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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8709 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato AGNESE LAROSA, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MATILDE PIERI NERLI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 16/12/2025):
1 “Concludono quindi congiuntamente chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto in data 19.11.2025 e successivamente depositato da entrambe le parti. Spese compensate tra le parti”; conclusioni come da accordo sottoscritto il 19/11/2025: “1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. Le parti dichiarano di avere concordato che la signora verserà ai sig. Parte_1 quale assegno di mantenimento, la somma mensile di €1.200,00 Controparte_1
(milleduecento, 00) rivalutabili annualmente su base Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che il sig. comunicherà al più presto;
a seguito della messa CP_1 in esecuzione del presente accordo, il signor restituirà alla signora la CP_1 Pt_1 carta Bancomat attualmente in sue mani;
3. Il sig. si impegna a presentare domanda per l'ottenimento della pensione CP_1 sociale e ove dovesse essere accolta anche parzialmente, le parti concordano che l'assegno di mantenimento versato dalla signora sarà ridotto proporzionalmente Pt_1 al quantum della pensione sociale ottenuta ma in modo che comunque la somma mensile complessiva (fra assegno di mantenimento e quota pensione sociale) nella disponibilità del sig. non sia inferiore ad € 1.200,00; CP_1
4. I beni mobili in comproprietà dei coniugi e alcuni beni personali del sig. CP_1 sono conservati in un deposito (Silea, Via Baccio da Montelupo-Firenze), pagato dalla signora In accordo fra i coniugi, tali beni saranno venduti dalla signora Pt_1 Pt_1 incluso l'orologio IR RE rimasto nella casa di Lungarno del Tempio, 40 dove i coniugi vivevano, e le somme ricavate suddivise al 50%: i denari ricavati dalla vendita dei beni personali del sig. saranno invece versate interamente al medesimo;
CP_1
5. La signora presterà al sig. la somma di € 850,00 affinché egli possa Pt_1 CP_1 acquistare una macchina fotografica;
il sig. si impegna a rimborsare il prestito CP_1 dopo la vendita dell'orologio IR RE, autorizzando la signora a Pt_1 decurtare la somma di € 850,00 dalla cifra ottenuta dalla vendita.
Le Parti chiedono inoltre che
Il Tribunale Ordinario di Firenze Voglia all'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, rimettere la causa nel
2 ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e
DICHIARARE
Lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori (C.F. Parte_1 [...]
) nata a [...] il [...] e residente in [...], Lungarno del C.F._3
Tempio n.c. 40 e (C.F. ) nato a [...] il 26 Controparte_1 CodiceFiscale_4 maggio 1954 e residente in [...] atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma – Atto n. 188 p. 1 anno 2000 del comune di
Roma – alle seguenti condizioni:
6. la signora verserà quale assegno di divorzio al sig. Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento,00) rivalutabili annualmente su base Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che il sig. comunicherà al CP_1 più presto. Ove il sig. abbia ottenuto la pensione sociale, le parti concordano CP_1 che l'assegno di divorzio versato alla signora sarà ridotto proporzionalmente al Pt_1 quantum della pensione sociale ottenuta ma in modo che comunque la somma mensile complessiva (fra assegno di mantenimento e quota pensione sociale) nella disponibilità del sig. non sia inferiore ad € 1.200,00; CP_1
Dando mandato alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente ufficio dello stato civile per procedere alla trascrizione della emananda sentenza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15/07/2025, ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale e, successivamente al perfezionarsi dei necessari presupposti, il divorzio da , il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda di separazione e di divorzio e chiedendo un assegno separativo.
All'udienza del 16/12/2025, su accordo delle parti i procuratori hanno concluso in conformità all'accordo sottoscritto in data 19/11/2025, come in epigrafe riportato.
3 2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e vertente su diritti disponibili, in assenza di prole minorenne.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE (FI), Parte_1 il 30/03/1959, e , n. a ROMA (RM), il 26/05/1954 (matrimonio Controparte_1 contratto a Roma (RO) il 29/01/2000, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FIRENZE (FI) al n. 24, parte 2, serie C2, anno 2000);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8709 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato AGNESE LAROSA, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato MATILDE PIERI NERLI, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale udienza del 16/12/2025):
1 “Concludono quindi congiuntamente chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto in data 19.11.2025 e successivamente depositato da entrambe le parti. Spese compensate tra le parti”; conclusioni come da accordo sottoscritto il 19/11/2025: “1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. Le parti dichiarano di avere concordato che la signora verserà ai sig. Parte_1 quale assegno di mantenimento, la somma mensile di €1.200,00 Controparte_1
(milleduecento, 00) rivalutabili annualmente su base Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che il sig. comunicherà al più presto;
a seguito della messa CP_1 in esecuzione del presente accordo, il signor restituirà alla signora la CP_1 Pt_1 carta Bancomat attualmente in sue mani;
3. Il sig. si impegna a presentare domanda per l'ottenimento della pensione CP_1 sociale e ove dovesse essere accolta anche parzialmente, le parti concordano che l'assegno di mantenimento versato dalla signora sarà ridotto proporzionalmente Pt_1 al quantum della pensione sociale ottenuta ma in modo che comunque la somma mensile complessiva (fra assegno di mantenimento e quota pensione sociale) nella disponibilità del sig. non sia inferiore ad € 1.200,00; CP_1
4. I beni mobili in comproprietà dei coniugi e alcuni beni personali del sig. CP_1 sono conservati in un deposito (Silea, Via Baccio da Montelupo-Firenze), pagato dalla signora In accordo fra i coniugi, tali beni saranno venduti dalla signora Pt_1 Pt_1 incluso l'orologio IR RE rimasto nella casa di Lungarno del Tempio, 40 dove i coniugi vivevano, e le somme ricavate suddivise al 50%: i denari ricavati dalla vendita dei beni personali del sig. saranno invece versate interamente al medesimo;
CP_1
5. La signora presterà al sig. la somma di € 850,00 affinché egli possa Pt_1 CP_1 acquistare una macchina fotografica;
il sig. si impegna a rimborsare il prestito CP_1 dopo la vendita dell'orologio IR RE, autorizzando la signora a Pt_1 decurtare la somma di € 850,00 dalla cifra ottenuta dalla vendita.
Le Parti chiedono inoltre che
Il Tribunale Ordinario di Firenze Voglia all'esito del passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, rimettere la causa nel
2 ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e
DICHIARARE
Lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori (C.F. Parte_1 [...]
) nata a [...] il [...] e residente in [...], Lungarno del C.F._3
Tempio n.c. 40 e (C.F. ) nato a [...] il 26 Controparte_1 CodiceFiscale_4 maggio 1954 e residente in [...] atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma – Atto n. 188 p. 1 anno 2000 del comune di
Roma – alle seguenti condizioni:
6. la signora verserà quale assegno di divorzio al sig. Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 1.200,00 (milleduecento,00) rivalutabili annualmente su base Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese all'IBAN che il sig. comunicherà al CP_1 più presto. Ove il sig. abbia ottenuto la pensione sociale, le parti concordano CP_1 che l'assegno di divorzio versato alla signora sarà ridotto proporzionalmente al Pt_1 quantum della pensione sociale ottenuta ma in modo che comunque la somma mensile complessiva (fra assegno di mantenimento e quota pensione sociale) nella disponibilità del sig. non sia inferiore ad € 1.200,00; CP_1
Dando mandato alla Cancelleria di trasmettere la sentenza al competente ufficio dello stato civile per procedere alla trascrizione della emananda sentenza”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15/07/2025, ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare la separazione personale e, successivamente al perfezionarsi dei necessari presupposti, il divorzio da , il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda di separazione e di divorzio e chiedendo un assegno separativo.
All'udienza del 16/12/2025, su accordo delle parti i procuratori hanno concluso in conformità all'accordo sottoscritto in data 19/11/2025, come in epigrafe riportato.
3 2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da alcuni mesi, durante i quali essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e vertente su diritti disponibili, in assenza di prole minorenne.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
Il giudizio deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE (FI), Parte_1 il 30/03/1959, e , n. a ROMA (RM), il 26/05/1954 (matrimonio Controparte_1 contratto a Roma (RO) il 29/01/2000, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di FIRENZE (FI) al n. 24, parte 2, serie C2, anno 2000);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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