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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 860 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cuneo (CN), Via Parte_1 C.F._1
Roma n.64, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Bovino (pec:
e dall'Avv. Anna Maria Cuzzocrea (pec: Email_1
), giusta procura in atti;
Email_2
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv.
CE PO (pec: , dal quale è Email_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale.
1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, rinnovate tutte le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione nonché nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ha precisato le proprie conclusioni come segue: “In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica dell'incidente come documentata in atti e confermata Parte_1 dall'istruttoria nonché l'entità delle lesioni, come in atti documentate e quantificate e confermate dall'espletanda CTU medico-legale, ex art. 141 CDA, condannare CP_1
(oggi ) in persona del legale rappresentante pro tempore– quale
[...] Controparte_3 assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo targato X7GFN6 – al risarcimento di CP_4 tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo al netto della provvisionale riconosciuta in corso di causa e corrisposta da parte convenuta.
In via subordinata, accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica Parte_1 dell'incidente come documentata in atti e confermata dall'istruttoria e la responsabilità anche solo in concorso nell'occorso incidente in capo al OR , conducente del veicolo CP_5
Piaggio NGR targato X7GFN6, condannare (oggi ) in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 ed il OR , quale proprietario ed CP_2 assicurato del ciclomotore vettore, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati e confermati dall'espletanda CTU medico-legale nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo, al netto della provvisionale riconosciuta in corso di causa e corrisposta da parte convenuta.
2 In ogni caso, trasmettere ai sensi dell'art. 148 comma 10 Codice delle Assicurazioni, copia dell'emananda sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte di Pt_2
(oggi ) delle disposizioni afferenti le procedure liquidative. Controparte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a.
e 22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
Il difensore della parte convenuta, ha concluso come segue: “si riporta ai Controparte_1 propri scritti difensivi che si intendono per ripetuti e trascritti e di cui ne chiede l'integrale accoglimento.
Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, richiesto ed eccepito rilevandone
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito chiedendone in ogni caso il rigetto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 7 novembre 2017, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
compagnia assicuratrice per la RCA del motoveicolo Piaggio NGR, targato X7GFN,
[...] lamentando di aver subito pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale in dipendenza del sinistro meglio descritto infra.
1.1. L'attore, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 18 aprile 2016, lo stesso si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del veicolo Piaggio NGR, targato X7GFN, assicurato presso in forza Controparte_1 di polizza n. 16755055, di proprietà del sig. e nell'occasione condotto dal CP_2 sig. ; CP_5
b) che, verso le ore 14:10, il menzionato motoveicolo stava viaggiando in Cuneo, percorrendo via Bisalta con provenienza da via Savona ed in direzione via Spinetta, allorquando, giunto quasi all'altezza del civico n. 8, il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa dello slittamento di uno pneumatico su un tombino, andando a collidere, con la parte anteriore dello stesso, la parte posteriore dell'autoveicolo
3 Citroen C3, targata DF302GP, di proprietà del sig. , ferma in sosta CP_6 regolare lungo Via Bisalta;
c) che la perdita di controllo del motociclo, prima, e l'urto, poi, sbalzavano sull'asfalto sia il conducente che il passeggero;
d) che il sig. dopo essere atterrato violentemente sulle mani, veniva investito dal Pt_1 motociclo, ormai senza controllo, il quale colpiva i suoi arti superiori, schiacciando entrambe le mani;
e) che, immediatamente, venivano allertati i soccorsi e, sul posto, interveniva, pochi minuti dopo l'incidente, un'ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare il conducente ed il sig. l vicino ospedale Santa Croce di Cuneo;
Pt_1
f) che il personale medico dell'ambulanza aveva proceduto all'anamnesi sommaria e alla descrizione delle lesioni evidenziate ad un primo esame obiettivo, accertando un'assenza di motilità degli arti superiori ed un trauma ad entrambe le mani ed avambracci;
g) che, quasi in contemporanea all'arrivo dell'ambulanza del 118, interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale di Cuneo, la quale provvedeva immediatamente a documentare fotograficamente sia i soccorsi, sia il luogo teatro del sinistro, sia i punti d'urto tra ciclomotore e veicolo in sosta;
h) che, inoltre, la stessa Polizia Municipale (Ispettore ) acquisiva e Testimone_1 verbalizzava a pochi minuti dall'incidente (ore 14:32) la testimonianza della sig.ra
, residente in [...] Bis, che dichiarava: “mi Testimone_2 trovavo sul balcone, ho visto i due ragazzi sullo scooter che han fatto il giro della rotatoria con via Savona e sono tornati indietro. Quando sono stati più o meno davanti al numero 8 (verso Spinetta) hanno incominciato a sbandare e sono andati ad urtare
l'auto Citroen C3 parcheggiata più avanti”;
i) che il sig. giunto all'ospedale Santa Croce di Cuneo, veniva ricoverato con Pt_1 diagnosi all'ingresso “trauma da schiacciamento con frattura p1 di tutte le dita di entrambe le mani. Frattura chiusa falangi mano sai”;
j) che il sig. veniva operato d'urgenza per un intervento di riduzione e sintesi con fili Pt_1 di NE e con fissatore esterno su pollice mano destra;
4 k) che, nei giorni successivi all'intervento, al sig. veniva riscontrata sofferenza Pt_1 ischemica apicale al pollice destro;
l) che il sig. veniva quindi sottoposto anche a consulenze specialistiche presso altri Pt_1 nosocomi;
in particolare, presso l'A.O. Città della Salute di Torino ove veniva diagnosticato un quadro di sofferenza ischemica apicale del pollice destro in postumi traumatici di schiacciamento con verosimile danno del microcircolo in frattura pluriframmentaria comminuta da schiacciamento della P1 pollice;
m) che, dopo essere stato dimesso, purtroppo, il quadro clinico del dito della mano destra non migliorava e, conseguentemente, presso l 'A.O. Città della Salute di Torino, causa necrosi porzione apicale radiale della p2 pollice, si decideva di sottoporre il sig. Pt_1 ad un nuovo intervento chirurgico;
n) che, in data 23 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato nuovamente presso Pt_1
l'Ospedale Santa Croce di Cuneo con diagnosi di “postumi di trauma da schiacciamento con ischemia e necrosi della falange distale del I dito mano destra” ed il giorno successivo, lo stesso veniva operato;
o) che, durante l'intervento, “si rimuoveva area di necrosi con regolarizzazione del pollice fino alla base p2, si rimuoveva l'unghia secondo tecnica, si eseguiva prelievo di lembo intermetacarpale dorsale dal dorso della p1 del II dito e si posizionava a copertura della perdita di sostanza del pollice, si prelevava IDE dall'avambraccio a copertura del difetto cutaneo della p1 del II dito”;
p) che il sig. veniva dimesso in data 27 maggio 2016 con terapia farmacologica a Pt_1 domicilio e prescrizione di mobilizzazioni delle mani con successivi controlli ortopedici;
q) che, nel mese di giugno 2016, il sig. veniva sottoposto a medicazioni e gli veniva Pt_1 prescritta terapia per la mobilizzazione degli arti;
r) che, inoltre, venivano prescritti ed eseguiti dal sig. cicli di fisioterapia;
Pt_1
s) che, purtroppo, i postumi dell'incidente, l'amputazione del dito, la deformazione delle mani, l'impossibilità di riprendere una normale vita lavorativa – avendo il sig. da Pt_1 sempre lavorato come manovale –, le difficoltà economiche dovute all'impossibilità di lavorare e di dare il proprio sostentamento alla famiglia, portavano lo stesso a soffrire di disturbi del sonno, depressione, crisi di panico, stati ansiosi, cefalee, vertigini;
5 t) che, a postumi dell'infortunio ormai stabilizzati e valutati dal proprio consulente tecnico di parte, il sig. formalizzava la richiesta di risarcimento danni alla , Pt_1 CP_1 compagnia assicuratrice del motoveicolo sul quale lo stesso era trasportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 cod. ass.;
u) che la compagnia assicuratrice, nelle more, incaricava propri consulenti per l'istruttoria circa le modalità di accadimento del sinistro e per la valutazione dei postumi invalidanti e, tuttavia, in data 29 marzo 2017, comunicava laconicamente al sig. che era Pt_1
“emersa la incompatibilità tra le lesioni riportate e le modalità di accadimento del sinistro dichiarate”;
v) che il danno biologico patito dal sig. tenuto conto della percentuale di invalidità Pt_1 permanente accertata al 67% e dell'età della vittima al momento del sinistro (anni 24), era liquidabile nell'importo di euro 661.047,00;
w) che, quanto all'invalidità temporanea, al sig. erano stati riconosciuti 40 giorni di Pt_1
ITT e 170 giorni di ITP al 75%, per un importo di euro 16.080,00;
x) che il sig. veva sostenuto spese mediche per un importo pari ad euro 2.556,70; Pt_1
y) che il sig. aveva altresì subito la perdita della capacità lavorativa specifica, Pt_1 liquidabile nell'importo di euro 434.116,20;
z) che privo di riscontro era risultato anche l'invio dell'invito alla stipula della negoziazione assistita cui il sig. veva provveduto in data 27 settembre 2017. Pt_1
1.2. Tanto premesso, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così Parte_1 provvedere: “in via preliminare, accertata documentalmente la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica dell'incidente come documentata in atti nonché l'entità Parte_1 delle lesioni, come risultante dalla documentazione medico – ospedaliera prodotta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore– quale Controparte_1 assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – con ordinanza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore di di una somma provvisionale Parte_1 pari a euro 415.000/00 o di una diversa somma ritenuta di giustizia da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti da nel sinistro stradale di cui è causa e ciò ai Pt_1 sensi dell'art. 147 cod. ass. e 5, legge 102/2006;
In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore , ex Parte_1 art. 141 CDA, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
6 tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto.
2.1. In particolare, la convenuta eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta da controparte per non avere controparte dettagliatamente specificato, in violazione delle norme di cui agli artt. 141, 143,
145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, i dati, le modalità e generalità inerenti al sinistro in ordine al quale era stata avanzata domanda risarcitoria, evidenziando, altresì, la carenza di prova in ordine alla proprietà del veicolo responsabile del sinistro.
2.1.1. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis, non avendo parte attrice specificato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Contestava, inoltre, la carenza di legittimazione delle parti in giudizio, non essendovi prova della proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro.
2.1.2. Contestava, ancora in via preliminare, la documentazione prodotta ed il relativo valore probatorio, disconoscendo, altresì, la conformità all'originale dei documenti depositati in copia da parte attrice.
2.2. Difesasi nel merito, la convenuta compagnia assicuratrice contestava il fatto storico del sinistro dedotto dalla controparte, la compatibilità della dinamica dello stesso con le lesioni subite dalla vittima/terzo trasportato e la quantificazione dei relativi danni. Contestava, altresì, la richiesta della provvisionale.
2.3. concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
7
1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 143, 145,
148, 149 D. Lgs 209/2005 (nuovo codice delle Assicurazioni), per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
In via gradata e nel merito
3. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
4. rigettare la richiesta di condanna provvisionale per i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico con vittoria di spese, diritti ed onorari;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
7. disporre una CTU medico-legale sulla persona dell'istante, al fine di valutare tutte le lesioni riportate dallo stesso e la sussistenza o meno di nesso eziologico con l'evento oggetto del presente giudizio, si chiede che l'ausiliario del Magistrato risponda ai quesiti articolati al presente atto;
8. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
9. condannare gli attori alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo CP_1 di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
10. emettere ogni altro provvedimento del caso;
11. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, venivano assunte le prove orali articolate da parte attrice e rigettata l'istanza di quest'ultima di concessione della provvisionale;
pertanto, ritenuta la
8 superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2019, ove veniva, dunque, trattenuta in decisione.
3.1. Con sentenza n. 49/2020, pubblicata in data 31 gennaio 2020, il Tribunale di Cuneo, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta compagnia assicuratrice, rilevava, nel merito, che, pur dovendosi ritenere incontestata la dinamica del sinistro, non era emerso in corso di causa alcun elemento di responsabilità del conducente del motoveicolo, sia in termini di guida si in termini di manutenzione del mezzo, atteso che la stessa parte attrice aveva ricondotto la causa della caduta esclusivamente allo slittamento di uno pneumatico sul tombino, circostanza ascrivibile più propriamente alla fattispecie del caso fortuito.
3.1.1. Nel menzionato arresto, il Tribunale adito, nel rigettare le domande proposte dall'attore, evidenziava che l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del vettore è subordinata al fatto che il conducente del veicolo su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, essendo il caso fortuito rappresentato quale limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore, sussistente nel caso di specie in quanto – per espressa affermazione dell'attore medesimo – la caduta era stata determinata esclusivamente dallo slittamento di uno pneumatico sul tombino senza che lo stesso avesse espresso alcuna doglianza in ordine alle modalità di conduzione o manutenzione del mezzo.
4. Avverso tale statuizione, – con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1 mezzo del servizio postale in data 26 febbraio 2020 – proponeva appello evidenziando, quale motivo di gravame, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del caso fortuito, trattandosi, in primo luogo, di un evento prevedibile ed eccezionale quale lo slittamento di uno pneumatico di un ciclomotore su di un normale tombino installato sul manto stradale ed esonerando, in ogni caso, la compagnia assicuratrice dell'onere di provare tale circostanza.
4.1. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Cuneo aveva travisato la dinamica del fatto che gli era stata rappresentata, non essendo il sinistro riconducibile al caso fortuito bensì alla condotta del conducente che, colposamente, ex art. 2054, comma 1 c.c., dopo essere transitato sul tombino, aveva perso il controllo del mezzo e non era stato più in grado di compiere manovre di emergenza, come accertato dalla Polizia Municipale di Cuneo e riportato
9 nel relativo verbale, non valutato dal Tribunale, con cui il conducente era stato sanzionato ex art. 141, comma 2 D. Lgs. 20 aprile 1992 n. 285.
4.2. L'appellante osservava, altresì, che la compagnia assicuratrice, sulla quale incombeva l'onere della prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito, oltre a non avere assolto lo stesso, aveva, peraltro, del tutto omesso di dimostrare che il conducente aveva posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il sinistro, come previsto dalla norma di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., con la conseguenza che, essendo quest'ultimo da ritenere responsabile, l'assicurazione era a sua volta tenuta, ex art. 141 Cod. Ass., a rispondere dei danni subiti dal terzo trasportato.
4.3. sottolineava, inoltre, che non avrebbe potuto considerarsi lo slittamento di Parte_1 uno pneumatico sul tombino un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito, soprattutto in assenza di caratteristiche specifiche ed anomale del manto stradale, mai allegate né provate dalla compagnia assicuratrice, essendo, al contrario, notorio ex art. 115 c.p.c. che sui tombini, sui regoli e sulle caditorie diminuisce l'aderenza degli pneumatici ed è prevedibile uno slittamento del mezzo.
4.4. Infine, quali ulteriori motivi di gravame, parte appellante lamentava l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito all'accertamento e alla quantificazione dei danni sofferti dal sig. oltre all'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di provvisionale quantificata in una Pt_1 somma pari al 50% dell'importo complessivo del danno biologico (euro 415.000,00) nonché la condanna alle spese del primo grado.
5. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello la compagnia assicuratrice la quale, contestando integralmente l'atto di appello ed i relativi motivi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nonché
l'inammissibilità ed improcedibilità dello stesso ai sensi della norma di cui all'art. 348 c.p.c.-.
5.1. Difesasi nel merito, la compagnia assicuratrice appellata, condivise le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, ribadiva l'assenza di prova di responsabilità del conducente del motoveicolo, essendo la caduta del motociclo – per espressa ammissione di controparte – avvenuta a causa dello slittamento di uno pneumatico su un tombino e non già a causa di una condotta colposa del conducente.
Parte appellata rilevava che, nel prevedere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, la norma di cui all'art. 141 Cod. Ass. subordinava l'operatività dell'obbligo risarcitorio in capo a
10 quest'ultima al fatto che il conducente del veicolo su cui viaggiava il trasportato fosse almeno corresponsabile del sinistro e, pertanto, risultava inapplicabile al caso di specie.
Osservava, infine, che correttamente il giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia in ordine alla quantificazione dei danni e alla provvisionale, avendo accertato l'assenza di responsabilità in capo al conducente in relazione alla causazione del sinistro e, dunque, rigettato la domanda risarcitoria proposta.
5.2. Pertanto, la compagnia assicuratrice appellata, nel concludere chiedendo l'integrale rigetto del gravame, richiamava il contenuto di tutte le difese già articolate nel primo grado di giudizio.
6. Con sentenza n. 264/2022, pubblicata in data 9 marzo 2022, la Corte d'Appello di
Torino, ritenuta – alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità – la sussistenza, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal D. Lgs. n. 209/2005, compresa quella ex art. 141 proposta da parte attrice, di un litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo n. 49/2020, atteso il difetto di contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo Piaggio NGR targato CP_2
X7GFN6, e rimetteva la causa innanzi al primo giudice ai sensi della norma di cui all'art. 354
c.p.c., compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec, in data 31 marzo 2022, nei confronti di ed a mezzo del servizio postale, in data 7 aprile 2022, nei Controparte_1 confronti di , riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, CP_2 Parte_1 richiamando tutte le proprie difese formulate nei precedenti scritti difensivi, comprese le istanze istruttorie ivi articolate, ed estendendo nei confronti del proprietario del veicolo, in via subordinata, la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi della norma di cui all'art. 2054, commi 1 e 3 c.c. e della norma di cui all'art. 144 codice assicurazioni.
7.1. Parte attrice in riassunzione concludeva, pertanto, chiedendo: “• in via preliminare, accertata documentalmente la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica Parte_1 dell'incidente come documentata in atti nonché l'entità delle lesioni, come risultante dalla documentazione medico – ospedaliera prodotta, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore – quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo
11 Piaggio NGR targato X7GFN6 –con ordinanza immediatamente esecutiva – al pagamento in favore di di una somma provvisionale pari a euro 415.000/00 o di una diversa Parte_1 somma ritenuta di giustizia da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti da nel sinistro stradale di cui è causa e ciò ai sensi dell'art. 147 cod. ass. e 5, legge Pt_1
102/2006;
• In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore , Parte_1 ex art. 141 CDA, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo.
• In via subordinata, accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la Parte_1 responsabilità anche solo in concorso nell'occorso incidente in capo al OR , CP_5 conducente del veicolo Piaggio NGR targato X7GFN6, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 ed il OR , quale proprietario ed CP_2 assicurato del ciclomotore vettore, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo.
• In ogni caso, trasmettere ai sensi dell'art. 148 comma 10 Codice delle Assicurazioni, copia dell'emananda sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte di Pt_2
delle disposizioni afferenti le procedure liquidative. CP_1
• Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4%
c.p.a. e22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
8. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di riassunzione la convenuta compagnia assicuratrice la quale richiamava integralmente le Controparte_1 eccezioni già sollevate nei precedenti scritti difensivi di improponibilità, inammissibilità ed
12 improcedibilità della domanda proposta nonché di nullità della citazione per vizi della editio actionis, non avendo parte attrice precisamente specificato le esatte circostanze di tempo e di luogo della verificazione del sinistro e la concreta dinamica delle modalità dello stesso, con conseguente impossibilità di determinare l'oggetto della domanda.
8.1. La compagnia assicuratrice convenuta contestava l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 141 codice assicurazioni richiamata dalla controparte, attesa l'assenza di due veicoli coinvolti nel sinistro e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa parte attrice aveva ricondotto l'evento al caso fortuito, non avendo indicato alcun profilo di responsabilità né del conducente né del proprietario del motoveicolo.
Contestava, poi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della condanna al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 415.000,00 ai sensi dell'art. 147 codice assicurazioni.
Difesasi nel merito, la convenuta eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, rilevando l'incompatibilità tra la dinamica descritta e le lesioni patite;
contestava, altresì la domanda in punto quantum debeatur.
8.2. concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 143, 145,
148, 149 D. Lgs 209/2005 (nuovo codice delle Assicurazioni), per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
In via gradata e nel merito
3. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
4. rigettare la richiesta di condanna provvisionale per i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico con vittoria di spese, diritti ed onorari;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
13
7. disporre una CTU medico-legale sulla persona dell'istante, al fine di valutare tutte le lesioni riportate dallo stesso e la sussistenza o meno di nesso eziologico con l'evento oggetto del presente giudizio, si chiede che l'ausiliario del Magistrato risponda ai quesiti articolati al presente atto;
8. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
9. condannare gli attori alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo CP_1 di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
10. emettere ogni altro provvedimento del caso;
11. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
9. Instauratosi ritualmente il contraddittorio anche nei confronti del proprietario del motoveicolo, , quest'ultimo non si costituiva in giudizio. CP_2
10. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza emessa dal precedente giudice istruttore titolare del fascicolo in data 2 novembre 2022, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice in riassunzione di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di una somma a titolo di provvisionale sul maggior danno patito, ex art. 147 cod. ass., veniva assegnata in favore di la somma di euro 100.000,00 a Parte_1 titolo di provvisionale che era posta a carico della convenuta la quale Controparte_1 provvedeva in corso di giudizio al versamento in favore dell'attore del menzionato importo.
10.1. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., venivano depositate dalle parti costituite le rispettive memorie istruttorie e la causa, atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori, veniva assegnata alla scrivente solo in data 3 febbraio 2023.
Assunte, dunque, le prove orali articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, veniva rinviata all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note, era riservata in decisione, previa concessione dei termini per scritti conclusionali (60+20 giorni).
10.2. Con il deposito della comparsa conclusionale, la convenuta società assicuratrice, ribadendo tutte le proprie difese in atti ed evidenziando l'infondatezza della condanna al
14 pagamento della somma di euro 100.000,00 quale provvisionale concessa in favore dell'attore sul maggior danno patito, chiedeva la condanna di controparte alla ripetizione di quanto versato in suo favore a tale titolo.
• Diritto.
11. Preliminarmente ed in limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
, il quale, sia pure ritualmente convenuto nel presente giudizio, mediante notifica dell'atto
[...] di citazione in riassunzione a mezzo del servizio postale in data 7 aprile 2022, ha omesso di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
11.1. Ancora in via preliminare, è necessario rilevare l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e, pertanto, la proponibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia di due raccomandate, inviate alla sede legale della compagnia assicuratrice convenuta in giudizio e da quest'ultima ricevute la prima in data 25 luglio 2016 e la seconda in data 30 marzo 2017 (cfr. doc. n. 16 allegato alla produzione di parte attrice), dunque, con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che l'originaria domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 7 novembre 2017.
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la suddetta compagnia assicuratrice fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d. lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non “ex ante”, bensì “ex post”, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona” (cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n.
43). Peraltro, tale interpretazione risulta senza dubbio conforme a quella che incontrovertibilmente è la “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di
15 proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
In conclusione, nel caso di specie, quanto alla completezza della richiesta risarcitoria, deve ritenersi che quest'ultima presentasse tutti gli elementi essenziali necessari a consentire l'instaurazione di una trattativa.
11.2. Proseguendo l'esame delle questioni preliminari, occorre evidenziare che parimenti infondata è risultata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice relativamente alla presunta genericità della domanda attorea in dipendenza dell'assenza di specifiche indicazioni dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Ed invero, parte attrice nel proprio atto di citazione ha puntualmente individuato le esatte circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato, l'altezza di via Bisalta ove si sono avvicendati gli accadimenti, la dinamica dell'incidente, la posizione assunta dal trasportato prima e dopo la caduta dal motoveicolo e le lesioni subite a causa della stessa, indicando, dunque, i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria ed il titolo di responsabilità azionata.
Che la domanda proposta da parte attrice non sia generica trova conferma, del resto, proprio nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicuratrice, la quale ha avuto modo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, avendo contestato le deduzioni di controparte e sollevato eccezioni (anche con riferimento al merito della configurabilità di una responsabilità in capo al conducente proprio assicurato). Ne consegue che, nel caso in esame, non residua alcuna incertezza in ordine al petitum o alla causa petendi, tanto più ove si tenga in debito conto anche la documentazione a tal fine allegata dall'attore al proprio atto introduttivo, tra cui, appunto, verbali di intervento delle forze dell'ordine, cartella sanitaria e consulenza tecnica di parte in ordine ai postumi del sinistro.
D' altra parte, tale indirizzo interpretativo è in linea con quanto statuito sul punto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto
16 omesso o sia assolutamente incerto-postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)" (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2003, n.
17023).
11.3. Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, occorre osservare quanto segue.
Nella controversia in esame, invero, l'attore lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, assumendo che gli stessi siano riconducibili in via immediata e diretta al sinistro meglio descritto in premessa nel quale il medesimo rivestiva la qualità di terzo trasportato.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice chiede, previo accertamento della propria qualifica di terzo trasportato, condannarsi la convenuta compagnia assicuratrice ex art. 141 cod. ass. al pagamento della somma di euro 1.279.061/60, o di altra diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi ovvero, in via subordinata, previo accertamento di responsabilità anche solo in concorso del conducente del motoveicolo, condannarsi la convenuta compagnia assicuratrice in solido con il proprietario del veicolo al pagamento della somma di euro 1.279.061/60, o di altra diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non
17 patrimoniali subiti, oltre interessi e spese e competenze di giudizio, spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al proprio difensore dichiaratosi antistatario.
11.3.1. In punto di fatto, deve ritenersi provato (v. relazione di incidente stradale e relativi rilievi di cui al doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice;
dichiarazioni testimoniali rese da , ispettore capo della polizia locale di Cuneo intervenuto sul luogo del sinistro Testimone_1 diversi minuti dopo la sua verificazione a seguito della chiamata della centrale operativa, escusso all'udienza del 13 novembre 2024; cartelle cliniche e documentazione sanitaria di cui ai doc. da n. 4 a n. 15 allegati alla produzione di parte attrice) che il giorno 18 aprile 2016, alle ore 14:10 circa, lungo la via Bisalta in Cuneo, mentre il sig. alla guida del CP_5 motociclo Piaggio NGR, targato X7GFN6, di proprietà del sig. ed assicurato CP_2 presso in forza di polizza n. 16755055 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione Controparte_1 di parte attrice), procedeva da Via Savona verso Via Spinetta, trasportando come passeggero
, giunto all'altezza del numero civico 8 perdeva il controllo del mezzo, a causa dello Parte_1 slittamento di uno pneumatico sul tombino, andando a collidere, con la parte anteriore del motociclo, la parte posteriore di un'auto in sosta regolare su via Bisalta (Citroen C3, targata
DF302GP, di proprietà di , cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice). CP_6
Al passeggero, trasportato d'urgenza all'ospedale di Cuneo Santa Croce e Carle, veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento con frattura p1 di tutte le dita di entrambe le mani.
Frattura chiusa falangi mano sai”; venivano, dunque, eseguiti esami diagnostici che rivelavano
“rx avambraccio dx e della mano dx: frattura pluriframmentaria scomposta della falangi prossimali del I, II, III, IV dito – rx avambraccio sinistro e mano sx: frattura scomposta della falange prossimale del I, II, III, IV e V dito”.
Il sig. veniva, pertanto, sottoposto d'urgenza ad intervento di riduzione e sintesi con fili di Pt_1
e con fissatore esterno su pollice mano destra (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione Per_1 di parte attrice).
Nei giorni successivi all'intervento, al sig. veniva riscontrata sofferenza ischemica apicale Pt_1 al pollice destro;
lo stesso veniva, quindi, sottoposto anche a consulenze specialistiche presso altri nosocomi: in particolare, presso l'A.O. Città della Salute di Torino, ove era diagnosticato un quadro di sofferenza ischemica apicale del pollice destro in postumi traumatici di schiacciamento con verosimile danno del microcircolo in frattura pluriframmentaria comminuta da schiacciamento della P1 pollice (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte attrice).
18 Il sig. veniva dimesso dall'Ospedale di Cuneo con necessità di valutazione del Pt_1 programma inerente al primo dito della mano destra e successivo controllo per esiti fratture mano destra e sinistra;
successivamente, il quadro clinico del dito della mano destra non migliorava e, pertanto, presso l 'A.O. Città della Salute di Torino, veniva deciso di sottoporre il paziente ad un nuovo intervento chirurgico a causa di necrosi porzione apicale radiale della p2 pollice (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice).
Il 23 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato nuovamente presso l'Ospedale Santa Croce Pt_1 di Cuneo con diagnosi di “postumi di trauma da schiacciamento con ischemia e necrosi della falange distale del I dito mano destra”. Il giorno successivo, il sig. veniva operato;
Pt_1 durante l'intervento “si rimuoveva area di necrosi con regolarizzazione del pollice fino alla base
p2, si rimuoveva l'unghia secondo tecnica, si eseguiva prelievo di lembo intermetacarpale dorsale dal dorso della p1 del II dito e si posizionava a copertura della perdita di sostanza del pollice, si prelevava IDE dall'avambraccio a copertura del difetto cutaneo della p1 del II dito”.
Il sig. veniva dimesso in data 27 maggio 2016 con terapia farmacologica a domicilio e Pt_1 prescrizione di mobilizzazioni delle mani con successivi controlli ortopedici (cfr. doc. n. 7 allegato alla produzione di parte attrice) cartella clinica secondo intervento e doc_7 bis lettera di dimissione, doc_8 visite controllo, doc_12 fisioterapia.
Nel mese di giugno 2016, il OR veniva sottoposto a medicazioni e gli veniva prescritta Pt_1 terapia per la mobilizzazione degli arti (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte attrice).
Venivano, inoltre, prescritti ed eseguiti cicli di fisioterapia (cfr. doc. n. 9 e 10 allegati alla produzione di parte attrice).
11.3.2. Tanto chiarito in punto di fatto, la domanda giudiziale di risarcimento danni proposta da ex art. 141 Cod. Ass. è inammissibile attesa l'insussistenza dei presupposti per Parte_1 la sua esperibilità.
Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, “Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo)” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, 8.10.2019, n. 25033).
19 Nel menzionato arresto, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la tesi secondo cui l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. presupporrebbe soltanto la sussistenza di un danno subito da un terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, senza esigere, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi, appare frutto di una lettura erronea dei precedenti della stessa giurisprudenza di legittimità resi sul tema.
Ed infatti, nel precedente reso con la sentenza Cass. civ., sez. 3, 30 luglio 2015, n. 16181, la
Suprema Corte ha ammesso l'esercizio, da parte del terzo trasportato, dall'azione ex art. 141 cod. ass. pur in presenza di sinistri senza collisione tra veicoli, ma, in ogni caso, pur sempre contraddistinti dal coinvolgimento di (almeno) due mezzi.
Peraltro, è stato affermato dalla giurisprudenza richiamata il seguente principio: “Che il presupposto per l'operatività della norma "de qua" sia, pur sempre, un sinistro stradale che coinvolga (quantomeno) due veicoli, risulta confermato anche dalla pronuncia di questa Corte che ha enunciato il principio secondo cui "la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato"
(diverso, evidentemente, da quello a bordo del quale il trasportato viaggiava)», precisando che
“Anche in questo caso, infatti, l'esigenza di una più intensa tutela del trasportato ha portato la
Corte a concludere che "la formula normativa" di cui alla norma citata "presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro" - il corsivo è sempre di chi scrive - "tra due o più automezzi". (Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, Rv. 644953-01)” (cfr. pag.
8-9 della motivazione: Cass. civ., n. 25033/2019, cit.).
In definitiva, il presupposto per l'ammissibilità e l'operatività dell'azione ex art. 141 cod. ass. è costituito dall'indispensabile coinvolgimento di (almeno) due veicoli, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione.
La predetta impostazione è stata, inoltre, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei
20 confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito» (cfr. Cass. civ., sez. 3,
23.06.2021, n. 17963).
Tale orientamento è stato definitivamente convalidato dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (così Cass. s.u. n. 35318 del 2022).
Va evidenziato che il legislatore, mediante la previsione della norma di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha inteso agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro
21 stradale o marittimo assegnando al medesimo un debitore certo e facilmente individuabile e onerando lo stesso esclusivamente della dimostrazione di essere trasportato a bordo del veicolo o natante e dell'entità dei danni occorsi in occasione del sinistro;
trattasi, a ben vedere, di un onere probatorio ulteriormente ridotto rispetto alla presunzione di responsabilità disciplinata dalla norma di cui all'art. 2054 c.c.; in particolare, secondo quanto disciplinato dall'art. 141 cod. ass., il terzo trasportato a bordo di un veicolo o di un natante che abbia subito un danno dalla circolazione stradale o marittima può esercitare un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore (fatta salva l'ipotesi in cui il sinistro sia la conseguenza del caso fortuito) secondo la procedura prevista dall'art. 148 cod. ass. e nei termini previsti dall'art. 145 cod. ass.-.
Grava, pertanto, in capo all'impresa assicuratrice del vettore, l'obbligo di risarcire il danno in favore del terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro – entro il massimale minimo di legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 140 cod. ass. – potendo poi, a sua volta, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il particolare meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 141 cod. ass. si sviluppa, dunque, in due fasi: nella prima, è l'impresa di assicurazione del vettore che, a prescindere dalla responsabilità nella causazione del sinistro, provvede alla liquidazione del risarcimento del danno;
nella seconda, l'impresa che ha anticipato il pagamento può agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
fase quest'ultima meramente eventuale che rappresenta il momento in cui è accertata la responsabilità (nonché l'effettivo grado di responsabilità) di ciascuno dei conducenti dei veicoli o natanti coinvolti.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di
22 unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura
“abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia - soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. (...) Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico- sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore” (così Cass. civ., SS.UU., 30.11.2022, n. 35318).
11.3.3. Facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci vede impegnati, appare non revocabile in dubbio che l'azione proposta debba essere dichiarata inammissibile in mancanza del presupposto di fatto rappresentato dal coinvolgimento, nel sinistro de quo, di un veicolo antagonista o, più in generale, di altro mezzo diverso da quello sul quale l'odierno attore era trasportato, avendo quest'ultimo rappresentato nel proprio atto introduttivo che la caduta era stata determinata esclusivamente dalla perdita di controllo da parte del conducente del motociclo “a causa dello slittamento di uno pneumatico sul tombino” (cfr. atto di citazione pag. 2); ed invero, alcun rilievo, sul piano eziologico della causazione del sinistro e, dunque, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 141 cod. ass., assume il successivo scontro del motociclo – sul quale viaggiava il sig. ed in ordine Pt_1 al quale il conducente aveva perso il relativo controllo – con l'autoveicolo Citroen C3 presente sul luogo, essendo lo stesso in posizione di sosta regolare e non già immesso nella circolazione stradale.
Peraltro, ad escludere, vieppiù, l'applicabilità al caso in esame della disciplina invocata dall'attore è la ricorrenza nella fattispecie oggetto di indagine di una ipotesi di caso fortuito – che, a norma dell'art. 141 cod. ass., esclude la responsabilità dell'assicuratore del vettore per i danni patiti dal terzo trasportato – atteso che, per espressa affermazione dell'attore, “il conducente del veicolo perdeva il controllo del mezzo, a causa dello slittamento di uno
23 pneumatico sul tombino” (cfr. atto di citazione, pag. 2), senza che lo stesso abbia espresso alcuna doglianza circa le modalità di conduzione del motociclo (ad es., eccesso di velocità) e/o di manutenzione del mezzo (ad es. usura degli pneumatici), così riconducendo l'evento ad un fattore relativo alle condizioni del sedime stradale.
Ed invero, dalle stesse allegazioni di parte attrice – nonché dalla documentazione dalla stessa prodotta – non è dato evincersi alcun elemento che consenta di ritenere sussistente un concorso di responsabilità del conducente del motoveicolo nella verificazione del sinistro, né
l'attore ha articolato capitoli di prova in proposito, atti dunque a dimostrare tale evenienza, essendosi limitato, giova ribadirlo, a ricondurre l'evento lesivo allo slittamento di uno pneumatico su un tombino.
11.4. Deve, nondimeno, ritenersi preclusa ogni ulteriore delibazione sulle allegazioni ed eccezioni afferenti al merito della causa sollevate dalle parti.
Ed invero, del tutto irrilevante e generico è risultato il richiamo meramente nominalistico all'art. 2054 c.c. operato dall'attore nell'atto di citazione in riassunzione, allorquando, peraltro, devono ritenersi ampiamente maturate le preclusioni relative all'attività assertiva, che risulta definitivamente fissata con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c., termine quest'ultimo entro cui deve intendersi cristallizzato il thema decidendum del giudizio; quanto, poi, all'azione ex art. 144 cod. ass., va evidenziato come parte attrice neppure ha allegato tutti i relativi elementi costitutivi della fattispecie, sicché non può certo pervenirsi, a fronte della chiara ed esplicita oltreché univoca domanda di “condanna in solido” di tutti i convenuti, ad una riqualificazione dell'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 144 cod. ass., giusto il richiamo alle S.U. n. 35318 del 2022, essendo ben distinti, come noto, in fatto ed in diritto, i presupposti delle rispettive domande e azioni.
11.5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, complessivamente considerate, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
11.6. Avuto, infine, riguardo alla sorte della condanna provvisionale ex art. 147 cod. ass. emessa in corso di causa occorre rilevare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che
24 abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n. 7389).
11.6.1. Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza del 2 novembre 2022 con cui è stata assegnata in favore dell'attore ed a carico della convenuta compagnia assicuratrice una somma provvisionale di euro 100.000,00 ai sensi della norma di cui all'art. 147 cod. ass. perde automaticamente efficacia nei confronti di con la presente sentenza (cfr. Controparte_1
Cass. n. 7389/2021).
A fronte della espressa richiesta formulata da parte attrice va, Controparte_1 conseguentemente, condannata alla restituzione in favore della convenuta dell'importo di euro
100.000,00 da quest'ultima corrisposto in adempimento della menzionata ordinanza.
Trattandosi di debito di valuta originato dalla richiesta di ripetizione di somme pagate in esecuzione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, successivamente superato dalla sentenza definitiva, su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
ed invero tale richiesta non è propriamente assimilabile ad un'azione di indebito ex art. 2033 c.c.: le due ipotesi differiscono per natura e funzione, non rilevando, nella prima, l'elemento soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", posto che il diritto alla restituzione sorge direttamente a seguito della pronuncia della sentenza che assorbe l'ordinanza provvisoriamente esecutiva, facendo venir meno "ex tunc" il titolo del pagamento ed imponendo il ripristino dello "status quo ante".
• Spese del giudizio.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le questioni giuridiche affrontate – che devono tenere conto dei mutamenti e contrasti giurisprudenziali che hanno influenzato le sorti della causa – e la limitata attività processuale espletata in corso di causa si reputa integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018
– giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
• revoca l'ordinanza emessa in data 2 novembre 2022 e, per l'effetto, condanna Parte_1 alla restituzione in favore di dell'importo di euro 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi come individuati in parte motiva;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Cuneo, il 4 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 860 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cuneo (CN), Via Parte_1 C.F._1
Roma n.64, e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Antonio Bovino (pec:
e dall'Avv. Anna Maria Cuzzocrea (pec: Email_1
), giusta procura in atti;
Email_2
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Viale Augusto n. 162, presso lo studio dell'Avv.
CE PO (pec: , dal quale è Email_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ), residente in [...]; CP_2 C.F._2
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale.
1 Conclusioni: all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, rinnovate tutte le istanze istruttorie formulate nell'atto di citazione nonché nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ha precisato le proprie conclusioni come segue: “In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica dell'incidente come documentata in atti e confermata Parte_1 dall'istruttoria nonché l'entità delle lesioni, come in atti documentate e quantificate e confermate dall'espletanda CTU medico-legale, ex art. 141 CDA, condannare CP_1
(oggi ) in persona del legale rappresentante pro tempore– quale
[...] Controparte_3 assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo targato X7GFN6 – al risarcimento di CP_4 tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo al netto della provvisionale riconosciuta in corso di causa e corrisposta da parte convenuta.
In via subordinata, accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica Parte_1 dell'incidente come documentata in atti e confermata dall'istruttoria e la responsabilità anche solo in concorso nell'occorso incidente in capo al OR , conducente del veicolo CP_5
Piaggio NGR targato X7GFN6, condannare (oggi ) in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 ed il OR , quale proprietario ed CP_2 assicurato del ciclomotore vettore, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati e confermati dall'espletanda CTU medico-legale nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo, al netto della provvisionale riconosciuta in corso di causa e corrisposta da parte convenuta.
2 In ogni caso, trasmettere ai sensi dell'art. 148 comma 10 Codice delle Assicurazioni, copia dell'emananda sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte di Pt_2
(oggi ) delle disposizioni afferenti le procedure liquidative. Controparte_1 Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a.
e 22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
Il difensore della parte convenuta, ha concluso come segue: “si riporta ai Controparte_1 propri scritti difensivi che si intendono per ripetuti e trascritti e di cui ne chiede l'integrale accoglimento.
Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso, dedotto, richiesto ed eccepito rilevandone
l'inammissibilità in rito e l'infondatezza nel merito chiedendone in ogni caso il rigetto”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 7 novembre 2017, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
compagnia assicuratrice per la RCA del motoveicolo Piaggio NGR, targato X7GFN,
[...] lamentando di aver subito pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale in dipendenza del sinistro meglio descritto infra.
1.1. L'attore, nello specifico, deduceva:
a) che, in data 18 aprile 2016, lo stesso si trovava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del veicolo Piaggio NGR, targato X7GFN, assicurato presso in forza Controparte_1 di polizza n. 16755055, di proprietà del sig. e nell'occasione condotto dal CP_2 sig. ; CP_5
b) che, verso le ore 14:10, il menzionato motoveicolo stava viaggiando in Cuneo, percorrendo via Bisalta con provenienza da via Savona ed in direzione via Spinetta, allorquando, giunto quasi all'altezza del civico n. 8, il conducente perdeva il controllo del mezzo a causa dello slittamento di uno pneumatico su un tombino, andando a collidere, con la parte anteriore dello stesso, la parte posteriore dell'autoveicolo
3 Citroen C3, targata DF302GP, di proprietà del sig. , ferma in sosta CP_6 regolare lungo Via Bisalta;
c) che la perdita di controllo del motociclo, prima, e l'urto, poi, sbalzavano sull'asfalto sia il conducente che il passeggero;
d) che il sig. dopo essere atterrato violentemente sulle mani, veniva investito dal Pt_1 motociclo, ormai senza controllo, il quale colpiva i suoi arti superiori, schiacciando entrambe le mani;
e) che, immediatamente, venivano allertati i soccorsi e, sul posto, interveniva, pochi minuti dopo l'incidente, un'ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare il conducente ed il sig. l vicino ospedale Santa Croce di Cuneo;
Pt_1
f) che il personale medico dell'ambulanza aveva proceduto all'anamnesi sommaria e alla descrizione delle lesioni evidenziate ad un primo esame obiettivo, accertando un'assenza di motilità degli arti superiori ed un trauma ad entrambe le mani ed avambracci;
g) che, quasi in contemporanea all'arrivo dell'ambulanza del 118, interveniva sul luogo del sinistro la Polizia Municipale di Cuneo, la quale provvedeva immediatamente a documentare fotograficamente sia i soccorsi, sia il luogo teatro del sinistro, sia i punti d'urto tra ciclomotore e veicolo in sosta;
h) che, inoltre, la stessa Polizia Municipale (Ispettore ) acquisiva e Testimone_1 verbalizzava a pochi minuti dall'incidente (ore 14:32) la testimonianza della sig.ra
, residente in [...] Bis, che dichiarava: “mi Testimone_2 trovavo sul balcone, ho visto i due ragazzi sullo scooter che han fatto il giro della rotatoria con via Savona e sono tornati indietro. Quando sono stati più o meno davanti al numero 8 (verso Spinetta) hanno incominciato a sbandare e sono andati ad urtare
l'auto Citroen C3 parcheggiata più avanti”;
i) che il sig. giunto all'ospedale Santa Croce di Cuneo, veniva ricoverato con Pt_1 diagnosi all'ingresso “trauma da schiacciamento con frattura p1 di tutte le dita di entrambe le mani. Frattura chiusa falangi mano sai”;
j) che il sig. veniva operato d'urgenza per un intervento di riduzione e sintesi con fili Pt_1 di NE e con fissatore esterno su pollice mano destra;
4 k) che, nei giorni successivi all'intervento, al sig. veniva riscontrata sofferenza Pt_1 ischemica apicale al pollice destro;
l) che il sig. veniva quindi sottoposto anche a consulenze specialistiche presso altri Pt_1 nosocomi;
in particolare, presso l'A.O. Città della Salute di Torino ove veniva diagnosticato un quadro di sofferenza ischemica apicale del pollice destro in postumi traumatici di schiacciamento con verosimile danno del microcircolo in frattura pluriframmentaria comminuta da schiacciamento della P1 pollice;
m) che, dopo essere stato dimesso, purtroppo, il quadro clinico del dito della mano destra non migliorava e, conseguentemente, presso l 'A.O. Città della Salute di Torino, causa necrosi porzione apicale radiale della p2 pollice, si decideva di sottoporre il sig. Pt_1 ad un nuovo intervento chirurgico;
n) che, in data 23 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato nuovamente presso Pt_1
l'Ospedale Santa Croce di Cuneo con diagnosi di “postumi di trauma da schiacciamento con ischemia e necrosi della falange distale del I dito mano destra” ed il giorno successivo, lo stesso veniva operato;
o) che, durante l'intervento, “si rimuoveva area di necrosi con regolarizzazione del pollice fino alla base p2, si rimuoveva l'unghia secondo tecnica, si eseguiva prelievo di lembo intermetacarpale dorsale dal dorso della p1 del II dito e si posizionava a copertura della perdita di sostanza del pollice, si prelevava IDE dall'avambraccio a copertura del difetto cutaneo della p1 del II dito”;
p) che il sig. veniva dimesso in data 27 maggio 2016 con terapia farmacologica a Pt_1 domicilio e prescrizione di mobilizzazioni delle mani con successivi controlli ortopedici;
q) che, nel mese di giugno 2016, il sig. veniva sottoposto a medicazioni e gli veniva Pt_1 prescritta terapia per la mobilizzazione degli arti;
r) che, inoltre, venivano prescritti ed eseguiti dal sig. cicli di fisioterapia;
Pt_1
s) che, purtroppo, i postumi dell'incidente, l'amputazione del dito, la deformazione delle mani, l'impossibilità di riprendere una normale vita lavorativa – avendo il sig. da Pt_1 sempre lavorato come manovale –, le difficoltà economiche dovute all'impossibilità di lavorare e di dare il proprio sostentamento alla famiglia, portavano lo stesso a soffrire di disturbi del sonno, depressione, crisi di panico, stati ansiosi, cefalee, vertigini;
5 t) che, a postumi dell'infortunio ormai stabilizzati e valutati dal proprio consulente tecnico di parte, il sig. formalizzava la richiesta di risarcimento danni alla , Pt_1 CP_1 compagnia assicuratrice del motoveicolo sul quale lo stesso era trasportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 cod. ass.;
u) che la compagnia assicuratrice, nelle more, incaricava propri consulenti per l'istruttoria circa le modalità di accadimento del sinistro e per la valutazione dei postumi invalidanti e, tuttavia, in data 29 marzo 2017, comunicava laconicamente al sig. che era Pt_1
“emersa la incompatibilità tra le lesioni riportate e le modalità di accadimento del sinistro dichiarate”;
v) che il danno biologico patito dal sig. tenuto conto della percentuale di invalidità Pt_1 permanente accertata al 67% e dell'età della vittima al momento del sinistro (anni 24), era liquidabile nell'importo di euro 661.047,00;
w) che, quanto all'invalidità temporanea, al sig. erano stati riconosciuti 40 giorni di Pt_1
ITT e 170 giorni di ITP al 75%, per un importo di euro 16.080,00;
x) che il sig. veva sostenuto spese mediche per un importo pari ad euro 2.556,70; Pt_1
y) che il sig. aveva altresì subito la perdita della capacità lavorativa specifica, Pt_1 liquidabile nell'importo di euro 434.116,20;
z) che privo di riscontro era risultato anche l'invio dell'invito alla stipula della negoziazione assistita cui il sig. veva provveduto in data 27 settembre 2017. Pt_1
1.2. Tanto premesso, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così Parte_1 provvedere: “in via preliminare, accertata documentalmente la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica dell'incidente come documentata in atti nonché l'entità Parte_1 delle lesioni, come risultante dalla documentazione medico – ospedaliera prodotta, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore– quale Controparte_1 assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – con ordinanza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore di di una somma provvisionale Parte_1 pari a euro 415.000/00 o di una diversa somma ritenuta di giustizia da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti da nel sinistro stradale di cui è causa e ciò ai Pt_1 sensi dell'art. 147 cod. ass. e 5, legge 102/2006;
In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore , ex Parte_1 art. 141 CDA, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
6 tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4% c.p.a. e 22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
2. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto.
2.1. In particolare, la convenuta eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta da controparte per non avere controparte dettagliatamente specificato, in violazione delle norme di cui agli artt. 141, 143,
145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, i dati, le modalità e generalità inerenti al sinistro in ordine al quale era stata avanzata domanda risarcitoria, evidenziando, altresì, la carenza di prova in ordine alla proprietà del veicolo responsabile del sinistro.
2.1.1. Eccepiva, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per vizio della editio actionis, non avendo parte attrice specificato i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.
Contestava, inoltre, la carenza di legittimazione delle parti in giudizio, non essendovi prova della proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro.
2.1.2. Contestava, ancora in via preliminare, la documentazione prodotta ed il relativo valore probatorio, disconoscendo, altresì, la conformità all'originale dei documenti depositati in copia da parte attrice.
2.2. Difesasi nel merito, la convenuta compagnia assicuratrice contestava il fatto storico del sinistro dedotto dalla controparte, la compatibilità della dinamica dello stesso con le lesioni subite dalla vittima/terzo trasportato e la quantificazione dei relativi danni. Contestava, altresì, la richiesta della provvisionale.
2.3. concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
7
1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 143, 145,
148, 149 D. Lgs 209/2005 (nuovo codice delle Assicurazioni), per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
In via gradata e nel merito
3. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
4. rigettare la richiesta di condanna provvisionale per i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico con vittoria di spese, diritti ed onorari;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
7. disporre una CTU medico-legale sulla persona dell'istante, al fine di valutare tutte le lesioni riportate dallo stesso e la sussistenza o meno di nesso eziologico con l'evento oggetto del presente giudizio, si chiede che l'ausiliario del Magistrato risponda ai quesiti articolati al presente atto;
8. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
9. condannare gli attori alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo CP_1 di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
10. emettere ogni altro provvedimento del caso;
11. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, venivano assunte le prove orali articolate da parte attrice e rigettata l'istanza di quest'ultima di concessione della provvisionale;
pertanto, ritenuta la
8 superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2019, ove veniva, dunque, trattenuta in decisione.
3.1. Con sentenza n. 49/2020, pubblicata in data 31 gennaio 2020, il Tribunale di Cuneo, respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta compagnia assicuratrice, rilevava, nel merito, che, pur dovendosi ritenere incontestata la dinamica del sinistro, non era emerso in corso di causa alcun elemento di responsabilità del conducente del motoveicolo, sia in termini di guida si in termini di manutenzione del mezzo, atteso che la stessa parte attrice aveva ricondotto la causa della caduta esclusivamente allo slittamento di uno pneumatico sul tombino, circostanza ascrivibile più propriamente alla fattispecie del caso fortuito.
3.1.1. Nel menzionato arresto, il Tribunale adito, nel rigettare le domande proposte dall'attore, evidenziava che l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del vettore è subordinata al fatto che il conducente del veicolo su cui viaggia il trasportato deve essere almeno corresponsabile del sinistro, essendo il caso fortuito rappresentato quale limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore, sussistente nel caso di specie in quanto – per espressa affermazione dell'attore medesimo – la caduta era stata determinata esclusivamente dallo slittamento di uno pneumatico sul tombino senza che lo stesso avesse espresso alcuna doglianza in ordine alle modalità di conduzione o manutenzione del mezzo.
4. Avverso tale statuizione, – con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1 mezzo del servizio postale in data 26 febbraio 2020 – proponeva appello evidenziando, quale motivo di gravame, l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del caso fortuito, trattandosi, in primo luogo, di un evento prevedibile ed eccezionale quale lo slittamento di uno pneumatico di un ciclomotore su di un normale tombino installato sul manto stradale ed esonerando, in ogni caso, la compagnia assicuratrice dell'onere di provare tale circostanza.
4.1. In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale di Cuneo aveva travisato la dinamica del fatto che gli era stata rappresentata, non essendo il sinistro riconducibile al caso fortuito bensì alla condotta del conducente che, colposamente, ex art. 2054, comma 1 c.c., dopo essere transitato sul tombino, aveva perso il controllo del mezzo e non era stato più in grado di compiere manovre di emergenza, come accertato dalla Polizia Municipale di Cuneo e riportato
9 nel relativo verbale, non valutato dal Tribunale, con cui il conducente era stato sanzionato ex art. 141, comma 2 D. Lgs. 20 aprile 1992 n. 285.
4.2. L'appellante osservava, altresì, che la compagnia assicuratrice, sulla quale incombeva l'onere della prova in ordine alla sussistenza del caso fortuito, oltre a non avere assolto lo stesso, aveva, peraltro, del tutto omesso di dimostrare che il conducente aveva posto in essere tutte le condotte necessarie per evitare il sinistro, come previsto dalla norma di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., con la conseguenza che, essendo quest'ultimo da ritenere responsabile, l'assicurazione era a sua volta tenuta, ex art. 141 Cod. Ass., a rispondere dei danni subiti dal terzo trasportato.
4.3. sottolineava, inoltre, che non avrebbe potuto considerarsi lo slittamento di Parte_1 uno pneumatico sul tombino un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad integrare il caso fortuito, soprattutto in assenza di caratteristiche specifiche ed anomale del manto stradale, mai allegate né provate dalla compagnia assicuratrice, essendo, al contrario, notorio ex art. 115 c.p.c. che sui tombini, sui regoli e sulle caditorie diminuisce l'aderenza degli pneumatici ed è prevedibile uno slittamento del mezzo.
4.4. Infine, quali ulteriori motivi di gravame, parte appellante lamentava l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in merito all'accertamento e alla quantificazione dei danni sofferti dal sig. oltre all'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di provvisionale quantificata in una Pt_1 somma pari al 50% dell'importo complessivo del danno biologico (euro 415.000,00) nonché la condanna alle spese del primo grado.
5. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di appello la compagnia assicuratrice la quale, contestando integralmente l'atto di appello ed i relativi motivi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., nonché
l'inammissibilità ed improcedibilità dello stesso ai sensi della norma di cui all'art. 348 c.p.c.-.
5.1. Difesasi nel merito, la compagnia assicuratrice appellata, condivise le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, ribadiva l'assenza di prova di responsabilità del conducente del motoveicolo, essendo la caduta del motociclo – per espressa ammissione di controparte – avvenuta a causa dello slittamento di uno pneumatico su un tombino e non già a causa di una condotta colposa del conducente.
Parte appellata rilevava che, nel prevedere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, la norma di cui all'art. 141 Cod. Ass. subordinava l'operatività dell'obbligo risarcitorio in capo a
10 quest'ultima al fatto che il conducente del veicolo su cui viaggiava il trasportato fosse almeno corresponsabile del sinistro e, pertanto, risultava inapplicabile al caso di specie.
Osservava, infine, che correttamente il giudice di prime cure aveva omesso ogni pronuncia in ordine alla quantificazione dei danni e alla provvisionale, avendo accertato l'assenza di responsabilità in capo al conducente in relazione alla causazione del sinistro e, dunque, rigettato la domanda risarcitoria proposta.
5.2. Pertanto, la compagnia assicuratrice appellata, nel concludere chiedendo l'integrale rigetto del gravame, richiamava il contenuto di tutte le difese già articolate nel primo grado di giudizio.
6. Con sentenza n. 264/2022, pubblicata in data 9 marzo 2022, la Corte d'Appello di
Torino, ritenuta – alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità – la sussistenza, in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal D. Lgs. n. 209/2005, compresa quella ex art. 141 proposta da parte attrice, di un litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore, dichiarava la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo n. 49/2020, atteso il difetto di contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo Piaggio NGR targato CP_2
X7GFN6, e rimetteva la causa innanzi al primo giudice ai sensi della norma di cui all'art. 354
c.p.c., compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
7. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec, in data 31 marzo 2022, nei confronti di ed a mezzo del servizio postale, in data 7 aprile 2022, nei Controparte_1 confronti di , riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, CP_2 Parte_1 richiamando tutte le proprie difese formulate nei precedenti scritti difensivi, comprese le istanze istruttorie ivi articolate, ed estendendo nei confronti del proprietario del veicolo, in via subordinata, la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi della norma di cui all'art. 2054, commi 1 e 3 c.c. e della norma di cui all'art. 144 codice assicurazioni.
7.1. Parte attrice in riassunzione concludeva, pertanto, chiedendo: “• in via preliminare, accertata documentalmente la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la dinamica Parte_1 dell'incidente come documentata in atti nonché l'entità delle lesioni, come risultante dalla documentazione medico – ospedaliera prodotta, condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore – quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo
11 Piaggio NGR targato X7GFN6 –con ordinanza immediatamente esecutiva – al pagamento in favore di di una somma provvisionale pari a euro 415.000/00 o di una diversa Parte_1 somma ritenuta di giustizia da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti da nel sinistro stradale di cui è causa e ciò ai sensi dell'art. 147 cod. ass. e 5, legge Pt_1
102/2006;
• In via principale e nel merito: accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore , Parte_1 ex art. 141 CDA, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 – al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo.
• In via subordinata, accertata la qualifica di terzo trasportato dell'attore e la Parte_1 responsabilità anche solo in concorso nell'occorso incidente in capo al OR , CP_5 conducente del veicolo Piaggio NGR targato X7GFN6, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore– quale assicuratore per la r.c.a. del motoveicolo Piaggio NGR targato X7GFN6 ed il OR , quale proprietario ed CP_2 assicurato del ciclomotore vettore, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patrimoniali e non, subiti e subendi dall'attore, sì come indicati in atti e quantificati nella somma complessiva di € 1.279.061/60 o nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd. compensativi dalla data del fatto al saldo.
• In ogni caso, trasmettere ai sensi dell'art. 148 comma 10 Codice delle Assicurazioni, copia dell'emananda sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte di Pt_2
delle disposizioni afferenti le procedure liquidative. CP_1
• Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre 15% spese generali, 4%
c.p.a. e22% i.v.a., da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'Avv. Antonio Bovino che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i restanti”.
8. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di riassunzione la convenuta compagnia assicuratrice la quale richiamava integralmente le Controparte_1 eccezioni già sollevate nei precedenti scritti difensivi di improponibilità, inammissibilità ed
12 improcedibilità della domanda proposta nonché di nullità della citazione per vizi della editio actionis, non avendo parte attrice precisamente specificato le esatte circostanze di tempo e di luogo della verificazione del sinistro e la concreta dinamica delle modalità dello stesso, con conseguente impossibilità di determinare l'oggetto della domanda.
8.1. La compagnia assicuratrice convenuta contestava l'applicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui all'art. 141 codice assicurazioni richiamata dalla controparte, attesa l'assenza di due veicoli coinvolti nel sinistro e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa parte attrice aveva ricondotto l'evento al caso fortuito, non avendo indicato alcun profilo di responsabilità né del conducente né del proprietario del motoveicolo.
Contestava, poi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della condanna al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 415.000,00 ai sensi dell'art. 147 codice assicurazioni.
Difesasi nel merito, la convenuta eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, rilevando l'incompatibilità tra la dinamica descritta e le lesioni patite;
contestava, altresì la domanda in punto quantum debeatur.
8.2. concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare: Controparte_1
1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 143, 145,
148, 149 D. Lgs 209/2005 (nuovo codice delle Assicurazioni), per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
In via gradata e nel merito
3. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
4. rigettare la richiesta di condanna provvisionale per i rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
5. rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico con vittoria di spese, diritti ed onorari;
6. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, voglia l'adito Giudicante ridurre il quantum debeatur nei limiti di una giusta ed equa reintegrazione patrimoniale;
13
7. disporre una CTU medico-legale sulla persona dell'istante, al fine di valutare tutte le lesioni riportate dallo stesso e la sussistenza o meno di nesso eziologico con l'evento oggetto del presente giudizio, si chiede che l'ausiliario del Magistrato risponda ai quesiti articolati al presente atto;
8. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
9. condannare gli attori alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo CP_1 di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
10. emettere ogni altro provvedimento del caso;
11. con vittoria di spese e compensi professionali come per legge”.
9. Instauratosi ritualmente il contraddittorio anche nei confronti del proprietario del motoveicolo, , quest'ultimo non si costituiva in giudizio. CP_2
10. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza emessa dal precedente giudice istruttore titolare del fascicolo in data 2 novembre 2022, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice in riassunzione di condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di una somma a titolo di provvisionale sul maggior danno patito, ex art. 147 cod. ass., veniva assegnata in favore di la somma di euro 100.000,00 a Parte_1 titolo di provvisionale che era posta a carico della convenuta la quale Controparte_1 provvedeva in corso di giudizio al versamento in favore dell'attore del menzionato importo.
10.1. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., venivano depositate dalle parti costituite le rispettive memorie istruttorie e la causa, atteso l'avvicendamento di diversi giudici istruttori, veniva assegnata alla scrivente solo in data 3 febbraio 2023.
Assunte, dunque, le prove orali articolate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, veniva rinviata all'udienza cartolare del 19 marzo 2025 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note, era riservata in decisione, previa concessione dei termini per scritti conclusionali (60+20 giorni).
10.2. Con il deposito della comparsa conclusionale, la convenuta società assicuratrice, ribadendo tutte le proprie difese in atti ed evidenziando l'infondatezza della condanna al
14 pagamento della somma di euro 100.000,00 quale provvisionale concessa in favore dell'attore sul maggior danno patito, chiedeva la condanna di controparte alla ripetizione di quanto versato in suo favore a tale titolo.
• Diritto.
11. Preliminarmente ed in limine litis, deve essere dichiarata la contumacia di CP_2
, il quale, sia pure ritualmente convenuto nel presente giudizio, mediante notifica dell'atto
[...] di citazione in riassunzione a mezzo del servizio postale in data 7 aprile 2022, ha omesso di costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
11.1. Ancora in via preliminare, è necessario rilevare l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta e, pertanto, la proponibilità dell'azione risarcitoria promossa dall'attore, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia di due raccomandate, inviate alla sede legale della compagnia assicuratrice convenuta in giudizio e da quest'ultima ricevute la prima in data 25 luglio 2016 e la seconda in data 30 marzo 2017 (cfr. doc. n. 16 allegato alla produzione di parte attrice), dunque, con il pieno rispetto del termine previsto dalle disposizioni normative già sopra menzionate, atteso che l'originaria domanda giudiziale risulta essere stata proposta mediante atto di citazione notificato in data 7 novembre 2017.
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la suddetta compagnia assicuratrice fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d. lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non “ex ante”, bensì “ex post”, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona” (cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n.
43). Peraltro, tale interpretazione risulta senza dubbio conforme a quella che incontrovertibilmente è la “ratio” ispiratrice della norma che introduce la condizione di
15 proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed “a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912).
In conclusione, nel caso di specie, quanto alla completezza della richiesta risarcitoria, deve ritenersi che quest'ultima presentasse tutti gli elementi essenziali necessari a consentire l'instaurazione di una trattativa.
11.2. Proseguendo l'esame delle questioni preliminari, occorre evidenziare che parimenti infondata è risultata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice relativamente alla presunta genericità della domanda attorea in dipendenza dell'assenza di specifiche indicazioni dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta.
Ed invero, parte attrice nel proprio atto di citazione ha puntualmente individuato le esatte circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro si è verificato, l'altezza di via Bisalta ove si sono avvicendati gli accadimenti, la dinamica dell'incidente, la posizione assunta dal trasportato prima e dopo la caduta dal motoveicolo e le lesioni subite a causa della stessa, indicando, dunque, i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria ed il titolo di responsabilità azionata.
Che la domanda proposta da parte attrice non sia generica trova conferma, del resto, proprio nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicuratrice, la quale ha avuto modo di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, avendo contestato le deduzioni di controparte e sollevato eccezioni (anche con riferimento al merito della configurabilità di una responsabilità in capo al conducente proprio assicurato). Ne consegue che, nel caso in esame, non residua alcuna incertezza in ordine al petitum o alla causa petendi, tanto più ove si tenga in debito conto anche la documentazione a tal fine allegata dall'attore al proprio atto introduttivo, tra cui, appunto, verbali di intervento delle forze dell'ordine, cartella sanitaria e consulenza tecnica di parte in ordine ai postumi del sinistro.
D' altra parte, tale indirizzo interpretativo è in linea con quanto statuito sul punto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto
16 omesso o sia assolutamente incerto-postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che
l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)" (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2003, n.
17023).
11.3. Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, occorre osservare quanto segue.
Nella controversia in esame, invero, l'attore lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, assumendo che gli stessi siano riconducibili in via immediata e diretta al sinistro meglio descritto in premessa nel quale il medesimo rivestiva la qualità di terzo trasportato.
Alla luce di quanto dedotto, parte attrice chiede, previo accertamento della propria qualifica di terzo trasportato, condannarsi la convenuta compagnia assicuratrice ex art. 141 cod. ass. al pagamento della somma di euro 1.279.061/60, o di altra diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi ovvero, in via subordinata, previo accertamento di responsabilità anche solo in concorso del conducente del motoveicolo, condannarsi la convenuta compagnia assicuratrice in solido con il proprietario del veicolo al pagamento della somma di euro 1.279.061/60, o di altra diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non
17 patrimoniali subiti, oltre interessi e spese e competenze di giudizio, spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge, da attribuirsi al proprio difensore dichiaratosi antistatario.
11.3.1. In punto di fatto, deve ritenersi provato (v. relazione di incidente stradale e relativi rilievi di cui al doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice;
dichiarazioni testimoniali rese da , ispettore capo della polizia locale di Cuneo intervenuto sul luogo del sinistro Testimone_1 diversi minuti dopo la sua verificazione a seguito della chiamata della centrale operativa, escusso all'udienza del 13 novembre 2024; cartelle cliniche e documentazione sanitaria di cui ai doc. da n. 4 a n. 15 allegati alla produzione di parte attrice) che il giorno 18 aprile 2016, alle ore 14:10 circa, lungo la via Bisalta in Cuneo, mentre il sig. alla guida del CP_5 motociclo Piaggio NGR, targato X7GFN6, di proprietà del sig. ed assicurato CP_2 presso in forza di polizza n. 16755055 (cfr. doc. n. 2 allegato alla produzione Controparte_1 di parte attrice), procedeva da Via Savona verso Via Spinetta, trasportando come passeggero
, giunto all'altezza del numero civico 8 perdeva il controllo del mezzo, a causa dello Parte_1 slittamento di uno pneumatico sul tombino, andando a collidere, con la parte anteriore del motociclo, la parte posteriore di un'auto in sosta regolare su via Bisalta (Citroen C3, targata
DF302GP, di proprietà di , cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice). CP_6
Al passeggero, trasportato d'urgenza all'ospedale di Cuneo Santa Croce e Carle, veniva diagnosticato “trauma da schiacciamento con frattura p1 di tutte le dita di entrambe le mani.
Frattura chiusa falangi mano sai”; venivano, dunque, eseguiti esami diagnostici che rivelavano
“rx avambraccio dx e della mano dx: frattura pluriframmentaria scomposta della falangi prossimali del I, II, III, IV dito – rx avambraccio sinistro e mano sx: frattura scomposta della falange prossimale del I, II, III, IV e V dito”.
Il sig. veniva, pertanto, sottoposto d'urgenza ad intervento di riduzione e sintesi con fili di Pt_1
e con fissatore esterno su pollice mano destra (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione Per_1 di parte attrice).
Nei giorni successivi all'intervento, al sig. veniva riscontrata sofferenza ischemica apicale Pt_1 al pollice destro;
lo stesso veniva, quindi, sottoposto anche a consulenze specialistiche presso altri nosocomi: in particolare, presso l'A.O. Città della Salute di Torino, ove era diagnosticato un quadro di sofferenza ischemica apicale del pollice destro in postumi traumatici di schiacciamento con verosimile danno del microcircolo in frattura pluriframmentaria comminuta da schiacciamento della P1 pollice (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte attrice).
18 Il sig. veniva dimesso dall'Ospedale di Cuneo con necessità di valutazione del Pt_1 programma inerente al primo dito della mano destra e successivo controllo per esiti fratture mano destra e sinistra;
successivamente, il quadro clinico del dito della mano destra non migliorava e, pertanto, presso l 'A.O. Città della Salute di Torino, veniva deciso di sottoporre il paziente ad un nuovo intervento chirurgico a causa di necrosi porzione apicale radiale della p2 pollice (cfr. doc. n. 6 allegato alla produzione di parte attrice).
Il 23 maggio 2016, il sig. veniva ricoverato nuovamente presso l'Ospedale Santa Croce Pt_1 di Cuneo con diagnosi di “postumi di trauma da schiacciamento con ischemia e necrosi della falange distale del I dito mano destra”. Il giorno successivo, il sig. veniva operato;
Pt_1 durante l'intervento “si rimuoveva area di necrosi con regolarizzazione del pollice fino alla base
p2, si rimuoveva l'unghia secondo tecnica, si eseguiva prelievo di lembo intermetacarpale dorsale dal dorso della p1 del II dito e si posizionava a copertura della perdita di sostanza del pollice, si prelevava IDE dall'avambraccio a copertura del difetto cutaneo della p1 del II dito”.
Il sig. veniva dimesso in data 27 maggio 2016 con terapia farmacologica a domicilio e Pt_1 prescrizione di mobilizzazioni delle mani con successivi controlli ortopedici (cfr. doc. n. 7 allegato alla produzione di parte attrice) cartella clinica secondo intervento e doc_7 bis lettera di dimissione, doc_8 visite controllo, doc_12 fisioterapia.
Nel mese di giugno 2016, il OR veniva sottoposto a medicazioni e gli veniva prescritta Pt_1 terapia per la mobilizzazione degli arti (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte attrice).
Venivano, inoltre, prescritti ed eseguiti cicli di fisioterapia (cfr. doc. n. 9 e 10 allegati alla produzione di parte attrice).
11.3.2. Tanto chiarito in punto di fatto, la domanda giudiziale di risarcimento danni proposta da ex art. 141 Cod. Ass. è inammissibile attesa l'insussistenza dei presupposti per Parte_1 la sua esperibilità.
Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, “Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo)” (cfr.
Cass. civ., sez. 3, 8.10.2019, n. 25033).
19 Nel menzionato arresto, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la tesi secondo cui l'applicazione dell'art. 141 cod. ass. presupporrebbe soltanto la sussistenza di un danno subito da un terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, senza esigere, per l'integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi, appare frutto di una lettura erronea dei precedenti della stessa giurisprudenza di legittimità resi sul tema.
Ed infatti, nel precedente reso con la sentenza Cass. civ., sez. 3, 30 luglio 2015, n. 16181, la
Suprema Corte ha ammesso l'esercizio, da parte del terzo trasportato, dall'azione ex art. 141 cod. ass. pur in presenza di sinistri senza collisione tra veicoli, ma, in ogni caso, pur sempre contraddistinti dal coinvolgimento di (almeno) due mezzi.
Peraltro, è stato affermato dalla giurisprudenza richiamata il seguente principio: “Che il presupposto per l'operatività della norma "de qua" sia, pur sempre, un sinistro stradale che coinvolga (quantomeno) due veicoli, risulta confermato anche dalla pronuncia di questa Corte che ha enunciato il principio secondo cui "la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato"
(diverso, evidentemente, da quello a bordo del quale il trasportato viaggiava)», precisando che
“Anche in questo caso, infatti, l'esigenza di una più intensa tutela del trasportato ha portato la
Corte a concludere che "la formula normativa" di cui alla norma citata "presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro" - il corsivo è sempre di chi scrive - "tra due o più automezzi". (Cass. Sez. 3, ord. 5 luglio 2017, n. 16477, Rv. 644953-01)” (cfr. pag.
8-9 della motivazione: Cass. civ., n. 25033/2019, cit.).
In definitiva, il presupposto per l'ammissibilità e l'operatività dell'azione ex art. 141 cod. ass. è costituito dall'indispensabile coinvolgimento di (almeno) due veicoli, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione.
La predetta impostazione è stata, inoltre, confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che «In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei
20 confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito» (cfr. Cass. civ., sez. 3,
23.06.2021, n. 17963).
Tale orientamento è stato definitivamente convalidato dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante
l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (così Cass. s.u. n. 35318 del 2022).
Va evidenziato che il legislatore, mediante la previsione della norma di cui all'art. 141 del codice delle assicurazioni, ha inteso agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro
21 stradale o marittimo assegnando al medesimo un debitore certo e facilmente individuabile e onerando lo stesso esclusivamente della dimostrazione di essere trasportato a bordo del veicolo o natante e dell'entità dei danni occorsi in occasione del sinistro;
trattasi, a ben vedere, di un onere probatorio ulteriormente ridotto rispetto alla presunzione di responsabilità disciplinata dalla norma di cui all'art. 2054 c.c.; in particolare, secondo quanto disciplinato dall'art. 141 cod. ass., il terzo trasportato a bordo di un veicolo o di un natante che abbia subito un danno dalla circolazione stradale o marittima può esercitare un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore (fatta salva l'ipotesi in cui il sinistro sia la conseguenza del caso fortuito) secondo la procedura prevista dall'art. 148 cod. ass. e nei termini previsti dall'art. 145 cod. ass.-.
Grava, pertanto, in capo all'impresa assicuratrice del vettore, l'obbligo di risarcire il danno in favore del terzo trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro – entro il massimale minimo di legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 140 cod. ass. – potendo poi, a sua volta, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Il particolare meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 141 cod. ass. si sviluppa, dunque, in due fasi: nella prima, è l'impresa di assicurazione del vettore che, a prescindere dalla responsabilità nella causazione del sinistro, provvede alla liquidazione del risarcimento del danno;
nella seconda, l'impresa che ha anticipato il pagamento può agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
fase quest'ultima meramente eventuale che rappresenta il momento in cui è accertata la responsabilità (nonché l'effettivo grado di responsabilità) di ciascuno dei conducenti dei veicoli o natanti coinvolti.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno chiarito che “l'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di
22 unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura
“abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia - soprattutto - l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. (...) Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico- sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore” (così Cass. civ., SS.UU., 30.11.2022, n. 35318).
11.3.3. Facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci vede impegnati, appare non revocabile in dubbio che l'azione proposta debba essere dichiarata inammissibile in mancanza del presupposto di fatto rappresentato dal coinvolgimento, nel sinistro de quo, di un veicolo antagonista o, più in generale, di altro mezzo diverso da quello sul quale l'odierno attore era trasportato, avendo quest'ultimo rappresentato nel proprio atto introduttivo che la caduta era stata determinata esclusivamente dalla perdita di controllo da parte del conducente del motociclo “a causa dello slittamento di uno pneumatico sul tombino” (cfr. atto di citazione pag. 2); ed invero, alcun rilievo, sul piano eziologico della causazione del sinistro e, dunque, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 141 cod. ass., assume il successivo scontro del motociclo – sul quale viaggiava il sig. ed in ordine Pt_1 al quale il conducente aveva perso il relativo controllo – con l'autoveicolo Citroen C3 presente sul luogo, essendo lo stesso in posizione di sosta regolare e non già immesso nella circolazione stradale.
Peraltro, ad escludere, vieppiù, l'applicabilità al caso in esame della disciplina invocata dall'attore è la ricorrenza nella fattispecie oggetto di indagine di una ipotesi di caso fortuito – che, a norma dell'art. 141 cod. ass., esclude la responsabilità dell'assicuratore del vettore per i danni patiti dal terzo trasportato – atteso che, per espressa affermazione dell'attore, “il conducente del veicolo perdeva il controllo del mezzo, a causa dello slittamento di uno
23 pneumatico sul tombino” (cfr. atto di citazione, pag. 2), senza che lo stesso abbia espresso alcuna doglianza circa le modalità di conduzione del motociclo (ad es., eccesso di velocità) e/o di manutenzione del mezzo (ad es. usura degli pneumatici), così riconducendo l'evento ad un fattore relativo alle condizioni del sedime stradale.
Ed invero, dalle stesse allegazioni di parte attrice – nonché dalla documentazione dalla stessa prodotta – non è dato evincersi alcun elemento che consenta di ritenere sussistente un concorso di responsabilità del conducente del motoveicolo nella verificazione del sinistro, né
l'attore ha articolato capitoli di prova in proposito, atti dunque a dimostrare tale evenienza, essendosi limitato, giova ribadirlo, a ricondurre l'evento lesivo allo slittamento di uno pneumatico su un tombino.
11.4. Deve, nondimeno, ritenersi preclusa ogni ulteriore delibazione sulle allegazioni ed eccezioni afferenti al merito della causa sollevate dalle parti.
Ed invero, del tutto irrilevante e generico è risultato il richiamo meramente nominalistico all'art. 2054 c.c. operato dall'attore nell'atto di citazione in riassunzione, allorquando, peraltro, devono ritenersi ampiamente maturate le preclusioni relative all'attività assertiva, che risulta definitivamente fissata con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c., termine quest'ultimo entro cui deve intendersi cristallizzato il thema decidendum del giudizio; quanto, poi, all'azione ex art. 144 cod. ass., va evidenziato come parte attrice neppure ha allegato tutti i relativi elementi costitutivi della fattispecie, sicché non può certo pervenirsi, a fronte della chiara ed esplicita oltreché univoca domanda di “condanna in solido” di tutti i convenuti, ad una riqualificazione dell'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 144 cod. ass., giusto il richiamo alle S.U. n. 35318 del 2022, essendo ben distinti, come noto, in fatto ed in diritto, i presupposti delle rispettive domande e azioni.
11.5. Alla luce delle argomentazioni che precedono, complessivamente considerate, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
11.6. Avuto, infine, riguardo alla sorte della condanna provvisionale ex art. 147 cod. ass. emessa in corso di causa occorre rilevare che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità “L'ordinanza con cui il giudice di prime cure abbia assegnato la provvisionale di cui all'art.147 c.ass. produce effetti anticipatori della condanna richiesta dall'attore ed è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, perdendo la suddetta efficacia in caso di rigetto della domanda, sicché la parte che
24 abbia pagato in esecuzione della stessa è legittimata ad agire per la restituzione della somma, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, con istanza che può essere proposta per la prima volta nel grado di appello (eventualmente con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la suddetta sentenza) o in separato giudizio” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n. 7389).
11.6.1. Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza del 2 novembre 2022 con cui è stata assegnata in favore dell'attore ed a carico della convenuta compagnia assicuratrice una somma provvisionale di euro 100.000,00 ai sensi della norma di cui all'art. 147 cod. ass. perde automaticamente efficacia nei confronti di con la presente sentenza (cfr. Controparte_1
Cass. n. 7389/2021).
A fronte della espressa richiesta formulata da parte attrice va, Controparte_1 conseguentemente, condannata alla restituzione in favore della convenuta dell'importo di euro
100.000,00 da quest'ultima corrisposto in adempimento della menzionata ordinanza.
Trattandosi di debito di valuta originato dalla richiesta di ripetizione di somme pagate in esecuzione di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, successivamente superato dalla sentenza definitiva, su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
ed invero tale richiesta non è propriamente assimilabile ad un'azione di indebito ex art. 2033 c.c.: le due ipotesi differiscono per natura e funzione, non rilevando, nella prima, l'elemento soggettivo di buona o mala fede dell'"accipiens", posto che il diritto alla restituzione sorge direttamente a seguito della pronuncia della sentenza che assorbe l'ordinanza provvisoriamente esecutiva, facendo venir meno "ex tunc" il titolo del pagamento ed imponendo il ripristino dello "status quo ante".
• Spese del giudizio.
12. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, le questioni giuridiche affrontate – che devono tenere conto dei mutamenti e contrasti giurisprudenziali che hanno influenzato le sorti della causa – e la limitata attività processuale espletata in corso di causa si reputa integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi della norma di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. – come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte Cost. n. 77/2018
– giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
25 Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Parte_1
• revoca l'ordinanza emessa in data 2 novembre 2022 e, per l'effetto, condanna Parte_1 alla restituzione in favore di dell'importo di euro 100.000,00, oltre Controparte_1 interessi come individuati in parte motiva;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Cuneo, il 4 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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