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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 479 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 479 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Anna Trovatelli Parte_1 per il la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente contesta l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal . In CP_1 subordine chiede la compensazione delle spese di lite per la novità della materia e insiste nelle conclusioni formulate in ricorso. Parte resistente si riporta alla memoria e insiste nell'eccezione formulata in memoria insistendo nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza.
n. 479 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
ORDINANZA
Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
- Rilevato che parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del CP_1 proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla Controparte_1 somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, quale contributo alla propria formazione professionale
- il si è costituito in giudizio sollevando eccezione di incompetenza territoriale, CP_1 es icorrente, al momento del deposito del ricorso, in servizio presso un istituto scolastico di San Bonifacio (VR) e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso;
- che la causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
- Ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- Considerato che, difatti, l'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale foro competente territorialmente per le controversie in materia di pubblico impiego quello del “giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
- Che, nel caso di specie, la domanda fa riferimento a rapporti di lavoro svoltisi nella Provincia di Verona e, in particolare, presso Istituti Scolastici del Comune di Verona o di Caldiero, appartenente al circondario del Tribunale di Verona, come peraltro risulta documentalmente anche in relazione al momento della proposizione del ricorso, (come pure a tutt'oggi secondo il contratto di lavoro a tempo determinato depositato in data 27.11.25) prestava servizio presso un istituto scolastico sito in provincia di Verona: istituto con codice per il C.F._1 2024/2025 (cfr. contratto 24/25 all. ric.);
- Ritenuto che, pertanto, per tali motivi, debba essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Verona, ogni ulteriore questione assorbita;
- Che le spese di lite debbano essere liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 20
% ex art. 152 bis c.p.c.;
- Visti gli artt. 428, 187 e 279 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza a favore del Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro;
- Assegna termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 824,00 , oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Vicenza, 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA VERBALE DELLA CAUSA n. 479 / 2025 R.G. tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi: Per l'Avv. Anna Trovatelli Parte_1 per il la dott.ssa Beatrice Alessandra Controparte_1
Parte ricorrente contesta l'eccezione di competenza territoriale sollevata dal . In CP_1 subordine chiede la compensazione delle spese di lite per la novità della materia e insiste nelle conclusioni formulate in ricorso. Parte resistente si riporta alla memoria e insiste nell'eccezione formulata in memoria insistendo nella domanda di condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente ordinanza.
n. 479 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
ORDINANZA
Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
- Rilevato che parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette annualità, l'accertamento del CP_1 proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla Controparte_1 somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata, quale contributo alla propria formazione professionale
- il si è costituito in giudizio sollevando eccezione di incompetenza territoriale, CP_1 es icorrente, al momento del deposito del ricorso, in servizio presso un istituto scolastico di San Bonifacio (VR) e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso;
- che la causa, discussa all'udienza odierna, è così decisa.
- Ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- Considerato che, difatti, l'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale foro competente territorialmente per le controversie in materia di pubblico impiego quello del “giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
- Che, nel caso di specie, la domanda fa riferimento a rapporti di lavoro svoltisi nella Provincia di Verona e, in particolare, presso Istituti Scolastici del Comune di Verona o di Caldiero, appartenente al circondario del Tribunale di Verona, come peraltro risulta documentalmente anche in relazione al momento della proposizione del ricorso, (come pure a tutt'oggi secondo il contratto di lavoro a tempo determinato depositato in data 27.11.25) prestava servizio presso un istituto scolastico sito in provincia di Verona: istituto con codice per il C.F._1 2024/2025 (cfr. contratto 24/25 all. ric.);
- Ritenuto che, pertanto, per tali motivi, debba essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, a favore del Tribunale di Verona, ogni ulteriore questione assorbita;
- Che le spese di lite debbano essere liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale vanno poste a carico di parte ricorrente, ridotte del 20
% ex art. 152 bis c.p.c.;
- Visti gli artt. 428, 187 e 279 c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza a favore del Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro;
- Assegna termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 824,00 , oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Vicenza, 02/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Caterina Neri