Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 12 giugno 2025, davanti al giudice dott.
Alberto La Mantia, sono presenti l'Avv. Cozzio per l'attrice e l'Avvocato Pt_1
dello Stato Lembeck per parte convenuta. Ai fini della pratica forense è presente il Dott. Persona_1
I difensori discutono la causa, precisando le conclusioni nel seguente modo: per l'attrice: come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 2/7/2024 per la convenuta: come nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 2/7/2024.
Il Giudice si ritira in Camera di ConSIlio e i difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza.
A conclusione della Camera di ConSIlio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 9565/2023, promossa dalla SI.ra , C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Santa Margherita Ligure C.F._1
(GE), Via Luisito Costa n. 23/2, presso e nello studio dell'Avv. Emanuele
Cozzio, che la rappresenta e difende per mandato in atti
, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici in Genova – Viale Brigate Partigiane n. 2 è elettivamente domiciliata convenuta
nonché contro il SI. fu , nato il [...] a [...], Controparte_2 Persona_2
i suoi eredi e/o aventi causa, se esistenti e ancora in vita comunque di residenze sconosciute convenuti contumaci
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_2
giudizio l , esponendo tra Controparte_1
l'altro:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 28, così censito al N.C.E.U.: Foglio 31, Mappale 550, Sub. 2,
Categoria A/4, Classe U, consistenza vani 8,5, rendita euro 241,44, confinante mediante muro comune di aderenza con il fabbricato sito in
Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 30, censito al C.F. Gorreto Fg.31 Mapp.
107, Sub. 1, 2 e 3; - che il fabbricato sito in Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 30 era stato di proprietà del SI. fino al 2007, anno in cui Parte_3
quest'ultimo era deceduto;
- che il suddetto immobile risultava, per la quota di 2/3, di proprietà dello
Stato, a seguito di procedimento radicato nanti il Tribunale di Genova, sezione Volontaria Giurisdizione (R.G. 577/2013) relativo all'eredità giacente del SI. e, per la restante quota di 1/3, Parte_3
ancora intestato al SI. , fu , nato a Controparte_2 Persona_2
Gorreto il 29.09.1881 e, a quanto consta, migrato in America;
- che essa attrice lamentava fenomeni infiltrativi di acque meteoriche presso il proprio appartamento, derivanti dallo stato di degrado e di abbandono dell'immobile civico 30, con conseguenze pregiudizievoli rilevanti in tema di salubrità degli ambienti abitativi;
- di avere intimato via PEC - all'esito del procedimento di eredità giacente
(R.G. 557/2013) - all di mettere in sicurezza Controparte_1
l'immobile, e successivamente, al fine di far accertare la suddetta situazione di degrado, di avere radicato nanti il Tribunale di Genova il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 10611/2021), conclusosi con il deposito della relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal nominato
C.T.U., Geom. ; Persona_3
- che dalla relazione era emerso, tra l'altro, che lo stato di totale abbandono in cui versava l'unità immobiliare contraddistinta dal civ. 30 era la causa dei pregiudizi provocati al civ. 28;
- di avere chiesto senza esito (nonostante anche l'introduzione del procedimento di mediazione) all' l'esecuzione delle Controparte_1
opere di messa in sicurezza del bene, nonché il risarcimento dei danni da essa attrice subiti.
Concludeva, pertanto, nel senso riportato alle pagine 13 e seguenti della citazione. Con comparsa di risposta del 22.12.2023, si costituiva l'
[...]
, la quale contestava la fondatezza delle pretese Controparte_1
avversarie, ed, in particolare, deduceva tra l'altro:
- che la situazione di degrado del fabbricato in questione si era venuta a creare in epoca antecedente alla gestione demaniale ed stata aggravata dallo svolgimento dei lavori effettuati anche dalla SI.ra ; Pt_1
- che, a seguito dell'avvenuta conoscenza della proprietà dell'immobile,
l'Agenzia del Demanio aveva proceduto a mettere in sicurezza lo stesso e ad ovviare, per quanto possibile, agli aggravi della struttura riportati in seguito ai lavori svolti da parte attrice;
- di avere comunque presentato una proposta conciliativa (prot. n. 27722 del 06/07/2023), peraltro non accettata dalla SI.ra ; Pt_1
- che era necessario chiamare in giudizio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., tutti i comunisti, ed in particolare il SI. fu , Controparte_2 Persona_2
presumibilmente deceduto, ovvero i relativi eredi, previa loro identificazione;
- che l'invocata apposizione di un termine per la conclusione dei lavori era inammissibile ed inaccoglibile, così come la richiesta di danni non patrimoniali poiché non provati;
- che, infine, non sussisteva alcun comportamento dilatorio di parte convenuta in merito alla messa in sicurezza dell'immobile de quo.
Instava, quindi, per la reiezione delle pretese dell'attrice.
Previa acquisizione del fascicolo del procedimento R.G. n. 10611/2021 era disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto comproprietario del bene ed era poi svolta C.T.U., con conferimento dell'incarico al citato Geom. . Persona_3
Infine, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.. Le pretese dell'odierna attrice appaiono fondate e meritano, pertanto, accoglimento, per le ragioni di seguito esplicitate.
Preliminarmente, va osservato che parte convenuta deve essere considerata proprietaria non solo dei 2/3 del fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo
30, quota che è stata devoluta a seguito della procedura di eredità giacente del
SI. (Tribunale di Genova, sezione Volontaria Parte_3
Giurisdizione, R.G. 577/2013), bensì anche della restante quota di 1/3.
Ai sensi, infatti, dell'art. 586, comma 1, c.c. “In mancanza di altri successibili,
l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia”.
Orbene, parte attrice, nelle proprie difese ed in particolare nell'atto di integrazione del contraddittorio e nella memoria ex art. 171 ter, n.1, c.p.c., ha ampiamente dimostrato l'impossibilità oggettiva di rinvenire sia il SI.
, fu , formale legittimo proprietario della Parte_4 Persona_2
quota, poiché presumibilmente deceduto visto l'anno di nascita (1881), sia suoi eventuali eredi.
Si è pertanto in presenza di eredità vacante, in quanto è stata accertata l'effettiva mancanza di eredi, legittimi e testamentari, del SI. Controparte_2
e, conseguentemente, la suddetta quota di un terzo spetta allo Stato.
Per tali motivazioni, Agenzia del Demanio, deve Controparte_1
essere considerata piena proprietaria dell'immobile sito in Via Capoluogo 30.
In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena esposto, occorre evidenziare che la citata convenuta risulta essere custode in via esclusiva – ai fini dell'art. 2051 c.c. – dell'immobile che qui interessa, avendo riconosciuto di avere posto in essere i lavori di manutenzione indicati nella propria memoria di costituzione (cui si fa in questa sede rinvio) nell'ambito del procedimento di
ATP.
Tanto premesso, la responsabilità dell nella verificazione Controparte_1
dei pregiudizi lamentati dall'odierna attrice deve ritenersi adeguatamente provata in base alle articolate ed esaustive considerazioni svolte dal CTU, il quale, a seguito di approfonditi accertamenti, ha accertato quanto segue:
- “l'immobile di parte resistente (pro quota 2/3) risulta in totale stato di abbandono e rovina, privo di copertura a tetto, con solai interpiano parzialmente crollati, sprovvisto di intonacatura esterna e di idonei serramenti e/o infissi. Al suo interno sono presenti notevoli quantità di macerie (residue di crolli parziali delle strutture interpiano), vecchi arredi
e suppellettili ammalorate mai rimosse”; (pag. 9 della relazione del
22/11/2022);
- “lo scrivente CTU ritiene che i fenomeni infiltrativi tuttora presenti all'interno della proprietà di parte ricorrente siano evidentemente riconducibili in via principale allo stato di degrado e totale abbandono dell'adiacente stabile” (pag. 17);
- “stante la mancanza (anche solamente parziale) del tetto, la mancanza di serramenti ed infissi, la presenza di solai crollati, l'assenza di intonaci di facciata, ecc., le infiltrazioni di acqua meteorica si verificano (e si continueranno a verificare) dal civ. 30 verso il civ. 28, senza che alcun aggravio della situazione sia stato (o verrà) causato dagli interventi realizzati nel tempo da tutti gli enti e le persone che sono intervenute.
La mancanza della quasi totalità degli elementi fondamentali per rendere impermeabile la struttura del fabbricato civ. 30 di proprietà pro quota 2/3 resistente non consente infatti allo stato attuale l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi riscontrati, qualsiasi sia l'entità, la qualità e la corretta
(o meno) esecuzione delle opere già realizzate da una qualsiasi delle parti intervenute (il Comune di Gorreto, la SI.ra e l' Pt_1 P_
” (pagine 18 e 19).
[...]
- “La situazione riscontrata in sito non pone in evidenza una oggettiva imminenza di pericolo di crollo anche se, con il perdurare della situazione in essere, non si può non intravvedere un costante aggravio quantomeno dei fenomeni infiltrativi, con conseguenze riguardanti la perdita parziale
e/o totale delle condizioni di salubrità degli ambienti dai quali potrebbe derivare ulteriormente una mancanza delle normali condizioni di abitabilità” (pagine 13 e 14).
Orbene, alla luce dei menzionati accertamenti di carattere tecnico, P_
, va ritenuta responsabile dei danni
[...] Controparte_1
arrecati all'abitazione della SI.ra ai sensi dell'art. 2053 c.c., per cui “il Pt_1
proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”.
La responsabilità del proprietario si basa sul fatto che egli si trova nella posizione migliore per potere valutare le condizioni di rischio dell'immobile, nonché per intervenire sulle situazioni di pericolo inerenti allo stesso.
[...]
, godendo della disponibilità giuridica del civico 30, ha avuto ed ha P_
un'effettiva possibilità di agire per la messa in sicurezza e manutenzione dell'edificio stesso.
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. … ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile” (Cass. n.
34401/2023).
Nel caso di specie, deve essere pertanto riconosciuta la responsabilità di ex art. 2053 c.c., in quanto “quando si parla di rovina, Controparte_1
non si deve far riferimento al solo SInificato letterale, ma anche a vizi di realizzazione dell'opera o alla mancata manutenzione della stessa” (Corte
d'Appello Campobasso, 23/12/2021, n. 420). Peraltro, come già in precedenza illustrato, sussiste nel caso concreto anche la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto esclusiva custode del bene che qui interessa.
Alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, la sopra indicata responsabilità ha carattere oggettivo, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della res medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.
Ne deriva che sul danneggiato incombe soltanto la prova del rapporto causale tra il bene e l'evento lesivo, mentre sul convenuto grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dalla dimostrazione dell'esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico
(cfr., tra le altre, Cass. 25/7/2008 n. 20427), prova peraltro non fornita dall . Controparte_1
Non si ritiene poi di condividere quanto sostenuto da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta circa i limiti di responsabilità dello Stato ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c. Si cita, in tal senso, ConSIlio di Stato, sez.
IV, n. 1472/2000, secondo cui “le limitazioni all'attivo di responsabilità dello
Stato disposta dall'art. 586 c.c. vale esclusivamente in relazione ai debiti ereditari pregressi, mentre non può valere a sottrarre lo Stato alle spese di manutenzione rese necessarie dal cattivo stato di conservazione di beni di cui per successione è divenuto proprietario”.
Ne deriva che parte convenuta va anzitutto condannata all'esecuzione a proprie cure a spese di tutti gli interventi descritti dal Geom. alle pagine Per_3
da 21 a 26 del proprio elaborato del 22/11/2022, avendo il medesimo tecnico precisato che altri interventi parziali non consentirebbero “oggettivamente di ottenere risultati soddisfacenti e/o completamente risolutivi”. La situazione gravemente pregiudizievole evidenziata dal CTU nella citata relazione vale poi a fare ritenere fondata anche la pretesa attorea (da intendersi avanzata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.) volta ad ottenere la condanna dell' alla corresponsione di € 100,00 per ogni Controparte_1
giorno di ritardo - successivo al centottantesimo rispetto alla pronuncia della presente sentenza – nella realizzazione delle opere edili sopra richiamate.
Allo stesso modo, appare meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda della SI.ra avente ad oggetto il risarcimento dei danni consistiti nei costi Pt_1
degli interventi di ripristino da porre in essere nel civ. 28; per quanto attiene alla quantificazione di tale pregiudizio, appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni (da intendersi qui richiamate) svolte dal CTU nella relazione del 17/2/2025 (cfr. pagine 12-13 e pagine 16-17 per quanto attiene alle risposte alle osservazioni critiche sollevate sul punto dal CTP), per cui parte convenuta deve condannarsi al versamento, a tale titolo, di complessivi € 7.362,00, oltre
IVA ed oltre a rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data di deposito della CTU al saldo.
Del pari, deve condannarsi anche al pagamento di € Controparte_1
500,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come sopra indicati, a titolo di risarcimento del pregiudizio consistente nella ridotta fruibilità dell'unità immobiliare dell'attrice per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino, secondo quanto al riguardo precisato dal Geom. alle pagine Per_3
14, 15 e 18 della relazione del 2025, cui si fa rinvio.
Al contrario, risulta infondata la doglianza (formulata, tra l'altro, in termini generici) dell'attrice avente ad oggetto i danni non patrimoniali, essendo gli stessi rimasti privi di un concreto riscontro probatorio.
In virtù del principio della soccombenza, parte convenuta deve condannarsi al pagamento delle spese di lite (valore indeterminato basso per l'ATP e valore compreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in considerazione degli importi dei lavori indicati dal consulente) così come liquidate in dispositivo.
Del pari, le spese delle CTU devono porsi a carico della convenuta, stante l'esito di detti accertamenti, secondo quanto in precedenza esposto.
Non vi è infine luogo a provvedere sulle spese relative agli altri convenuti, stante la mancata costituzione degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara , responsabile dei Controparte_1 Controparte_1
danni patiti dall'unità immobiliare sita in Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 28, di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, condanna la medesima convenuta all'esecuzione, nel proprio immobile sito in Gorreto – Via Capoluogo civ. 30, degli interventi indicati dal CTU, Geom. , alle pagine da 21 a 26 Persona_3
del proprio elaborato del 22/11/2022.
Visto l'art. 614 bis c.p.c., condanna parte convenuta al pagamento, a favore della SI.ra , dell'importo di € 100,00, per ogni giorno di ritardo, Parte_2
successivo al centottantesimo giorno rispetto alla pronuncia della presente sentenza, nella esecuzione dei lavori sopra indicati.
Condanna alla Controparte_1
corresponsione, a favore della SI.ra , della somma complessiva Parte_2
di € 7.862,00 (€ 7.362,00 + € 500,00), oltre a rivalutazione ed interessi al tasso legale come indicati in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Respinge la domanda attorea volta al risarcimento del danno di natura non patrimoniale.
Condanna altresì la suddetta convenuta al pagamento a favore P_
dell'attrice delle spese di lite, liquidate: - per la fase stragiudiziale in € 900,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
- per il procedimento di mediazione in € 50,45 per esborsi e in € 1.008,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- per il procedimento R.G. n. 10611/2021 in € 813,00 per esborsi (di cui €
527,00 per spese di CTP) e in € 2.418,00 per compensi (con riduzione del 50% rispetto al valore medio stabilito per la fase istruttoria), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in € 786,00 per esborsi e in € 7.051,50 per compensi (con applicazione della riduzione del 50% rispetto ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, alla luce del numero e del grado di complessità delle questioni), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della convenuta , Controparte_1 [...]
le spese delle svolte CTU, così come già liquidate. Controparte_1
Genova, 12 giugno 2025
Il Giudice
Minuta redatta dalla MOT Dott.ssa Silvia Raimondo