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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 08/01/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAM n. SFE5-74-2023-1579 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5702/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ANDREANI TRIBUTI E COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento, l'Andreani Tributi S.r.l., quale concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Benevento, invitava Ricorrente_1 al versamento dell'IMU anno 2016, stante l'omesso versamento, per l'importo di € 22.078,00 scaturente dall'avviso di accertamento n. 201701070, notificato in data 29.4.2022.
Proponeva ricorso il contribuente Ricorrente_1 sia nei confronti dell'Andreani Tributi, sia nei confronti del Comune di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In fatto evidenziava di essere divenuto proprietario dei beni oggetto di imposizione a seguito della successione di Nominativo_1 e della rinunzia all'eredità della madre Nominativo_2 del 2011, per cui in data 24.10.2011 aveva presentato la dichiarazione di successione da valere anche come presentazione della dichiarazione
IMU.
Precisava, inoltre, che nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 aveva indicato la proprietà di tutti i beni ereditati, provvedendo al versamento della imposta IMU sia per le aree fabbricabili che per altri fabbricati.
A sostegno della impugnazione eccepiva:
- la inesistenza e/o invalidità della notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità anche dell'atto successivo;
- la intervenuta prescrizione e/o decadenza stante l'annualità 2016, con scadenza del termine per la emissione della richiesta della pretesa al 31.12.2021 in caso di omesso o parziale versamento e scadenza al 31.12.2022 nel caso omessa o infedele dichiarazione. Ritiene che nel caso di specie, avendo presentato la dichiarazione di successione da considerarsi anche come dichiarazione ai fini IMU la pretesa riguardava l'omesso versamento con termine al 31.12.2021, per cui anche applicando la sospensione prevista dalla normativa
COVID, tutt'al più la scadenza doveva considerarsi il 26.3.2022, per cui la notifica dell'avviso di accertamento in data 29.4.2022 doveva considerarsi intempestiva.
Si costituiva l'Andreani Tributi Srl ed eccepiva che l'avviso di accertamento, quale atto impositivo, andava autonomamente impugnato, per cui il successivo sollecito di pagamento, facendo riferimento a tale atto, doveva ritenersi del tutto legittimo.
Nel merito rileva la legittimità dell'attività svolta dalla resistente nella sua qualità di concessionaria della riscossione delle entrate dell'Ente locale.
Evidenzia che relativamente all'anno in contestazione 20116, l'avviso di accertamento emesso dal Comune, era conseguenza della omessa dichiarazione, stante anche l'assenza di alcun pagamento.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Benevento, evidenziando l'esistenza dell'avviso di accertamento e la validità della sua notifica come da documentazione prodotta in atti, per cui la omessa opposizione ha dato luogo alla definitività dello stesso.
Rilevava che la denuncia di successione non sostituisce quella da rendere ai fini IMU, trattandosi di istituti completamente diversi.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente chiede la riforma della sentenza impugnata censurandola in più punti e ribadendo quanto illustrato con il ricorso introduttivo.
Con proprie controdeduzioni il Comune di Benevento e la concessionaria si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie di replica il contribuente ribadisce l'illegitimità della pretesa tributaria.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Andreani Tributi S.r.l., risultando ben chiari i motivi di impugnazione scaturenti dalla contestata inesistenza e invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Al fine di comprendere l'oggetto della controversia – se la dichiarazione di successione valga anche come presentazione della dichiarazione IMU – è opportuno evidenziare la normativa di riferimento.
L'art. 15, comma 2, l. 383/2001 dispone: “Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.”.
La norma è chiara nel disporre che l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'ICI per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione è, per così dire, assorbito dalla dichiarazione di successione in quanto saranno gli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante sia l'unico erede dei cespiti immobiliari accertati e che ha presentato la dichiarazione di successione agli uffici competenti, valida anche ai fini IMU.
L'appellante ha anche pagato l'IMU ritenuta, circostanza non contestata dall'Ente Impositore e della quale lo stesso Ente ha dato atto nelle proprie difese in I grado.
Ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate, l'appello del contribuente va accolto.
In ragione della diversa pronuncia emessa nei due gradi di giudizio, le spese e le competenze dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. Spesee competenze dell'intero giudizio compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CO ELIANA, AT
MO ANNA RITA, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Sede 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 622/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 16/05/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAM n. SFE5-74-2023-1579 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5702/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ANDREANI TRIBUTI E COMUNE: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sollecito di pagamento, l'Andreani Tributi S.r.l., quale concessionaria della riscossione dei tributi del Comune di Benevento, invitava Ricorrente_1 al versamento dell'IMU anno 2016, stante l'omesso versamento, per l'importo di € 22.078,00 scaturente dall'avviso di accertamento n. 201701070, notificato in data 29.4.2022.
Proponeva ricorso il contribuente Ricorrente_1 sia nei confronti dell'Andreani Tributi, sia nei confronti del Comune di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In fatto evidenziava di essere divenuto proprietario dei beni oggetto di imposizione a seguito della successione di Nominativo_1 e della rinunzia all'eredità della madre Nominativo_2 del 2011, per cui in data 24.10.2011 aveva presentato la dichiarazione di successione da valere anche come presentazione della dichiarazione
IMU.
Precisava, inoltre, che nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 aveva indicato la proprietà di tutti i beni ereditati, provvedendo al versamento della imposta IMU sia per le aree fabbricabili che per altri fabbricati.
A sostegno della impugnazione eccepiva:
- la inesistenza e/o invalidità della notifica dell'atto presupposto, con conseguente nullità anche dell'atto successivo;
- la intervenuta prescrizione e/o decadenza stante l'annualità 2016, con scadenza del termine per la emissione della richiesta della pretesa al 31.12.2021 in caso di omesso o parziale versamento e scadenza al 31.12.2022 nel caso omessa o infedele dichiarazione. Ritiene che nel caso di specie, avendo presentato la dichiarazione di successione da considerarsi anche come dichiarazione ai fini IMU la pretesa riguardava l'omesso versamento con termine al 31.12.2021, per cui anche applicando la sospensione prevista dalla normativa
COVID, tutt'al più la scadenza doveva considerarsi il 26.3.2022, per cui la notifica dell'avviso di accertamento in data 29.4.2022 doveva considerarsi intempestiva.
Si costituiva l'Andreani Tributi Srl ed eccepiva che l'avviso di accertamento, quale atto impositivo, andava autonomamente impugnato, per cui il successivo sollecito di pagamento, facendo riferimento a tale atto, doveva ritenersi del tutto legittimo.
Nel merito rileva la legittimità dell'attività svolta dalla resistente nella sua qualità di concessionaria della riscossione delle entrate dell'Ente locale.
Evidenzia che relativamente all'anno in contestazione 20116, l'avviso di accertamento emesso dal Comune, era conseguenza della omessa dichiarazione, stante anche l'assenza di alcun pagamento.
Si costituiva nel giudizio il Comune di Benevento, evidenziando l'esistenza dell'avviso di accertamento e la validità della sua notifica come da documentazione prodotta in atti, per cui la omessa opposizione ha dato luogo alla definitività dello stesso.
Rilevava che la denuncia di successione non sostituisce quella da rendere ai fini IMU, trattandosi di istituti completamente diversi.
La Corte di primo grado rigettava il ricorso con condanna alle spese.
Con il proposto appello il contribuente chiede la riforma della sentenza impugnata censurandola in più punti e ribadendo quanto illustrato con il ricorso introduttivo.
Con proprie controdeduzioni il Comune di Benevento e la concessionaria si costituiscono in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Con successive memorie di replica il contribuente ribadisce l'illegitimità della pretesa tributaria.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'Andreani Tributi S.r.l., risultando ben chiari i motivi di impugnazione scaturenti dalla contestata inesistenza e invalidità della notifica dell'atto presupposto.
Al fine di comprendere l'oggetto della controversia – se la dichiarazione di successione valga anche come presentazione della dichiarazione IMU – è opportuno evidenziare la normativa di riferimento.
L'art. 15, comma 2, l. 383/2001 dispone: “Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.”.
La norma è chiara nel disporre che l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'ICI per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione è, per così dire, assorbito dalla dichiarazione di successione in quanto saranno gli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Nel caso in esame è pacifico che l'appellante sia l'unico erede dei cespiti immobiliari accertati e che ha presentato la dichiarazione di successione agli uffici competenti, valida anche ai fini IMU.
L'appellante ha anche pagato l'IMU ritenuta, circostanza non contestata dall'Ente Impositore e della quale lo stesso Ente ha dato atto nelle proprie difese in I grado.
Ritenute assorbite le ulteriori questioni sollevate, l'appello del contribuente va accolto.
In ragione della diversa pronuncia emessa nei due gradi di giudizio, le spese e le competenze dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. Spesee competenze dell'intero giudizio compensate.