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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2025 RG, introdotta da nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino, via Stoccolma 25 Sig. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 in Fiumicino, via Stoccolma 25 con il patrocinio dell'avv. CONTUCCI MARZIA (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio in Roma, Via Monte Santo n.2 sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Bracciano in data 17.06.2007 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007 n. 51 parte II serie A Ufficio 1; che dal matrimonio erano nati:
- nata a [...] il [...] Persona_1
- nato a [...] il [...]; Persona_2
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
1. I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, in conformità con quanto previsto dall'art. 337-ter del codice civile.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, mentre sarà esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di permanenza.
3. I minori saranno collocati presso la madre ed il padre li vedrà e li avrà con sé dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedi, a fine settimana alternati. Resta salva una maggiore frequentazione se richiesta dai minori e comunque previo accordo. Inoltre vedranno il padre: - durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo si seguirà l'ordinaria frequentazione.
- durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre o dal 01 gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni. Il tutto sempre salvo diverso accordo.
- durante le vacanze pasquali si seguirà la frequentazione ordinaria, salvo diverso accordo. B) RESIDENZA E DOMICILIO
1. La casa familiare sarà assegnata alla moglie per viverci con i figli. Il sig. si Per_2
è già trasferito in un appartamento in affitto in zona limitrofa dell'attuale residenza (zona Ponte Galeria), al fine di garantire la continuità dell'ambiente sociale e scolastico dei minori, come previsto dall'art. 337-sexies del codice civile. C) MANTENIMENTO DEI FIGLI
1. Il sig. in considerazione del proprio attuale reddito lordo di circa 43.000,00 Per_2 euro annui e dei tempi di frequentazione verserà per il mantenimento dei figli:
- Euro 425,00 mensili per e 425,00 mensili per Per_2 Per_1
Per un totale complessivo di Euro 850,00 mensili, a decorrere dall'allontanamento dalla casa familiare;
Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto della signora Pt_1
- Sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
3. Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative comunque secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia) saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa consultazione e accordo tra le parti, salvo le spese urgenti e necessarie. D) ULTERIORI CONDIZIONI
1. La sig.ra ha già ceduto, al valore nominale, le quote della società Parte_1 [...]
pari al 50%, al Sig. on spese notarili a carico della società. Eventuali Parte_3 Per_2 debiti antecedenti alla cessione saranno estinti dalla società. E) AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA I coniugi si riconoscono reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, per cui non vi è luogo a corrispondere un assegno di mantenimento. Resta inteso che continueranno a gravare su entrambe le parti al 50%, attraverso versamenti periodici secondo le scadenze da effettuare sul conto cointestato presso , che Controparte_1 rimarrà attivo quantomeno fino alla scadenza del mutuo, le seguenti voci di spesa: rateo mensile di mutuo € 725,00 al mese (tasso variabile) I assicurazione sul mutuo € 300,00 al semestre II assicurazione sul mutuo € 49,48 al mese previdenza complementare (di ciascuno dei coniugi) € 241,14 complessivi (rata bimestrale) prestito € 96,20 (residue 16 rate) e ciò fino all'estinzione. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
07/04/1979) e (ROMA (RM), 18/07/1973) relativamente al Parte_2 matrimonio contratto in Bracciano in data 17.06.2007 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007 n. 51 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2025 RG, introdotta da nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Fiumicino, via Stoccolma 25 Sig. nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 in Fiumicino, via Stoccolma 25 con il patrocinio dell'avv. CONTUCCI MARZIA (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio in Roma, Via Monte Santo n.2 sono elettivamente domiciliati
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Bracciano in data 17.06.2007 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007 n. 51 parte II serie A Ufficio 1; che dal matrimonio erano nati:
- nata a [...] il [...] Persona_1
- nato a [...] il [...]; Persona_2
che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
1. I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, in conformità con quanto previsto dall'art. 337-ter del codice civile.
2. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, mentre sarà esercitata disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi periodi di permanenza.
3. I minori saranno collocati presso la madre ed il padre li vedrà e li avrà con sé dal venerdì all'uscita di scuola fino al rientro a scuola del lunedi, a fine settimana alternati. Resta salva una maggiore frequentazione se richiesta dai minori e comunque previo accordo. Inoltre vedranno il padre: - durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, per 15 giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Per il restante periodo si seguirà l'ordinaria frequentazione.
- durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre o dal 01 gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni. Il tutto sempre salvo diverso accordo.
- durante le vacanze pasquali si seguirà la frequentazione ordinaria, salvo diverso accordo. B) RESIDENZA E DOMICILIO
1. La casa familiare sarà assegnata alla moglie per viverci con i figli. Il sig. si Per_2
è già trasferito in un appartamento in affitto in zona limitrofa dell'attuale residenza (zona Ponte Galeria), al fine di garantire la continuità dell'ambiente sociale e scolastico dei minori, come previsto dall'art. 337-sexies del codice civile. C) MANTENIMENTO DEI FIGLI
1. Il sig. in considerazione del proprio attuale reddito lordo di circa 43.000,00 Per_2 euro annui e dei tempi di frequentazione verserà per il mantenimento dei figli:
- Euro 425,00 mensili per e 425,00 mensili per Per_2 Per_1
Per un totale complessivo di Euro 850,00 mensili, a decorrere dall'allontanamento dalla casa familiare;
Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto della signora Pt_1
- Sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
3. Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative comunque secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia) saranno suddivise al 50% tra i genitori, previa consultazione e accordo tra le parti, salvo le spese urgenti e necessarie. D) ULTERIORI CONDIZIONI
1. La sig.ra ha già ceduto, al valore nominale, le quote della società Parte_1 [...]
pari al 50%, al Sig. on spese notarili a carico della società. Eventuali Parte_3 Per_2 debiti antecedenti alla cessione saranno estinti dalla società. E) AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA I coniugi si riconoscono reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, per cui non vi è luogo a corrispondere un assegno di mantenimento. Resta inteso che continueranno a gravare su entrambe le parti al 50%, attraverso versamenti periodici secondo le scadenze da effettuare sul conto cointestato presso , che Controparte_1 rimarrà attivo quantomeno fino alla scadenza del mutuo, le seguenti voci di spesa: rateo mensile di mutuo € 725,00 al mese (tasso variabile) I assicurazione sul mutuo € 300,00 al semestre II assicurazione sul mutuo € 49,48 al mese previdenza complementare (di ciascuno dei coniugi) € 241,14 complessivi (rata bimestrale) prestito € 96,20 (residue 16 rate) e ciò fino all'estinzione. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1200/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
07/04/1979) e (ROMA (RM), 18/07/1973) relativamente al Parte_2 matrimonio contratto in Bracciano in data 17.06.2007 (atto di matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2007 n. 51 parte II serie A Ufficio 1, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone