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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
564 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 564 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data 19/07/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. NARDELLA PATRIZIA e dall' avv. CINI FRANCO – MORARA ARIANNA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 11/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bertinoro in data
09.06.2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 15, P. 2, S.C. anno 2020 e confermato con dichiarazioni, di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 19, P. 2, S.C., Anno 2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data
19/07/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BERTINORO al n. 27
Parte II Serie A;
1 Comunicazione al P.M. 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
11/03/2025, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2) DISPORRE che i coniugi vivranno liberi di fissare le rispettive residenze ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto.
3) DARSI ATTO che non sussiste alcun accordo tra i coniugi sui rapporti personali e patrimoniali con le due figlie e , essendo loro maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
4) DISPORRE che nulla è dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di assegno divorzile in quanto entrambi sono occupati ed economicamente autosufficienti.
5) DARSI ATTO che al fine della risoluzione della crisi coniugale ed a causa del divorzio, i coniugi ritengono indispensabile definire tutti i loro rapporti economici e patrimoniali fra gli stessi esistenti e convengono che la moglie si CP_1
obblighi a trasferire, a titolo gratuito ed a causa del divorzio, al marito Sig.
[...]
la piena proprietà della quota indivisa, pari a ½, dei beni immobili dei quali Pt_1
si riporta la seguente descrizione, così come risulta dalle visure catastali prodotte in atti (doc. n. 6):
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 1 e 5, cat. A/4, Classe 4, Piano T-1, consistenza vani 9,5, mq. 252, totale escluse aree scoperte mq. 240; r.c. € 613,29;
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 2, cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
12, r.c. € 34,09;
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 3, cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
22; r.c. € 62,49;
3 - fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 4, cat. C/6, Classe 1, consistenza mq.
15; r.c. € 36,41;
- proporzionali diritti di proprietà su parti comuni a norma dell'art. 1117 c.c. e segnatamente sulla corte comune censita al Foglio 12, Particella 117, Sub. 6, mq.
1055, r.c. € 36,41, costituente bene comune non censibile.
Per il predetto trasferimento di proprietà, da attuarsi mediante stipulazione di separato atto notarile, con incarico da conferire al Notaio entro 30 giorni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. non Parte_1
verserà alla moglie alcun corrispettivo. Ogni spesa comunque relativa CP_1
ai trasferimenti immobiliari che precedono (a mero titolo esemplificativo, imposte, tasse, spese di trascrizione, voltura catastale, spese e compensi notarili, ecc.) resterà
a carico esclusivo del Sig. . Parte_1
I ricorrenti dichiarano e danno atto che il trasferimento come sopra disposto risponde all'esigenza di una definizione e sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in occasione del loro divorzio congiunto, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Considerato che il suddetto trasferimento sarà effettuato nell'ambito di un accordo che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del
Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, conseguenti il divorzio, i ricorrenti provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate del 16 marzo
2000 n. 49/E, e, da ultima, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, per cui il suddetto trasferimento dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
4 6) DARSI ATTO che detti immobili sono gravati da ipoteca volontaria, costituita a garanzia di un mutuo fondiario di € 180.000,00, contratto con la Unione di Banche
Italiane S.p.A., con atto a rogito del Notaio Dott.ssa del 30/05/2019 Persona_3
(Rep. 2139 – Raccolta 1494); mutuo richiesto dalla Sig.ra e dalle CP_1
figlie e . Per_1 Per_2
7) DISPORRE che, per la stessa finalità di cui al precedente punto n. 5), il Sig.
[...]
, in qualità di fideiussore solidale della parte mutuataria sino alla Pt_1
concorrenza della somma di € 270.000,00 provveda, anche per tale qualità, a continuare a pagare la rata mensile del mutuo ipotecario, nella misura del 50% sino alla sua integrale estinzione.
8) DARSI ATTO che ogni altra questione patrimoniale è stata definita al tempo della separazione e, pertanto, i ricorrenti dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto contenuto nel presente ricorso.
9) DARSI ATTO che i coniugi prestano acquiescenza alla emananda sentenza, rinunciando espressamente ai termini per la relativa impugnazione.
10) DARSI ATTO che le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BERTINORO per quanto di competenza.
Forlì, 18/10/2025 Il Presidente
IM Di TR
5
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. IM Di TR Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 564 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data 19/07/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. NARDELLA PATRIZIA e dall' avv. CINI FRANCO – MORARA ARIANNA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 11/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione con accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bertinoro in data
09.06.2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio al n. 15, P. 2, S.C. anno 2020 e confermato con dichiarazioni, di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 19, P. 2, S.C., Anno 2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BERTINORO in data
19/07/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di BERTINORO al n. 27
Parte II Serie A;
1 Comunicazione al P.M. 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
11/03/2025, che integralmente si riportano:
1) …omissis…
2) DISPORRE che i coniugi vivranno liberi di fissare le rispettive residenze ove riterranno opportuno, portandosi reciproco rispetto.
3) DARSI ATTO che non sussiste alcun accordo tra i coniugi sui rapporti personali e patrimoniali con le due figlie e , essendo loro maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
4) DISPORRE che nulla è dovuto dall'uno all'altro coniuge a titolo di assegno divorzile in quanto entrambi sono occupati ed economicamente autosufficienti.
5) DARSI ATTO che al fine della risoluzione della crisi coniugale ed a causa del divorzio, i coniugi ritengono indispensabile definire tutti i loro rapporti economici e patrimoniali fra gli stessi esistenti e convengono che la moglie si CP_1
obblighi a trasferire, a titolo gratuito ed a causa del divorzio, al marito Sig.
[...]
la piena proprietà della quota indivisa, pari a ½, dei beni immobili dei quali Pt_1
si riporta la seguente descrizione, così come risulta dalle visure catastali prodotte in atti (doc. n. 6):
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 1 e 5, cat. A/4, Classe 4, Piano T-1, consistenza vani 9,5, mq. 252, totale escluse aree scoperte mq. 240; r.c. € 613,29;
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 2, cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
12, r.c. € 34,09;
- fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 3, cat. C/6, Classe 2, consistenza mq.
22; r.c. € 62,49;
3 - fabbricato sito in Bertinoro (FC), Via Santa Croce, censito al N.C.E.U. del Comune di Bertinoro al Foglio 12, Particella 117, Sub. 4, cat. C/6, Classe 1, consistenza mq.
15; r.c. € 36,41;
- proporzionali diritti di proprietà su parti comuni a norma dell'art. 1117 c.c. e segnatamente sulla corte comune censita al Foglio 12, Particella 117, Sub. 6, mq.
1055, r.c. € 36,41, costituente bene comune non censibile.
Per il predetto trasferimento di proprietà, da attuarsi mediante stipulazione di separato atto notarile, con incarico da conferire al Notaio entro 30 giorni dalla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Sig. non Parte_1
verserà alla moglie alcun corrispettivo. Ogni spesa comunque relativa CP_1
ai trasferimenti immobiliari che precedono (a mero titolo esemplificativo, imposte, tasse, spese di trascrizione, voltura catastale, spese e compensi notarili, ecc.) resterà
a carico esclusivo del Sig. . Parte_1
I ricorrenti dichiarano e danno atto che il trasferimento come sopra disposto risponde all'esigenza di una definizione e sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in occasione del loro divorzio congiunto, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Considerato che il suddetto trasferimento sarà effettuato nell'ambito di un accordo che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del
Giudice, i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, conseguenti il divorzio, i ricorrenti provvederanno a richiedere il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, nonché della circolare Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate del 16 marzo
2000 n. 49/E, e, da ultima, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012, per cui il suddetto trasferimento dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
4 6) DARSI ATTO che detti immobili sono gravati da ipoteca volontaria, costituita a garanzia di un mutuo fondiario di € 180.000,00, contratto con la Unione di Banche
Italiane S.p.A., con atto a rogito del Notaio Dott.ssa del 30/05/2019 Persona_3
(Rep. 2139 – Raccolta 1494); mutuo richiesto dalla Sig.ra e dalle CP_1
figlie e . Per_1 Per_2
7) DISPORRE che, per la stessa finalità di cui al precedente punto n. 5), il Sig.
[...]
, in qualità di fideiussore solidale della parte mutuataria sino alla Pt_1
concorrenza della somma di € 270.000,00 provveda, anche per tale qualità, a continuare a pagare la rata mensile del mutuo ipotecario, nella misura del 50% sino alla sua integrale estinzione.
8) DARSI ATTO che ogni altra questione patrimoniale è stata definita al tempo della separazione e, pertanto, i ricorrenti dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente, fatta eccezione per quanto contenuto nel presente ricorso.
9) DARSI ATTO che i coniugi prestano acquiescenza alla emananda sentenza, rinunciando espressamente ai termini per la relativa impugnazione.
10) DARSI ATTO che le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di BERTINORO per quanto di competenza.
Forlì, 18/10/2025 Il Presidente
IM Di TR
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