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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1128/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Davì. Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Salvatore PO
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato della cancelleria di questa Corte di Appello in data 30/10/2023 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2978/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18 settembre 2023, con la quale, sulla opposizione proposta dal avverso la cartella di pagamento n. 296202200094821288000 Pt_1 notificata dall'agente della riscossione in data 17/4/2023 per ruoli relativi all'anno CP_1
2022, il G.L. ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato tra le parti le spese del giudizio. Tanto sul presupposto che da parte dell' era stato dato atto del disposto sgravio in CP_1 autotutela della posizione debitoria in ragione della circostanza, appresa nell'ambito di due complanari giudizi (n. 9874/2022 e n. 11419/2022), che fin dal 2014 il aveva Pt_1 cessato l'attività e con la chiusura della partita IVA ed ottenuto la cancellazione dal registro delle Impese nel 2018 . Con il corollario che, a dire del G.L., una eventuale responsabilità per l'illegittima attività esattoriale avrebbe potuto al più riversarsi in capo all'agente della riscossione che aveva notificato la cartella quando era già intervenuta la cancellazione della posizione assicurativa del contribuente. Ma lamenta oggi l'appellante, impugnandone il relativo capo di sentenza, che il G.L. non avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese processuali ed avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di causalità addossando la responsabilità del giudizio in capo all' in ragione del fatto che l'iscrizione a ruolo del premio assicurativo era stata CP_1 disposta dall'Istituto in data 25/12/2022 allorquando era già nota allo stesso la CP_1 circostanza della intervenuta pregressa cessazione dell'attività di impresa appresa con la notificazione dei ricorsi nel giudizio n. 9874/2022, in data 29/11/2022, e nel giudizio n. 11419/2022, in data 19/12/2022. Resiste in questo grado l' il quale oppone la rilevanza esonerativa del fatto che CP_1 nessuna, pur doverosa, formale comunicazione della cessazione dell'attività era stata mai tempestivamente trasmessa all'Istituto dal contribuente al fine di ottenere la eliminazione della propria posizione assicurativa e che pertanto si era potuto procedere alla cancellazione retroattiva soltanto in data 18/1/2023.
Ciò posto l'appello è infondato. A ragione osserva l' che in forza dell'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 Controparte_2
i datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' le successive modificazioni di Controparte_2 estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
A significare il connotato di infungibilità dell'adempimento e la inefficacia di altre forme di comunicazione equipollenti attraverso le quali l' può avere avuto notizia della CP_1 circostanza estintiva milita l'orientamento della S.C., enunciato nella memoria di costituzione dell' , in base al quale in tema di premio assicurativo dovuto dai datori di CP_2 lavoro all' , la denuncia della modifica delle condizioni di rischio deve essere necessariamente CP_1 effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha natura di disposizione speciale, preclusiva dell'applicazione delle norme codicistiche ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., e risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti. Ne consegue che la conoscenza comunque acquisita dall' in ordine alla diminuzione o eliminazione del CP_1 rischio oggetto dell'assicurazione non giustifica la riduzione o totale esclusione del premio in assenza della citata comunicazione formale (Cass. 2/12/2013 n. 26963). Tanto rispondendo ad una finalità che è sottesa a preminenti esigenze di copertura del rischio funzionali alla tutela di preminenti interessi pubblici. A ciò si aggiunge che nel caso di specie i tempi tecnici necessari a sottoporre la notizia attinta aliunde alle opportune verifiche ed ai necessari controlli di fondatezza ben hanno potuto giustificare il decorso di un tempo minimo prima di procedere alla cancellazione della posizione, di tal che nessuna responsabilità processuale può essere riversata in capo all' per avere promosso l'esercizio dell'azione esattoriale da parte dell'agente della CP_2 riscossione. Per la ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato. Tenuto conto dell'esito globale della controversia sussistono giusti motivi per compensare tar le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2978/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18 settembre 2023.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. EL De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1128/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Davì. Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv.
[...]
Salvatore PO
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato della cancelleria di questa Corte di Appello in data 30/10/2023 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 2978/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18 settembre 2023, con la quale, sulla opposizione proposta dal avverso la cartella di pagamento n. 296202200094821288000 Pt_1 notificata dall'agente della riscossione in data 17/4/2023 per ruoli relativi all'anno CP_1
2022, il G.L. ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato tra le parti le spese del giudizio. Tanto sul presupposto che da parte dell' era stato dato atto del disposto sgravio in CP_1 autotutela della posizione debitoria in ragione della circostanza, appresa nell'ambito di due complanari giudizi (n. 9874/2022 e n. 11419/2022), che fin dal 2014 il aveva Pt_1 cessato l'attività e con la chiusura della partita IVA ed ottenuto la cancellazione dal registro delle Impese nel 2018 . Con il corollario che, a dire del G.L., una eventuale responsabilità per l'illegittima attività esattoriale avrebbe potuto al più riversarsi in capo all'agente della riscossione che aveva notificato la cartella quando era già intervenuta la cancellazione della posizione assicurativa del contribuente. Ma lamenta oggi l'appellante, impugnandone il relativo capo di sentenza, che il G.L. non avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese processuali ed avrebbe dovuto piuttosto applicare il principio di causalità addossando la responsabilità del giudizio in capo all' in ragione del fatto che l'iscrizione a ruolo del premio assicurativo era stata CP_1 disposta dall'Istituto in data 25/12/2022 allorquando era già nota allo stesso la CP_1 circostanza della intervenuta pregressa cessazione dell'attività di impresa appresa con la notificazione dei ricorsi nel giudizio n. 9874/2022, in data 29/11/2022, e nel giudizio n. 11419/2022, in data 19/12/2022. Resiste in questo grado l' il quale oppone la rilevanza esonerativa del fatto che CP_1 nessuna, pur doverosa, formale comunicazione della cessazione dell'attività era stata mai tempestivamente trasmessa all'Istituto dal contribuente al fine di ottenere la eliminazione della propria posizione assicurativa e che pertanto si era potuto procedere alla cancellazione retroattiva soltanto in data 18/1/2023.
Ciò posto l'appello è infondato. A ragione osserva l' che in forza dell'art. 12 del D.P.R. n. 1124/1965 Controparte_2
i datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all' le successive modificazioni di Controparte_2 estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
A significare il connotato di infungibilità dell'adempimento e la inefficacia di altre forme di comunicazione equipollenti attraverso le quali l' può avere avuto notizia della CP_1 circostanza estintiva milita l'orientamento della S.C., enunciato nella memoria di costituzione dell' , in base al quale in tema di premio assicurativo dovuto dai datori di CP_2 lavoro all' , la denuncia della modifica delle condizioni di rischio deve essere necessariamente CP_1 effettuata nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 12, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che ha natura di disposizione speciale, preclusiva dell'applicazione delle norme codicistiche ai sensi dell'art. 1886 cod. civ., e risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dello stesso istituto assicuratore in relazione alla particolare natura degli interessi coinvolti. Ne consegue che la conoscenza comunque acquisita dall' in ordine alla diminuzione o eliminazione del CP_1 rischio oggetto dell'assicurazione non giustifica la riduzione o totale esclusione del premio in assenza della citata comunicazione formale (Cass. 2/12/2013 n. 26963). Tanto rispondendo ad una finalità che è sottesa a preminenti esigenze di copertura del rischio funzionali alla tutela di preminenti interessi pubblici. A ciò si aggiunge che nel caso di specie i tempi tecnici necessari a sottoporre la notizia attinta aliunde alle opportune verifiche ed ai necessari controlli di fondatezza ben hanno potuto giustificare il decorso di un tempo minimo prima di procedere alla cancellazione della posizione, di tal che nessuna responsabilità processuale può essere riversata in capo all' per avere promosso l'esercizio dell'azione esattoriale da parte dell'agente della CP_2 riscossione. Per la ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato. Tenuto conto dell'esito globale della controversia sussistono giusti motivi per compensare tar le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 2978/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18 settembre 2023.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
EL De RI