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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 917/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) in proprio ed in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima ditta Accademy Car di ER TO CE (P.I. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Mosca (C.F. ) (PEC: C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il di lui studio Email_1 in Soverato (CZ) alla Via Panoramica, 7
Appellante
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Controparte_1 C.F._3
Pittelli (C.F.: ) (PEC: , C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Soverato (CZ) al Corso Umberto I n. 264
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“…voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così disporre: --- IN VIA PRELIMINARE -
ACCERTATO che il contratto di compravendita è intervenuto tra la parte attrice e quella convenuta in data 26.08.2006 e nella stessa data è stata consegnata l'autovettura Alfa Romeo 166
1 Telaio ZAR93600000038638 e che la stessa è soggetta a garanzia annuale che il presunto vizio si
è manifestato oltre il termine annuale, conseguentemente, DICHIARARE che parte attrice è decaduto da ogni garanzia;
--- IN VIA SUBORDINATA -- Nella denegata ipotesi di cui l'adito
Giudice dovesse ritenere chela garanzia del veicolo fosse da ritenersi biennale Voglia
DICHIARARE, che anche in questo caso, che parte attrice, per tutti i motivi espressi in narrativa,
è decaduta da ogni garanzia in quanto il vizio si sarebbe manifestato oltre i termini legali di garanzia, - IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere che la vendita del veicolo e relativa consegna sia avvenuta in data 14.03.2006 anche in questo Voglia DICHIARARE che parte attrice, per tutti i motivi indicati in premessa, in ogni caso parte attrice è decaduto da ogni garanzia in quanto il vizio si sarebbe manifestato oltre
i termini di garanzia;
-- SEMPRE IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, accertare che nessuna comunicazione del vizio relativo al veicolo indicato in premessa è avvenuta, per i motivi indicati in premessa, dichiarare, per l'effetto, che parte attrice è decaduto dalla garanzia legale;
----
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: - ACCERTARE E DICHIARARE CHE l'azione esercitata da parte attrice è prescritta in quanto avanzata oltre il termine di ventisei mesi prescritto dal Codice del Consumo, dalla consegna del veicolo per i motivi indicati nella narrativa del presente atto. --
-- NEL MERITO Ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda attrice e di conseguenza rigettarla, integralmente, con condanna dell'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto da , quale titolare della ditta Academy Car di ER TO Parte_1
CE, poiché destituito di fondamento in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare la sentenza impugnata, disponendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I – Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2008, convenne in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Catanzaro la Academy Car, in persona del suo titolare Parte_1
al fine sentirne dichiarare, ai sensi degli artt. 128-135 D. Lgs n. 206/2005, la risoluzione
[...] del contratto di vendita per mancanza dei requisiti di conformità del bene (l'autovettura Alfa
Romeo 166 Telaio ZAR93600000038638), con condanna del convenuto alla restituzione del prezzo di vendita, ovvero, in subordine, disporre la riduzione del prezzo.
2 A fondamento della domanda l'attrice dedusse:
a) che aveva acquistato nel febbraio 2006, presso la Academy Car, l'autovettura usata marca Alfa Romeo, modello 166, telaio n. 000383630, per il prezzo di € 15.000,00;
b) che il veicolo gli era stato consegnato immediatamente dopo l'immatricolazione dello stesso, avvenuta in data 17.3.2006;
c) che, tuttavia, il veicolo aveva palesato da subito problemi di funzionamento, nonostante risultassero come chilometri percorsi solo 70.000;
d) che, dopo essersi rivolto ad una officina specializzata, era stato reso edotto che alcune componenti meccaniche del suddetto veicolo erano obsolete e che la stessa storia assistenziale del telaio evidenziava che lo stesso aveva già percorso nel 2001 – data dell'ultima riparazione effettuata presso la rete di assistenza – oltre 190.000 chilometri.
Si costituì in giudizio , titolare della Academy Car, chiedendo Parte_1 preliminarmente dichiararsi decaduto l'attore dell'azione di garanzia in quanto il vizio si era manifestato oltre il termine annuale e, comunque, accertarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione in quanto esercitata oltre il termine previsto dall'art. 132 D.Lgs n. 206/2005; nel merito, chiese il rigetto della domanda.
II – La sentenza di primo grado
Compiuta l'istruttoria, segnata dalla acquisizione documentale e dalla assunzione di prove orali, la causa venne decisa con la sentenza n. 461/2018, resa dal Tribunale di Catanzaro in data
16 marzo 2018 e pubblicata in data 19 marzo 2018.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado:
- ritenne non in contestazione che tra le parti fosse stato stipulato il contratto di vendita dell'autovettura usata Alfa Romeo 166 al prezzo di € 15.000,00;
- qualificò l'attore come consumatore, affermando applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D. Lgs. N. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, da valere anche in caso di vendita di beni al consumo usati;
- ritenne applicabile, in particolare, il disposto degli artt. 128, 129 e 130 Codice del
Consumo;
- valutò procedibile l'azione, ritenendo accertato che l'attore aveva denunciato il difetto di conformità del bene nei due mesi successivi alla scoperta del difetto, individuando il dies a quo all'esito delle verifiche eseguite sull'autovettura;
3 - definì carente di pregio l'eccezione di prescrizione dell'azione, in quanto proposta con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2008, e dunque nel termine di ventisei mesi dalla data di trascrizione al PRA dell'atto di acquisto in data 17.3.2006;
- ritenne, sulla base dell'impianto probatorio (escussione testi di parte attrice e parte convenuta), fondato l'assunto attoreo secondo cui l'acquirente aveva avuto contezza della difformità del bene rispetto al contratto non al momento della conclusione dello stesso, ma soltanto dopo il verificarsi dei primi guasti e le verifiche presso l'officina specializzata;
- considerò che lo qualora fosse stato a conoscenza del reale stato d'uso CP_1 dell'autovettura, verosimilmente non avrebbe proceduto all'acquisto della stessa al prezzo pattuito e pagato;
- ritenne, quindi, di essere a cospetto della ricorrenza dei presupposti dettati per la riduzione del prezzo di vendita;
- osservò che, avendo l'attore continuato ad utilizzare l'auto, nonostante i vizi lamentati, la riduzione in via equitativa del prezzo doveva essere operata in misura di un terzo del prezzo di vendita;
- liquidò quindi la complessiva somma di € 5.000,00 oltre interessi da computarsi dalla domanda fino al soddisfo da corrispondere dal convenuto allo Stratoti;
- pose a carico del convenuto tutte le spese di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.1.
III – Il giudizio di secondo grado
Avverso la decisione sopra indicata, con atto di citazione notificato in 18 aprile 2019, ha proposto gravame in proprio e nella citata qualità, lamentando Parte_1
l'erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.
L'appellante, a fondamento del gravame, ha posto 3 motivi ulteriormente segmentati:
1) violazione delle norme di legge di cui all'art. 132 c. 1 e 4 ed art. 133 c. 3 del d. lgs.
206/2005, in relazione ai capoversi 12-13-15-16-18 della sentenza (pag. 5), lamentando l'errata ricostruzione dei fatti, l'omessa valutazione delle eccezioni preliminari sollevate, inerenti la prescrizione dell'azione proposta dal la conseguente decadenza dai diritti attribuiti dal CP_1
Codice del Consumo e la ridotta garanzia in quanto bene usato, l'errata ed omessa valutazione
4 delle risultanze istruttorie, nonché delle altre prove richieste, nonché l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.;
2) violazione delle norme di legge di cui all'art. 132 c. 2 del d. lgs. 206/2005, in relazione ai capoversi 17-19-20-21-22 della sentenza (pagg. 5-6), per errata ricostruzione dei fatti,
l'omessa valutazione delle eccezioni preliminari sollevate inerenti l'omessa denuncia dei presunti vizi, l'errata valutazione ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, delle prove testimoniali, nonché delle altre prove richieste, l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115
c.p.c. e 116 c.p.c.;
3) violazione delle norme di legge di cui all'art. 129 c.
1-2 del d. lgs. 206/2005, relativamente ai capoversi 2-22-23-24) della sentenza (pagg. 3-6), per errata ricostruzione dei fatti, omessa valutazione delle eccezioni preliminari sollevate inerenti l'omessa denuncia dei presunti vizi, l'errata valutazione ed omessa valutazione delle risultanze richieste istruttorie, delle prove testimoniali, nonché delle altre prove richieste e l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie ex art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Con comparsa depositata il 23 settembre 2019 si è costituito in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame proposto, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
La Corte, alla prima udienza del 24 settembre 2019, ha rinviato la causa all'udienza del 28 giugno 2022, per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata all'udienza del 25 novembre 2024.
Transitato il fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il 14 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, sono stati fissati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
IV – Le valutazioni della Corte
§1
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure assumendo che erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell'azione avanzata dall'attore.
Ripercorrendo analiticamente la normativa di riferimento (art. 132, commi 1 e 4, ed art. 133, comma 3, del D. Lgs n. 206/2005) l'appellante ha sottoposto a critica la decisione del giudice di prime cure relativamente ai termini previsti dal Codice del Consumi per i vizi del bene alienato,
5 assumendo che esso contempli un unico riferimento al termine prescrizione della azione decorrente dalla data di acquisto o di trascrizione dello stesso e non dalla data di consegna del bene.
Ha fatto presente, a tal fine, che la data di consegna del veicolo andava individuata nel febbraio 2006 e, in particolare, nella data del 28.2.2006, per come emergente dalla documentazione prodotta dallo stesso odierno appellato
- lettera del 30.3.2008, sottoscritta dallo stesso nella quale si riporta “… Nel CP_1 febbraio del 2006, il mio assistito ha acquistato presso la Vostra spett.le Concessionaria un'autovettura di marca Alfa Romeo, modello “166””) e dall'appellante (fattura n. 26 del
28.2.2006 depositata con la memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. c. 6 n. 2,
- certificato di “Proprietà”, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, firmato, con autentica del notaio, in data del 28.2.2006), per come confermato dai testi dello stesso odierno appellante (i sigg. e . Testimone_1 Testimone_2
La parte impugnante ha eccepito, altresì, che pur volendo considerare come data di consegna non quella di vendita del veicolo, ma quella di trascrizione dell'atto di vendita nel registro pubblico automobilistico, avvenuta in data 14.3.2006, la garanzia risultava spirata con conseguente decadenza dal diritto già al momento della comunicazione della lettera del 30.3.2008, in quanto decorsi i due anni dalla consegna (28.2.2008) ovvero dalla trascrizione al PRA
(14.3.2008).
Ha sostenuto, infine, che il giudice di prime cure aveva – nel rigettare la eccezione di prescrizione dell'azione – erroneamente operato la valutazione della normativa del codice del consumo che all'art. 132, comma 4, sancisce che l'azione si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene.
In particolare, ha ribadito che l'azione fosse da ritenere prescritta, in quanto l'odierno appellato aveva notificato l'atto di citazione solo in data 16.5.2008, ben oltre i ventisei mesi, sia considerando la data della consegna del bene (il 28.2.2006) sia quella iscrizione al PRA (il
14.3.2006), negando valore di interruzione del termine di prescrizione alla missiva del 30.3.2008, notificata in data 3.4.2008.
§2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'errore del giudice di prime cure nell'aver ritenuto provato che il veicolo fosse usurato per la percorrenza di un numero di chilometri più elevato rispetto a quello dichiarato al momento della consegna.
Ha lamentato, altresì, l'errore del giudice nel valutare come tempestiva la presunta, quanto inesistente, denuncia dei vizi senza indicare quale sarebbe stato il momento in cui lo stesso CP_1
6 ne avrebbe avuto conoscenza e, soprattutto, quale sarebbe stato il dato probatorio dal quale tale elemento sarebbe stato desunto.
Ha eccepito, in particolare, che dalla sentenza impugnata “non emerge(va) alcun dato temporale in cui i presunti vizi sarebbero stati scoperti, né le prove che attesterebbero tale momento, né le prove testimoniali o documentali forniscono quando ed in che termini sarebbe avvenuta l'apprensione di tali presunti vizi. Nemmeno i documenti prodotti da controparte, contestati puntualmente in quanto gli stessi nulla potevano dimostrare in ordine ai presunti vizi e ne in relazione al momento della presunta verifica, hanno fornito alcuna prova così come alcun tipo di prova è stata fornita su quale fosse il numero dei chilometri del veicolo al momento della vendita. Sul punto del tutto inattendibile dovrà considerarsi quanto riferito dalla teste Tes_3
convivente della parte attrice, secondo la quale al momento della vendita il veicolo avesse
[...] circa settantamila chilometri. Tale dichiarazione non può essere posta come elemento probatorio di un dato tecnico che poteva essere accertato attraverso dati ed elementi tecnici di cui è stata sfornita la domanda attorea. In ogni caso il Giudice di prime cure non pone alcun riferimento in ordine al dato chilometrico posseduto dal veicolo al momento della vendita dando per assunto che il veicolo fosse stato venduto con un numero di chilometri superiori a quelli risultanti al momento della vendita senza potte alcun tipo di motivazione sul punto…”
§3
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato il presunto errore commesso dal giudice di prime cure per aver ritenuto quale prezzo pagato quello di € 15.000,00, assumendo che dalla stessa fattura prodotta (n. 26 del 28.2.06) era emerso un prezzo “finito di €
12.000,00”: ne ha dedotto, l'errata determinazione della riduzione della misura del prezzo.
La parte impugnante ha lamentato, altresì, l'errore del giudice cure nell'aver riconosciuto la riduzione del prezzo, senza alcuna fondamento probatorio.
A tal fine ha fatto rilevare che, nonostante il vizio lamentato, vi era stato ampio utilizzo del veicolo: e tanto sarebbe valso, a suo dire, a negare fondamento alla domanda proposta.
§4
In applicazione della ragione più liquida va esaminato il secondo motivo di censura, il cui accoglimento è idoneo a determinare la riforma della sentenza e il rigetto della domanda spiegata dall'attore in primo grado.
Il secondo motivo di censura, come detto, attiene alla assenza di prova circa l'usura del veicolo per la percorrenza di un numero di chilometri più elevato rispetto a quello dichiarato al momento della consegna.
7 L'eccezione è fondata.
Preliminarmente, giova rammentare che l'azione principale è stata introdotta ai sensi degli artt. 129-132 del D. Lgs. n. 206 del 2006.
Al riguardo, è bene evidenziare che l'art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi: “
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità
e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente
o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”.
L'art. 130 del codice del consumo, da parte sua, recita testualmente: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma
3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene
e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il
8 consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare
l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”.
L'art. 130 del codice del consumo, dunque, afferma che il diritto del consumatore sussiste quando il difetto del bene era presente (o poteva essere presunto in applicazione del criterio di cui al precedente art. 129) al momento della consegna;
in tal caso, comunque, il consumatore non ha diritto alla risoluzione immediata del contratto, né al risarcimento per equivalente, ma deve seguire la procedura prevista dalla norma in esame, che assicura un contemperamento tra le opposte esigenze, del consumatore, da un lato, e del produttore/rivenditore, dall'altro lato.
Ai fini dei termini per la denuncia, l'art. 132 del codice del consumo prevede che: “
1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che
i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i
9 diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente”.
Giova rammentare, altresì, che, com'è stato chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, previsto dall'art. 132, terzo comma, del D. Lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Di conseguenza, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio” (Cass. Civ.
Sez. II, 15 settembre 2022, n. 27177).
Nel caso di specie, operando quindi l'ordinario regime probatorio, deve rilevarsi che l'attore in primo grado non ha provato il dedotto difetto: la percorrenza di oltre 190.000 chilometri a fronte dei 70.000 dichiarati.
Giova osservare che tutto l'editto iniziale è focalizzato sulla difformità tra quanto apparente e dichiarato in ordine ai chilometri di percorrenza (70.000) e quelli asseritamente effettivi (oltre
190.000).
Merita di essere evidenziato che l'attore aveva rappresentato che in più occasioni il veicolo aveva presentato diversi problemi di funzionamento nei mesi successivi all'acquisto dell'autovettura, costringendo lo stesso a rivolgersi ad una autofficina per i necessari interventi di riparazione, e che, solo dopo aver effettuato la ricerca in ordine allo “storia assistenziale del telaio”, aveva avuto contezza della differenza di chilometraggio effettivo, di gran lunga superiore a quella indicata al momento della consegna del veicolo (cfr. pp. 1 e 2 dell'atto di citazione in primo grado, nonché memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Orbene, per come rilevato dall'appellante, deve evidenziarsi il difetto di prova circa la difformità denunciata.
Più nel dettaglio, l'attore non ha indicato gli interventi che il meccanico al cui controllo aveva sottoposto il veicolo aveva reputato necessari né ha prodotto alcun preventivo;
tanto meno ha indicato in maniera puntuale quali sarebbero stati i vizi di cui il veicolo sarebbe risultato affetto né ha prodotto la documentazione inerente la revisione dell'autovettura e il c.d. tagliando
– per quanto l'effettuazione di quest'ultimo non sia obbligatoria in base alla legge – idonei a fornire riscontri sicuramente più oggettivi in relazione allo stato di “salute” del mezzo.
10 Anche l'asserita manomissione del contachilometri è rimasta sfornita di adeguata allegazione, non potendosi a tale scopo ritenere sufficienti le stampe prodotte in primo grado (cfr. all. 3 all'atto di citazione in primo grado) ovvero le dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, il teste (cfr. verbale udienza del 28.2.2012) non ha confermato la Tes_4 circostanza che l'usura riscontrata su alcuni pezzi fosse da ricondurre ai chilometri percorsi dal veicolo, limitandosi a dichiarare che “…in ordine alla circostanza n. 4 della memoria dell'attore, posso riferire che i pezzi meccanici che ho cambiato erano usurati ma non so dire se lo erano in base ai chilometri percorsi e per altre circostanze, in quanto questo non sono in grado di stabilirlo…”.
In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, deve accogliersi l'appello proposto relativamente al motivo sull'assenza di prova del vizio posto a fondamento dell'azione di garanzia, con assorbimento di quelli relativi alla decadenza e prescrizione della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, individuato sulla base del valore del credito azionato), ridotti della metà considerata la non particolare complessità della controversia.
V – Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento a quanto indicato nei DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da € 5.201 a €
26.000, parametro medio, ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia, con distrazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
Accademy Car, con atto di citazione notificato in data 18 agosto 2019, avverso la sentenza n.
461/2018, resa dal Tribunale di Catanzaro in data 16 marzo 2018, pubblicata in data 19 marzo
2018, non notificata, così dispone:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e condanna lo stesso al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 2.538,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione dell'Avv. Massimo Mosca;
11 2. condanna al pagamento delle spese di lite di secondo grado di giudizio in Controparte_1 favore di , che liquida in € 355,00 per spese vive e in € 2.904,50 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo Mosca.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“1. condanna il convenuto titolare titolare della Ditta Academy Car al pagamento in favore Parte_1 di della complessiva somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali da computarsi come in parte Controparte_1 motiva;
2. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell' attore , che quantifica in complessivi Euro 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.