Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2024, proposto da
GI LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Zoppolato, Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale n. 1 della seduta del 25 gennaio 2024 relativo all''attività di correzione delle prove scritte dell''esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di Milano, ad opera della sottocommissione n. 14 istituita presso la Corte d'Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l'elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1250;
- della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2023 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all''apposita area riservata sul sito internet del Ministero;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui le veniva negata l’ammissione alle prove orali dell’esame d’avvocato per la sessione 2023, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Con ordinanza cautelare n. 612 del 14 giugno 2024, il Tribunale ha: (i) disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento di non ammissione ai soli fini del riesame dell’elaborato, poi confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2741 del 16 luglio 2024; (ii) fissato per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del 2025.
La documentazione depositata in giudizio palesa che, a seguito della rinnovata valutazione dell’elaborato in senso favorevole, la ricorrente ha sostenuto e superato le prove orali in data 22 ottobre 2024 (cfr. nota di parte resistente depositata in data 28 novembre 2024).
Gli elementi sopravvenuti evidenziano che la parte ricorrente non è più titolare di un interesse concreto ed attuale alla decisione di merito del ricorso, il cui ipotetico accoglimento non recherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante, avendo conseguito a ogni effetto, ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, l. n. 168 del 2005, l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Si giustifica la compensazione delle spese di lite, in ragione del complesso della vicenda e, per l’angolo prospettico in considerazione, della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO