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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/06/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4278/2022 R.G. e promossa
DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Simone Forte;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Katia Orlandi;
CONVENUTA
********
All'udienza del 12.02.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate contestualmente dalle parti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
La causa ha per oggetto la domanda con la quale con atto di citazione notificato il Parte_1
29.03.2022 ha chiesto che il Tribunale provvedesse a: “1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale
10190 stante la mancata notifica della relativa comunicazione di iscrizione, nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione della stessa per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep.
7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale 10190 stante le motivazioni esposte in atti”, col favore delle spese. La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_2 di risposta depositata in data 05.07.2022, ha instato per il rigetto dell'avversa pretesa.
Depositate le sole memorie istruttorie di parte attrice, all'udienza del 12.04.2023 le parti concordemente hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo articolato richieste istruttorie stante la natura documentale della causa.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare, risultano infondate le eccezioni sollevata da parte attrice (rispettivamente, nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c.), aventi ad oggetto, da una parte, il “difetto di legittimazione ad processum” della controparte fondata sull'asserita mancata produzione nel fascicolo telematico della procura alle liti conferita la difensore di parte convenuta, che è stata invece ritualmente depositata unitamente alla memoria di costituzione, e, dall'altra, la “nullità” dell'avversa costituzione a causa della dedotta illegittimità del conferimento dell'incarico ad un avvocato del libero foro per la difesa in giudizio, eccezione che oltre ad essere infondata è innanzitutto viziata da inammissibilità per via della sua tardiva proposizione, essendo stata sollevata per la prima volta dall'attore nella sua memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Nel merito, le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Invero, è da escludersi che possa essere dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep.
7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale 10190 (con conseguente cancellazione della stessa) per le ragioni addotte dall'attore, consistenti, da un lato, nell'asserita omessa notifica della relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici (ossia l'intimazione di pagamento) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e dall'altro, nella pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (iscritto al N. 12206/2019 R.G.) in cui il TR aveva già proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli il 23.07.2019 ed avverso il pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli il 09.09.2019, derivanti da svariati avvisi di pagamento emessi in precedenza nei suoi confronti.
Dirimente ai fini decisori risulta l'esame del dato documentale, consistente nei numerosi allegati alla memoria di costituzione di parte convenuta.
Ebbene, quest'ultima ha versato tempestivamente in atti (ovvero unitamente alla propria memoria di costituzione) sia la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata in data
23.07.2019 (che, infatti, l'attore stesso aveva dichiarato a pag. 8 dell'atto di citazione di aver già impugnato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, così contraddicendosi sul punto, avendo nelle precedenti pagine dell'atto di citazione invece sostenuto di non averla mai ricevuta) sia la notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sia la notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese (cfr. all. da 4 a 10 della memoria della convenuta).
Sul punto, l'attore si è da ultimo difeso sostenendo che di queste ultime non dovrebbe tenersi conto poiché non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Ciò non sconfessa il dato documentale, ovvero che l'attore fosse stato reso ben edotto ed in plurime occasioni da parte dell' della propria situazione debitoria, dell'imminente iscrizione Controparte_1 ipotecaria e del disposto gravame.
L'attore nelle memorie istruttorie ha mutato la propria tesi difensiva poiché originariamente nell'atto di citazione aveva dedotto che giammai alcuna comunicazione gli fosse stata inoltrata da parte convenuta in ordine all'iscrizione ipotecaria in questione (tanto di aver addotto alle pagg. 1 e 2 dell'atto introduttivo del giudizio di aver appreso per mero caso della sua esistenza da parte del proprio Istituto di Credito allorchè aveva inoltrato richiesta di concessione di un finanziamento) mentre nelle memoria istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (a seguito della incontrovertibile e copiosa produzione documentale di parte convenuta) ha eccepito sia che la controparte non avrebbe comprovato di aver notificato a mezzo Pec proprio la documentazione allegata (circostanza di per sé sconfessata dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice unitamente all'atto introduttivo del giudizio ed avente ad oggetto l'impugnazione da parte sua del medesimo avviso di iscrizione ipotecaria innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari nel corso dell'anno 2019) sia il mancato utilizzo per le notifiche da parte dell' di Controparte_2 un indirizzo di posta elettronica certificato presente negli elenchi ufficiali, tanto da legittimare la sua scelta di non rispondere a dette notifiche e di non tener conto degli avvisi di iscrizione ipotecaria comunque notificatigli (il che, anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo, sconfessa il suo assunto originario, su cui aveva tra l'altro spiegato tutte le sue difese nell'atto di citazione, in ordine alla circostanza che fosse stato tenuto all'oscuro della ridetta iscrizione ipotecaria sui suoi immobili).
Nella fattispecie de qua, non può dunque ragionevolmente asserirsi che la convenuta
[...]
sia stata inadempiente o abbia omesso gli adempimenti dovuti: difatti Controparte_1 il dato documentale comprova, senza possibilità di smentita o fraintendimento alcuno, che la stessa abbia rispettato il dettato legislativo ed abbia debitamente comunicato al contribuente/debitore (peraltro, a fronte di innumerevoli avvisi di pagamento previamente comunicatigli negli anni addietro) tutte le comunicazioni dovute per legge prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca oggetto di contestazione.
Tantomeno risulta fondato l'ulteriore motivo di contestazione formulato nell'atto di citazione da parte attrice in ordine alla dedotta nullità dell'iscrizione ipotecaria per la pendenza di un giudizio innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari perché parte convenuta ha debitamente dimostrato per tabulas che in quel giudizio non è stata giammai accordata la richiesta sospensione del provvedimento opposto. A tutto quanto sopra dedotto consegue il rigetto della domanda attorea, non essendo ravvisabile un inadempimento di parte convenuta e non essendo, dunque, alla stessa imputabile l'omessa comunicazione lamentata da parte attrice.
In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono essere poste interamente a carico dell'attore, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 31.641,48, scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale”), involgente le fasi di
“studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 e le fasi “istruttoria”
e “decisoria” secondo i parametri “minimi” del citato D.M., tenuto conto della concreta e limitata attività difensiva profusa in queste ultime due fasi, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4278/2022 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni attoree di “difetto di legittimazione ad processum” e di “nullità” dell'avversa costituzione;
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di parte Parte_1 convenuta, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Bari, in data 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Rosella Nocera, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4278/2022 R.G. e promossa
DA
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Simone Forte;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Katia Orlandi;
CONVENUTA
********
All'udienza del 12.02.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate contestualmente dalle parti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
La causa ha per oggetto la domanda con la quale con atto di citazione notificato il Parte_1
29.03.2022 ha chiesto che il Tribunale provvedesse a: “1) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale
10190 stante la mancata notifica della relativa comunicazione di iscrizione, nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia l'intimazione di pagamento, ove prevista e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente cancellazione della stessa per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep.
7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale 10190 stante le motivazioni esposte in atti”, col favore delle spese. La convenuta , costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_2 di risposta depositata in data 05.07.2022, ha instato per il rigetto dell'avversa pretesa.
Depositate le sole memorie istruttorie di parte attrice, all'udienza del 12.04.2023 le parti concordemente hanno chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni, non avendo articolato richieste istruttorie stante la natura documentale della causa.
La causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare, risultano infondate le eccezioni sollevata da parte attrice (rispettivamente, nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. e nella memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2
c.p.c.), aventi ad oggetto, da una parte, il “difetto di legittimazione ad processum” della controparte fondata sull'asserita mancata produzione nel fascicolo telematico della procura alle liti conferita la difensore di parte convenuta, che è stata invece ritualmente depositata unitamente alla memoria di costituzione, e, dall'altra, la “nullità” dell'avversa costituzione a causa della dedotta illegittimità del conferimento dell'incarico ad un avvocato del libero foro per la difesa in giudizio, eccezione che oltre ad essere infondata è innanzitutto viziata da inammissibilità per via della sua tardiva proposizione, essendo stata sollevata per la prima volta dall'attore nella sua memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
Nel merito, le domande di parte attrice non meritano accoglimento.
Invero, è da escludersi che possa essere dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep.
7689/1422 del 02/03/2022, Registro particolare 1540 - Registro Generale 10190 (con conseguente cancellazione della stessa) per le ragioni addotte dall'attore, consistenti, da un lato, nell'asserita omessa notifica della relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria nonché degli atti del procedimento ad essa prodromici (ossia l'intimazione di pagamento) e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e dall'altro, nella pendenza di un giudizio innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (iscritto al N. 12206/2019 R.G.) in cui il TR aveva già proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli il 23.07.2019 ed avverso il pignoramento dei crediti verso terzi notificatogli il 09.09.2019, derivanti da svariati avvisi di pagamento emessi in precedenza nei suoi confronti.
Dirimente ai fini decisori risulta l'esame del dato documentale, consistente nei numerosi allegati alla memoria di costituzione di parte convenuta.
Ebbene, quest'ultima ha versato tempestivamente in atti (ovvero unitamente alla propria memoria di costituzione) sia la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria effettuata in data
23.07.2019 (che, infatti, l'attore stesso aveva dichiarato a pag. 8 dell'atto di citazione di aver già impugnato innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, così contraddicendosi sul punto, avendo nelle precedenti pagine dell'atto di citazione invece sostenuto di non averla mai ricevuta) sia la notifica della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sia la notifica degli atti del procedimento ad essa prodromici ossia degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottese (cfr. all. da 4 a 10 della memoria della convenuta).
Sul punto, l'attore si è da ultimo difeso sostenendo che di queste ultime non dovrebbe tenersi conto poiché non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Ciò non sconfessa il dato documentale, ovvero che l'attore fosse stato reso ben edotto ed in plurime occasioni da parte dell' della propria situazione debitoria, dell'imminente iscrizione Controparte_1 ipotecaria e del disposto gravame.
L'attore nelle memorie istruttorie ha mutato la propria tesi difensiva poiché originariamente nell'atto di citazione aveva dedotto che giammai alcuna comunicazione gli fosse stata inoltrata da parte convenuta in ordine all'iscrizione ipotecaria in questione (tanto di aver addotto alle pagg. 1 e 2 dell'atto introduttivo del giudizio di aver appreso per mero caso della sua esistenza da parte del proprio Istituto di Credito allorchè aveva inoltrato richiesta di concessione di un finanziamento) mentre nelle memoria istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c. (a seguito della incontrovertibile e copiosa produzione documentale di parte convenuta) ha eccepito sia che la controparte non avrebbe comprovato di aver notificato a mezzo Pec proprio la documentazione allegata (circostanza di per sé sconfessata dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice unitamente all'atto introduttivo del giudizio ed avente ad oggetto l'impugnazione da parte sua del medesimo avviso di iscrizione ipotecaria innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari nel corso dell'anno 2019) sia il mancato utilizzo per le notifiche da parte dell' di Controparte_2 un indirizzo di posta elettronica certificato presente negli elenchi ufficiali, tanto da legittimare la sua scelta di non rispondere a dette notifiche e di non tener conto degli avvisi di iscrizione ipotecaria comunque notificatigli (il che, anche in ragione del principio del raggiungimento dello scopo, sconfessa il suo assunto originario, su cui aveva tra l'altro spiegato tutte le sue difese nell'atto di citazione, in ordine alla circostanza che fosse stato tenuto all'oscuro della ridetta iscrizione ipotecaria sui suoi immobili).
Nella fattispecie de qua, non può dunque ragionevolmente asserirsi che la convenuta
[...]
sia stata inadempiente o abbia omesso gli adempimenti dovuti: difatti Controparte_1 il dato documentale comprova, senza possibilità di smentita o fraintendimento alcuno, che la stessa abbia rispettato il dettato legislativo ed abbia debitamente comunicato al contribuente/debitore (peraltro, a fronte di innumerevoli avvisi di pagamento previamente comunicatigli negli anni addietro) tutte le comunicazioni dovute per legge prima di procedere all'iscrizione dell'ipoteca oggetto di contestazione.
Tantomeno risulta fondato l'ulteriore motivo di contestazione formulato nell'atto di citazione da parte attrice in ordine alla dedotta nullità dell'iscrizione ipotecaria per la pendenza di un giudizio innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari perché parte convenuta ha debitamente dimostrato per tabulas che in quel giudizio non è stata giammai accordata la richiesta sospensione del provvedimento opposto. A tutto quanto sopra dedotto consegue il rigetto della domanda attorea, non essendo ravvisabile un inadempimento di parte convenuta e non essendo, dunque, alla stessa imputabile l'omessa comunicazione lamentata da parte attrice.
In ragione della soccombenza, le spese di lite debbono essere poste interamente a carico dell'attore, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (€ 31.641,48, scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, tabella “Giudizi di cognizione innanzi al tribunale”), involgente le fasi di
“studio” ed “introduttiva” liquidate secondo i parametri “medi” del D.M. n. 147/2022 e le fasi “istruttoria”
e “decisoria” secondo i parametri “minimi” del citato D.M., tenuto conto della concreta e limitata attività difensiva profusa in queste ultime due fasi, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Rosella Nocera, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4278/2022 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni attoree di “difetto di legittimazione ad processum” e di “nullità” dell'avversa costituzione;
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese del presente procedimento in favore di parte Parte_1 convenuta, che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge se dovuti, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Bari, in data 15 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosella Nocera