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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6426 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 6129/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Letizia D'Elia in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6129/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MAIROV MAXIMILIAN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Milano CORSO ITALIA, 13 - 20122 MILANO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. Ernesta PANICCIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
VERDI 185 - 03100 FROSINONE
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento con natura esecutiva del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) – anno 2015, relativo all'uso del sottosuolo comunale per impianti di distribuzione gas metano.
Conclusioni delle parti: precisate all'udienza del 13.12.2021, come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 27 gennaio 2021, proponeva opposizione ex R.D. Parte_2
639/1910 avverso l'atto di intimazione di pagamento con natura esecutiva prot. 8665 del 29.12.2020, emessa da concessionaria del Comune di , per il pagamento del Controparte_2 Controparte_1
Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) – anno 2015, relativo all'uso del sottosuolo comunale per impianti di distribuzione gas metano
A sostegno l'opponente allegava che:
-l'occupazione del suolo e sottosuolo è funzionale alla gestione di un servizio pubblico locale di distribuzione del gas, svolto nell'interesse della collettività;
-tale gestione si collocherebbe in continuità con l'assetto originario della rete, già gestita da AEB come
Azienda Speciale comunale, in regime di uso gratuito del suolo e sottosuolo;
deduceva l'illegittimità dell'atto anche nella parte sanzionatoria per
- insussistenza del presupposto impositivo;
- applicabilità dell'esenzione prevista dal Contratto di Servizio;
Sulla base di tali motivi, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato ed in via subordinata, l'accertamento dell'esenzione dal COSAP e, comunque, la non debenza delle sanzioni, con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa in data 14.06.2021 in qualità di concessionaria della Controparte_2 gestione COSAP per il Comune di che dopo aver premesso che è un'azienda Controparte_1 Pt_2
di erogazione dei pubblici servizi a capitale interamente privato che, in forza di subentro in un
Contratto di Servizio, gestisce l'attività di distribuzione di gas metano nel Comune di , Controparte_1
disponendo dell'utilizzo di una rete di distribuzione posta nel sottosuolo del Comune di
[...]
allegava che: CP_1
-l'originaria clausola di gratuità prevista nel contratto di servizio era rivolta all'
[...]
poi AEB, mentre è un soggetto di diritto privato e Controparte_3 Parte_2
quindi privo della medesima copertura;
- l'occupazione del suolo e sottosuolo da parte di integra comunque il presupposto del COSAP, Pt_2
in quanto si tratta di uso speciale di beni demaniali, indipendentemente dalla natura del servizio svolto;
- la clausola di gratuità deve ritenersi inefficace o non opponibile al e al concessionario in CP_1
quanto in contrasto con la disciplina pubblicistica (art. 63 D.Lgs.446/1997) e con la giurisprudenza costante in materia di canoni patrimoniali.
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'atto impugnato.
Il non si costituiva e all'udienza del 13.12.2021 veniva dichiarato la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha origine dalla pretesa creditoria di , concessionaria per il Comune di Controparte_2
avente ad oggetto il pagamento del canone Cosap per l'anno 2015 relativo alla Controparte_1
distribuzione di gas metano.
deduce l'infondatezza della pretesa alla luce del contratto di servizio intercorso tra e Pt_2 CP_1
gestore della rete gas, il cui art. 4 attribuisce alla società il diritto d'uso gratuito del suolo/sottosuolo/soprassuolo necessari all'esercizio della rete.
Viveversa, sostiene la debenza del canone quale corrispettivo per l'uso particolare del Controparte_2
bene pubblico, a prescindere dalla clausola di gratuità, richiamando l'art. 25 del regolamento e due giurisprudenze di merito di segno favorevole.
Muovendo dal fatto pacifico risultante dalla lettura degli atti, è subentrata nell'originario Pt_2 contratto di servizio (stipulato tra Comune di e pubblici) in quanto tale Controparte_1 CP_3
circostanza è espressamente riconosciuta anche da parte convenuta . Controparte_2
La questione dirimente della controversia è quindi se, il subentro di nel contratto di servizio Pt_2 originariamente intercorso tra il Comune di e la partecipata (poi trasformata Controparte_1 CP_3
in AEB), operi anche in favore del subentrante con effetto sostituitivo/esentativo rispetto al canone regolamentare per il 2015.
L'art. 4 del contratto di servizio prevede che il «concede gratuitamente alla società il diritto CP_1
d'uso del sottosuolo, del suolo e soprassuolo … occorrenti per la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione necessari all'attività oggetto del presente contratto», per tutta la durata dell'organizzazione del servizio. La clausola disciplina l'uso del bene pubblico funzionale alla rete ed integra una pattuizione di natura patrimoniale nei rapporti Il testo non contiene CP_4
limitazioni intuitu personae, né condizioni legate alla natura pubblica/privata del gestore: il subentro trasferisce anche i benefici del titolo, salvo prova di pattuizione derogatoria successiva.
La disciplina pubblicistica locale riconosce espressamente la prevalenza dell'assetto convenzionale: in particolare, l'art. 24, comma 3, del Regolamento COSAP stabilisce che «il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi sostituisce quello previsto dal Regolamento», mentre l'art. 4, comma 5,
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
prevede che le occupazioni realizzate… per servizi appaltati dal Comune o in convenzione …non sono soggette a COSAP, salvo diversa pattuizione in capitolati/accordi.
Non è stata allegata né provata, per il 2015, alcuna “diversa pattuizione” tra il e CP_1 Pt_2
idonea a superare la gratuità convenzionale.
Ne consegue che, per l'annualità in esame, la regola speciale locale di sostituzione/esenzione prevale sulla regola generale del canone per uso particolare.
Le argomentazioni di sulla natura corrispettiva del COSAP e sul canone per utenza (art. Controparte_2
25 Regolamento), nonché i richiami giurisprudenziali sull'assoggettabilità dell'uso particolare anche in assenza di formale concessione, sono corrette in astratto, ma non decisive nel caso concreto: qui esiste un titolo convenzionale che ammette e disciplina gratuitamente l'uso e la stessa normativa comunale attribuisce a tale titolo effetto sostitutivo rispetto al canone regolamentare.
I contratti del 2016 e del 2017 intercorsi tra il Comune e , forniti dalla convenuta Controparte_2 [...]
, non costituiscono “diversa pattuizione” riferibile al 2015, né hanno efficacia retroattiva. CP_2
In conclusione, per l'annualità 2015 l'occupazione del suolo/sottosuolo comunale destinata alla rete gas
è coperta da titolo convenzionale che prevede la gratuità e che, in forza degli artt. 24, comma 3, e 4, comma 5, del Regolamento, sostituisce la disciplina del canone ordinario;
pertanto, la debenza del
Cosap non è dovuta.
L'opposizione va, pertanto, accolta e l'atto impugnato va conseguentemente annullato.
Quanto alla regolamentazione delle spese, l'opposizione è stata proposta anche nei confronti del ente titolare dell'entrata in nome e per conto del quale il concessionario ha emesso CP_1
l'ingiunzione. La contumacia del non elide la soccombenza, né vale quale rinuncia alla CP_1
pretesa. L'annullamento dell'atto incide unitariamente sulla legittimità dell'operato del concessionario e sulla fondatezza della pretesa dell'ente: entrambi sono, pertanto, soccombenti ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Vanno, pertanto, condannati in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in favore dell'opponente come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_2
e ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Controparte_2 Controparte_1
disattesa o assorbita:
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato n. 2 del Parte_2
22.12.2020 – prot. n. 8665 del 29.12.2020, relativo all'annualità 2015, emesso da Controparte_2
quale concessionaria del;
Controparte_1 CP_1
2) condanna in solido e il alla rifusione delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite in favore di che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese Parte_2
generali, CPA e IVA come per legge.
Milano, 5.08.2025
Il giudice
Letizia D'Elia
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Letizia D'Elia in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6129/2021 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. MAIROV MAXIMILIAN presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Milano CORSO ITALIA, 13 - 20122 MILANO
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. Ernesta PANICCIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
VERDI 185 - 03100 FROSINONE
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento con natura esecutiva del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) – anno 2015, relativo all'uso del sottosuolo comunale per impianti di distribuzione gas metano.
Conclusioni delle parti: precisate all'udienza del 13.12.2021, come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 27 gennaio 2021, proponeva opposizione ex R.D. Parte_2
639/1910 avverso l'atto di intimazione di pagamento con natura esecutiva prot. 8665 del 29.12.2020, emessa da concessionaria del Comune di , per il pagamento del Controparte_2 Controparte_1
Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) – anno 2015, relativo all'uso del sottosuolo comunale per impianti di distribuzione gas metano
A sostegno l'opponente allegava che:
-l'occupazione del suolo e sottosuolo è funzionale alla gestione di un servizio pubblico locale di distribuzione del gas, svolto nell'interesse della collettività;
-tale gestione si collocherebbe in continuità con l'assetto originario della rete, già gestita da AEB come
Azienda Speciale comunale, in regime di uso gratuito del suolo e sottosuolo;
deduceva l'illegittimità dell'atto anche nella parte sanzionatoria per
- insussistenza del presupposto impositivo;
- applicabilità dell'esenzione prevista dal Contratto di Servizio;
Sulla base di tali motivi, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato ed in via subordinata, l'accertamento dell'esenzione dal COSAP e, comunque, la non debenza delle sanzioni, con vittoria di spese.
Si costituiva con comparsa in data 14.06.2021 in qualità di concessionaria della Controparte_2 gestione COSAP per il Comune di che dopo aver premesso che è un'azienda Controparte_1 Pt_2
di erogazione dei pubblici servizi a capitale interamente privato che, in forza di subentro in un
Contratto di Servizio, gestisce l'attività di distribuzione di gas metano nel Comune di , Controparte_1
disponendo dell'utilizzo di una rete di distribuzione posta nel sottosuolo del Comune di
[...]
allegava che: CP_1
-l'originaria clausola di gratuità prevista nel contratto di servizio era rivolta all'
[...]
poi AEB, mentre è un soggetto di diritto privato e Controparte_3 Parte_2
quindi privo della medesima copertura;
- l'occupazione del suolo e sottosuolo da parte di integra comunque il presupposto del COSAP, Pt_2
in quanto si tratta di uso speciale di beni demaniali, indipendentemente dalla natura del servizio svolto;
- la clausola di gratuità deve ritenersi inefficace o non opponibile al e al concessionario in CP_1
quanto in contrasto con la disciplina pubblicistica (art. 63 D.Lgs.446/1997) e con la giurisprudenza costante in materia di canoni patrimoniali.
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'atto impugnato.
Il non si costituiva e all'udienza del 13.12.2021 veniva dichiarato la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.12.2021 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e viene ora decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha origine dalla pretesa creditoria di , concessionaria per il Comune di Controparte_2
avente ad oggetto il pagamento del canone Cosap per l'anno 2015 relativo alla Controparte_1
distribuzione di gas metano.
deduce l'infondatezza della pretesa alla luce del contratto di servizio intercorso tra e Pt_2 CP_1
gestore della rete gas, il cui art. 4 attribuisce alla società il diritto d'uso gratuito del suolo/sottosuolo/soprassuolo necessari all'esercizio della rete.
Viveversa, sostiene la debenza del canone quale corrispettivo per l'uso particolare del Controparte_2
bene pubblico, a prescindere dalla clausola di gratuità, richiamando l'art. 25 del regolamento e due giurisprudenze di merito di segno favorevole.
Muovendo dal fatto pacifico risultante dalla lettura degli atti, è subentrata nell'originario Pt_2 contratto di servizio (stipulato tra Comune di e pubblici) in quanto tale Controparte_1 CP_3
circostanza è espressamente riconosciuta anche da parte convenuta . Controparte_2
La questione dirimente della controversia è quindi se, il subentro di nel contratto di servizio Pt_2 originariamente intercorso tra il Comune di e la partecipata (poi trasformata Controparte_1 CP_3
in AEB), operi anche in favore del subentrante con effetto sostituitivo/esentativo rispetto al canone regolamentare per il 2015.
L'art. 4 del contratto di servizio prevede che il «concede gratuitamente alla società il diritto CP_1
d'uso del sottosuolo, del suolo e soprassuolo … occorrenti per la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione necessari all'attività oggetto del presente contratto», per tutta la durata dell'organizzazione del servizio. La clausola disciplina l'uso del bene pubblico funzionale alla rete ed integra una pattuizione di natura patrimoniale nei rapporti Il testo non contiene CP_4
limitazioni intuitu personae, né condizioni legate alla natura pubblica/privata del gestore: il subentro trasferisce anche i benefici del titolo, salvo prova di pattuizione derogatoria successiva.
La disciplina pubblicistica locale riconosce espressamente la prevalenza dell'assetto convenzionale: in particolare, l'art. 24, comma 3, del Regolamento COSAP stabilisce che «il canone previsto da convenzioni stipulate con terzi sostituisce quello previsto dal Regolamento», mentre l'art. 4, comma 5,
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
prevede che le occupazioni realizzate… per servizi appaltati dal Comune o in convenzione …non sono soggette a COSAP, salvo diversa pattuizione in capitolati/accordi.
Non è stata allegata né provata, per il 2015, alcuna “diversa pattuizione” tra il e CP_1 Pt_2
idonea a superare la gratuità convenzionale.
Ne consegue che, per l'annualità in esame, la regola speciale locale di sostituzione/esenzione prevale sulla regola generale del canone per uso particolare.
Le argomentazioni di sulla natura corrispettiva del COSAP e sul canone per utenza (art. Controparte_2
25 Regolamento), nonché i richiami giurisprudenziali sull'assoggettabilità dell'uso particolare anche in assenza di formale concessione, sono corrette in astratto, ma non decisive nel caso concreto: qui esiste un titolo convenzionale che ammette e disciplina gratuitamente l'uso e la stessa normativa comunale attribuisce a tale titolo effetto sostitutivo rispetto al canone regolamentare.
I contratti del 2016 e del 2017 intercorsi tra il Comune e , forniti dalla convenuta Controparte_2 [...]
, non costituiscono “diversa pattuizione” riferibile al 2015, né hanno efficacia retroattiva. CP_2
In conclusione, per l'annualità 2015 l'occupazione del suolo/sottosuolo comunale destinata alla rete gas
è coperta da titolo convenzionale che prevede la gratuità e che, in forza degli artt. 24, comma 3, e 4, comma 5, del Regolamento, sostituisce la disciplina del canone ordinario;
pertanto, la debenza del
Cosap non è dovuta.
L'opposizione va, pertanto, accolta e l'atto impugnato va conseguentemente annullato.
Quanto alla regolamentazione delle spese, l'opposizione è stata proposta anche nei confronti del ente titolare dell'entrata in nome e per conto del quale il concessionario ha emesso CP_1
l'ingiunzione. La contumacia del non elide la soccombenza, né vale quale rinuncia alla CP_1
pretesa. L'annullamento dell'atto incide unitariamente sulla legittimità dell'operato del concessionario e sulla fondatezza della pretesa dell'ente: entrambi sono, pertanto, soccombenti ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
Vanno, pertanto, condannati in solido i convenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che si liquidano in favore dell'opponente come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro Parte_2
e ogni diversa domanda, eccezione e deduzione Controparte_2 Controparte_1
disattesa o assorbita:
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano -sez.1^ civ.- RG 6129/2021
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato n. 2 del Parte_2
22.12.2020 – prot. n. 8665 del 29.12.2020, relativo all'annualità 2015, emesso da Controparte_2
quale concessionaria del;
Controparte_1 CP_1
2) condanna in solido e il alla rifusione delle spese di Controparte_2 Controparte_1 lite in favore di che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre 15% spese Parte_2
generali, CPA e IVA come per legge.
Milano, 5.08.2025
Il giudice
Letizia D'Elia
Pag. 5 a 5