Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La decisione resa dal tribunale, ai sensi dell'art. 18 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a sua volta in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (cioè prima del 16 luglio 2006), non è immediatamente ricorribile in cassazione, dovendo sottostare al regime impugnatorio in vigore alla data della sentenza di fallimento, con la conseguenza che l'impugnazione deve essere proposta necessariamente innanzi al giudice di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/11/2011, n. 22799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22799 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PARCHEGGI MECCANIZZATI ROMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. 05320081002), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 76, presso l'avvocato LIBERATI MAURIZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO N. 621/06 DELLA PARCHEGGI MECCANIZZATI ROMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore fallimentare dott. MECHELLI Alessandro, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso l'avvocato PAROLA STEFANIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14415/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 02/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato LIBERATI MAURIZIO che ha chiesto preliminarmente il rinvio, in subordine si riporta agli scritti;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato PAROLA STEFANIA che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della società Parcheggi Meccanizzati Roma s.r.l. con sentenza resa il 22.5.2003 che, in accoglimento della rituale opposizione della società, è stata revocata dal Tribunale con sentenza del 6.7.2005. Questa decisione è stata impugnata dal curatore fallimentare innanzi alla Corte d'appello di Roma che, con ordinanza del 17.2.2006, ha dichiarato estinto il giudizio d'appello.
Accogliendo l'istanza in data 31.1.2006 del P.M. in sede, basata sulle risultanze della relazione redatta a mente della L. Fall., art.33, dal curatore in quella procedura, il medesimo Tribunale ha dichiarato il fallimento della società con sentenza del 12.7.2006. Con atto del successivo 27 luglio, la società fallita ha proposto opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento innanzi al Tribunale di Roma che con sentenza del 2.7.2008 ne ha disposto il rigetto.
Avverso quest'ultima decisione la società fallita ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui ha resistito il curatore fallimentare con controricorso illustrato altresì con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare in limine l'irricevibilità della produzione documentale allegata a corredo della memoria difensiva del resistente, cui si è opposto il ricorrente, siccome attiene a vicende estranee alla previsione del disposto dell'art. 372 c.p.c.. La preliminare eccezione d'inammissibilità del ricorso formulata dal resistente è fondata.
La decisione impugnata, resa a mente del disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 18 nel testo originario, non è suscettibile d'impugnazione innanzi a questa Corte. La sentenza di fallimento, emessa il 12.7.2006, in data anteriore alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, sottostava infatti al regime impugnatorio in vigore a quella data, tant'è che l'opposizione, proposta secondo quel rito, è stata esaminata e definita dall'organo adito con decisione resa nel merito, che ne ha logicamente presupposto il vaglio d'ammissibilità, non fatto segno di censura. In questo contesto ricostruttivo, la pronuncia, emessa da organo di primo grado, non è immediatamente ricorribile in sede di legittimità. La sua prospettata assimilazione al provvedimento che definisce il reclamo innanzi al giudice d'appello, che rappresenta l'ordinario mezzo impugnatorio previsto dalla norma citata nel testo riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, vigente all'epoca in cui venne instaurato il giudizio d'opposizione, propone tesi priva di pregio. Il discrimine cronologico, in relazione all'individuazione del regime dell'impugnazione, va individuato nella data della sentenza di fallimento, sì che, per ineludibile corollario, la pronuncia in esame, siccome è stata emessa nel vigore del R.D. n. 267 del 1942, soggiace alle regole processuali che, secondo tale rito, ne sancivano il controllo da parte del giudice di secondo grado. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011