Decreto cautelare 13 marzo 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/04/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2026, proposto da IO EL TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Comune di Morciano di Leuca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 13 del 24.02.2026, successivamente notificata, a firma del Responsabile del Servizio Arch. Gianfranco Marino del Comune di Morciano di Leuca (c.f. 81003870755) Settore urbanistica – edilizia privata – ambiente – ufficio commercio e Suap, avente ad oggetto: “Occupazione immobili di proprietà comunale siti in Morciano di Leuca al foglio 16 particelle 1220, 1216, 1164, 1165, 1217, 1219, 1039 e 1040. ordinanza di sgombero”;
- di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Morciano di Leuca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. MA SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 248 del 2026 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 10.03.2026, la parte ricorrente ha domandato “ la declaratoria di nullità e/o l’annullamento, previo provvedimento cautelare, con richiesta di misure cautelari monocratiche inaudita altera parte 1 - dell’ordinanza n. 13 del 24.02.2026, successivamente notificata, a firma del responsabile del servizio arch. Gianfranco Marino del comune di Morciano di Leuca (c.f. 81003870755) settore urbanistica – edilizia privata – ambiente – ufficio commercio e suap, avente ad oggetto: “occupazione immobili di proprietà comunale siti in Morciano di Leuca al foglio 16 particelle 1220, 1216, 1164, 1165, 1217, 1219, 1039 e 1040. ordinanza di sgombero”; - di ogni e qualsiasi ulteriore atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente ha proposto sei doglianze: con la prima censura la stessa si duole della nullità dell’atto impugnato per difetto assoluto di attribuzione posto che i beni confiscati sono entrati a far parte del patrimonio disponibile dell’ente locale il quale, pertanto, in relazione ad essi, non avrebbe alcun potere di autotutela esecutiva; con la seconda censura, la parte ricorrente si duole dell’incompetenza funzionale dell’ente locale con riguardo all’atto impugnato in quanto in relazione ad esso sarebbe competente esclusivamente l’autorità giudiziaria penale; con la terza censura, la parte ricorrente evidenzia come l’atto impugnato sia stato adottato sulla base di un errore di fatto in quanto i beni in questione non sarebbero occupati sine titulo , bensì in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che – in sede di sequestro penale – ha nominato la parte ricorrente come “custode giudiziario con facoltà d’uso” ; con la quarta censura, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; con la quinta censura, la parte ricorrente si duole della violazione del principio di proporzionalità posto che l’ente locale avrebbe potuto individuare una misura meno afflittiva; con la sesta censura, la stessa si lamenta – sotto un altro profilo – sempre della violazione del principio di proporzionalità in quanto il termine indicato per lo sgombero (15 giorni) sarebbe manifestamente esiguo, irragionevole e sproporzionato.
2. In data 02.04.2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione locale intimata la quale, anzitutto, ha eccepito il difetto di giurisdizione non contestando, dunque, la natura dei beni oggetto dell’atto impugnato e, nel merito, con articolate difese ha insistito per la reiezione del ricorso.
3. All’udienza camerale del 13.04.2026, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
4. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria nelle sentenze n. 9/14 e n. 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto l’eccezione di rito sollevata dall’Amministrazioni resistente di difetto di giurisdizione.
4.1. L’eccezione è fondata.
4.2. In proposito, preme evidenziare come nell’odierno contenzioso, a dispetto della veste apparentemente autoritativa attribuita all’ordinanza impugnata, vengono in rilievo posizioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo. Invero, l’ordinanza impugnata attiene precipuamente al diritto di proprietà che il Comune vanta sul bene in forza del titolo formatosi per effetto della sentenza della Corte d’Appello (confermata quanto alla confisca urbanistica dalla Corte di Cassazione) e passata in giudicato. Ne consegue che, nella specie, non è possibile dunque ritenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia, perché, come meglio si vedrà nel prosieguo, la fattispecie da cui il titolo è scaturito (un caso di lottizzazione abusiva) ha solamente rilievo storico di mero antefatto della vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio.
4.3. Le superiori affermazioni necessitano di essere adeguatamente esplicitate.
I) È pacifico (e non specificamente contestato dall’ente locale resistente – quindi da ritenersi provato ex art. 64, comma 2, c.p.a. –), e trova conferma nell’analisi dei fatti dedotti, che i beni oggetto dell’ordinanza, non avendo una specifica destinazione a scopi pubblici o non essendo ancora destinati a servizio pubblico, sono appartenenti al patrimonio disponibile del Comune (si richiama l’orientamento delle Sezioni Unite per il quale l’inclusione di un bene nel novero del patrimonio indisponibile – pur nella previsione residuale ed aperta di cui all’art. 826 c.c., comma 3 – è correlata tanto all’esistenza di un atto amministrativo dal quale risulti la volontà dell’Ente di operare la destinazione del bene al pubblico servizio, quanto all’effettività di detta destinazione: tra le tante si vedano l’ordinanza n. 7176 del 2010, e le sentenze n. 26402 del 2009 e n. 14865 del 2006 nonché la sentenza nr. 24563/2010 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite). Secondo il più autorevole insegnamento giurisprudenziale (vedasi, Cassazione civile , sez. un., 3 dicembre 2010 , n. 24563 appena richiamata), relativamente ai beni del patrimonio disponibile, l’atto di sgombero come sopra adottato va riferito non già all’esercizio di potere autoritativo a tutela del bene pubblico, bensì all’espletamento di attività privata di autotutela (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, ordinanze n. 24764 del 2009 e n. 23561 del 2008; si vedano altresì le pronunce n. 15870/2011 e n. 7097/2011). Il principio di diritto che le Sezioni Unite hanno costantemente enunciato si fonda sulla circostanza che l’esercizio del potere di autotutela sui beni appartenenti al patrimonio comunale è solamente uno degli strumenti di cui dispone la Pubblica amministrazione per tutelare il diritto di proprietà pubblica, alternativo all’utilizzo degli ordinari mezzi di tutela offerti dal codice civile, ma comunque inidoneo a determinare, in forza della sola veste autoritativa riconosciuta al potere concesso all’Amministrazione pubblica, il mutamento dell’assetto del riparto di giurisdizione fondato sulla bipartizione diritti soggettivi/interessi legittimi (si vedano, a tale proposito, anche T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 08 novembre 2010, sentenza n. 2674 e T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2010 , sentenza n. 1390; T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 ottobre 2011, sentenza n. 740). Questa impostazione ermeneutica, peraltro, trova conferma nella speculare ed opposta situazione in cui si riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’esercizio dell’autotutela ex art. 823 cod.civ. è rivolto a tutelare un bene pubblico ai fini e nei limiti in cui si dibatte in ordine alla sua destinazione, attuale e concreta, al servizio della collettività (come nel caso della servitù di passaggio scaturente da una convenzione urbanistica, v. Consiglio di stato, sez. V, 25 giugno 2010, sentenza n. 4064; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 07 giugno 2010, sentenza n. 8536, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, sentenza n. 312). In questi termini, si può dunque ritenere che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’autotutela con riguardo alla proprietà pubblica si trova al cospetto di diritti soggettivi quando è rivolta ad uno scopo sostanzialmente equivalente alle azioni civili a difesa della proprietà (petitorie o possessorie), e dunque non si è di fronte all’esercizio di un potere amministrativo attribuito per la cura di interessi pubblici alla cui soddisfazione sono destinati i beni che ne formano oggetto; mentre, qualora siano realizzate queste ultime condizioni e dunque quando l’autotutela sia rivolta alla tutela del diritto di proprietà pubblica come condizione strumentale dell’utilizzo dei beni ai fini pubblici (o meglio, alla tutela funzionale del diritto di proprietà), ci si trova di fronte all’esercizio di un effettivo potere amministrativo di autotutela esecutiva con la conseguente qualificazione delle posizioni giuridiche soggettive come interessi legittimi e con conseguente radicazione della giurisdizione del giudice amministrativo. La prospettiva non muta se ci si colloca nel solco di quell’impostazione dottrinale secondo cui va negata l’esistenza di un potere generale di autotutela amministrativa sulla proprietà pubblica e va riconosciuta all’art. 823, comma 2, cod.civ. natura di norma attributiva del potere, non applicabile al patrimonio disponibile (non contemplato in essa); oppure in quella ulteriore prospettiva di chi, pur pervenendo sempre a quest’ultima conseguenza, muove dalla diversa premessa di riconoscere nella disposizione citata una mera funzione ricognitiva di poteri previsti dalla legge, da rinvenirsi volta per volta nella legislazione speciale relativa, a seconda dei casi, agli specifici procedimenti variamente inerenti i beni pubblici (concessioni, edilizia, ambiente e così via). Secondo entrambe le metodologie dottrinali appena prospettate, nell’odierna fattispecie l’ordinanza avversata risulterebbe comunque emessa in carenza assoluta di potere, di modo che la situazione giuridica soggettiva, che radica l’interesse processuale, sarebbe pur sempre di diritto soggettivo (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 ottobre 2011, sentenza n. 740).
II) Sotto diverso profilo, va evidenziato come, nella specie, non è ravvisabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia discendente dal fatto che la proprietà del Comune deriva da una fattispecie di lottizzazione abusiva. E ciò poiché, la vicenda lottizzatoria ha formato oggetto diretto ed immediato del giudicato penale, cui l’ordinanza impugnata si limita a dare esecuzione, senza entrare – a sua volta – nel merito della fattispecie penalmente rilevante.
4.4. Il Comune resistente con l’ordinanza di sgombero impugnata ha dunque inteso tutelare il diritto di proprietà vantato sul bene, in forza del titolo formatosi per effetto della sentenza penale, passata in giudicato, la quale ha disposto la confisca ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001,
4.5. E come precisato da parte della giurisprudenza, la controversia relativa all’ordine di sgombero di un bene di proprietà di un Comune, facente parte del patrimonio disponibile dell’ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto di matrice privatistica, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l’Amministrazione agisce iure privatorum – al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici) – non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell’assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene ( ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 marzo 2010 , sentenza n. 1390; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 7 aprile 2016, sentenza n. 1734; T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 ottobre 2011, sentenza n. 740). Come già precisato, l’oggetto della res controversa non può, d’altro canto, ritenersi attratto alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica ed edilizia, atteso che la vicenda lottizzatoria ha formato oggetto diretto ed immediato del giudicato penale, cui l’ordinanza impugnata si limita a dare esecuzione, senza entrare – a sua volta – nel merito della fattispecie penalmente rilevante (v. in fattispecie analoga: T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 ottobre 2011, sentenza n. 740).
4.6. Tali principi trovano senz’altro applicazione nel caso di specie, in quanto:
- l’occupazione dei beni da parte della parte ricorrente, a seguito della confisca disposta dal giudice penale, è diventata sine titulo ; e, per effetto della stessa confisca, i terreni sono stati acquisiti di diritto al patrimonio del Comune, con un effetto costitutivo discendente dal giudicato penale (C.G.A., 22 giugno 2006, sentenza n. 284; T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783);
- non risulta dagli atti di causa che il Comune abbia dato una destinazione pubblicistica a tale bene immobile, sicché, in atto, esso rientra nel patrimonio disponibile dell’ente; e l’Amministrazione comunale, con l’ordine di sgombero, si è limitata a dare esecuzione al giudicato penale (v. T.A.R. Campania sentenza n. 1734/2016 cit.; T.A.R. Reggio Calabria sentenza n. 740/2011 cit.; T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 20/07/2016, sentenza n. 1783).
5. Conclusivamente, poiché l’ordine di sgombero impugnato deve essere qualificato non già come un provvedimento dotato di forza autoritativa, bensì come un atto di diffida di natura paritetica, volto alla tutela di beni di proprietà comunale, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta con il ricorso introduttivo, in favore del giudice ordinario innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
6. L’esito in rito del giudizio e la peculiare natura delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
MA SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SB | TT NC |
IL SEGRETARIO