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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/09/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2185/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2185/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
LENZINI LUCA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/06/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare ubicata in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Vittorio
Alfieri n. 3, di proprietà del Sig. rimarrà, unitamente Parte_1
ai mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, nella esclusiva disponibilità del medesimo che vi continuerà ad abitare con i figli maggiorenni ed . Per_1 Per_2
La Sig.ra ha già provveduto a prelevare dalla abitazione Parte_2
coniugale tutti i propri oggetti personali ed ha trasferito la propria dimora presso l'abitazione dei di lei genitori, in attesa di una stabile soluzione,
2) Nessuna disposizione deve essere assunta in ordine ad affidamento, regime di frequentazione e al contributo al mantenimento dei figli e collocazione prevalente dei figli ed in Persona_3 Persona_4
quanto entrambi maggiorenni. )
3) Contributo alle spese straordinarie: i coniugi concordano altresì di contribuire a suddividersi l'onere delle spese straordinarie in ragione del
50% ciascuno, relativamente alla figlia conformemente Persona_3
al Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019 e quindi secondo il seguente modello:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze.
Dette spese dovranno necessariamente essere tutte documentate da ricevuta o equipollente documento giustificativo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. 4) Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie suddette, saranno suddivise in parti uguali.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento o alimentare. I coniugi danno infine atto di aver già provveduto a definire ogni ulteriore rapporto economico derivante dal regime patrimoniale dei beni, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione del rapporto di coniugio ed anche per qualsiasi altra ragione e/o titolo fatto salvo quanto qui concordato al capoverso 6). Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari dandosi reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, motivo, ragione o causa derivante dal pregresso rapporto matrimoniale. Entrambe le autovetture di proprietà rimarranno in uso ai ricorrenti conformemente all'utilizzo attuale e con rinuncia reciproca dei coniugi ad ogni diritto su detti veicoli.
6) Divisione dei beni mobili e del patrimonio mobiliare:
Il patrimonio mobiliare in comunione tra i IGnori e Parte_1
verrà equamente diviso con la sottoscrizione del ricorso. Parte_2
In considerazione del fatto che il Sig. continuerà ad Parte_3
abitare e risiedere presso la casa familiare sita in Pavullo n/F (MO) alla Via
Vittorio Alfieri n. 3, tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti rimangono in uso esclusivo al medesimo e con facoltà dello stesso di disporne liberamente ed autonomamente. A tale proposito le parti dichiarano e concordano quanto segue:
Il Sig. , a titolo di ristoro e/o rimborso per la mancata Parte_1
restituzione degli arredi di proprietà personale e/o comune rimasti all'interno della ex casa familiare, si impegna a corrispondere al coniuge la somma complessiva di € 12.000,00 (dodicimila/00 Parte_2
euro), in via forfettaria, definitiva e onnicomprensiva, secondo le seguenti modalità:
• € 6.000,00 (seimila/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la separazione personale dei coniugi, con pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra ; Parte_2
• € 6.000,00 (seimila/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), con le medesime modalità di cui sopra.
Le parti si danno atto che la suddetta somma è corrisposta a titolo transattivo e definitivo, a tacitazione di ogni reciproca pretesa, attuale e futura, relativa alla proprietà, uso, detenzione o restituzione degli arredi e beni mobili presenti nella casa familiare alla data della separazione. In caso di inadempimento anche parziale, la parte obbligata autorizza sin d'ora l'altra parte a procedere in via esecutiva sulla base del presente accordo omologato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c. 7) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto e alla considerazione reciproca, collaborando attivamente nell'accudimento dei figli.
8) I compensi e le spese legali relative al presente procedimento saranno integralmente sostenuti dal Sig. . Parte_1
9) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_2
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e Parte_2
nata a [...] il [...]
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche,
riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n.25, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2185/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
LENZINI LUCA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/06/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) La casa familiare ubicata in Pavullo nel Frignano (MO) alla Via Vittorio
Alfieri n. 3, di proprietà del Sig. rimarrà, unitamente Parte_1
ai mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, nella esclusiva disponibilità del medesimo che vi continuerà ad abitare con i figli maggiorenni ed . Per_1 Per_2
La Sig.ra ha già provveduto a prelevare dalla abitazione Parte_2
coniugale tutti i propri oggetti personali ed ha trasferito la propria dimora presso l'abitazione dei di lei genitori, in attesa di una stabile soluzione,
2) Nessuna disposizione deve essere assunta in ordine ad affidamento, regime di frequentazione e al contributo al mantenimento dei figli e collocazione prevalente dei figli ed in Persona_3 Persona_4
quanto entrambi maggiorenni. )
3) Contributo alle spese straordinarie: i coniugi concordano altresì di contribuire a suddividersi l'onere delle spese straordinarie in ragione del
50% ciascuno, relativamente alla figlia conformemente Persona_3
al Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019 e quindi secondo il seguente modello:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatture;
b) viaggi e vacanze.
Dette spese dovranno necessariamente essere tutte documentate da ricevuta o equipollente documento giustificativo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. 4) Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle spese straordinarie suddette, saranno suddivise in parti uguali.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento o alimentare. I coniugi danno infine atto di aver già provveduto a definire ogni ulteriore rapporto economico derivante dal regime patrimoniale dei beni, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra in ragione del rapporto di coniugio ed anche per qualsiasi altra ragione e/o titolo fatto salvo quanto qui concordato al capoverso 6). Quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari dandosi reciprocamente atto di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, motivo, ragione o causa derivante dal pregresso rapporto matrimoniale. Entrambe le autovetture di proprietà rimarranno in uso ai ricorrenti conformemente all'utilizzo attuale e con rinuncia reciproca dei coniugi ad ogni diritto su detti veicoli.
6) Divisione dei beni mobili e del patrimonio mobiliare:
Il patrimonio mobiliare in comunione tra i IGnori e Parte_1
verrà equamente diviso con la sottoscrizione del ricorso. Parte_2
In considerazione del fatto che il Sig. continuerà ad Parte_3
abitare e risiedere presso la casa familiare sita in Pavullo n/F (MO) alla Via
Vittorio Alfieri n. 3, tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti rimangono in uso esclusivo al medesimo e con facoltà dello stesso di disporne liberamente ed autonomamente. A tale proposito le parti dichiarano e concordano quanto segue:
Il Sig. , a titolo di ristoro e/o rimborso per la mancata Parte_1
restituzione degli arredi di proprietà personale e/o comune rimasti all'interno della ex casa familiare, si impegna a corrispondere al coniuge la somma complessiva di € 12.000,00 (dodicimila/00 Parte_2
euro), in via forfettaria, definitiva e onnicomprensiva, secondo le seguenti modalità:
• € 6.000,00 (seimila/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di emanazione del provvedimento giudiziale che dispone la separazione personale dei coniugi, con pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto intestato alla IG.ra ; Parte_2
• € 6.000,00 (seimila/00) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della sentenza che dispone la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), con le medesime modalità di cui sopra.
Le parti si danno atto che la suddetta somma è corrisposta a titolo transattivo e definitivo, a tacitazione di ogni reciproca pretesa, attuale e futura, relativa alla proprietà, uso, detenzione o restituzione degli arredi e beni mobili presenti nella casa familiare alla data della separazione. In caso di inadempimento anche parziale, la parte obbligata autorizza sin d'ora l'altra parte a procedere in via esecutiva sulla base del presente accordo omologato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c. 7) Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro relazioni improntate al rispetto e alla considerazione reciproca, collaborando attivamente nell'accudimento dei figli.
8) I compensi e le spese legali relative al presente procedimento saranno integralmente sostenuti dal Sig. . Parte_1
9) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa: Parte_2
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e Parte_2
nata a [...] il [...]
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche,
riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO N/F di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1999, atto n.25, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale