Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 252
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti prodromici

    Il motivo è inammissibile in quanto la contestazione relativa alla notifica degli atti prodromici doveva essere sollevata con l'impugnazione delle ingiunzioni, quali primi atti della riscossione coattiva.

  • Inammissibile
    Omessa apposizione del visto di esecutorietà

    Il motivo è inammissibile in quanto la contestazione relativa al visto di esecutorietà, inerente alla fase di riscossione coattiva, doveva essere sollevata con l'impugnazione delle ingiunzioni prodromiche.

  • Rigettato
    Validità notifica atti prodromici (ingiunzioni)

    La notifica delle ingiunzioni effettuata a mani della moglie del ricorrente è da considerarsi pienamente valida.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione degli atti

    Il motivo è infondato poiché le ragioni della pretesa tributaria erano state conosciute dal contribuente attraverso gli atti prodromici regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il motivo è infondato. Dalla notifica dei preavvisi di fermo amministrativo non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale, considerato anche il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale (art. 68 d.l. 18/2020) e la sua proroga.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 252
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 252
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo