Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 264
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata applicazione retroattiva della nuova rendita catastale

    La Corte ha ritenuto che la rendita catastale modificata possa essere utilizzata per il calcolo dell'imposta solo a decorrere dall'anno successivo alla notifica della variazione, poiché gli atti modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento della loro notifica.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura in seguito all'accoglimento del ricorso per la questione principale relativa alla rendita catastale.

  • Altro
    Onere della prova a carico dell'ente accertatore

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura in seguito all'accoglimento del ricorso per la questione principale relativa alla rendita catastale.

  • Altro
    Illegittima irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di censura in seguito all'accoglimento del ricorso per la questione principale relativa alla rendita catastale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 264
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo