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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 5730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5730 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 22.12.2025 N. 4523/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Perillo e l'Avv. Fantozzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Perillo in Milano, viale Regina Margherita n. 30
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 11 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...] per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di differenze retributive e/o risarcitorio per omesso pagamento del
[...] Premio di Produzione relativo all'anno 2024 dovuto a cessazione del rapporto di lavoro de quo - l'importo lordo di Euro 583,33 come da conteggi allegati e per tutti i titoli sopra specificati in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 583,33 per tutte le causali sopra specificate, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 2) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 145,46 a titolo di differenze retributive e/o
[...] risarcitorio dovuti a titolo di differenze retributive per l'errato calcolo del lavoro straordinario 30%, 35%, 40%, Banca ore 35% remunerato con percentuali minori rispetto all'art. 116 CCNL, come da conteggi sopra indicati e per tutti i titoli sopra specificati in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 145,46 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di differenze retributive e/o risarcitorie il pagamento complessivo
[...] di € 2.709,38 per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a cessazione del rapporto di lavoro (di cui € 1.288,95 a titolo di n.10 ratei di 13^.ma 2024; € 515,58 a titolo di n.4 ratei di 14^.ma 2024; € 654,39 a titolo di ferie maturate e non godute a cessazione rapporto pari a n.11 giorni;
€ 250,46 a titolo di Banca ore 35% accantonate nel mese di ottobre 2024 e non remunerate pari a n.20,75 ore) così come previsto dalla legge, CCNL e CIP di settore, come da conteggi in atti e qui richiamati, anche per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 2.709,38 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 4) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di mancato pagamento del TFR ex art. 141 CCNL di settore
[...]
l'importo dovuto lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazioni per il periodo di lavoro intercorso dal 15.09.2023 al 31.10.2024, così come indicato nel CU 2025 della convenuta (cfr doc. 8) o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dalla somma delle voci COMUNICAZIONE TFR indicate nelle buste paga del ricorrente come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dai conteggi in atti, per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché ORDINARE alla convenuta di provvedere all'immediata consegna della busta paga del mese di novembre 2024 relativa al TFR dovuto a cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31.10.2024. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
2 6) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi versare da Controparte_1
- a titolo di mancato versamento del TFR al Fondo Pensionistico
[...]
, in virtù dell'adesione al fondo come da Controparte_2 documenti in atti - l'importo dovuto lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazioni per il periodo di lavoro intercorso dal 15.09.2023 al 31.10.2024, così come indicato nel CU 2025 della convenuta (cfr doc. 8) o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dalla somma delle voci COMUNICAZIONE TFR indicate nelle buste paga del ricorrente come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al versamento - per il predetto importo dovuto al ricorrente a titolo di TFR - in favore del
[...]
- come da documentazione in atti - dell'importo lordo di Euro Controparte_3
1.699,54 a titolo di TFR o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dai conteggi in atti, per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché ORDINARE alla convenuta di provvedere all'immediata consegna della busta paga del mese di novembre 2024 relativa al TFR dovuto a cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31.10.2024”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
All'udienza del 12 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che – con sentenza 12 maggio 2025, n. 407 – il Tribunale di Roma aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della convenuta alla quale il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato in data 15 aprile 2025.
È stata, dunque, dichiarata l'interruzione del giudizio che è stato riassunto con ricorso depositato in data 16 settembre 2025.
Pur regolarmente citata,
[...]
non si è costituita in Controparte_1 giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Il ricorso è improcedibile.
*
1.1. Come noto, l'art. 24 Legge Fallimentare dispone che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore “, e il successivo art. 52, co. 1 e 2, così come modificato dal D. Lgs 5/2006, stabilisce che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito,
3 anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge “.
Nel medesimo senso, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ( “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 “), dispone, all'art. 32, co. 1, che “il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore “; il successivo art. 151 dispone che “1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo
III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”.
*
1.2. Avuto specifico riguardo alla Legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che da tali disposizioni emerge il principio secondo cui, una volta intervenuto il fallimento, è necessario che l'accertamento del credito e il relativo grado di prelazione avvenga nelle forme della insinuazione nello stato passivo e, quindi, innanzi al Tribunale Fallimentare: solo l'accertamento compiuto da questo organo giurisdizionale, infatti, consente l'ammissione allo stato passivo (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., ordinanza, 2 febbraio 2010, n. 2411).
Il suddetto orientamento è l'unico che garantisce effettivamente una piena tutela di tutti i creditori della massa fallimentare, consentendo un accertamento unitario dei debiti del fallimento nel pieno rispetto del principio della par condicio creditorum.
La Suprema Corte ha chiarito infatti che, poiché tutti i crediti nei confronti del fallito devono essere accertati all'interno della procedura concorsuale, va affermata la competenza del Tribunale Fallimentare sia quando la pretesa creditoria è fatta valere direttamente nel concorso, sia quando la domanda proposta costituisca la premessa e il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento dell'obbligazione vantata nello stato passivo fallimentare (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5560,
“le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell'insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi
4 al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione”).
Sicché, “…nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo discrimen s'individua nelle differenti speciali prerogative «spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status “ de/lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro»; al secondo spetta invece, «al fine di garantire la parità tra i creditori», la cognizione delle «controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale» (Cass. 7990/2018)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio
2021, n. 2964).
Ritiene il giudicante che i medesimi principi debbano trovare necessariamente applicazione anche avuto riguardo alle ipotesi di liquidazione giudiziale.
*
1.3. Nel caso di specie, agisce in giudizio al solo fine di Parte_1 ottenere – anche per il tramite di domande di accertamento meramente strumentali – la condanna della parte convenuta al pagamento di somme.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la sussistenza della competenza funzionale ed esclusiva del Giudice della procedura liquidatoria, unica sede che può svolgere i necessari accertamenti previa insinuazione al passivo.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.
*
1.4. Stante la contumacia della parte convenuta, nessuna statuizione si rende necessaria in punto di spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Milano, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Perillo e l'Avv. Fantozzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Perillo in Milano, viale Regina Margherita n. 30
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme All'udienza di discussione parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 11 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...] per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: 1) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di differenze retributive e/o risarcitorio per omesso pagamento del
[...] Premio di Produzione relativo all'anno 2024 dovuto a cessazione del rapporto di lavoro de quo - l'importo lordo di Euro 583,33 come da conteggi allegati e per tutti i titoli sopra specificati in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 583,33 per tutte le causali sopra specificate, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 2) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
l'importo complessivo di Euro 145,46 a titolo di differenze retributive e/o
[...] risarcitorio dovuti a titolo di differenze retributive per l'errato calcolo del lavoro straordinario 30%, 35%, 40%, Banca ore 35% remunerato con percentuali minori rispetto all'art. 116 CCNL, come da conteggi sopra indicati e per tutti i titoli sopra specificati in fatto e in diritto e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo complessivo di Euro 145,46 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 3) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di differenze retributive e/o risarcitorie il pagamento complessivo
[...] di € 2.709,38 per il mancato pagamento degli emolumenti dovuti a cessazione del rapporto di lavoro (di cui € 1.288,95 a titolo di n.10 ratei di 13^.ma 2024; € 515,58 a titolo di n.4 ratei di 14^.ma 2024; € 654,39 a titolo di ferie maturate e non godute a cessazione rapporto pari a n.11 giorni;
€ 250,46 a titolo di Banca ore 35% accantonate nel mese di ottobre 2024 e non remunerate pari a n.20,75 ore) così come previsto dalla legge, CCNL e CIP di settore, come da conteggi in atti e qui richiamati, anche per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 2.709,38 per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. 4) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a percepire da Controparte_1
- a titolo di mancato pagamento del TFR ex art. 141 CCNL di settore
[...]
l'importo dovuto lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazioni per il periodo di lavoro intercorso dal 15.09.2023 al 31.10.2024, così come indicato nel CU 2025 della convenuta (cfr doc. 8) o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dalla somma delle voci COMUNICAZIONE TFR indicate nelle buste paga del ricorrente come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dai conteggi in atti, per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché ORDINARE alla convenuta di provvedere all'immediata consegna della busta paga del mese di novembre 2024 relativa al TFR dovuto a cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31.10.2024. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
2 6) Previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi versare da Controparte_1
- a titolo di mancato versamento del TFR al Fondo Pensionistico
[...]
, in virtù dell'adesione al fondo come da Controparte_2 documenti in atti - l'importo dovuto lordo di Euro 1.699,54 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazioni per il periodo di lavoro intercorso dal 15.09.2023 al 31.10.2024, così come indicato nel CU 2025 della convenuta (cfr doc. 8) o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dalla somma delle voci COMUNICAZIONE TFR indicate nelle buste paga del ricorrente come da conteggi sopra indicati e per i titoli sopra specificati e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta al versamento - per il predetto importo dovuto al ricorrente a titolo di TFR - in favore del
[...]
- come da documentazione in atti - dell'importo lordo di Euro Controparte_3
1.699,54 a titolo di TFR o, in subordine, la minor somma di € 1'546,72 risultante dai conteggi in atti, per tutte le causali sopra specificate nella parte in fatto e in diritto, o della diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia per le voci ivi specificate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
nonché ORDINARE alla convenuta di provvedere all'immediata consegna della busta paga del mese di novembre 2024 relativa al TFR dovuto a cessazione del rapporto di lavoro avvenuto il 31.10.2024”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
All'udienza del 12 giugno 2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato che – con sentenza 12 maggio 2025, n. 407 – il Tribunale di Roma aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della convenuta alla quale il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato in data 15 aprile 2025.
È stata, dunque, dichiarata l'interruzione del giudizio che è stato riassunto con ricorso depositato in data 16 settembre 2025.
Pur regolarmente citata,
[...]
non si è costituita in Controparte_1 giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Il ricorso è improcedibile.
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1.1. Come noto, l'art. 24 Legge Fallimentare dispone che “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore “, e il successivo art. 52, co. 1 e 2, così come modificato dal D. Lgs 5/2006, stabilisce che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito,
3 anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge “.
Nel medesimo senso, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ( “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 “), dispone, all'art. 32, co. 1, che “il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore “; il successivo art. 151 dispone che “1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo
III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150”.
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1.2. Avuto specifico riguardo alla Legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che da tali disposizioni emerge il principio secondo cui, una volta intervenuto il fallimento, è necessario che l'accertamento del credito e il relativo grado di prelazione avvenga nelle forme della insinuazione nello stato passivo e, quindi, innanzi al Tribunale Fallimentare: solo l'accertamento compiuto da questo organo giurisdizionale, infatti, consente l'ammissione allo stato passivo (cfr. Cass.
Civ., Sez. Lav., ordinanza, 2 febbraio 2010, n. 2411).
Il suddetto orientamento è l'unico che garantisce effettivamente una piena tutela di tutti i creditori della massa fallimentare, consentendo un accertamento unitario dei debiti del fallimento nel pieno rispetto del principio della par condicio creditorum.
La Suprema Corte ha chiarito infatti che, poiché tutti i crediti nei confronti del fallito devono essere accertati all'interno della procedura concorsuale, va affermata la competenza del Tribunale Fallimentare sia quando la pretesa creditoria è fatta valere direttamente nel concorso, sia quando la domanda proposta costituisca la premessa e il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento dell'obbligazione vantata nello stato passivo fallimentare (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 8 marzo 2018, n. 5560,
“le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere introdotte nelle forme dell'insinuazione nello stato passivo, pertanto non dinanzi al giudice del lavoro, bensì dinanzi
4 al Tribunale fallimentare, il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione”).
Sicché, “…nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo discrimen s'individua nelle differenti speciali prerogative «spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status “ de/lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro»; al secondo spetta invece, «al fine di garantire la parità tra i creditori», la cognizione delle «controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale» (Cass. 7990/2018)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio
2021, n. 2964).
Ritiene il giudicante che i medesimi principi debbano trovare necessariamente applicazione anche avuto riguardo alle ipotesi di liquidazione giudiziale.
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1.3. Nel caso di specie, agisce in giudizio al solo fine di Parte_1 ottenere – anche per il tramite di domande di accertamento meramente strumentali – la condanna della parte convenuta al pagamento di somme.
Tanto basta, a parere del giudicante, per concludere per la sussistenza della competenza funzionale ed esclusiva del Giudice della procedura liquidatoria, unica sede che può svolgere i necessari accertamenti previa insinuazione al passivo.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.
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1.4. Stante la contumacia della parte convenuta, nessuna statuizione si rende necessaria in punto di spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del ricorso.
Milano, 22 dicembre 2025
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