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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrignano Del Capo - Piazza Nassirya 73040 Castrignano Del Capo LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 DEL 20.11.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2158/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, emesso dal Comune di Castrignano del Capo per TASI relativa all'anno d'imposta 2019, con una pretesa complessiva di €. 2.612,00.
La società ricorrente ha evidenziato che l'Società_1 S.r.l.– poi incorporata dalla Ricorrente_1 S.r.l. – aveva versato regolarmente la TASI dovuta in ragione dei valori catastali vigenti al 01/01/2019 per gli immobili ad essa riferibili, per complessivi €. 2.427,00, e che ciò nonostante l'ente convenuto aveva emesso l'impugnato avviso contestando una differenza dovuta pari ad €. 1.884,00 oltre sanzioni ed interessi, derivante da una differente quantificazione della base imponibile di un fabbricato catastalmente identificato al Foglio Indirizzo_1, di categoria catastale D2, scaturita da una variazione della rendita catastale disposta dall'ufficio preposto, con decorrenza successiva a quella dell'anno d'imposta in esame.
Con il ricorso introduttivo del giudizio si censura l'errata applicazione retroattiva della nuova rendita catastale, che avrebbe efficacia successiva al 14.11.2019; nel merito si deduce che nel 2019 l'immobile era oggetto di locazione e che la società locataria (Ricorrente_1 S.r.l.) ne aveva correttamente versato la quota parte di spettanza (il 20% dell'imposta). Ulteriori doglianze: il difetto di motivazione, l'onere della prova gravante sull'ente accertatore, non assolto, l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Si è costituito l'ente accertatore che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della società ricorrente ha prodotto arresti giurisprudenziali e memorie di replica, contestando la illegittima eterointegrazione delle motivazioni effettuata dal Comune di Castrignano in sede contenziosa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni espletate da altro Collegio dello stesso Ufficio in relazione alla medesima questione, incorsa tra le stesse parti, ancorché riferita ad altro anno d'imposta, con sentenza n.
1872/2023. In detta sentenza è stato rilevato come “l'odierna ricorrente correttamente autoliquidava l'imposta per tutte le annualità precedenti alla variazione del 2019, assolvendo al conseguente pagamento, senza ricevere alcun atto impositivo da parte dell'Ufficio tributi del Comune di Castrignano del Capo, (cristallizzando in tal modo un legittimo affidamento sulla posizione dell'ente impositore, che appariva inequivoca)”; successivamente, “in data 27.02.2019, al fine di variare lo stato dell'immobile in contestazione, la Srl ricorrente presentava un Docfa di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni…” e “proponeva una nuova rendita catastale di €. 17.290,00” secondo la procedura DOCFA, “rettificata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio con l'avviso di accertamento n. LE0137817/2019 del 16.12.2019, con il quale a far data dal 2020 veniva attribuita una nuova rendita pari ad 34.500,00 Euro (Variazione del 14.11.2019 n. 35007.1/2019 prot. n. LE0138241)” Orbene, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate (ex art. 74, L. n. 342/2000), consegue che il Comune, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può richiedere al soggetto passivo il pagamento della TASI.
In ragione di tali condivisibili affermazioni questa Corte di Giustizia Tributaria di I°, rileva che la rendita catastale potrà essere utilizzata per calcolare l'imposta del tributo solo a decorrere dall'1.1.2020, ovvero dal primo gennaio dell'anno successivo alla notificazione della variazione della rendita. L'avviso di accertamento va pertanto annullato.
Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
La peculiarità e novità delle questioni trattate e l'obiettiva loro controvertibilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTAZZI COSIMO, Giudice monocratico in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrignano Del Capo - Piazza Nassirya 73040 Castrignano Del Capo LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 DEL 20.11.2024 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2158/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe, emesso dal Comune di Castrignano del Capo per TASI relativa all'anno d'imposta 2019, con una pretesa complessiva di €. 2.612,00.
La società ricorrente ha evidenziato che l'Società_1 S.r.l.– poi incorporata dalla Ricorrente_1 S.r.l. – aveva versato regolarmente la TASI dovuta in ragione dei valori catastali vigenti al 01/01/2019 per gli immobili ad essa riferibili, per complessivi €. 2.427,00, e che ciò nonostante l'ente convenuto aveva emesso l'impugnato avviso contestando una differenza dovuta pari ad €. 1.884,00 oltre sanzioni ed interessi, derivante da una differente quantificazione della base imponibile di un fabbricato catastalmente identificato al Foglio Indirizzo_1, di categoria catastale D2, scaturita da una variazione della rendita catastale disposta dall'ufficio preposto, con decorrenza successiva a quella dell'anno d'imposta in esame.
Con il ricorso introduttivo del giudizio si censura l'errata applicazione retroattiva della nuova rendita catastale, che avrebbe efficacia successiva al 14.11.2019; nel merito si deduce che nel 2019 l'immobile era oggetto di locazione e che la società locataria (Ricorrente_1 S.r.l.) ne aveva correttamente versato la quota parte di spettanza (il 20% dell'imposta). Ulteriori doglianze: il difetto di motivazione, l'onere della prova gravante sull'ente accertatore, non assolto, l'illegittima irrogazione delle sanzioni.
Si è costituito l'ente accertatore che ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La difesa della società ricorrente ha prodotto arresti giurisprudenziali e memorie di replica, contestando la illegittima eterointegrazione delle motivazioni effettuata dal Comune di Castrignano in sede contenziosa.
All'udienza odierna la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene di condividere le ragioni espletate da altro Collegio dello stesso Ufficio in relazione alla medesima questione, incorsa tra le stesse parti, ancorché riferita ad altro anno d'imposta, con sentenza n.
1872/2023. In detta sentenza è stato rilevato come “l'odierna ricorrente correttamente autoliquidava l'imposta per tutte le annualità precedenti alla variazione del 2019, assolvendo al conseguente pagamento, senza ricevere alcun atto impositivo da parte dell'Ufficio tributi del Comune di Castrignano del Capo, (cristallizzando in tal modo un legittimo affidamento sulla posizione dell'ente impositore, che appariva inequivoca)”; successivamente, “in data 27.02.2019, al fine di variare lo stato dell'immobile in contestazione, la Srl ricorrente presentava un Docfa di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni…” e “proponeva una nuova rendita catastale di €. 17.290,00” secondo la procedura DOCFA, “rettificata dall'Agenzia delle Entrate – Territorio con l'avviso di accertamento n. LE0137817/2019 del 16.12.2019, con il quale a far data dal 2020 veniva attribuita una nuova rendita pari ad 34.500,00 Euro (Variazione del 14.11.2019 n. 35007.1/2019 prot. n. LE0138241)” Orbene, poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate (ex art. 74, L. n. 342/2000), consegue che il Comune, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può richiedere al soggetto passivo il pagamento della TASI.
In ragione di tali condivisibili affermazioni questa Corte di Giustizia Tributaria di I°, rileva che la rendita catastale potrà essere utilizzata per calcolare l'imposta del tributo solo a decorrere dall'1.1.2020, ovvero dal primo gennaio dell'anno successivo alla notificazione della variazione della rendita. L'avviso di accertamento va pertanto annullato.
Restano assorbiti gli altri motivi di censura.
La peculiarità e novità delle questioni trattate e l'obiettiva loro controvertibilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.