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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/11/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280/24 RGL promossa da c.f. residente a Beverino, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Carrara in via Loris Giorgi 5 presso lo studio dell'avv. Luigi
Maggiani (PEC che lo rappresenta e difende per Email_1
procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC ) Email_2
e dall'avv. Alberto Fuochi (PEC Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Preso atto del riconoscimento in via amministrativa del Parte_1
perfezionamento dei requisiti amministrativi per accedere alla APE sociale di cui all'art. 1, commi 179 e segg. L. 232/2016 condannare l Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in favore di parte ricorrente la relativa indennità con decorrenza dal 01.04.2022 e sino al conseguimento del trattamento pensionistico, con condanna altresì alla corresponsione dei ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipante”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 [...]
in quanto infondate, erronee in diritto e comunque sfornite di Parte_1
1 compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.3.2024 ha dato atto che con Parte_1 provvedimento del 26.9.2022 l aveva accettato la sua domanda di “APE CP_1 sociale” ma non gliel'aveva mai liquidata e ha assunto le conclusioni in epigrafe.
L' resiste, osservando che il provvedimento del 26.9.2022 era stato CP_1 annullato in autotutela e che il ricorrente non disponeva dei requisiti per l'APE sociale perché dopo il licenziamento aveva prestato attività di lavoro autonomo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 179 legge 232/16, istitutivo della c.d. APE sociale, per quanto di odierno interesse, “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni…”
L' non contesta che il ricorrente sia stato licenziato il 17.6.2016; sul CP_1
requisito anagrafico e sul duplice requisito contributivo previsti dalla disposizione non vi sono parimenti contestazioni, sicché il richiamo dell' CP_1
2 all'onere della parte di provare la sussistenza dei requisiti della prestazione appare formalistico.
3. La tesi principale del ricorrente non è condivisibile. L' ha dato atto (per CP_1 vero senza documentare la circostanza) che l'iniziale provvedimento di accoglimento è stato rimosso in autotutela;
in ogni caso, tenuto conto della struttura del processo davanti al giudice ordinario, nel processo si discute del diritto alla prestazione.
4. L' ha osservato che il ricorrente non avrebbe dimostrato di trovarsi in CP_1 stato di disoccupazione (come definito dall'art. 19 D. Lgs. 150/15: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”), ritenendo che non sia sufficiente il C2 storico e osservando che sulla base di questo documento l'ultima dichiarazione di immediata disponibilità (DID) risale al 2017.
Non è tuttavia chiaro perché il C2 storico non dovrebbe essere sufficiente per dar prova della circostanza (neppure chiaramente contestata); d'altronde, non risulta che la DID abbia una scadenza. Se è vero che il C2 storico prodotto (in cui la DID è l'ultimo evento registrato) risale al 2020, mentre la domanda amministrativa è stata presentata nel 2022, è lo stesso estratto conto previdenziale prodotto dall' ad attestare che dopo il 2020 il ricorrente non CP_1
ha mai lavorato.
5. La principale difesa dell' si incentra sull'affermazione che dopo il CP_1
licenziamento abbia svolto attività di lavoro autonomo, in quanto Parte_1 dall'estratto conto previdenziale risultano accreditati e versati contributi nella gestione artigiani per il periodo compreso fra il 1.10.2016 al 30.4.2019.
5.1. Va peraltro osservato che, come risulta dalla visura camerale prodotta dallo stesso , l'impresa artigiana del ricorrente è stata cancellata dal Registro CP_1
delle imprese sin dal 2009 (per vero, il ricorrente ha dichiarato di aver cessato l'attività nel 2015).
Peraltro, l'iscrizione del ricorrente nel periodo successivo al 2010 sembra legata alla sua qualità di amministratore della Edilcoop Soc. coop., che risulta
3 cancellata per atto dell'autorità nel 2019 e che, a quanto risulta dalla visura camerale in atti, ha depositato bilanci soltanto negli anni 2010 e 2011.
Sempre dalla visura camerale si ricava che nel 2010 era stato Parte_1
nominato amministratore unico il 19.11.2010 per la durata di tre anni, e non risulta iscritto alcun ulteriore evento.
Sulla base di questi elementi, vi sono indizi del fatto che la Società fosse di fatto inattiva.
I redditi indicati nell'estratto conto previdenziale, del resto, corrispondono a quelli minimi, che vengono computati d'ufficio, e non necessariamente denunciati dall'assicurato.
5.2. Sentito liberamente, il ricorrente ha fornito una ricostruzione del tutto plausibile: “È poi successo che nel 2013 c'era una cooperativa di cui dovrei essere stato socio e dato che volevano chiuderla mi hanno nominato amministratore, ma io me l'ero anche dimenticata. Non avevo alcun reddito da questa cooperativa. Io avevo chiesto all' per andare in pensione quanti CP_1
contributi dovevo versare e loro mi hanno fatto un conteggio di 9000 euro e rotti, che mi sono dovuto far prestare per pagarli, perché se no, se avevo uno scoperto, sapevo che non potevo andare in pensione... Quando ho fatto il versamento di 9000 euro nel 2022 ero convinto che si riferisse allo scoperto che avevo per gli anni 2006-2007-2008”.
5.3. Tenuto conto del fatto che graverebbe semmai sull' l'onere di provare CP_1
che il lavoratore ha continuato a svolgere attività di lavoro autonomo anche dopo il licenziamento e la DID, alla luce delle considerazioni che precedono gli indizi rappresentati dalla perdurante iscrizione nella Gestione artigiani e dal versamento contributivo del 2022 non sono univoci e non possono fondare una presunzione.
6. Nell'odierna udienza di discussione l si è riferito al fatto che, se non si CP_1
computassero i tre anni di contributi nel periodo 2016-2019, non Parte_1 avrebbe il requisito contributivo per l'APE sociale. Si tratta, però, di una questione non sollevata in precedenza;
in ogni caso, non si vede per quale motivo quei contributi dovrebbero essere esclusi dal computo.
D'altra parte, la semplice iscrizione formale a una gestione contributiva senza svolgere attività lavorativa e senza percepire reddito non appare rilevante per escludere lo stato di disoccupazione.
4 7. La domanda, pertanto, si accoglie.
Tenuto conto della novità della questione e del fatto che la controversia è concausata dall'inerzia del ricorrente nel chiedere la cancellazione dalla
Gestione artigiani, le spese si compensano.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a liquidare a l'APE sociale, con la quantificazione, Parte_1
la decorrenza e il termine di legge, e a corrispondergli i relativi ratei, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva;
compensa le spese di lite.
La Spezia, 21.11.2024
Il giudice
Marco Viani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 280/24 RGL promossa da c.f. residente a Beverino, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto a Carrara in via Loris Giorgi 5 presso lo studio dell'avv. Luigi
Maggiani (PEC che lo rappresenta e difende per Email_1
procura depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia via Mazzini 63, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC ) Email_2
e dall'avv. Alberto Fuochi (PEC Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Preso atto del riconoscimento in via amministrativa del Parte_1
perfezionamento dei requisiti amministrativi per accedere alla APE sociale di cui all'art. 1, commi 179 e segg. L. 232/2016 condannare l Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, a costituire, corrispondere, liquidare in favore di parte ricorrente la relativa indennità con decorrenza dal 01.04.2022 e sino al conseguimento del trattamento pensionistico, con condanna altresì alla corresponsione dei ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipante”.
Per : “Respingere il ricorso e tutte le domande avanzate dal sig. CP_1 [...]
in quanto infondate, erronee in diritto e comunque sfornite di Parte_1
1 compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8.3.2024 ha dato atto che con Parte_1 provvedimento del 26.9.2022 l aveva accettato la sua domanda di “APE CP_1 sociale” ma non gliel'aveva mai liquidata e ha assunto le conclusioni in epigrafe.
L' resiste, osservando che il provvedimento del 26.9.2022 era stato CP_1 annullato in autotutela e che il ricorrente non disponeva dei requisiti per l'APE sociale perché dopo il licenziamento aveva prestato attività di lavoro autonomo.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 179 legge 232/16, istitutivo della c.d. APE sociale, per quanto di odierno interesse, “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni…”
L' non contesta che il ricorrente sia stato licenziato il 17.6.2016; sul CP_1
requisito anagrafico e sul duplice requisito contributivo previsti dalla disposizione non vi sono parimenti contestazioni, sicché il richiamo dell' CP_1
2 all'onere della parte di provare la sussistenza dei requisiti della prestazione appare formalistico.
3. La tesi principale del ricorrente non è condivisibile. L' ha dato atto (per CP_1 vero senza documentare la circostanza) che l'iniziale provvedimento di accoglimento è stato rimosso in autotutela;
in ogni caso, tenuto conto della struttura del processo davanti al giudice ordinario, nel processo si discute del diritto alla prestazione.
4. L' ha osservato che il ricorrente non avrebbe dimostrato di trovarsi in CP_1 stato di disoccupazione (come definito dall'art. 19 D. Lgs. 150/15: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”), ritenendo che non sia sufficiente il C2 storico e osservando che sulla base di questo documento l'ultima dichiarazione di immediata disponibilità (DID) risale al 2017.
Non è tuttavia chiaro perché il C2 storico non dovrebbe essere sufficiente per dar prova della circostanza (neppure chiaramente contestata); d'altronde, non risulta che la DID abbia una scadenza. Se è vero che il C2 storico prodotto (in cui la DID è l'ultimo evento registrato) risale al 2020, mentre la domanda amministrativa è stata presentata nel 2022, è lo stesso estratto conto previdenziale prodotto dall' ad attestare che dopo il 2020 il ricorrente non CP_1
ha mai lavorato.
5. La principale difesa dell' si incentra sull'affermazione che dopo il CP_1
licenziamento abbia svolto attività di lavoro autonomo, in quanto Parte_1 dall'estratto conto previdenziale risultano accreditati e versati contributi nella gestione artigiani per il periodo compreso fra il 1.10.2016 al 30.4.2019.
5.1. Va peraltro osservato che, come risulta dalla visura camerale prodotta dallo stesso , l'impresa artigiana del ricorrente è stata cancellata dal Registro CP_1
delle imprese sin dal 2009 (per vero, il ricorrente ha dichiarato di aver cessato l'attività nel 2015).
Peraltro, l'iscrizione del ricorrente nel periodo successivo al 2010 sembra legata alla sua qualità di amministratore della Edilcoop Soc. coop., che risulta
3 cancellata per atto dell'autorità nel 2019 e che, a quanto risulta dalla visura camerale in atti, ha depositato bilanci soltanto negli anni 2010 e 2011.
Sempre dalla visura camerale si ricava che nel 2010 era stato Parte_1
nominato amministratore unico il 19.11.2010 per la durata di tre anni, e non risulta iscritto alcun ulteriore evento.
Sulla base di questi elementi, vi sono indizi del fatto che la Società fosse di fatto inattiva.
I redditi indicati nell'estratto conto previdenziale, del resto, corrispondono a quelli minimi, che vengono computati d'ufficio, e non necessariamente denunciati dall'assicurato.
5.2. Sentito liberamente, il ricorrente ha fornito una ricostruzione del tutto plausibile: “È poi successo che nel 2013 c'era una cooperativa di cui dovrei essere stato socio e dato che volevano chiuderla mi hanno nominato amministratore, ma io me l'ero anche dimenticata. Non avevo alcun reddito da questa cooperativa. Io avevo chiesto all' per andare in pensione quanti CP_1
contributi dovevo versare e loro mi hanno fatto un conteggio di 9000 euro e rotti, che mi sono dovuto far prestare per pagarli, perché se no, se avevo uno scoperto, sapevo che non potevo andare in pensione... Quando ho fatto il versamento di 9000 euro nel 2022 ero convinto che si riferisse allo scoperto che avevo per gli anni 2006-2007-2008”.
5.3. Tenuto conto del fatto che graverebbe semmai sull' l'onere di provare CP_1
che il lavoratore ha continuato a svolgere attività di lavoro autonomo anche dopo il licenziamento e la DID, alla luce delle considerazioni che precedono gli indizi rappresentati dalla perdurante iscrizione nella Gestione artigiani e dal versamento contributivo del 2022 non sono univoci e non possono fondare una presunzione.
6. Nell'odierna udienza di discussione l si è riferito al fatto che, se non si CP_1
computassero i tre anni di contributi nel periodo 2016-2019, non Parte_1 avrebbe il requisito contributivo per l'APE sociale. Si tratta, però, di una questione non sollevata in precedenza;
in ogni caso, non si vede per quale motivo quei contributi dovrebbero essere esclusi dal computo.
D'altra parte, la semplice iscrizione formale a una gestione contributiva senza svolgere attività lavorativa e senza percepire reddito non appare rilevante per escludere lo stato di disoccupazione.
4 7. La domanda, pertanto, si accoglie.
Tenuto conto della novità della questione e del fatto che la controversia è concausata dall'inerzia del ricorrente nel chiedere la cancellazione dalla
Gestione artigiani, le spese si compensano.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, a liquidare a l'APE sociale, con la quantificazione, Parte_1
la decorrenza e il termine di legge, e a corrispondergli i relativi ratei, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore a decorrere dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla maturazione dei singoli ratei se successiva;
compensa le spese di lite.
La Spezia, 21.11.2024
Il giudice
Marco Viani
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