attuale non afferma la necessaria prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale;
tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano attraverso una verifica condotta in termini di attualità (cfr., tra le altre, Cass. 28317/2023).
Nel caso di specie il Tribunale ha reputato sussistente l'interesse di nata l'[...], a [...] Per_2 accertata sin da ora la verità in ordine allo status di filiazione in qu oggi - seppur indubbio il rapporto affettivo instaurato con il sig. - non può ritenersi ancora radicata in capo alla minore, Pt_1 in ragione della tenera età, un'identità definitiva correlata ai legami effettivi e personali interni alla famiglia.
Ciò premesso, al fine di verificare la compatibilità genetica tra il sig. e è stata effettuata Pt_1 Per_2 una perizia biologica tramite analisi e comparazione dei polimorfis llegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. sent. n. 14462/2008; cfr. anche Corte Costituzionale n 266/2006). pagina 8 di 12 Ebbene, la consulenza genetica eseguita dal dott. (biologo e genetista forense) sui Persona_10 campioni biologici di previa compiuta Parte_2 Parte_1 Controparte_1 identificazione secon n ifici riconosciuti, costituisce senz'altro elemento probatorio ai fini dell'accertamento del rapporto di paternità.
Dalla relazione genetica in atti, che si ritiene di condividere integralmente, emerge che: “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di e Parte_1 quello relativo a in altre parole, è possibile affermare che non è la i Parte_2 Parte_2
Parte_1
Pertanto, accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da ricevuto Parte_1 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vizzolo Predabissi, va dichiar non Parte_2 è figlia di Parte_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita della minore per le annotazioni ex art. 48 DPR 396/2000.
2.2. Quanto al nome, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda di modifica del cognome attribuito al minore alla nascita, sostituendo il cognome paterno con quello materno. ha un anno e sette Per_2 mesi di età, pertanto, si ritiene che il cognome attribuito alla nascita non isca per la minore autonomo segno distintivo della sua identità personale nel contesto sociale in cui vive.
3. Sulle domande formulate dal sig. . Pt_1
In ragione dell'accoglimento dell'azione ex art. 263 c.c., dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle domande formulate dal sig. in ordine alle statuizioni concernenti Pt_1 la regolamentazione della minore Per_2
La cessazione della materia del contendere “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. sent. n. 2567/2007).
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando viene attestata l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. n. 8219/1996; Cass. n. 2970/1993).
Nel caso in esame, in virtù dell'esito della perizia biologica, che ha accertato che non è figlia del Per_2 sig. emerge il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giu n conseguente Pt_1 ven ella ragion d'essere della lite.
Pertanto, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, devono essere revocati i provvedimenti assunti con ordinanza del 30.10.2024 concernenti l'affido esclusivo della minore al sig. al Pt_1 collocamento presso l'abitazione di quest'ultimo, alla regolamentazione delle visite e alle s i di natura economica.
4. Sul regime di affido e collocamento della minore Per_2
4.1. Il Collegio ritine opportuno affidare la minore all'Ente territorialmente competente in Per_2 ragione delle criticità riscontrate nella figura genitoriale .
Le indagini svolte nel corso del giudizio hanno confermato che la sig.ra versa ancora in una Pt_3 condizione di fragilità personale, aggravata da una situazione di precarietà mica e abitativa, che incide sulla capacità della stessa di provvedere autonomamente alla cura di A causa delle Per_2 pagina 9 di 12 difficoltà riscontrate nell'affrontare la propria situazione personale la sig.ra immediatamente dopo Pt_3 il parto, si è determinata a delegare integralmente al sig. le esigen ura e di mantenimento Pt_1 di perché “ha un buon lavoro ed una casa grande” (v. dei Servizi di SC OM del Per_2 04 5), ciò nonostante nutrisse già seri e fondati dubbi quanto all'esistenza del rapporto di paternità con la minore. L'agire della sig.ra seppur dettato dall'intenzione di garantire alla figlia Pt_3 adeguate condizioni di vita, manifesta una scarsa capacità riflessiva in ordine alle conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'aver contribuito ad instaurare una relazione affettiva tra e il sig. Per_2
destinata ora ad essere interrotta a seguito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. Pt_1 Cont I Servizi sociali hanno poi evidenziato che la sig.ra è stata indirizzata al per una valutazione Pt_3 del suo stato psicologico essendosi presentata ai co in una condizione d e affaticamento che, secondo quanto riferito dalla stessa resistente, incide sulla vita quotidiana (v. relazione dei Servizi di SC OM del 04.03.2025). Detta condizione di fragilità emotiva, accentuata anche dal senso di colpa vissuto a seguito della decisione di affidare la figlia al sig. induce il Collegio a Pt_1 prediligere un regime di affido che assicuri alla minore la maggiore tutela possibile e consenta alla madre di rafforzare le proprie capacità genitoriali con il supporto dei Servizi sociali.
4.2. I Servizi sociali hanno riferito di un progressivo e positivo consolidamento della relazione madre – figlia e che la sig.ra ha mostrato buone capacità di interazione con la figlia (v. relazione di MI Pt_3 del 06.05.2025). N endo state evidenziate criticità di particolare rilievo nello svolgimento degli incontri tra la sig.ra e la figlia, si ritiene che possa essere collocata in comunità insieme alla Pt_3 Per_2 madre, per il tempo sario e nel preminente i della minore.
Il contesto comunitario appare in questo momento il luogo più idoneo ad accogliere la sig.ra e la CP_1 figlia in quanto consente di garantire al contempo sia un'attenta sorveglianza sulla relazione madre-figlia sia un'adeguata attività di supporto alla madre nell'assolvimento del proprio ruolo, oltre ad assicurare alla minore una situazione di protezione e tutela.
4.3. Il Collegio ritiene opportuna l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del Giudice tutelare, affinché con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti monitori il rapporto tra la sig.ra e la figlia. Pt_3
5. Sulle spese di lite.
5.1. In ragione della peculiarità della vicenda, il collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono invece poste integralmente a carico del sig.
tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale. Pt_1
5.2. I compensi liquidati per l'attività espletata dall'avv. Lidia D'Agostino devono essere rimborsati allo Stato e vanno posti a carico solidale delle parti nella misura del 50%, in quanto la nomina della curatrice speciale si è resa necessaria al fine di garantire un'adeguata rappresentanza in giudizio degli interessi della minore con riferimento all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Si ritiene che la sig.ra debba contribuire al pagamento del compenso della curatrice in quanto con Pt_3 il proprio comportam ha dato causa al riconoscimento di da parte del sig. Si rileva Per_2 Pt_1 infatti che la sig.ra ha ammesso di aver nutrito sin dal dubbi in ordin ernità di Pt_3 tuttavia, la st a omesso di informare il sig. prima che quest'ultimo procedesse al Per_2 Pt_1 scimento.
I compensi liquidati in dispositivo, a favore della parte ammessa al gratuito patrocino, non sono soggetti a dimidiazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale aderisce: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri pagina 10 di 12 soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara che nata a [...] l'[...] non è figlia di Per_2 Parte_1 nato ad [...] .05.1970;
2. Dispone che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la minore acquisisca il cognome in lugo del cognome con rettifica dell'atto di nascita trascritto nel registro degli Pt_3 Pt_1
nascita del Comune Predabissi al n. 3, Parte II, Serie B, Anno 2024;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande formulate dal sig. concernenti la minore e, per l'effetto, revoca i provvedimenti assunti con l'ordinanza Pt_1
.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. Affida all'Ente territorialmente competente (il Comune di SC OM o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) la minore con limitazione della Per_2 responsabilità genitoriale della sig.ra quanto alle decisioni di r interesse per la figlia Pt_3 elative all'istruzione, all'educa e alla salute e alla residenza della minore;
Per_2
5. Dispone il collocamento della minore presso la madre in Comunità, con possibilità di modificare il collocamento ove la condizione personale della sig.ra lo consente;
Pt_3
6. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la madre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
7. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i EN eventuali situazioni di grave pregiudizio la minore;
8. Avvisa la sig.ra che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Pt_3 Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10. Pone definitivamente a carico del sig. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come Pt_1 liquidate con separato decreto;
11. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a corrispondere all'Erario la somma complessiva di € 4.000,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di onorari dovuti per l'attività della curatrice speciale avv. Lidia D'Agostino;
12. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
13. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente ai capi 1 e 2, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vizzolo Predabissi (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1278/2024 promossa da:
(c.f. ) nato ad [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta Gloria Banchi;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 eo ( XXIII n. 24, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Lazzati;
- resistente – con la partecipazione dell'avv. LIDIA D'AGOSTINO, in qualità di curatrice della minore
[...]
nata l'[...]. Per_1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di Parte_1
Per il procedimento RG n. 1278/2024
“Al Tribunale Ordinario di Lodi affinché Voglia, considerata l'urgenza di salvaguardia della minore per i motivi tutti dedotti in atti, Per_ Disporre in via urgente e provvisoria l'affido esclusivo di in favore del padre, con collocamento presso lo stesso;
nonché, espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udien mparizione delle parti, Voglia Per_ confermare / disporre che la minore venga affidata in via esclusiva al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le question i ordinaria gestione che per le questioni di maggior interesse per la minore
pagina 1 di 12 inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore, disponendo che eventuali frequentazioni tra la madre e la minore avvengano in ambiente protetto;
disporre che l'Assegno Unico venga integralmente percepito dal sig. ; Pt_1 con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per il procedimento RG n. 2074/2024:
“Rigettare le domande avanzate dalla sig.ra per i motivi tutti esposti in atti, anche con Controparte_1 riguardo alla carenza di legittimazione attiva”
Conclusioni di ora CP_1 CP_1
Per il procedimento RG n. 1278/2024:
“l'Ill.mo Tribunale di Lodi, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia: In via urgente e provvisoria, sospendere il presente procedimento fino all'accertamento della paternità del sig. , Pt_1 Per_ affidare in via esclusiva la figlia minore alla Sig.ra con collocamento presso quest'ultima, CP_1 tutte le ragioni meglio esposte nel presente In via principale, qualora si accerti la paternità del sig. , Pt_1 Per_
1) Affidare la figlia minore, congiuntamente a i i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale, fatte salve le decisioni di min ortanza/rilevanza che attengono alla vita quotidiana, per le quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente.
2) La residenza prevalente della minore sarà presso la madre e con la frequentazione del padre nella misura e modalità consentite dalla struttura presso cui si trova attualmente ospitata la madre.
3) Disporre a carico del Sig. un contributo mensile al mantenimento a favore della figlia in misura non inferiore
Pt_1 ad € 400,00, somma da ri annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre l'1 di ogni mese. 4) In punto di spese straordinarie, il signor contribuirà, altresì, nella misura del 70% alle spese
Pt_1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche del ome da Protocollo del Tribunale di LA. 5) L'Assegno Unico verrà incassato dal genitore collocatario. Per_ In via subordinata e nel merito, qualora il sig. non risulti essere il padre di respingere il ricorso presentato
Pt_1 dal sig. .
Pt_1 Con ogni ulteriore provvedimento di legge.”
Per il procedimento RG n. 2074/2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione: Per_ in via preliminare assumere i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse della minore di cui all'art. 268 c.c. in pendenza del presente giudizio;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare la non veridicità del riconoscimento effettuato in data 11 aprile 2024 da , come risulta dall'atto di nascita atto n. 3P. 2 S. B anno 2024 del comune di Vizzolo Predabissi, Parte_1Per_ della minore nata a [...] e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile competente, di provvedere alla trascriz lla emananda sentenza a margine dell'atto di nascita della minore, come prescritto dal D.P.R. Per_ 396/2000. Disporre altresì che la minore acquisisca il cognome della madre e ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere all'annotazio argine dell'atto di nascita della minore, della sostituzione del cognome paterno con quello della madre. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa Per_ In via istruttoria con ogni più ampia riserva si chiede sin d'ora disporre il test del DNA sulla minore e sul sig.
, volto a dimostrare che il convento che ha riconosciuto la figlia non è il suo vero padr gico o, se Parte_1 ritenuto, ammettersi la CTU genetica e/o ematologica avete la medesima finalità”.
Conclusioni della curatrice speciale di Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi: 1) Rigettare, rebus sic stantibus, la domanda di impugnazione del riconoscimento di paternità avanzata dalla sig.ra
, sussistendo un superiore interesse della minore a mantenere lo status di Persona_3 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Parte_1
pagina 2 di 12 2) Con vittoria di compensi e spese, da liquidarsi, in caso di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio a carico dello Stato, secondo i relativi parametri. In via istruttoria: si chiede di proseguire con il “monitoraggio” del nucleo familiare ( ) nonché delle Email_1 capacità genitoriali, continuando l'incarico in tal senso affidato ai Servizi minori e gni altro ente coinvolto.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 27.06.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 chiedendo l'affido esclusivo a sé ore con collocam
[...] Per_2 opria abitazione e il riconoscimento a proprio favor segno unico nella misura del 100%. Il ricorrente nulla ha richiesto a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
A fondamento del ricorso, il sig. ha allegato le seguenti circostanze di fatto: Pt_1
- di aver intrattenuto una breve relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale è nata CP_1 la figlia n data 11.04.2024; Per_2
- che la sig.ra ha deciso di portare a termine la gravidanza, rassicurata dal supporto morale CP_1 ed economi rto dal ricorrente;
- che nata prematura, è rimasta ricoverata per alcune settimane presso l'ospedale di Per_2 Vizz dabissi (MI) ed è stata dimessa il 02.05.2024;
- di essere stato sempre presente durante la permanenza della figlia in ospedale, mentre la sig.ra ha manifestato disinteresse per la figlia;
CP_1
- di aver portato la bambina presso la propria abitazione in AN e di essersene occupato in modo esclusivo, in accordo con la madre;
- che da maggio 2024 la sig.ra ha chiesto di vedere la figlia solo in due occasioni, CP_1 intrattenendosi per pochi minuti resenza del padre;
- di aver appreso durante i mesi di gravidanza che la sig.ra era seguita dai Servizi CP_1 sociali di IA (MI) in merito alle altre due figlie, n enti relazioni;
- di lavorare come terapista della riabilitazione con un contratto a tempo indeterminato presso la Cooperativa “Proges” di San Giuliano Milanese (MI), percependo uno stipendio mensile di circa € 1.500,00/1.600,00.
1.2. Con relazione del 16.10.2024 i Servizi sociali hanno informato il Tribunale delle seguenti circostanze:
- di essere venuti a conoscenza della situazione di seguito della segnalazione dell'ospedale Per_2 di Vizzolo Predabissi;
- che la sig.ra è nota ai Servizi sociali di SC OM e al Tribunale per i EN CP_1 di LA in o alle altre due figlie, affidate all'ente;
- che la sig.ra ha riferito di aver scoperto la gravidanza alla 29^ settimana e che nelle CP_1 settimane precedenti aveva consumato alcol e sigarette;
- che durante il ricovero della bambina, il sig. è stato costantemente presente mentre la Pt_1 sig.ra si era recata in ospedale saltuaria CP_1
- che dal mese di maggio il sig. è stato preso in carico dai Servizi sociali, manifestando Pt_1 collaborazione e apertura;
di c sig.ra non si è presentata all'appuntamento CP_1 fissato senza fornire alcuna comunicazione;
- che a fronte delle richieste della sig.ra di incontrare la figlia, il sig. ha formulato CP_1 Pt_1 alcune proposte che sono state disatte madre senza alcuna comun preventiva;
pagina 3 di 12 - che la sig.ra è attualmente collocata presso una comunità con le altre due figlie e che la CP_1 complessa si ne personale e familiare della sig.ra rappresenta un fattore di rischio per Pt_3
sicché appare opportuno regolamentare gli in madre-figlia in Spazio Neutro. Per_1
1.3. si è costituita in giudizio in data 29.10.2024 chiedendo, in via urgente, la Controparte_1 sos ex art. 337bis c.c. fino alla definizione del giudizio di impugnazione del riconoscimento di paternità per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.. La resistente ha poi chiesto l'affido esclusivo a sé di con collocamento prevalente presso di sé. Per_2
Per l'ipotesi in cui venga accertata la paternità del sig. la resistente ha chiesto l'affido condiviso Pt_1 della minore, con collocamento prevalente presso di amentazione delle visite paterne secondo modalità compatibili con la struttura in cui è attualmente domiciliata;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
In via subordinata, la sig.ra ha chiesto il rigetto delle domande formulate da controparte nel caso Pt_3 in cui venga accertato che il sig. non è il padre di Pt_1 Per_1
La sig.ra ha contestato la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e, a fondamento delle CP_1 proprie d e, ha rappresentato quanto segue:
- di aver conosciuto il sig. nel 2023 in un bar/tabaccheria in zona Corvetto a LA, Pt_1 vicino alla Rsa dove il ric vorava;
- che a quell'epoca, la propria situazione personale era complicata, in quanto viveva a LA in un immobile occupato abusivamente con le figlie e di 10 e Persona_4 Persona_5 3 anni;
- che con decreto provvisorio del 07.12.2022 il Tribunale per i EN di LA aveva affidato all'Ente le figlie e limitando la responsabilità genitoriale della sig.ra Per_4 Per_5 per aver denuncia a maltrattamenti perpetrati dal compagno Pt_3 [...]
padre della seconda figlia, poi condannato dal Tribunale di LA a due an Per_6 lusione con sentenza resa il 18.05.2023;
- di aver scoperto la gravidanza solo al sesto mese e di nutrire dubbi in ordine alla paternità del sig. in quanto, in quello stesso periodo, aveva avuto rapporti non protetti con altri due Pt_1 uo
- di essere stata costretta a trasferirsi con le figlie presso la propria madre e il marito
[...]
non avendo reperito un'altra abitazione a seguito dello sgombero de Persona_7 abusivamente;
tuttavia, questa situazione abitativa si è rivelata problematica a causa del patrigno dal quale in passato era stata molestata;
- di aver sporto denuncia, in data 14.09.2024, nei confronti del sig. per aver molestato la Per_7 figlia e di aver lasciato la casa della madre per trasferirsi pr noscenti;
Per_5
- di aver fatto visita regolarmente alla figlia nei primi 15 giorni di degenza in ospedale ma Per_1 di aver sospeso le visite su richiesta del p sanitario quando aveva iniziato ad accusare i sintomi di un raffreddore e, quindi, al fine di evitare di contagiare Per_2
- di aver vissuto dopo il parto un periodo di depressione e di aver lasciato che il sig. si Pt_1 occupasse di ritenendo questa la soluzione migliore;
Per_2
- che, nonostante le richieste, il sig. le ha consentito di vedere la figlia solo Pt_1 sporadicamente e in luoghi pubblici;
- di aver lavorato presso un'impresa di pulizia ma di essere attualmente disoccupato;
di ricevere aiuti economici dalla sorella che vive in Spagna;
di aver iniziato a frequentare un corso di formazione per Ausiliario Socio-Assistenziale; di essere stata collocata il 20.09.2024 dai Servizi sociali presso la Casa di Accoglienza Madre della Pietà Celeste ETS “Villa Aurora” sita in GA (PV);
pagina 4 di 12 - di aver incontrato l'ultima volta in data 22.10.2024 in un centro commerciale e di aver Per_2 chiesto al sig. sottoporsi al test del Dna per appurarne la paternità. Pt_1
1.4. All'udienza del 30.10.2024 le parti sono comparse personalmente e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti;
in particolare, parte resistente ha insistito per la sospensione del giudizio in attesa dell'espletamento del test del DNA, al quale il sig. si è Pt_1 opposto.
La sig.ra ha riferito quanto segue: “Io ora vivo in comunità e sto seguendo un corso da OSS, al CP_1 momento n Italia ci sono mia mamma e mia sorella che mi sta aiutando economicamente. Non so quanto tempo rimarrò in comunità. Dopo la nascita della bambina l'ho vista tutti i mesi saltuariamente quando il sig. Pt_1 me lo consente, gli incontri si svolgono sempre fuori casa per volontà del sig. , solo una volta l'ho tenuta i Pt_1 sola”.
Il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Lavoro come fisioterapista, guadagno circa € 1.500 mensili, Pt_1 vivo da immobile di mia proprietà per il quale pago un mutuo pari a € 600,00 mensili”.
Con separata ordinanza del 30.10.2025 il Collegio ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 472bis.22 c.p.c.:
“1. Affida in via esclusiva al padre che la terrà collocata presso di sé anche ai fini della residenza Persona_8 anagrafica;
2. Incarica i Servizi sociali di regolamentare la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio neutro e con modalità osservate;
3. Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di AN (luogo di residenza del padre) e di GA (luogo in cui è attualmente domiciliata la madre) di prendere in carico il nucleo familiare, di compiere una valutazione psicodiagnostica sulla figura materna e un'indagine sulle capacità genitoriale di entrambi i genitori, attivando i percorsi ritenuti opportuni, ove le parti manifestino la loro adesione;
4. Assegna ai Servizi sociali termine fino al 01.03.2025 per depositare una relazione di aggiornamento sul nucleo familiare e sulle indagini espletate;
5. Pone a carico della madre un contributo al mantenimento per la figlia nella misura di € 100,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con decorrenza dal luglio 2024;
6. Pone a carico della madre il 30% delle spese straordinarie secondo il seguente schema […];
7. Dispone che gli assegni familiari vengano percepiti dal sig. nella misura del 100.” Pt_1
1.5.1. Con atto di citazione notificato il 30.11.2024 (RG n. 2074/2024) la sig.ra ha convenuto in CP_1 giudizio il sig. impugnando il riconoscimento di paternità per difetto dicità ex art. 263 Pt_1 c.c. La sig.ra uindi chiesto che venga accertato che non è il padre di e CP_1 Parte_1 Per_2 ha domanda e la minore acquisisca il cognome mat ento della dom a ricorrente ha rappresentato le medesime circostanze già illustrate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio RG n. 1278/2024.
1.5.2. A seguito del mutamento del rito ex art. 473bis co. 3 c.p.c., disposto con ordinanza del 14.11.2025, il sig. si è costituito in giudizio nel procedimento RG n. 2074/2024, contestando la Pt_1 ricostruzione fatt posta dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
In particolare, il sig. ha rappresentato di non essere mai stato messo a conoscenza delle Pt_1 relazioni intrattenute a prima e dopo la loro breve frequentazione e di non essere stato CP_1 edotto sino ad ottobre 2024 del ostanza che potesse non essere il padre di Inoltre, il sig. Per_2 ha evidenziato che il favor veritatis non costituisce un valore di rilevanza c nale assoluta, Pt_1 e l'art. 30 della Costituzione non attribuisce preminenza indefettibile alla verità biologica rispetto a quella legale.
1.5.3. All'udienza del 14.03.2025, sentite le parti, la Giudice relatrice ha disposto la trasmissione alla Presidente di Sezione del fascicolo RG n. 2074/2024 relativo al giudizio ex art. 263 c.c. per la pagina 5 di 12 valutazione dei presupposti della riunione al procedimento RG 1278/2024 relativo al giudizio ex art. 337 ter c.c. pendente tra le medesime parti.
1.6. In data 18.12.2024 la Giudice relatrice del giudizio RG 1278/2024, letta la relazione del 23.11.2024 dei Servizi sociali di GA (PV) nella quale riferivano che la sig.ra è stata presa in carico CP_1 dai Servizi sociali di SC OM (MI) su provvedimento e per i EN di LA (i) ha revocato l'incarico conferito ai Servizi sociali di GA, incaricando in loro sostituzione i Servizi sociali di SC OM, affinché insieme ai Servizi sociali di AN, regolamentino la frequentazione tra la madre e la figlia in Spazio neutro e con modalità osservate;
(ii) ha incaricato i Servizi sociali di SC OM di prendere in carico il nucleo familiare.
1.7. In data 04.03.2025 è pervenuta una relazione dei Servizi sociali di SC OM (MI) in cui è stato dato atto di quanto segue:
- il primo colloquio con la sig.ra è avvenuto a novembre 2023 e gli incontri sono avvenuti CP_1 con discontinuità “l'eloquio non è fluido, il pensiero poco organizzato, appare confusa e spesso i riferiti sono discordanti. Anche la cura di sé appare altalenante … Traspare sofferenza e grande fragilità”;
- la sig.ra ha un vissuto complesso, ha difficoltà economiche e abitative ed è stata presa in CP_1 carico vizi sociali a seguito dei maltrattamenti perpetrati dal sig. , padre di Per_5
Per_5
- nel corso dei mesi i colloqui sono stati discontinui e la sig.ra è apparsa sempre molto CP_1 stanca, con tono dell'umore deflesso ed evitante nell'approfon o delle tematiche inerenti alla genitorialità e alla nuova relazione intrapresa con un uomo di nome Per_9
- di essere stati contattati ad aprile 2024 dall'assistente sociale dell'ospedale di Vizzolo Predabissi per essere informati del parto della sig.ra CP_1
- di aver incontrato la sig.ra dopo il parto e di avere appreso della breve relazione con il CP_1 sig. al quale ha o la cura della figlia in quanto “ha un buon lavoro ed una casa Pt_1 gran do gli ha riferito di essere incinta – nonostante fossero ormai passati diversi mesi dall'ultimo contratto tra i due – si è subito attivato ed informato per tutti gli aspetti riguardanti la bambina”;
- che il sig. ha confermato la propria disponibilità a prendersi cura di e ha riferito Pt_1 Per_2 di aver ra n accordo con la sig.ra in virtù del quale quest'ulti chiamare e CP_1 vedere la figlia quando vuole;
Cont
- di aver indirizzato la sig.ra al per una valutazione del suo stato psicologico e CP_1 dell'eventuale necessità di u pia acologica in quanto “la sig.ra è apparsa sempre più emotivamente affaticata, nonostante riferisse di aver recuperato le energie, il suo tono dell'umore appare sempre più deflesso, inizialmente non riusciva a mostrare emozioni rispetto alla bambina, poi i sensi di colpa sono affiorati e da lì la possibilità di tematizzarli insieme al senso di inadeguatezza vissuto, al senso di colpa, al dolore provato per una scelta vissuta da lei come “obbligata” stante la sua impossibilità a garantirle alla piccola una stabilità abitativa ed economica”;
- che durante un colloquio, successivo all'inserimento in comunità, la sig.ra ha comunicato CP_1 di nutrire dubbi in merito alla paternità del sig. Pt_1
- che, su richiesta del Tribunale per i EN di LA, sono stati svolti accertamenti tossicologici sulla sig.ra che hanno dato esito negativo. CP_1
1.8. Con relazione depositata in data 05.03.2025 MI ha rappresentato quanto segue:
- di aver avviato una presa in carico spontanea del sig. che si presenta disponibile e Pt_1 collaborativo agli incontri;
- di aver attivato le visite tra la sig.ra e in Spazio Neutro ma di aver inizialmente Pt_3 Per_2 riscontrato difficoltà a causa della dis ui ifestata dalla sig.ra dovuta anche agli CP_1 impegni pomeridiani della stessa, la quale frequenta un corso da ASA;
pagina 6 di 12 - che la sig.ra si è dimostrata disponibile a seguire le indicazioni dei Servizi sociali e CP_1 manifesta un desiderio di incontrare e costruire con la figlia una relazione affettiva significativa;
- il sig. si pone come persona razionale, ragionevole e posata, dimostra buone capacità Pt_1 genit onosce l'importanza della figura materna nella vita della figlia;
1.9. All'esito dell'udienza dell'11.03.2025, ritenuti sussistenti i presupposti per la riunione del giudizio RG n. 2074/2024 e dato atto della necessità della prosecuzione degli incarichi ai Servizi sociali, il Collegio (i) ha rigettato la domanda di sospensione del contributo al mantenimento posto a carico della madre “in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale anche il genitore disoccupato è tenuto a contribuire al mantenimento del minore (Cass. n. 12282/2024; Cass. n. 39411/2017), inoltre, in quanto i tempi di permanenza della minore sono integralmente presso il padre nonché tenuto conto della misura esigua del contributo già disposto”; (ii) ha rinviato ad una successiva udienza dinanzi alla Giudice per la prosecuzione del giudizio.
1.10. Con ordinanza del 24.03.2025, assunta nel giudizio RG n. 2074/2024, è stata disposta la riunione al procedimento RG n. 1278/2024.
1.11. Con ordinanza del 24.03.2025, assunta nel procedimento RG 1278/2024, il Collegio ha nominato l'avv. Lidia D'Agostino curatrice speciale della minore con riferimento al giudizio promosso dalla Per_2 sig.ra ai sensi dell'art. 263 c.c.. CP_1
1.12. In data 07.04.2025 l'avv. Lidia D'Agostino si è costituita in giudizio quale curatrice speciale della minore chiedendo il rigetto della domanda ex art. 263 ss c.c. ritenendo sussistente un superiore
Per_2 interess minore mantenere lo status di figlia del sig. In particolare, la curatrice ha
Per_2 Pt_1 dedotto che (i) il cam to dello status di filiazione potrebb in un turbamento del
Per_2 benessere psicologico, affettivo e educativo in quanto, sin dalla nascita, il sig. ha costituito una Pt_1 figura genitoriale di riferimento;
(ii) la sig.ra già prima della n va acconsentito CP_1 consapevolmente al riconoscimento di da del sig. (iii) il sig. presenta
Per_2 Pt_1 Pt_1 buone capacità genitoriali e si è sempre o di al pu ta affettivo ico.
Per_2
1.13. All'udienza dell'08.04.2025 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente e la curatrice della minore che hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti.
1.14. Con ordinanza del 28.04.2025, il Collegio ha ritenuto sussistenti CP_ (i) “la legittimazione attiva della sig.ra in quanto, come affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità,
“Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'art. 250 c.c., che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 263 c.c.” (Cass. ord. 95/2021);
(ii) “l'interesse di (nata l'[...]) a vedere accertata sin da ora la verità in ordine allo status di Parte_2 filiazione in quant uò ritenersi ancora radicata in capo alla minore, in ragione della tenera età, un'identità personale correlata ai legami effettivi e personali interni alla famiglia”.
Ciò premesso, è stata disposta CTU genetica sul seguente quesito: “Il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, effettuati tutti gli opportuni esami ed accertamenti, anche avvalendosi di ausiliari di sua fiducia, sulla persona di
, e , valuti la compatibilità genetica tra le parti rispetto al Parte_2 Parte_1 Controparte_1 e l nità)”.
1.15. Con relazione di aggiornamento depositata in data 07.05.2025 MI ha rappresentato quanto segue:
- gli incontri tra la sig.ra e sono proseguiti con cadenza settimanale, registrando un CP_1 Per_2 positivo e progressivo li o della relazione tra madre e figlia, nonostante l'iniziale difficoltà relazionale manifestata da la sig.ra mostra buone capacità di interazione Per_2 CP_1 con la figlia e adesione alle indicazioni dell'operatrice;
- il sig. si dimostra collaborativo e le interazioni con la sig.ra sono caratterizzate da Pt_1 Pt_3 rispet co e adeguata capacità comunicativa.
pagina 7 di 12 1.16. In data 08.05.2025 è pervenuta una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di SC OM in cui viene dato atto di quanto segue:
- la sig.ra prosegue in modo positivo il percorso intrapreso in comunità insieme alle figlie CP_1 e chiede costantemente notizie di Per_4 Per_5 Per_2
- la sig.ra ha espresso il desiderio di avere con sé giustificando la decisione di CP_1 Per_2 affidare la figlia alle cure del sig. esclusivamente in ragione della propria condizione di Pt_1 instabilità lavorativa, economica va e per il timore che tutte e tre le figlie potessero essere allontanate a causa di ciò;
- negli incontri con la sig.ra è stata costante e puntuale, sebbene abbia manifestato Per_2 CP_1 sensi di colpa risp atto di ere stata presente nei primi mesi di vita della bambina.
1.17. All'udienza del 16.05.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il dott.
[...] ha accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio ed ha prestato in via telemat Per_10
o di rito.
In data 07.10.2025 il dott. ha depositato la relazione peritale concludendo nei seguenti termini Per_10
“Dal confronto diretto dei pr getti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di e quello relativo a in altre parole, è possibile affermare che non è la figlia Parte_1 Parte_2 Parte_2
. Parte_1
1.18. All'udienza del 21.10.2025 sono comparse dinanzi al Collegio le parti personalmente e la curatrice della minore. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e sulla modifica del cognome.
2.1. Nel procedimento RG n. 2074/2024, riunito in data 24.03.2025 al presente giudizio, la sig.ra CP_1 ha chiesto di accertare che on è la figlia biologica del sig. Per_2 Pt_1
Come è noto, l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.) è il rimedio con cui si contesta la circostanza che un figlio sia stato generato da colui che lo ha riconosciuto dichiarando di esserne genitore, ai sensi dell'art. 254 c.c., nell'atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti a un ufficiale dello stato civile, o in un atto pubblico o in un testamento. In definitiva, detta azione è diretta a privare un soggetto dello stato di figlio in quanto lo stesso deriva da un riconoscimento non veridico;
l'interesse tutelato dalla legge è quello all'affermazione della verità nei rapporti di filiazione avvenuti fuori dal matrimonio.
Il quadro giurisprudenziale attuale non afferma la necessaria prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale;
tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano attraverso una verifica condotta in termini di attualità (cfr., tra le altre, Cass. 28317/2023).
Nel caso di specie il Tribunale ha reputato sussistente l'interesse di nata l'[...], a [...] Per_2 accertata sin da ora la verità in ordine allo status di filiazione in qu oggi - seppur indubbio il rapporto affettivo instaurato con il sig. - non può ritenersi ancora radicata in capo alla minore, Pt_1 in ragione della tenera età, un'identità definitiva correlata ai legami effettivi e personali interni alla famiglia.
Ciò premesso, al fine di verificare la compatibilità genetica tra il sig. e è stata effettuata Pt_1 Per_2 una perizia biologica tramite analisi e comparazione dei polimorfis llegio ritiene del tutto condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale “le prove emato-genetiche sono prove in senso proprio, giacché l'attuale livello della ricerca ed esperienza scientifica consente di esprimere, grazie ad esse, sufficienti garanzie nel ritenere decisivo il loro contributo nell'attribuzione della paternità o maternità di un soggetto, conseguendo risultati dotati di un alto grado di probabilità prossimo alla certezza (Cass. sent. n. 14462/2008; cfr. anche Corte Costituzionale n 266/2006). pagina 8 di 12 Ebbene, la consulenza genetica eseguita dal dott. (biologo e genetista forense) sui Persona_10 campioni biologici di previa compiuta Parte_2 Parte_1 Controparte_1 identificazione secon n ifici riconosciuti, costituisce senz'altro elemento probatorio ai fini dell'accertamento del rapporto di paternità.
Dalla relazione genetica in atti, che si ritiene di condividere integralmente, emerge che: “Dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica fra il profilo di e Parte_1 quello relativo a in altre parole, è possibile affermare che non è la i Parte_2 Parte_2
Parte_1
Pertanto, accertato il difetto di veridicità del riconoscimento fatto da ricevuto Parte_1 dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Vizzolo Predabissi, va dichiar non Parte_2 è figlia di Parte_1
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita della minore per le annotazioni ex art. 48 DPR 396/2000.
2.2. Quanto al nome, il Collegio ritiene che vada accolta la domanda di modifica del cognome attribuito al minore alla nascita, sostituendo il cognome paterno con quello materno. ha un anno e sette Per_2 mesi di età, pertanto, si ritiene che il cognome attribuito alla nascita non isca per la minore autonomo segno distintivo della sua identità personale nel contesto sociale in cui vive.
3. Sulle domande formulate dal sig. . Pt_1
In ragione dell'accoglimento dell'azione ex art. 263 c.c., dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alle domande formulate dal sig. in ordine alle statuizioni concernenti Pt_1 la regolamentazione della minore Per_2
La cessazione della materia del contendere “costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. sent. n. 2567/2007).
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando viene attestata l'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass. n. 8219/1996; Cass. n. 2970/1993).
Nel caso in esame, in virtù dell'esito della perizia biologica, che ha accertato che non è figlia del Per_2 sig. emerge il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giu n conseguente Pt_1 ven ella ragion d'essere della lite.
Pertanto, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, devono essere revocati i provvedimenti assunti con ordinanza del 30.10.2024 concernenti l'affido esclusivo della minore al sig. al Pt_1 collocamento presso l'abitazione di quest'ultimo, alla regolamentazione delle visite e alle s i di natura economica.
4. Sul regime di affido e collocamento della minore Per_2
4.1. Il Collegio ritine opportuno affidare la minore all'Ente territorialmente competente in Per_2 ragione delle criticità riscontrate nella figura genitoriale .
Le indagini svolte nel corso del giudizio hanno confermato che la sig.ra versa ancora in una Pt_3 condizione di fragilità personale, aggravata da una situazione di precarietà mica e abitativa, che incide sulla capacità della stessa di provvedere autonomamente alla cura di A causa delle Per_2 pagina 9 di 12 difficoltà riscontrate nell'affrontare la propria situazione personale la sig.ra immediatamente dopo Pt_3 il parto, si è determinata a delegare integralmente al sig. le esigen ura e di mantenimento Pt_1 di perché “ha un buon lavoro ed una casa grande” (v. dei Servizi di SC OM del Per_2 04 5), ciò nonostante nutrisse già seri e fondati dubbi quanto all'esistenza del rapporto di paternità con la minore. L'agire della sig.ra seppur dettato dall'intenzione di garantire alla figlia Pt_3 adeguate condizioni di vita, manifesta una scarsa capacità riflessiva in ordine alle conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'aver contribuito ad instaurare una relazione affettiva tra e il sig. Per_2
destinata ora ad essere interrotta a seguito dell'iniziativa giudiziaria intrapresa. Pt_1 Cont I Servizi sociali hanno poi evidenziato che la sig.ra è stata indirizzata al per una valutazione Pt_3 del suo stato psicologico essendosi presentata ai co in una condizione d e affaticamento che, secondo quanto riferito dalla stessa resistente, incide sulla vita quotidiana (v. relazione dei Servizi di SC OM del 04.03.2025). Detta condizione di fragilità emotiva, accentuata anche dal senso di colpa vissuto a seguito della decisione di affidare la figlia al sig. induce il Collegio a Pt_1 prediligere un regime di affido che assicuri alla minore la maggiore tutela possibile e consenta alla madre di rafforzare le proprie capacità genitoriali con il supporto dei Servizi sociali.
4.2. I Servizi sociali hanno riferito di un progressivo e positivo consolidamento della relazione madre – figlia e che la sig.ra ha mostrato buone capacità di interazione con la figlia (v. relazione di MI Pt_3 del 06.05.2025). N endo state evidenziate criticità di particolare rilievo nello svolgimento degli incontri tra la sig.ra e la figlia, si ritiene che possa essere collocata in comunità insieme alla Pt_3 Per_2 madre, per il tempo sario e nel preminente i della minore.
Il contesto comunitario appare in questo momento il luogo più idoneo ad accogliere la sig.ra e la CP_1 figlia in quanto consente di garantire al contempo sia un'attenta sorveglianza sulla relazione madre-figlia sia un'adeguata attività di supporto alla madre nell'assolvimento del proprio ruolo, oltre ad assicurare alla minore una situazione di protezione e tutela.
4.3. Il Collegio ritiene opportuna l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del Giudice tutelare, affinché con l'ausilio dei Servizi sociali territorialmente competenti monitori il rapporto tra la sig.ra e la figlia. Pt_3
5. Sulle spese di lite.
5.1. In ragione della peculiarità della vicenda, il collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono invece poste integralmente a carico del sig.
tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale. Pt_1
5.2. I compensi liquidati per l'attività espletata dall'avv. Lidia D'Agostino devono essere rimborsati allo Stato e vanno posti a carico solidale delle parti nella misura del 50%, in quanto la nomina della curatrice speciale si è resa necessaria al fine di garantire un'adeguata rappresentanza in giudizio degli interessi della minore con riferimento all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.
Si ritiene che la sig.ra debba contribuire al pagamento del compenso della curatrice in quanto con Pt_3 il proprio comportam ha dato causa al riconoscimento di da parte del sig. Si rileva Per_2 Pt_1 infatti che la sig.ra ha ammesso di aver nutrito sin dal dubbi in ordin ernità di Pt_3 tuttavia, la st a omesso di informare il sig. prima che quest'ultimo procedesse al Per_2 Pt_1 scimento.
I compensi liquidati in dispositivo, a favore della parte ammessa al gratuito patrocino, non sono soggetti a dimidiazione, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale aderisce: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri pagina 10 di 12 soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara che nata a [...] l'[...] non è figlia di Per_2 Parte_1 nato ad [...] .05.1970;
2. Dispone che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la minore acquisisca il cognome in lugo del cognome con rettifica dell'atto di nascita trascritto nel registro degli Pt_3 Pt_1
nascita del Comune Predabissi al n. 3, Parte II, Serie B, Anno 2024;
3. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande formulate dal sig. concernenti la minore e, per l'effetto, revoca i provvedimenti assunti con l'ordinanza Pt_1
.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
4. Affida all'Ente territorialmente competente (il Comune di SC OM o comunque l'ente competente in caso di cambio di residenza) la minore con limitazione della Per_2 responsabilità genitoriale della sig.ra quanto alle decisioni di r interesse per la figlia Pt_3 elative all'istruzione, all'educa e alla salute e alla residenza della minore;
Per_2
5. Dispone il collocamento della minore presso la madre in Comunità, con possibilità di modificare il collocamento ove la condizione personale della sig.ra lo consente;
Pt_3
6. Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico per la madre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
7. Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i EN eventuali situazioni di grave pregiudizio la minore;
8. Avvisa la sig.ra che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Pt_3 Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e agli operatori dei Servizi Specialistici della ATS potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10. Pone definitivamente a carico del sig. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come Pt_1 liquidate con separato decreto;
11. Condanna le parti, nella misura del 50% ciascuna, a corrispondere all'Erario la somma complessiva di € 4.000,00, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, a titolo di onorari dovuti per l'attività della curatrice speciale avv. Lidia D'Agostino;
12. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della sentenza al Giudice tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
13. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente ai capi 1 e 2, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vizzolo Predabissi (MI), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello pagina 11 di 12
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