Articolo 10 della Legge 8 agosto 1985, n. 443
Articolo 9Articolo 11
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8 settembre 1985
Art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato

La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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