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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.320/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 320/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio degli avv.ti Goffi Daniele, Delli NTroparte_2
bancario, cassetta di OC CO, Lombardi Giuseppe e Tremolada Francesca Benedetta sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
Codice: 140041 MARTINELLI con il patrocinio dell'avv. Duva Cristiano Parte_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NTroparte_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 43/2021 pubblicata in data 11 febbraio 2021 e notificata in data 15 marzo 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso, così giudicare:
in accoglimento del primo e/o del secondo motivo d'appello:
- riformare la sentenza rimuovendo la condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Cremona e rigettando tutte le domande formulate dall'attrice sig.ra in ragione della loro infondatezza;
Parte_2
in subordine, per la denegata ipotesi in cui si ritenga di confermare la statuizione del Tribunale che riconosce l'an del diritto al risarcimento del danno in favore della sig.ra IN,
in accoglimento del terzo motivo d'appello:
- riformare la sentenza del Tribunale di Cremona nella parte in cui ha determinato il danno nella misura di Euro 44.144,75 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli acquisti a quella di pubblicazione della sentenza e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo ), disponendo, occorrendo, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire l'entità del danno subito dalla sig.ra IN, tenuto conto anche del ricarico che viene usualmente praticato nelle vendite al dettaglio dei diamanti, nonché dei servizi accessori che facevano parte dell'offerta di
NTroparte_3
in ogni caso:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perché infondato, l'appello incidentale proposto dalla sig.ra IN;
- dato atto che, in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale, la ha provveduto al pagamento in favore della sig.ra IN, in data 1 CP_4
marzo 2021, dell'importo di Euro 54.032,53, condannare la sig.ra
[...]
a rimborsare la predetta somma alla o quella che Parte_2 CP_4
dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare la sig.ra a rifondere a Parte_2 NTroparte_2
spese e compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado, oltre alle spese della consulenza svolta in primo grado e sostenute dalla per l'importo CP_4
complessivo di Euro 781,23”.
Dell'appellata/appellante incidentale
“ogni avversaria domanda, istanza e eccezione reietta respingere l'appello interposto da confermando NTroparte_2
integralmente la sentenza n. 43/2021 (rep. n. 221/2021) del Tribunale di
Cremona, e in particolare la condanna della appellante al pagamento, in favore della appellata, dell'importo di euro 44,144.75, oltre interessi e spese legali come da motivazione della sentenza di primo grado;
in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale
accertare e dichiarare la esistenza di un rapporto contrattuale, quantomeno da contatto sociale, fra la IN e il NTroparte_2
accertare e dichiarare la violazione, da parte della appellante, degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., del dovere di diligenza tecnica, dell'art. 2 della Carta,
nonché, parafrasando le parole della Suprema Corte, del dovere di “tenere un
determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri
soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici
doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”; e per l'effetto confermare la condanna del in persona del legale NTroparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della appellata,
dell'importo di euro 44,144.75, oltre interessi e spese legali come da motivazione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi,
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha dichiarato improcedibili le domande proposte da nei confronti Parte_2
della fallita ha condannato NTroparte_3 [...]
a corrispondere all'attrice la somma di € 44.144,75, quale CP_2
differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto dei diamanti e quello che avrebbe corrisposto a prezzi di mercato, oltre interessi, con le decorrenze precisate in parte motiva;
ha condannato l'istituto bancario al pagamento delle spese in favore dell'attrice ed ha posto a suo carico le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
1.1.In particolare il Tribunale:
ha riportato testualmente la vicenda come ricostruita dall'attrice in ordine all'
“investimento in diamanti”, proposto da funzionari del NTroparte_2 acquisto effettuato presso la filiale di Crema dalla NTroparte_3
con cui l'istituto bancario si era impegnato a mettere a
[...]
disposizione la propria clientela verso il pagamento di una percentuale sugli acquisti;
NT ha ritenuto che tra l'attrice e la siano stati stipulati plurimi contratti di vendita, escludendo che si tratti di rapporto contrattuale plurilaterale o bilaterale a parte soggettivamente complessa;
ha escluso l'applicabilità delle disposizioni normative in tema di prodotti finanziari;
ha ritenuto che la condotta dell'istituto bancario abbia contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita in quanto ha Parte_2
appreso della possibilità di acquisto all'interno della filiale, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente
NT della banca che ha curato anche l'invio della offerta alla , i diamanti dovevano essere consegnati presso la stessa filiale;
ha ritenuto che la natura dei contratti, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto, il diritto di disporre liberamente dei beni, il prezzo da corrispondere ove l'acquirente avesse voluto avvalersi per la rivendita della
NT stessa , la mancanza di garanzia circa la esistenza di un profitto realizzabile dalla operazione economica, siano evincibili dalla mera lettura del contratto e non possa essere imputata ad altri l'omessa conoscenza di tali profili, tutti conoscibili dall'attrice con l'ausilio della ordinaria diligenza;
ha escluso la responsabilità in capo all'istituto bancario per divergenza tra la informazione pubblicitaria resa attraverso l'apposita brochure e le pattuizioni negoziali.
Ha, invece, ritenuto imputabile a < NTroparte_2
consistente nella mancata segnalazione all'acquirente della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa indicazione della natura della “quotazione pubblicata
NT da sul Il Sole 24 Ore” di cui alla clausola n. 1 delle “condizioni di
Compravendita”>>.
Ha ritenuto al riguardo che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisca prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, essendo stato in esso rilevato che “il prezzo di
NT vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della
pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione,
certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti
margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche
per l'attività di intermediazione svolta” e che “la quotazione del diamante
NT
pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un parametro tratto
NT da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il prezzo
NT fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali,
aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti
discrezionalmente dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è
NT dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB
equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”. Il Tribunale ha quindi precisato che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito, quale operatore qualificato, di assumere informazioni circa gli elementi utilizzati da al fine della determinazione del prezzo NTroparte_3
dei beni oggetto dei contratti di vendita nonchè di comprendere se i valori monetari indicati nel giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato oltre che di trasmettere tali informazioni all'acquirente.
Ha ritenuto, inoltre, che l'istituto di credito abbia tenuto un comportamento che ha determinato la stipulazione degli accordi aventi ad oggetto i diamanti a condizioni differenti da quelli che sarebbero stati conclusi da un acquirente informato, generando nell'attrice il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato.
Ha, poi, evidenziato che la pattuizione secondo cui “il prezzo di acquisto sarà
determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data di
NT ricevimento della presente proposta di acquisto da parte di , pubblicata
NT a cura di , su il Sole 24 Ore” non permette in alcun modo di comprendere che il valore dei beni era fissato, in realtà, in modo autonomo dalla società
e che il costo delle pietre era sensibilmente NTroparte_3
influenzato da componenti non legate al loro valore intrinseco.
Ha, quindi, ritenuto configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., attesa la condotta consistente nella promozione dei contratti di vendita in mancanza dell'acquisizione e trasmissione delle informazioni: <
di credito si è attivato per facilitare il perfezionamento dei negozi, ponendo in essere un comportamento che ha determinato la stipulazione di accordi a condizioni differenti rispetto a quelli che sarebbero stati conclusi da un acquirente informato>>.
1.2. In ordine alla entità del danno, il Giudicante l'ha quantificata nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei beni e quello che la cliente avrebbe corrisposto a prezzi di mercato, ritenendo irrilevante accertare se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nel contratto, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi.
Ha, poi, prestato adesione alla consulenza tecnica d'ufficio dalla quale è
emerso che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi dall'attrice era pari ad €
43.449,49 (IVA inclusa), valore inferiore al prezzo pagato di € 87.594,24, ed ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del NTroparte_2
danno, della differenza tra detti valori per ad € 44.144,75, oltre interessi.
2. Hanno proposto appello sulla base di quattro motivi. NTroparte_2
2.1. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed Parte_2
ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
2.2. Disposta dal Collegio la notificazione al NTroparte_3
ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
2.3. Alla udienza del 30 ottobre 202 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata riguardo alla ritenuta esistenza di un affidamento in capo alla controparte meritevole di tutela con conseguente accertamento della propria responsabilità per le operazioni di compravendita dei preziosi oggetto di causa circa la correttezza del prezzo di acquisto e la esistenza di oggettive rilevazioni di mercato.
Evidenzia la propria estraneità alla offerta commerciale, ai testi contrattuali,
alla determinazione del prezzo, alla raccolta ed elaborazione e pubblicazione
NT sulla stampa dei prezzi e delle quotazioni relativi ai diamanti offerti da .
Evidenzia che lo stesso Tribunale ha rilevato che essa non era parte del negozio di acquisto e non era tenuta a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni;
la proposta e la brochure evidenziavano il ruolo di mero
“segnalatore” e, la prima, anche la consapevolezza da parte dell'acquirente della mancata assunzione di alcuna responsabilità.
Sottolinea la non linearità della decisione posto che il Tribunale imputa ad essa una violazione di carattere omissivo inerente un preesistente obbligo di diligenza consistente nell'assumere e fornire informazioni circa la congruità
NT dei prezzi offerti da rispetto alle rilevazioni dei mercati e, per altro verso,
non indica la fonte contrattuale di tale obbligo prefigurando una generica violazione del principio del neminen laedere.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la medesima statuizione per avere il Giudicante riconosciuto un affidamento tutelabile in assenza di qualsivoglia prova di un proprio comportamento “attivo”.
Deduce che tale affidamento va escluso in quanto la inesistenza a proprio carico di un obbligo informativo è stata portata a conoscenza attraverso i contratti, né può ritenersi che essa abbia esplicato un'attività promozionale,
diversa da quella di mero segnalatore.
Evidenzia che la controparte non ha formulato richieste di prova circa le deduzioni in punto di fatto sul ruolo disimpegnato da esso istituto e che a ciò
non può supplire il provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza
e il Mercato del 20 settembre 2017, che costituisce un accertamento di carattere generale e che non esenta dall'onere della prova.
3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, l'appellante censura la statuizione relativa alla quantificazione del danno nella differenza fra il prezzo complessivamente pagato per l'acquisto dei diamanti e il “prezzo
medio di vendita” delle gemme nell'importo indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
Deduce che la stima effettuata è stata sottoposta a censura dal proprio consulente di parte e ne riporta le osservazioni che riguardano: l'utilizzo del listino Rapaport che esprime valori di prezzo all'ingrosso, divergenti da quelli della vendita al dettaglio, con aumento per questi ultimi in percentuale compresa tra il 60% e l'80% in ragione dei costi di approvvigionamento, di quelli relativi a imposte e dazi, inerenti polizze assicurative e costi di gestione
NT dell'attività al dettaglio;
l'essere ricompresi nel prezzo praticato da i costi accessori relativi alla polizza assicurativa, alla custodia dei diamanti, al trasporto assicurato da e verso i caveaux della venditrice e i servizi aggiuntivi di custodia.
4.L'appello non è fondato.
4.1. Il tema dell'affidamento ingenerato nell'acquirente e quello del ruolo disimpegnato dall'istituto bancario nell'operazione di acquisto sono strettamente correlati.
L'assunto per cui quest'ultimo avrebbe rivestito il ruolo di mero
“segnalatore”, è infondato, in quanto, come evidenziato nel provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato richiamato dal
Tribunale, l'istituto di credito non si è limitato a trasmettere alla clientela il prodotto e il materiale divulgativo predisposto da altri, ma ha svolto un ruolo attivo, già descritto nella sentenza impugnata, attraverso la compilazione e l'invio dei moduli d'ordine di acquisto dei diamanti, la informativa circa l'esatto importo dell'investimento, la organizzazione degli incontri tra la cliente e la a cui un proprio funzionario ha Parte_3
presenziato.
Il Garante ha evidenziato l'utilizzo da parte delle società di una pratica CP_5
commerciale scorretta per la rappresentazione “parziale, ingannevole e
fuorviante” delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale “bene rifugio, in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità” e delle modalità di determinazione del prezzo prospettato come frutto di “quotazione di
mercato”.
In particolare, la “responsabilità concorrente degli istituti di credito” è stata accertata per avere concluso accordi commerciali con CP_5 CP_2
finalizzati alla vendita dei diamanti che hanno “interessato tutta la rete
Par agenziale … e prevedevano un ritorno economico per le parametrato al
volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava
non solo dall'evidente ritorno economico, ma anche dall'esigenza di
fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come
indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli
accordi e ammesso dalle stesse banche”.
Il provvedimento è stato confermato dal TAR con sentenza n. 10967/2018 e,
da ultimo, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021 sulla base delle seguenti argomentazioni: <la censura è infondata, muovendo da una
premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a
quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della
nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato CP_4
semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale
divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non
può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni
NT contrattuali che regolavano i rapporti con e né NTroparte_6
rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni
ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne
dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge,
invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal CP_7
solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è sufficiente
richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla CP_4
nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto:
NT a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la CP_2
banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il
NT materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari
NT dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte
dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine
all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una
percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso
NT come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire
un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in
cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto
era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel
dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e
nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la
consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela …
l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”.
Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della
pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle
diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei
risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e CP_4
NT l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal
cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento,
NT organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e ,
nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale
NT laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di .
Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo
NT di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con .
E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte
segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto
che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento
fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca>>.
L'accertamento del Garante e il giudicato che si è formato sulle pronunce giudiziali che lo confermano hanno una elevata attitudine a provare la pratica scorretta e l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno, considerando che le modalità con cui si è estrinsecata la vicenda per cui è processo, sulla base della ricostruzione che ne è stata fatta dall'appellata e della documentazione prodotta, ha connotazione identica a quella accertata, che ha interessato, per quanto accertato dal Garante, “tutta la rete agenziale”.
4.2. Le argomentazioni svolte nel gravame, con cui si invoca la estraneità
dell'istituto bancario alla formulazione dell'offerta, alla determinazione del prezzo, alla sua pubblicizzazione, non tengono conto, per un verso, della esclusione del ruolo rivestito di mero “segnalatore” e, per altro verso, della natura extracontrattuale della responsabilità che il Tribunale ha accertato a suo carico.
Riguardo al primo profilo va rilevato che la brochure definisce l'attività della banca come “orientamento della clientela interessata” e lo stesso istututo bancario deduce che la IN “si confrontava” con il suo personale, che offerta, acquisto e consegna sono avvenuti per il tramite del suo personale,
che “metteva in contatto le parti”, e presso i suoi locali. Tali allegazioni contrastano, con evidenza, con il preteso ruolo di mero “segnalatore”.
Riguardo alla responsabilità, essa va ravvisata nell'avere l'istituto bancario dato luogo, attraverso i comportamenti già descritti, alle condizioni nell'ambito delle quali si è realizzato l'acquisto inficiato dalla pratica commerciale scorretta della nonchè nell'avere omesso di fornire CP_5
indicazioni, ovvero omesso di vagliare le informazioni fornite da CP_5
attraverso la brochure presente in filiale, circa il rilevante divario del prezzo di acquisto rispetto al prezzo di mercato. Omissione che ha riguardato anche la natura non “ufficiale”, benché presentata come tale, delle quotazioni dei diamanti pubblicate sui principali quotidiani economici e che rappresentavano, in realtà, solo il listino prezzi della stessa
[...]
pubblicato mediante inserzioni a pagamento. Parte_3
La mancata assunzione del ruolo di contraente nell'acquisto e le previsioni contenute nei documenti pubblicitari, presenti in filiale (che prevedevano che
“informazioni più approfondite” potessero essere richieste dalla cliente solo
NT alla ) non esentano di certo l'istituto bancario (che dalla vendita ha conseguito anche una provvigione e che, come esposto, ha svolto attività
nelle diverse fasi dell'acquisto) dal rispetto dell'obbligo generale di correttezza e buona fede, tanto più pregnante a fronte del suo ruolo di operatore professionale qualificato.
Con il proprio comportamento, commissivo e omissivo, l'istituto bancario ha
NT interferito nel contratto concluso tra la sua cliente e la : prendendo parte attiva in ogni fase della promozione, dell'offerta e dell'acquisto ha contribuito a creare una aspettativa di serietà e di correttezza della intera operazione, omettendo di tenere una condotta diligente e prudente a tutela della propria cliente o, quanto meno, volta a non procurale un danno ingiusto.
Il dovere di buona fede e correttezza, declinato in termini oggettivi, deve orientare non solo il comportamento dei contraenti e costituisce limite,
attraverso la norma generale dell'art. 2043 cod.civ., di qualunque attività; la banca è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, la quale assume i connotati dell'illecito ed ha procurato alla
IN il danno patrimoniale consistente nel rilevante scarto tra il valore di mercato dei diamanti ed il prezzo d'acquisto. E', quindi, infondata anche la prospettazione dell'appellante circa la insussistenza di nesso eziologico per la sua pretesa estraneità al contratto di acquisto.
Quanto all'invocato principio di autoresponsabilità a carico della cliente,
ricordati gli obblighi informativi quali declinati dall'art. 5 terzo comma d.lgs.
n. 206/2005, va ribadito l'affidamento da essa riposto in ragione del contesto e delle modalità che hanno connotato l'acquisto, in assenza, in capo ad essa,
delle cognizioni necessarie per verificare l'effettivo valore delle pietre né,
tanto meno, per rendersi conto della unilateralità delle pretese quotazioni
“ufficiali”.
5. Quanto, infine, al profilo relativo alla quantificazione del danno va rilevato che il consulente d'ufficio ha adeguatamente risposto alle analitiche osservazioni del consulente di parte dell'istituto bancario nella propria relazione;
la mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal consulente d'ufficio in replica, esime da qualsiasi ulteriore disamina. E'
ben possibile che anche all'esito di tali risposte permangano ambiti dubbi, in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili, ma in questo caso è onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Nel caso in esame il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte: ha già considerato che il listino Rapaport esprime i valori di prezzo all'ingrosso ed ha applicato, proprio tenendo conto che si tratta di una vendita al dettaglio, un ricarico maggiore del 50%; ha specificato che è
difficile che le percentuali di ricarico corrispondano a quelle indicate dal consulente di parte perché comunque il prezzo è determinato dalla concorrenza e il ricarico viene applicato in modo piuttosto uniforme;
ha riferito che i costi relativi ad imposte, dazi, assicurazione e trasporto sono a carico del grossista e non incidono sul prezzo medio di vendita e che i servizi aggiuntivi, quale quello della custodia dei diamanti, non rientrano nei prezzi di mercato.
L'appellante, richiamandosi alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente e motivato, non offre al collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva.
Riguardo al profilo inerente ai costi di custodia, va solo aggiunto che è
infondata la pretesa di vedere valorizzato un costo che non è stato giammai rappresentato alla cliente né quantificato in modo autonomo rispetto al prezzo corrisposto.
6. Pertanto, l'appello va rigettato, con assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del NTroparte_2
Tribunale di Cremona n. 43/2021 e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da;
Parte_2
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.058,00per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.320/2021
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 320/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
30/10/2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1
con il patrocinio degli avv.ti Goffi Daniele, Delli NTroparte_2
bancario, cassetta di OC CO, Lombardi Giuseppe e Tremolada Francesca Benedetta sicurezza, apertura di APPELLANTE credito bancario) c o n t r o
Codice: 140041 MARTINELLI con il patrocinio dell'avv. Duva Cristiano Parte_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NTroparte_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 43/2021 pubblicata in data 11 febbraio 2021 e notificata in data 15 marzo 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e pronunciate le declaratorie del caso, così giudicare:
in accoglimento del primo e/o del secondo motivo d'appello:
- riformare la sentenza rimuovendo la condanna al risarcimento del danno disposta dal Tribunale di Cremona e rigettando tutte le domande formulate dall'attrice sig.ra in ragione della loro infondatezza;
Parte_2
in subordine, per la denegata ipotesi in cui si ritenga di confermare la statuizione del Tribunale che riconosce l'an del diritto al risarcimento del danno in favore della sig.ra IN,
in accoglimento del terzo motivo d'appello:
- riformare la sentenza del Tribunale di Cremona nella parte in cui ha determinato il danno nella misura di Euro 44.144,75 (oltre a interessi legali dalla data dei singoli acquisti a quella di pubblicazione della sentenza e interessi corrispettivi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo ), disponendo, occorrendo, una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stabilire l'entità del danno subito dalla sig.ra IN, tenuto conto anche del ricarico che viene usualmente praticato nelle vendite al dettaglio dei diamanti, nonché dei servizi accessori che facevano parte dell'offerta di
NTroparte_3
in ogni caso:
- dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare, perché infondato, l'appello incidentale proposto dalla sig.ra IN;
- dato atto che, in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale, la ha provveduto al pagamento in favore della sig.ra IN, in data 1 CP_4
marzo 2021, dell'importo di Euro 54.032,53, condannare la sig.ra
[...]
a rimborsare la predetta somma alla o quella che Parte_2 CP_4
dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare la sig.ra a rifondere a Parte_2 NTroparte_2
spese e compensi di lite (oltre IVA e CPA come per legge) relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado, oltre alle spese della consulenza svolta in primo grado e sostenute dalla per l'importo CP_4
complessivo di Euro 781,23”.
Dell'appellata/appellante incidentale
“ogni avversaria domanda, istanza e eccezione reietta respingere l'appello interposto da confermando NTroparte_2
integralmente la sentenza n. 43/2021 (rep. n. 221/2021) del Tribunale di
Cremona, e in particolare la condanna della appellante al pagamento, in favore della appellata, dell'importo di euro 44,144.75, oltre interessi e spese legali come da motivazione della sentenza di primo grado;
in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale
accertare e dichiarare la esistenza di un rapporto contrattuale, quantomeno da contatto sociale, fra la IN e il NTroparte_2
accertare e dichiarare la violazione, da parte della appellante, degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., del dovere di diligenza tecnica, dell'art. 2 della Carta,
nonché, parafrasando le parole della Suprema Corte, del dovere di “tenere un
determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri
soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici
doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto”; e per l'effetto confermare la condanna del in persona del legale NTroparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della appellata,
dell'importo di euro 44,144.75, oltre interessi e spese legali come da motivazione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi,
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha dichiarato improcedibili le domande proposte da nei confronti Parte_2
della fallita ha condannato NTroparte_3 [...]
a corrispondere all'attrice la somma di € 44.144,75, quale CP_2
differenza tra il prezzo pagato dall'attrice per l'acquisto dei diamanti e quello che avrebbe corrisposto a prezzi di mercato, oltre interessi, con le decorrenze precisate in parte motiva;
ha condannato l'istituto bancario al pagamento delle spese in favore dell'attrice ed ha posto a suo carico le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
1.1.In particolare il Tribunale:
ha riportato testualmente la vicenda come ricostruita dall'attrice in ordine all'
“investimento in diamanti”, proposto da funzionari del NTroparte_2 acquisto effettuato presso la filiale di Crema dalla NTroparte_3
con cui l'istituto bancario si era impegnato a mettere a
[...]
disposizione la propria clientela verso il pagamento di una percentuale sugli acquisti;
NT ha ritenuto che tra l'attrice e la siano stati stipulati plurimi contratti di vendita, escludendo che si tratti di rapporto contrattuale plurilaterale o bilaterale a parte soggettivamente complessa;
ha escluso l'applicabilità delle disposizioni normative in tema di prodotti finanziari;
ha ritenuto che la condotta dell'istituto bancario abbia contribuito alla stipulazione dei contratti di vendita in quanto ha Parte_2
appreso della possibilità di acquisto all'interno della filiale, la proposta contrattuale è stata formulata alla presenza e con l'ausilio di un dipendente
NT della banca che ha curato anche l'invio della offerta alla , i diamanti dovevano essere consegnati presso la stessa filiale;
ha ritenuto che la natura dei contratti, l'inesistenza di un'obbligazione di riacquisto, il diritto di disporre liberamente dei beni, il prezzo da corrispondere ove l'acquirente avesse voluto avvalersi per la rivendita della
NT stessa , la mancanza di garanzia circa la esistenza di un profitto realizzabile dalla operazione economica, siano evincibili dalla mera lettura del contratto e non possa essere imputata ad altri l'omessa conoscenza di tali profili, tutti conoscibili dall'attrice con l'ausilio della ordinaria diligenza;
ha escluso la responsabilità in capo all'istituto bancario per divergenza tra la informazione pubblicitaria resa attraverso l'apposita brochure e le pattuizioni negoziali.
Ha, invece, ritenuto imputabile a < NTroparte_2
consistente nella mancata segnalazione all'acquirente della rilevante difformità del prezzo d'acquisto del diamante rispetto al valore di mercato del bene e nell'omessa indicazione della natura della “quotazione pubblicata
NT da sul Il Sole 24 Ore” di cui alla clausola n. 1 delle “condizioni di
Compravendita”>>.
Ha ritenuto al riguardo che il provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato costituisca prova privilegiata in relazione alla sussistenza del fatto accertato, essendo stato in esso rilevato che “il prezzo di
NT vendita stabilito da è riferibile solo in parte minoritaria al valore della
pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione,
certificazione, trasporto e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti
margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche
per l'attività di intermediazione svolta” e che “la quotazione del diamante
NT
pubblicata periodicamente sul Sole 24 Ore non è un parametro tratto
NT da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura di : è soltanto il prezzo
NT fissato autonomamente da secondo le proprie convenienze commerciali,
aumentato progressivamente nel tempo sulla base di parametri definiti
discrezionalmente dalla società. La fonte delle “quotazione” dei diamanti è
NT dunque la stessa e la pubblicazione delle cd. quotazioni a cura di IDB
equivale alla pubblicazione a pagamento del proprio listino prezzi”. Il Tribunale ha quindi precisato che una condotta conforme agli esigibili canoni di diligenza avrebbe imposto all'istituto di credito, quale operatore qualificato, di assumere informazioni circa gli elementi utilizzati da al fine della determinazione del prezzo NTroparte_3
dei beni oggetto dei contratti di vendita nonchè di comprendere se i valori monetari indicati nel giornale “il Sole 24 Ore” fossero parametrati a quotazioni di mercato oltre che di trasmettere tali informazioni all'acquirente.
Ha ritenuto, inoltre, che l'istituto di credito abbia tenuto un comportamento che ha determinato la stipulazione degli accordi aventi ad oggetto i diamanti a condizioni differenti da quelli che sarebbero stati conclusi da un acquirente informato, generando nell'attrice il legittimo affidamento circa la correttezza del prezzo d'acquisto dei diamanti e l'esistenza di rilevazioni oggettive di mercato.
Ha, poi, evidenziato che la pattuizione secondo cui “il prezzo di acquisto sarà
determinato sulla base dell'ultima quotazione disponibile alla data di
NT ricevimento della presente proposta di acquisto da parte di , pubblicata
NT a cura di , su il Sole 24 Ore” non permette in alcun modo di comprendere che il valore dei beni era fissato, in realtà, in modo autonomo dalla società
e che il costo delle pietre era sensibilmente NTroparte_3
influenzato da componenti non legate al loro valore intrinseco.
Ha, quindi, ritenuto configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., attesa la condotta consistente nella promozione dei contratti di vendita in mancanza dell'acquisizione e trasmissione delle informazioni: <
di credito si è attivato per facilitare il perfezionamento dei negozi, ponendo in essere un comportamento che ha determinato la stipulazione di accordi a condizioni differenti rispetto a quelli che sarebbero stati conclusi da un acquirente informato>>.
1.2. In ordine alla entità del danno, il Giudicante l'ha quantificata nella differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei beni e quello che la cliente avrebbe corrisposto a prezzi di mercato, ritenendo irrilevante accertare se i diamanti abbiano o meno le qualità indicate nel contratto, poiché l'istituto di credito non era parte del negozio e non era tenuto a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni originate da un accordo stipulato da soggetti terzi.
Ha, poi, prestato adesione alla consulenza tecnica d'ufficio dalla quale è
emerso che il prezzo medio di vendita al dettaglio di diamanti aventi le stesse caratteristiche di quelle indicate nei negozi conclusi dall'attrice era pari ad €
43.449,49 (IVA inclusa), valore inferiore al prezzo pagato di € 87.594,24, ed ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del NTroparte_2
danno, della differenza tra detti valori per ad € 44.144,75, oltre interessi.
2. Hanno proposto appello sulla base di quattro motivi. NTroparte_2
2.1. si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello ed Parte_2
ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
2.2. Disposta dal Collegio la notificazione al NTroparte_3
ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
2.3. Alla udienza del 30 ottobre 202 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata riguardo alla ritenuta esistenza di un affidamento in capo alla controparte meritevole di tutela con conseguente accertamento della propria responsabilità per le operazioni di compravendita dei preziosi oggetto di causa circa la correttezza del prezzo di acquisto e la esistenza di oggettive rilevazioni di mercato.
Evidenzia la propria estraneità alla offerta commerciale, ai testi contrattuali,
alla determinazione del prezzo, alla raccolta ed elaborazione e pubblicazione
NT sulla stampa dei prezzi e delle quotazioni relativi ai diamanti offerti da .
Evidenzia che lo stesso Tribunale ha rilevato che essa non era parte del negozio di acquisto e non era tenuta a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni;
la proposta e la brochure evidenziavano il ruolo di mero
“segnalatore” e, la prima, anche la consapevolezza da parte dell'acquirente della mancata assunzione di alcuna responsabilità.
Sottolinea la non linearità della decisione posto che il Tribunale imputa ad essa una violazione di carattere omissivo inerente un preesistente obbligo di diligenza consistente nell'assumere e fornire informazioni circa la congruità
NT dei prezzi offerti da rispetto alle rilevazioni dei mercati e, per altro verso,
non indica la fonte contrattuale di tale obbligo prefigurando una generica violazione del principio del neminen laedere.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la medesima statuizione per avere il Giudicante riconosciuto un affidamento tutelabile in assenza di qualsivoglia prova di un proprio comportamento “attivo”.
Deduce che tale affidamento va escluso in quanto la inesistenza a proprio carico di un obbligo informativo è stata portata a conoscenza attraverso i contratti, né può ritenersi che essa abbia esplicato un'attività promozionale,
diversa da quella di mero segnalatore.
Evidenzia che la controparte non ha formulato richieste di prova circa le deduzioni in punto di fatto sul ruolo disimpegnato da esso istituto e che a ciò
non può supplire il provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza
e il Mercato del 20 settembre 2017, che costituisce un accertamento di carattere generale e che non esenta dall'onere della prova.
3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, l'appellante censura la statuizione relativa alla quantificazione del danno nella differenza fra il prezzo complessivamente pagato per l'acquisto dei diamanti e il “prezzo
medio di vendita” delle gemme nell'importo indicato dal consulente tecnico d'ufficio.
Deduce che la stima effettuata è stata sottoposta a censura dal proprio consulente di parte e ne riporta le osservazioni che riguardano: l'utilizzo del listino Rapaport che esprime valori di prezzo all'ingrosso, divergenti da quelli della vendita al dettaglio, con aumento per questi ultimi in percentuale compresa tra il 60% e l'80% in ragione dei costi di approvvigionamento, di quelli relativi a imposte e dazi, inerenti polizze assicurative e costi di gestione
NT dell'attività al dettaglio;
l'essere ricompresi nel prezzo praticato da i costi accessori relativi alla polizza assicurativa, alla custodia dei diamanti, al trasporto assicurato da e verso i caveaux della venditrice e i servizi aggiuntivi di custodia.
4.L'appello non è fondato.
4.1. Il tema dell'affidamento ingenerato nell'acquirente e quello del ruolo disimpegnato dall'istituto bancario nell'operazione di acquisto sono strettamente correlati.
L'assunto per cui quest'ultimo avrebbe rivestito il ruolo di mero
“segnalatore”, è infondato, in quanto, come evidenziato nel provvedimento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del mercato richiamato dal
Tribunale, l'istituto di credito non si è limitato a trasmettere alla clientela il prodotto e il materiale divulgativo predisposto da altri, ma ha svolto un ruolo attivo, già descritto nella sentenza impugnata, attraverso la compilazione e l'invio dei moduli d'ordine di acquisto dei diamanti, la informativa circa l'esatto importo dell'investimento, la organizzazione degli incontri tra la cliente e la a cui un proprio funzionario ha Parte_3
presenziato.
Il Garante ha evidenziato l'utilizzo da parte delle società di una pratica CP_5
commerciale scorretta per la rappresentazione “parziale, ingannevole e
fuorviante” delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale “bene rifugio, in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità” e delle modalità di determinazione del prezzo prospettato come frutto di “quotazione di
mercato”.
In particolare, la “responsabilità concorrente degli istituti di credito” è stata accertata per avere concluso accordi commerciali con CP_5 CP_2
finalizzati alla vendita dei diamanti che hanno “interessato tutta la rete
Par agenziale … e prevedevano un ritorno economico per le parametrato al
volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava
non solo dall'evidente ritorno economico, ma anche dall'esigenza di
fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come
indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli
accordi e ammesso dalle stesse banche”.
Il provvedimento è stato confermato dal TAR con sentenza n. 10967/2018 e,
da ultimo, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2081/2021 sulla base delle seguenti argomentazioni: <la censura è infondata, muovendo da una
premessa errata, ovvero che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a
quella di mero “segnalatore”. Deve, invero, escludersi che il ruolo della
nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato CP_4
semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale
divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non
può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni
NT contrattuali che regolavano i rapporti con e né NTroparte_6
rileva che l'appellante non abbia mai partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni
ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le circolari interne
dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge,
invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal CP_7
solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è sufficiente
richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla CP_4
nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto:
NT a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la CP_2
banca era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il
NT materiale divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari
NT dell'istituto a inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte
dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine
all'esatto ammontare dell'operazione;
b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una
percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso
NT come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire
un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in
cassette di sicurezza);
c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto
era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel
dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e
nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la
consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela …
l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”.
Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della
pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle
diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei
risparmiatori. Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e CP_4
NT l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal
cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento,
NT organizzavano e presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e ,
nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale
NT laddove il cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di .
Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo
NT di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con .
E' dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte
segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto
che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento
fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca>>.
L'accertamento del Garante e il giudicato che si è formato sulle pronunce giudiziali che lo confermano hanno una elevata attitudine a provare la pratica scorretta e l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno, considerando che le modalità con cui si è estrinsecata la vicenda per cui è processo, sulla base della ricostruzione che ne è stata fatta dall'appellata e della documentazione prodotta, ha connotazione identica a quella accertata, che ha interessato, per quanto accertato dal Garante, “tutta la rete agenziale”.
4.2. Le argomentazioni svolte nel gravame, con cui si invoca la estraneità
dell'istituto bancario alla formulazione dell'offerta, alla determinazione del prezzo, alla sua pubblicizzazione, non tengono conto, per un verso, della esclusione del ruolo rivestito di mero “segnalatore” e, per altro verso, della natura extracontrattuale della responsabilità che il Tribunale ha accertato a suo carico.
Riguardo al primo profilo va rilevato che la brochure definisce l'attività della banca come “orientamento della clientela interessata” e lo stesso istututo bancario deduce che la IN “si confrontava” con il suo personale, che offerta, acquisto e consegna sono avvenuti per il tramite del suo personale,
che “metteva in contatto le parti”, e presso i suoi locali. Tali allegazioni contrastano, con evidenza, con il preteso ruolo di mero “segnalatore”.
Riguardo alla responsabilità, essa va ravvisata nell'avere l'istituto bancario dato luogo, attraverso i comportamenti già descritti, alle condizioni nell'ambito delle quali si è realizzato l'acquisto inficiato dalla pratica commerciale scorretta della nonchè nell'avere omesso di fornire CP_5
indicazioni, ovvero omesso di vagliare le informazioni fornite da CP_5
attraverso la brochure presente in filiale, circa il rilevante divario del prezzo di acquisto rispetto al prezzo di mercato. Omissione che ha riguardato anche la natura non “ufficiale”, benché presentata come tale, delle quotazioni dei diamanti pubblicate sui principali quotidiani economici e che rappresentavano, in realtà, solo il listino prezzi della stessa
[...]
pubblicato mediante inserzioni a pagamento. Parte_3
La mancata assunzione del ruolo di contraente nell'acquisto e le previsioni contenute nei documenti pubblicitari, presenti in filiale (che prevedevano che
“informazioni più approfondite” potessero essere richieste dalla cliente solo
NT alla ) non esentano di certo l'istituto bancario (che dalla vendita ha conseguito anche una provvigione e che, come esposto, ha svolto attività
nelle diverse fasi dell'acquisto) dal rispetto dell'obbligo generale di correttezza e buona fede, tanto più pregnante a fronte del suo ruolo di operatore professionale qualificato.
Con il proprio comportamento, commissivo e omissivo, l'istituto bancario ha
NT interferito nel contratto concluso tra la sua cliente e la : prendendo parte attiva in ogni fase della promozione, dell'offerta e dell'acquisto ha contribuito a creare una aspettativa di serietà e di correttezza della intera operazione, omettendo di tenere una condotta diligente e prudente a tutela della propria cliente o, quanto meno, volta a non procurale un danno ingiusto.
Il dovere di buona fede e correttezza, declinato in termini oggettivi, deve orientare non solo il comportamento dei contraenti e costituisce limite,
attraverso la norma generale dell'art. 2043 cod.civ., di qualunque attività; la banca è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, la quale assume i connotati dell'illecito ed ha procurato alla
IN il danno patrimoniale consistente nel rilevante scarto tra il valore di mercato dei diamanti ed il prezzo d'acquisto. E', quindi, infondata anche la prospettazione dell'appellante circa la insussistenza di nesso eziologico per la sua pretesa estraneità al contratto di acquisto.
Quanto all'invocato principio di autoresponsabilità a carico della cliente,
ricordati gli obblighi informativi quali declinati dall'art. 5 terzo comma d.lgs.
n. 206/2005, va ribadito l'affidamento da essa riposto in ragione del contesto e delle modalità che hanno connotato l'acquisto, in assenza, in capo ad essa,
delle cognizioni necessarie per verificare l'effettivo valore delle pietre né,
tanto meno, per rendersi conto della unilateralità delle pretese quotazioni
“ufficiali”.
5. Quanto, infine, al profilo relativo alla quantificazione del danno va rilevato che il consulente d'ufficio ha adeguatamente risposto alle analitiche osservazioni del consulente di parte dell'istituto bancario nella propria relazione;
la mera riproposizione delle medesime osservazioni già svolte dal proprio consulente, senza confrontarsi con le risposte e integrazioni svolte dal consulente d'ufficio in replica, esime da qualsiasi ulteriore disamina. E'
ben possibile che anche all'esito di tali risposte permangano ambiti dubbi, in quanto non adeguatamente analizzati dal consulente d'ufficio o in quanto non condivisibili, ma in questo caso è onere della parte individuare puntualmente a quali tra osservazioni e richieste di chiarimenti tempestivamente formulate non sia stata data integrale risposta e replicare alle risposte e integrazioni svolte dal CTU.
Nel caso in esame il consulente d'ufficio, in replica alle osservazioni del consulente di parte: ha già considerato che il listino Rapaport esprime i valori di prezzo all'ingrosso ed ha applicato, proprio tenendo conto che si tratta di una vendita al dettaglio, un ricarico maggiore del 50%; ha specificato che è
difficile che le percentuali di ricarico corrispondano a quelle indicate dal consulente di parte perché comunque il prezzo è determinato dalla concorrenza e il ricarico viene applicato in modo piuttosto uniforme;
ha riferito che i costi relativi ad imposte, dazi, assicurazione e trasporto sono a carico del grossista e non incidono sul prezzo medio di vendita e che i servizi aggiuntivi, quale quello della custodia dei diamanti, non rientrano nei prezzi di mercato.
L'appellante, richiamandosi alle osservazioni del consulente di parte, alle quali il consulente d'ufficio ha risposto in modo esauriente e motivato, non offre al collegio alcun elemento obiettivo che possa indurre a dissociarsi da tali conclusioni, ovvero a ritenere la replica del consulente d'ufficio non esaustiva.
Riguardo al profilo inerente ai costi di custodia, va solo aggiunto che è
infondata la pretesa di vedere valorizzato un costo che non è stato giammai rappresentato alla cliente né quantificato in modo autonomo rispetto al prezzo corrisposto.
6. Pertanto, l'appello va rigettato, con assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
6.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 26.001 a € 52.000) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del NTroparte_2
Tribunale di Cremona n. 43/2021 e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da;
Parte_2
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 2.058,00per la “fase di studio”, € 1.418,00 per la “fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase di trattazione” ed € 3.470,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele