Art. 2. (Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio) 1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 , 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' il seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , si veda la nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' il seguente:
«Art. 20 (Propaganda a fini commerciali). - 1.
L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 8».
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.».