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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1978/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ionadi - Piazza Municipio 89851 Ionadi VV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1028/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1Il signor , in atti generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza 1028/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso il preavviso di fermo amministrativo nonché l'ingiunzione di pagamento e contestuale preavviso di pignoramento, indicati in epigrafe, notificatigli il 24.5.2023, relativamente a debiti tributari del Comune di Ionadi.
La parte ricorrente aveva posto alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti prodromici;
b) omessa apposizione del visto di esecutorietà; c) prescrizione del credito;
d) carenza di motivazione degli atti.
Si era costituito in primo grado il Comune di Ionadi, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione afferente alla notifica degli atti prodromici.
La sentenza appellata ha rigettato i motivi di ricorso sul presupposto della prova della notifica degli atti prodromici.
Con l'atto d'appello il Ricorrente_1 ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la validità della notifica degli atti prodromici. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Ionadi, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Ciò posto, si ritiene che l'appello debba essere rigettato. Dalla documentazione prodotta in primo grado dalla parte resistente, emerge invero che: a)
l'accertamento per omesso pagamento di TARSU anni 2009, 2010 e 2011 è stato seguito dalla notifica, a mani della moglie del ricorrente, in data 30.12.2015, dell'ingiunzione 2236, a sua volta seguita dalla notifica a mani proprie, in data 19.12.2016, del preavviso di fermo 714; b) l'accertamento per omesso pagamento TARSU anni 2012 e 2013 è stato seguito dalla notifica, a mani della moglie del ricorrente, in data 6.3.2018, dell'ingiunzione 3373, a sua volta seguita dalla notifica,
a mani proprie, del preavviso di fermo, in data 8.8.2019; c) l'accertamento per omesso pagamento
IMU anni 2009, 2010 e 2011 è stato seguito dalla notifica, a mani proprie del ricorrente, in data 7.1.2019, dell'ingiunzione 4111, a sua volta seguita dalla notifica, a mani proprie, del preavviso di fermo, in data 8.8.2019.
Ciò comporta quanto segue: 1) il motivo di ricorso afferente l'omessa notifica degli accertamenti è inammissibile in questa sede, in quanto doveva essere sollevato, con funzione recuperatoria, con tempestiva impugnazione del primo atto successivo notificato (cioè le ingiunzioni sopra riportate); 2) per lo stesso motivo è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesta la carenza del visto di esecutorietà, che afferisce all'inizio della fase di riscossione coattiva e quindi doveva essere sollevato con tempestiva impugnazione delle prodromiche ingiunzioni;
3) la notifica delle ingiunzioni 2236 e
3373, effettuata a mani della moglie, è pienamente valida;
4) il motivo di ricorso con cui si contesta la carenza di motivazione degli atti impugnati è infondato, in quanto le ragioni della pretesa erano state conosciute a seguito degli atti prodromici regolarmente notificati;
5) è infondato anche il motivo di ricorso con cui si contesta il decorso della prescrizione, in quanto dalla data di notifica dei preavvisi di fermo 714 e 1114 (rispettivamente in data 19.12.2016 e 8.8.2019, entrambi a mani proprie) non risulta decorso, alla data di notifica degli atti impugnati in questa sede (24.5.2023), il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali, in quanto, con riferimento alla decorrenza del termine dalla data del fermo 714 (notificato il 19.12.2016), ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione;
tale norma, nella sua chiara formulazione letterale, ha portata generale e si applica anche ai tributi locali (nel senso dell'interpretazione generalizzata della normativa in materia di sospensione della prescrizione si veda da ultimo Cass. 960/2025).
Per tale motivo l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno a gravare sull'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Ionadi, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 370,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente e Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1978/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Ionadi - Piazza Municipio 89851 Ionadi VV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1028/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 19/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 286 TARSU/TIA 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1627 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
Ricorrente_1Il signor , in atti generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza 1028/23 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, che ha rigettato il ricorso proposto dallo stesso avverso il preavviso di fermo amministrativo nonché l'ingiunzione di pagamento e contestuale preavviso di pignoramento, indicati in epigrafe, notificatigli il 24.5.2023, relativamente a debiti tributari del Comune di Ionadi.
La parte ricorrente aveva posto alla base del ricorso i seguenti motivi: a) omessa notifica degli atti prodromici;
b) omessa apposizione del visto di esecutorietà; c) prescrizione del credito;
d) carenza di motivazione degli atti.
Si era costituito in primo grado il Comune di Ionadi, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione afferente alla notifica degli atti prodromici.
La sentenza appellata ha rigettato i motivi di ricorso sul presupposto della prova della notifica degli atti prodromici.
Con l'atto d'appello il Ricorrente_1 ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la validità della notifica degli atti prodromici. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Ionadi, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
Ciò posto, si ritiene che l'appello debba essere rigettato. Dalla documentazione prodotta in primo grado dalla parte resistente, emerge invero che: a)
l'accertamento per omesso pagamento di TARSU anni 2009, 2010 e 2011 è stato seguito dalla notifica, a mani della moglie del ricorrente, in data 30.12.2015, dell'ingiunzione 2236, a sua volta seguita dalla notifica a mani proprie, in data 19.12.2016, del preavviso di fermo 714; b) l'accertamento per omesso pagamento TARSU anni 2012 e 2013 è stato seguito dalla notifica, a mani della moglie del ricorrente, in data 6.3.2018, dell'ingiunzione 3373, a sua volta seguita dalla notifica,
a mani proprie, del preavviso di fermo, in data 8.8.2019; c) l'accertamento per omesso pagamento
IMU anni 2009, 2010 e 2011 è stato seguito dalla notifica, a mani proprie del ricorrente, in data 7.1.2019, dell'ingiunzione 4111, a sua volta seguita dalla notifica, a mani proprie, del preavviso di fermo, in data 8.8.2019.
Ciò comporta quanto segue: 1) il motivo di ricorso afferente l'omessa notifica degli accertamenti è inammissibile in questa sede, in quanto doveva essere sollevato, con funzione recuperatoria, con tempestiva impugnazione del primo atto successivo notificato (cioè le ingiunzioni sopra riportate); 2) per lo stesso motivo è inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesta la carenza del visto di esecutorietà, che afferisce all'inizio della fase di riscossione coattiva e quindi doveva essere sollevato con tempestiva impugnazione delle prodromiche ingiunzioni;
3) la notifica delle ingiunzioni 2236 e
3373, effettuata a mani della moglie, è pienamente valida;
4) il motivo di ricorso con cui si contesta la carenza di motivazione degli atti impugnati è infondato, in quanto le ragioni della pretesa erano state conosciute a seguito degli atti prodromici regolarmente notificati;
5) è infondato anche il motivo di ricorso con cui si contesta il decorso della prescrizione, in quanto dalla data di notifica dei preavvisi di fermo 714 e 1114 (rispettivamente in data 19.12.2016 e 8.8.2019, entrambi a mani proprie) non risulta decorso, alla data di notifica degli atti impugnati in questa sede (24.5.2023), il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali, in quanto, con riferimento alla decorrenza del termine dalla data del fermo 714 (notificato il 19.12.2016), ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, la prescrizione risulta sospesa, per tutti i tributi iscritti a ruolo, dall'8.3.2020 al 31.12.2021 e successivamente, per effetto del comma 4bis del citato art. 68, per ulteriori due anni successivi allo scadere del periodo di sospensione;
tale norma, nella sua chiara formulazione letterale, ha portata generale e si applica anche ai tributi locali (nel senso dell'interpretazione generalizzata della normativa in materia di sospensione della prescrizione si veda da ultimo Cass. 960/2025).
Per tale motivo l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno a gravare sull'appellante.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento, in favore del Comune di Ionadi, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 370,00, oltre accessori come per legge.