Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00654/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02615/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2025, proposto da
DR MÖ VI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Castorina e TO Fazio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC emilio.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
nei confronti
LM GE, non costituito in giudizio;
NT EZ LL, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente, a mezzo pec, tramite il proprio difensore, all’Amministrazione intimata in data 29.10.2025;
e per il riconoscimento
del diritto di accesso del ricorrente ai documenti oggetto dell’istanza di cui sopra;
nonché per la condanna
del Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante in carica p.t., all’esibizione e al rilascio dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del difensore della parte ricorrente – come da verbale dell’udienza camerale del giorno 24 febbraio 2026 - di intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. GI GI TO TO e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 5 dicembre 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC in data 29 ottobre 2025, il ricorrente ha chiesto al Comune di Lipari - 4° Settore Patrimonio, Tutela ed Assetto del Territorio - Corpo di Polizia Municipale, di ottenere copia di ogni parere, nulla osta, titolo edilizio comunale e/o atti di parte relativi ai lavori edilizi eseguiti dai sigg. LM GE e NT EZ LL nella proprietà sita in contrada Ditella s.n.c., Sezione Panarea, foglio 6, particella 323, confinante con l’immobile di proprietà del deducente (foglio 6, particelle 375 e 379).
Nonostante il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, della L. 241/1990 (art. 32 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019), l’Amministrazione non ha fornito riscontro alcuno, ciò che configura un silenzio-rifiuto illegittimo, impugnabile ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..
Pertanto, con l’atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito, in particolare, di:
- annullare il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Lipari sull’istanza di accesso del 29 ottobre 2025;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere e ottenere copia di tutti i pareri, nulla osta, titoli edilizi e atti di parte relativi ai lavori realizzati dai sigg. GE e EZ LL nell’immobile sito in contrada Ditella s.n.c., Sez. Panarea, foglio 6, particella 323;
- ordinare al Comune di Lipari, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e dell’art. 25, comma 5, L. 241/1990 (come richiamato dall’art. 32 L.R. 7/2019), di consentire l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti entro un termine non superiore a 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
2. Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Lipari né i controinteressati sig.ri LM GE e NT EZ LL.
3. Con deposito in data 2 febbraio 2026 la parte ricorrente ha prodotto i documenti trasmessi nel corso del giudizio dal Comune di Lipari in ordine all’istanza di accesso de qua .
4. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente, come da verbale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso e ha insistito sulla condanna alle spese di giudizio; la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
5. Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto - come corroborato dalla dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente in sede di udienza camerale - l’interesse ostensivo dedotto risulta soddisfatto nel corso del giudizio.
6. Ciò posto, ai limitati fini della regolazione delle spese di lite occorre osservare che “ al proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere spetti il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando si faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa […] Il diritto di accesso dell’istante a conoscere i titoli edilizi rilasciati in un’area confinante a quella di propria proprietà deve ritenersi, infatti, sufficientemente circostanziato e munito dei requisiti richiesti dalla legge […]” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885); sotto altro aspetto, l'istanza di accesso formulata dalla parte ricorrente non è generica ed è altresì motivata.
Le spese di lite, pertanto, devono essere liquidate secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale e vanno, quindi, poste - come da dispositivo - a carico del Comune di Lipari, che ha proceduto all'ostensione della documentazione richiesta solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili quanto alla parte controinteressata (non costituita in giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Lipari al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (€ mille/00), oltre accessori di legge; spese di lite irripetibili nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN AR, Presidente
GI GI TO TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI GI TO TO | GN AN AR |
IL SEGRETARIO