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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 26897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, iscritto con ricorso depositato in data 22.07.2024 tra
1) , nata Cagliari, il 22.02.1977, residente in [...], Pogliano Milanese Parte_1
(MI), cittadina italiana, C.F. con l'Avv. Adelina Iozzo presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio telematico
Contro
2) nato a [...], il [...], residente in [...], Pogliano Milanese Parte_2
(MI), cittadino italiano, C.F. , con l'Avv. Angela Liquindoli presso la quale C.F._2 ha eletto domicilio telematico pronuncia la seguente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Seregno (MI), il 26/09/2003 anno 2003, atto n. 3, parte I
In comunione legale dei beni
Con i seguenti figli:
, NATO IL 06.02.2010 Per_1
, NATA IL 22.03.2014 Per_2
FATTO
Con ricorso giudiziale ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 22.07.2024, la Sig.ra Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione e, trascorsi i termini di legge, lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori;
assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico del Sig. , l'obbligo di Parte_2 contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 750,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 07.11.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è Parte_2 associato alle domande in punto di separazione e divorzio, manifestando il raggiungimento di un accordo con la controparte per le restanti domande
Con istanza congiunta del 19.11.2024, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., volendo il recepimento del seguente accordo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (Codice Fiscale Parte_1
con (Codice Fiscale ) in CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4 data 26/09/2003 trascritto nel registro degli atti del Comune di Seregno al n. 33 Parte 1 Serie ignota Anno 2003, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza.
3) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) la casa coniugale, sita in Pogliano Milanese, Via Roma n. 24, viene assegnata alla madre, quale genitore collocatario dei minori;
5) il Signor verserà mensilmente alla Signora la somma complessiva di Parte_2 Pt_1
€ 600 (€ 300 per ciascun figlio) a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli e Per_1
; Per_2
6) il Signor verserà, altresì, alla Signora la somma mensile di € 90,00 per Parte_2 Pt_1 dieci mesi all'anno (dal mese di settembre di ogni anno al mese di giugno dell'anno successivo) a titolo di concorso per le spese di baby sitter, oltre al 50% delle spese per l'oratorio e/o centro estivo dei due figli. Tutte le ulteriori spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli verranno suddivise fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Milano;
7) l'assegno Unico ed Universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
8) i figli trascorreranno con il padre week-end alternati, a partire dal pomeriggio del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre ad una sera infrasettimanale, di preferenza il giorno di martedì, allorquando ceneranno e pernotteranno presso il padre. Durante le settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il Signor li potrà vedere e tenere con sé due Parte_2 sere consecutive infrasettimanali, allorquando i figli ceneranno e pernotteranno presso l'abitazione paterna;
9) durante le vacanze estive, tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive;
periodo, che verrà previamente concordato fra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
10) durate le festività di Natale e fine anno, i figli trascorreranno ogni anno con il padre un periodo di una settimana, alternata di anno in anno con la madre, a cavallo tra Natale e
Capodanno. Tutte le ulteriori festività e compleanni verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
11) in ogni caso, per quanto riguarda la gestione dei figli, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per la loro migliore gestione, tenendo in debita considerazione anche i loro impegni scolastici nonché gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra loro in relazione ad ogni richiesta;
Con Decreto del 28.11.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti, con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. e, infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte depositate nei termini prescritti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Seregno (MI) in data 26.09.2003;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione dei beni. 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Fulvia De Luca Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata, iscritto con ricorso depositato in data 22.07.2024 tra
1) , nata Cagliari, il 22.02.1977, residente in [...], Pogliano Milanese Parte_1
(MI), cittadina italiana, C.F. con l'Avv. Adelina Iozzo presso la quale ha C.F._1 eletto domicilio telematico
Contro
2) nato a [...], il [...], residente in [...], Pogliano Milanese Parte_2
(MI), cittadino italiano, C.F. , con l'Avv. Angela Liquindoli presso la quale C.F._2 ha eletto domicilio telematico pronuncia la seguente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Seregno (MI), il 26/09/2003 anno 2003, atto n. 3, parte I
In comunione legale dei beni
Con i seguenti figli:
, NATO IL 06.02.2010 Per_1
, NATA IL 22.03.2014 Per_2
FATTO
Con ricorso giudiziale ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato in data 22.07.2024, la Sig.ra Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale: di dichiarare la separazione e, trascorsi i termini di legge, lo
[...] scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori;
assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico del Sig. , l'obbligo di Parte_2 contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 750,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con atto depositato in data 07.11.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è Parte_2 associato alle domande in punto di separazione e divorzio, manifestando il raggiungimento di un accordo con la controparte per le restanti domande
Con istanza congiunta del 19.11.2024, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., volendo il recepimento del seguente accordo:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da (Codice Fiscale Parte_1
con (Codice Fiscale ) in CodiceFiscale_3 Parte_2 CodiceFiscale_4 data 26/09/2003 trascritto nel registro degli atti del Comune di Seregno al n. 33 Parte 1 Serie ignota Anno 2003, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza.
3) i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
4) la casa coniugale, sita in Pogliano Milanese, Via Roma n. 24, viene assegnata alla madre, quale genitore collocatario dei minori;
5) il Signor verserà mensilmente alla Signora la somma complessiva di Parte_2 Pt_1
€ 600 (€ 300 per ciascun figlio) a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli e Per_1
; Per_2
6) il Signor verserà, altresì, alla Signora la somma mensile di € 90,00 per Parte_2 Pt_1 dieci mesi all'anno (dal mese di settembre di ogni anno al mese di giugno dell'anno successivo) a titolo di concorso per le spese di baby sitter, oltre al 50% delle spese per l'oratorio e/o centro estivo dei due figli. Tutte le ulteriori spese di carattere straordinario da sostenersi per i figli verranno suddivise fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Milano;
7) l'assegno Unico ed Universale per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
8) i figli trascorreranno con il padre week-end alternati, a partire dal pomeriggio del venerdì e sino alle ore 21 della domenica, oltre ad una sera infrasettimanale, di preferenza il giorno di martedì, allorquando ceneranno e pernotteranno presso il padre. Durante le settimane in cui i figli trascorreranno il weekend con la madre, il Signor li potrà vedere e tenere con sé due Parte_2 sere consecutive infrasettimanali, allorquando i figli ceneranno e pernotteranno presso l'abitazione paterna;
9) durante le vacanze estive, tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno, i figli trascorreranno con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive;
periodo, che verrà previamente concordato fra i coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno;
10) durate le festività di Natale e fine anno, i figli trascorreranno ogni anno con il padre un periodo di una settimana, alternata di anno in anno con la madre, a cavallo tra Natale e
Capodanno. Tutte le ulteriori festività e compleanni verranno trascorse dai figli con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
11) in ogni caso, per quanto riguarda la gestione dei figli, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per la loro migliore gestione, tenendo in debita considerazione anche i loro impegni scolastici nonché gli impegni lavorativi dei genitori e salvo diversi accordi tra loro in relazione ad ogni richiesta;
Con Decreto del 28.11.2024 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando alle parti termini per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Le parti, con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III
c.p.c. e, infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte depositate nei termini prescritti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Seregno (MI) in data 26.09.2003;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dello scioglimento della comunione dei beni. 7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Fulvia De Luca
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG