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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2654/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401502319 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito in Indirizzo_1 Cosenza (CS) presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018 e 2019 n. 112401502319 di complessivi euro 373,00emesso da Roma Capitale. L'accertamento riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 Roma - Indirizzo_2 - che il ricorrente aveva in locazione..
Con il ricorso si contestava la duplicazione della richiesta in quanto il pagamento era stato effettuato dai proprietari dell'immobile (sig.ra Nominativo_1 e sig. Nominativo_2) come da documentazione che si allegava in atti. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
In data 30 dicembre 2025 il ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio e la condanna alle spese di Roma Capitale.
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1188/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rilevato l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 16.01.2025 con doc. n.
U250100112627 – depositato in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese che si liquidano in euro 270,00 oltre oneri.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1188/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401502319 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito in Indirizzo_1 Cosenza (CS) presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti
(Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni 2018 e 2019 n. 112401502319 di complessivi euro 373,00emesso da Roma Capitale. L'accertamento riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 Roma - Indirizzo_2 - che il ricorrente aveva in locazione..
Con il ricorso si contestava la duplicazione della richiesta in quanto il pagamento era stato effettuato dai proprietari dell'immobile (sig.ra Nominativo_1 e sig. Nominativo_2) come da documentazione che si allegava in atti. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
In data 30 dicembre 2025 il ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato chiedendo l'estinzione del giudizio e la condanna alle spese di Roma Capitale.
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1188/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rilevato l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 16.01.2025 con doc. n.
U250100112627 – depositato in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese che si liquidano in euro 270,00 oltre oneri.