TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
P
R.G. N° 10607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa ES AR Presidente rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nrg. 10607 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti cod. civile” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Frezza, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola C.F._2
Ducenta (CE) alla via Ambra n. 4, giusta procura alle liti in atti;
E
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_1 C.F._3
Molitierno, C.F. e dall'avv. Teresa Martucci, C.F. C.F._4 C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola Ducenta (CE) alla via California n. 8, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 27 ottobre 2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti e come da conclusioni rassegnate per l'udienza ex art. 473 bis.28
c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in data 13 febbraio 2024, ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023, la ricorrente epigrafata premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza stabile con Controparte_1 intrapresa nell'anno 2014, nel corso della quale era nata la figlia (nata a [...] il 12 Per_1 agosto 2018); che la convivenza tra le parti, a causa di gravi dissidi, era divenuta intollerabile,
e che, pertanto, nel mese di ottobre 2023, essa ricorrente, unitamente alla minore e Per_1 all'altra figlia , nata da un'altra relazione, si era trasferita presso l'abitazione della Per_2 madre in San Marcellino alla via Como n. 15; che essa ricorrente era in cerca di occupazione, avendo da poco tempo cessato un'attività lavorativa autonoma come estetista, e che , allo stato, aveva un reddito di € 1600, annui, mentre il svolgeva attività lavorativa di CP_1 operatore ecologico con un reddito annuo di euro 22.000,00; tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso della minore, con l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, considerate le capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, con collocamento della minore presso l'abitazione della madre in San Marcellino via Como n. 15; disporsi le modalità di visita padre- figlia secondo il piano genitoriale allegato e meglio descritto nelle conclusioni del ricorso che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte;
porsi a carico di , la Controparte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile della figlia la somma di euro Per_1
700,00, rivalutata annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%; il tutto con vittoria di spese vinte.
-Si costituiva in giudizio il resistente il quale, associandosi alla richiesta di affidamento condiviso della figlia e alla richiesta di collocamento della minore presso la madre, deduceva, quanto alle richieste economiche, che la ricorrente, pur avendo chiuso la partita IVA, continuava a svolgere attività lavorativa presso centri estetici e privati, aggiungendo che, durante la convivenza more uxorio, la stessa percepiva mensilmente emolumenti per circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili. -Chiedeva, pertanto, la regolamentazione del diritto di visita come specificato nella memoria di costituzione in giudizio, per esigenze lavorative, e porsi a suo carico un assegno di mantenimento non superiore a euro 300,00 mensili, in quanto proporzionato alla sua attuale capacità retributiva, agli impegni di pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abita e dell'assunto finanziamento personale.
-Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 8 gennaio 2025.
-All'esito della prima udienza, tenutasi in data 22 maggio 2024, il Giudice relatore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “Affida la figlia minore ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa, con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
2) fissa quale residenza privilegiata della minore quella della madre;
3) dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.00, a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle ore 21.00; durante le festività natalizie dalle 20.00 del
23 dicembre alle 21.00 del 26 dicembre o dal 30 dicembre ore 21.00 al 1 gennaio alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il periodo estivo per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di € 450,00, Per_1 somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra
entro il giorno dieci di ogni mese;
6) pone a carico di entrambi genitori nella Parte_1 misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e documentate come regolamentato dal Protocollo dell'intestato
Tribunale cui si rinvia” ; rigettava le istanze istruttorie.
-Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 27 ottobre 2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., disposto lo scardinamento del presente giudizio dal ruolo della dr.
trasferita altro ufficio ed assegnato il presente procedimento al Presidente, dr. CP_2
ES AR, pervenute le note scritte di udienza, con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
####################################################
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disposto, come richiesto concordemente dalle parti, il regime di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 - ter, comma terzo, cod. civile ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare i criteri decisionali condivisi e garantire alla minore un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
Quanto al diritto di visita vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Giudice nel corso del giudizio, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze lavorative del padre come determinato tra le parti all'udienza del 22 maggio 2024 che di seguito si riportano:“il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana il Per_1 martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.00, a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle ore 21.00; durante le festività natalizie dalle 20.00 del 23 dicembre alle 21.00 del 26 dicembre o dal 30 dicembre ore 21.00 al 1° gennaio alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il periodo estivo per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio.”.
-Quanto al mantenimento della minore vanno confermate le motivazioni espresse dal giudice in sede di provvedimenti provvisori e urgenti fondate sulle dichiarazioni rese dalle stesse e della documentazione in atti, elementi dai quali è emerso che la ricorrente ho svolto l'attività di estetista con un guadagno di almeno euro 800.000/1000,00 mensili, e che la stessa ha seguito un corso formazione per responsabile amministrativo contabile, mentre il resistente
è dipendente a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, della società Isola Verde
Ecologica S.r.l. (cfr. produzione di parte resistente), percependo attualmente una retribuzione netta mediamente di circa euro 1.800,00/€ 1900,00 mensili (cfr. buste-paga allegate alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024); il resistente è, altresì, gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove abita, pari ad € 400,00 mensili e da un prestito personale, per il quale versa una rata mensile di euro 150,00 (cfr. produzione di parte resistente).
-Ciò premesso, considerata l'età della minore di (7 anni) e delle relative esigenze;
Per_1 dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
della situazione reddituale e personale di entrambi i genitori connotata da un divario tra i redditi della ricorrente e quelli del resistente, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento mensile per la minore di € 450,00, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto prevede il protocollo in uso presso questo Tribunale (cfr. protocollo d'intesa tra Tribunale e
COA siglato in data 25 ottobre 2019).
L'esito complessivo del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato, giusta delibera del 16 novembre 2023, Prot. n. 1308/2023, del C.O.A. di
Napoli Nord, sono liquidati con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento riportato in epigrafe, visti gli artt. 337 - bis e s.s cod. codice e gli artt. 473 - bis e s.s c.p.c., così provvede:
1) DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2) DISPONE che il resistente potrà tenere con sé la figlia minore con le modalità indicate in parte motiva che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Per_1 Parte_1
450,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicato in parte motiva.
4)DICHIARA compensate integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2025 .
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa ES AR
R.G. N° 10607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa ES AR Presidente rel/est. dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nrg. 10607 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti cod. civile” e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Frezza, C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola C.F._2
Ducenta (CE) alla via Ambra n. 4, giusta procura alle liti in atti;
E
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Controparte_1 C.F._3
Molitierno, C.F. e dall'avv. Teresa Martucci, C.F. C.F._4 C.F._5 presso il cui studio elettivamente domicilia in Trentola Ducenta (CE) alla via California n. 8, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 27 ottobre 2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti e come da conclusioni rassegnate per l'udienza ex art. 473 bis.28
c.p.c..
Il Pubblico Ministero, in data 13 febbraio 2024, ha apposto il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023, la ricorrente epigrafata premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza stabile con Controparte_1 intrapresa nell'anno 2014, nel corso della quale era nata la figlia (nata a [...] il 12 Per_1 agosto 2018); che la convivenza tra le parti, a causa di gravi dissidi, era divenuta intollerabile,
e che, pertanto, nel mese di ottobre 2023, essa ricorrente, unitamente alla minore e Per_1 all'altra figlia , nata da un'altra relazione, si era trasferita presso l'abitazione della Per_2 madre in San Marcellino alla via Como n. 15; che essa ricorrente era in cerca di occupazione, avendo da poco tempo cessato un'attività lavorativa autonoma come estetista, e che , allo stato, aveva un reddito di € 1600, annui, mentre il svolgeva attività lavorativa di CP_1 operatore ecologico con un reddito annuo di euro 22.000,00; tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso della minore, con l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute, considerate le capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della minore, con collocamento della minore presso l'abitazione della madre in San Marcellino via Como n. 15; disporsi le modalità di visita padre- figlia secondo il piano genitoriale allegato e meglio descritto nelle conclusioni del ricorso che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte;
porsi a carico di , la Controparte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento mensile della figlia la somma di euro Per_1
700,00, rivalutata annualmente secondo indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre alle spese straordinarie in misura del 50%; il tutto con vittoria di spese vinte.
-Si costituiva in giudizio il resistente il quale, associandosi alla richiesta di affidamento condiviso della figlia e alla richiesta di collocamento della minore presso la madre, deduceva, quanto alle richieste economiche, che la ricorrente, pur avendo chiuso la partita IVA, continuava a svolgere attività lavorativa presso centri estetici e privati, aggiungendo che, durante la convivenza more uxorio, la stessa percepiva mensilmente emolumenti per circa euro 1.700,00/1.800,00 mensili. -Chiedeva, pertanto, la regolamentazione del diritto di visita come specificato nella memoria di costituzione in giudizio, per esigenze lavorative, e porsi a suo carico un assegno di mantenimento non superiore a euro 300,00 mensili, in quanto proporzionato alla sua attuale capacità retributiva, agli impegni di pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui abita e dell'assunto finanziamento personale.
-Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 8 gennaio 2025.
-All'esito della prima udienza, tenutasi in data 22 maggio 2024, il Giudice relatore emetteva i seguenti provvedimenti provvisori: “Affida la figlia minore ad entrambi i genitori in Per_1 forma condivisa, con facoltà di esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
2) fissa quale residenza privilegiata della minore quella della madre;
3) dispone che i genitori si scambino un recapito telefonico al quale siano reperibili per qualsiasi comunicazione urgente riguardante la figlia minore;
4) dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due giorni a settimana il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.00, a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle ore 21.00; durante le festività natalizie dalle 20.00 del
23 dicembre alle 21.00 del 26 dicembre o dal 30 dicembre ore 21.00 al 1 gennaio alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il periodo estivo per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio;
5) pone a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minore con la somma mensile di € 450,00, Per_1 somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla sig.ra
entro il giorno dieci di ogni mese;
6) pone a carico di entrambi genitori nella Parte_1 misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN e quelle straordinarie per la figlia, purché preventivamente concordate e documentate come regolamentato dal Protocollo dell'intestato
Tribunale cui si rinvia” ; rigettava le istanze istruttorie.
-Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c. al 27 ottobre 2025, in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c., disposto lo scardinamento del presente giudizio dal ruolo della dr.
trasferita altro ufficio ed assegnato il presente procedimento al Presidente, dr. CP_2
ES AR, pervenute le note scritte di udienza, con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2025, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
####################################################
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto disposto, come richiesto concordemente dalle parti, il regime di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 - ter, comma terzo, cod. civile ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare i criteri decisionali condivisi e garantire alla minore un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
Quanto al diritto di visita vanno confermati i provvedimenti provvisori resi dal Giudice nel corso del giudizio, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze lavorative del padre come determinato tra le parti all'udienza del 22 maggio 2024 che di seguito si riportano:“il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni a settimana il Per_1 martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 21.00, a fine settimana alternati dal sabato alle 12.00 fino alla domenica alle ore 21.00; durante le festività natalizie dalle 20.00 del 23 dicembre alle 21.00 del 26 dicembre o dal 30 dicembre ore 21.00 al 1° gennaio alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis;
il periodo estivo per 7 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio.”.
-Quanto al mantenimento della minore vanno confermate le motivazioni espresse dal giudice in sede di provvedimenti provvisori e urgenti fondate sulle dichiarazioni rese dalle stesse e della documentazione in atti, elementi dai quali è emerso che la ricorrente ho svolto l'attività di estetista con un guadagno di almeno euro 800.000/1000,00 mensili, e che la stessa ha seguito un corso formazione per responsabile amministrativo contabile, mentre il resistente
è dipendente a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, della società Isola Verde
Ecologica S.r.l. (cfr. produzione di parte resistente), percependo attualmente una retribuzione netta mediamente di circa euro 1.800,00/€ 1900,00 mensili (cfr. buste-paga allegate alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024); il resistente è, altresì, gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione ove abita, pari ad € 400,00 mensili e da un prestito personale, per il quale versa una rata mensile di euro 150,00 (cfr. produzione di parte resistente).
-Ciò premesso, considerata l'età della minore di (7 anni) e delle relative esigenze;
Per_1 dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
della situazione reddituale e personale di entrambi i genitori connotata da un divario tra i redditi della ricorrente e quelli del resistente, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento mensile per la minore di € 450,00, oltre rivalutazione ISTAT, e oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto prevede il protocollo in uso presso questo Tribunale (cfr. protocollo d'intesa tra Tribunale e
COA siglato in data 25 ottobre 2019).
L'esito complessivo del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato, giusta delibera del 16 novembre 2023, Prot. n. 1308/2023, del C.O.A. di
Napoli Nord, sono liquidati con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento riportato in epigrafe, visti gli artt. 337 - bis e s.s cod. codice e gli artt. 473 - bis e s.s c.p.c., così provvede:
1) DISPONE l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
2) DISPONE che il resistente potrà tenere con sé la figlia minore con le modalità indicate in parte motiva che qui per brevità si hanno per ripetute e trascritte;
3) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Per_1 Parte_1
450,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come indicato in parte motiva.
4)DICHIARA compensate integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2025 .
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa ES AR