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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/07/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 716/2024 v.g. per separazione consensuale (sebbene iscritto a ruolo come: procedimento per separazione consensuale e contestuale istanza di divorzio congiunto) instaurato da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CHIARA ARCANGELI domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. ROSANNA CATALANO, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
09.7.2025; con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 31.5.2024 con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione consensuale omologando le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- letta la sentenza definitiva emessa il 03.7.2024 di omologa delle condizioni della separazione pronunciata all'esito del fallimento del tentativo di riconciliazione esperito alla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 02.7.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato tuttavia che il presente giudizio è proseguito sulla domanda di divorzio congiunto – sebbene non richiesto in domanda ma solo poiché al momento della iscrizione della causa al ruolo, è stato indicato quale oggetto: “procedimento per separazione consensuale e contestuale istanza di divorzio congiunto”; che, pertanto, con separato provvedimento presidenziale emesso contestualmente alla sentenza di separazione, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la definizione del giudizio di divorzio;
che conseguentemente con decreto del Presidente di Sezione del 04.7.2024 è stata fissata udienza per la comparizione dei coniugi per il giudizio di divorzio per la data del 13.3.2025;
- rilevato che con le note scritte per la predetta udienza la difesa di ha chiesto un differimento per addivenire ad una Parte_1 soluzione concordata che tenesse conto delle circostanze sopravvenute rappresentando che, avuto riguardo agli accadimenti avvenuti nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, gli accordi di cui al ricorso introduttivo erano divenuti, a proprio avviso, contrastanti con gli interessi delle parti;
che, il procuratore presente nell'interesse di entrambe le parti alla successiva udienza del 10.4.2025 ha insistito per la concessione di un ennesimo differimento per i medesimi incombenti;
che, da ultimo, la difesa del con le note scritte depositate il 09 luglio 2025 per Parte_1
l'udienza cartolare del 10.7.2025 ha dato atto del trasferimento della a Milano dal mese di maggio per motivi di lavoro con conseguente CP_1 modifica dell'assetto familiare (collocamento di fatto dei figli minori della coppia presso la abitazione paterna) e ha chiesto di modificare le condizioni indicate nel ricorso introduttivo della separazione personale e successivamente stabiliti nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 02.07.24, in quanto intervenuti fatti nuovi come segue: “
1. i figli siano collocati in modo prevalente presso il padre, con trasferimento della loro residenza presso l'abitazione dello stesso con ampio diritto di visita per la madre, da concordare preventivamente con il padre;
2. la Sig.ra CP_1
versi la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli , e oltre Per_1 Per_2 Per_3 rivalutazione Istat come per Legge, nonché la quota pari al 50% di Assegno Unico che ad oggi continua a percepire ( al fine di ritenere congrua la cifra che la stessa può destinare in favore dei figli, tenuto conto anche dell'aumento delle esigenze degli stessi in ragione dell'aumento della loro età – anni 12, 16 e 18), nonché del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate”; che, di contro, la difesa della costituitasi in giudizio con altro CP_1
Pag. 2 di 4 procuratore in data 09 luglio 2025, con le note d'udienza depositate in pari data, ha evidenziato che il presente giudizio è stato promosso congiuntamente ai soli fini della separazione personale delle parti ed è stato definito con la sentenza di omologa della separazione n 58/2024; solo in ha chiesto la concessione di un termine per il deposito di memoria difensiva al fine di contestare nel merito la domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dal con la propria memoria depositata in Parte_1 atti in data 9/7/2025; osserva quanto segue.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in questa sede è inammissibile poiché – come evidenziato dalla difesa della con CP_1 le note da ultimo depositate – il presente giudizio è stato incardinato ai soli fini della separazione consensuale. Tanto si evince non solo dalla intestazione ma anche dalle conclusioni del ricorso depositato in data 31.05.2024 nonché infine dalla sentenza collegiale definitiva n. 58/24 pronunciata il 03.7.2024 di omologa delle condizioni della separazione. Come evidenziato nel ripercorrere lo svolgimento del processo, il giudizio è proseguito per mero errore causato dall'oggetto del procedimento in quanto iscritto come procedimento cumulativo.
Per tali ragioni la domanda di divorzio – da intendersi congiunta alla luce del tenore degli scritti difensivi stante l'iniziale tacito assenso delle parti alla prosecuzione del giudizio in forza del decreto presidenziale di riassegnazione del presente procedimento per come evincibile dalle note depositate per l'udienza del 13.3.2025 ovvero dalle richieste formulate dal difensore presente alla udienza del 10.4.2025 per entrambe le parti – è inammissibile. Né la domanda di divorzio può essere esaminata all'esito della concessione di un termine per regolarizzare gli atti né tanto meno possono essere adottati provvedimenti sulla domanda di modifica delle vigenti condizioni della separazione avanzata dalla difesa del Parte_1 con le note scritte depositate il 09.7.2025.
Pertanto, vertendo il giudizio solo sulla domanda di separazione, già pronunciata, la prosecuzione del medesimo per la pronuncia di divorzio è inammissibile non potendo il Tribunale pronunciare ultra petita.
Le spese sono compensate stante la pronuncia in rito che lascia impregiudicato il merito della controversia.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 716/24 v.g., così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di divorzio e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del presente giudizio in quanto avente ad oggetto solo l'istanza di separazione consensuale;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/07/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 716/2024 v.g. per separazione consensuale (sebbene iscritto a ruolo come: procedimento per separazione consensuale e contestuale istanza di divorzio congiunto) instaurato da
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CHIARA ARCANGELI domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. ROSANNA CATALANO, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
09.7.2025; con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 31.5.2024 con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione consensuale omologando le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- letta la sentenza definitiva emessa il 03.7.2024 di omologa delle condizioni della separazione pronunciata all'esito del fallimento del tentativo di riconciliazione esperito alla udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 02.7.2024;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato tuttavia che il presente giudizio è proseguito sulla domanda di divorzio congiunto – sebbene non richiesto in domanda ma solo poiché al momento della iscrizione della causa al ruolo, è stato indicato quale oggetto: “procedimento per separazione consensuale e contestuale istanza di divorzio congiunto”; che, pertanto, con separato provvedimento presidenziale emesso contestualmente alla sentenza di separazione, è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per la definizione del giudizio di divorzio;
che conseguentemente con decreto del Presidente di Sezione del 04.7.2024 è stata fissata udienza per la comparizione dei coniugi per il giudizio di divorzio per la data del 13.3.2025;
- rilevato che con le note scritte per la predetta udienza la difesa di ha chiesto un differimento per addivenire ad una Parte_1 soluzione concordata che tenesse conto delle circostanze sopravvenute rappresentando che, avuto riguardo agli accadimenti avvenuti nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, gli accordi di cui al ricorso introduttivo erano divenuti, a proprio avviso, contrastanti con gli interessi delle parti;
che, il procuratore presente nell'interesse di entrambe le parti alla successiva udienza del 10.4.2025 ha insistito per la concessione di un ennesimo differimento per i medesimi incombenti;
che, da ultimo, la difesa del con le note scritte depositate il 09 luglio 2025 per Parte_1
l'udienza cartolare del 10.7.2025 ha dato atto del trasferimento della a Milano dal mese di maggio per motivi di lavoro con conseguente CP_1 modifica dell'assetto familiare (collocamento di fatto dei figli minori della coppia presso la abitazione paterna) e ha chiesto di modificare le condizioni indicate nel ricorso introduttivo della separazione personale e successivamente stabiliti nei provvedimenti temporanei ed urgenti del 02.07.24, in quanto intervenuti fatti nuovi come segue: “
1. i figli siano collocati in modo prevalente presso il padre, con trasferimento della loro residenza presso l'abitazione dello stesso con ampio diritto di visita per la madre, da concordare preventivamente con il padre;
2. la Sig.ra CP_1
versi la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo al
[...] mantenimento dei figli , e oltre Per_1 Per_2 Per_3 rivalutazione Istat come per Legge, nonché la quota pari al 50% di Assegno Unico che ad oggi continua a percepire ( al fine di ritenere congrua la cifra che la stessa può destinare in favore dei figli, tenuto conto anche dell'aumento delle esigenze degli stessi in ragione dell'aumento della loro età – anni 12, 16 e 18), nonché del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate”; che, di contro, la difesa della costituitasi in giudizio con altro CP_1
Pag. 2 di 4 procuratore in data 09 luglio 2025, con le note d'udienza depositate in pari data, ha evidenziato che il presente giudizio è stato promosso congiuntamente ai soli fini della separazione personale delle parti ed è stato definito con la sentenza di omologa della separazione n 58/2024; solo in ha chiesto la concessione di un termine per il deposito di memoria difensiva al fine di contestare nel merito la domanda di modifica delle condizioni di separazione formulata dal con la propria memoria depositata in Parte_1 atti in data 9/7/2025; osserva quanto segue.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in questa sede è inammissibile poiché – come evidenziato dalla difesa della con CP_1 le note da ultimo depositate – il presente giudizio è stato incardinato ai soli fini della separazione consensuale. Tanto si evince non solo dalla intestazione ma anche dalle conclusioni del ricorso depositato in data 31.05.2024 nonché infine dalla sentenza collegiale definitiva n. 58/24 pronunciata il 03.7.2024 di omologa delle condizioni della separazione. Come evidenziato nel ripercorrere lo svolgimento del processo, il giudizio è proseguito per mero errore causato dall'oggetto del procedimento in quanto iscritto come procedimento cumulativo.
Per tali ragioni la domanda di divorzio – da intendersi congiunta alla luce del tenore degli scritti difensivi stante l'iniziale tacito assenso delle parti alla prosecuzione del giudizio in forza del decreto presidenziale di riassegnazione del presente procedimento per come evincibile dalle note depositate per l'udienza del 13.3.2025 ovvero dalle richieste formulate dal difensore presente alla udienza del 10.4.2025 per entrambe le parti – è inammissibile. Né la domanda di divorzio può essere esaminata all'esito della concessione di un termine per regolarizzare gli atti né tanto meno possono essere adottati provvedimenti sulla domanda di modifica delle vigenti condizioni della separazione avanzata dalla difesa del Parte_1 con le note scritte depositate il 09.7.2025.
Pertanto, vertendo il giudizio solo sulla domanda di separazione, già pronunciata, la prosecuzione del medesimo per la pronuncia di divorzio è inammissibile non potendo il Tribunale pronunciare ultra petita.
Le spese sono compensate stante la pronuncia in rito che lascia impregiudicato il merito della controversia.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 716/24 v.g., così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di divorzio e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del presente giudizio in quanto avente ad oggetto solo l'istanza di separazione consensuale;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/07/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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