Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 216/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 216/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessia Furetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Difensore
e
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Filomena Sara Astorino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
pagina 1 di 7
Le Parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale di Prato voglia: “1.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
02.09.2017 in Barberino di Mugello (FI) e trascritto all'Anagrafe dello Stato Civile all'Anno 2017 Numero 34 Parte II Serie C - Ufficio 1 - Comune di Barberino di Mugello
2. Confermare l'accordo raggiunto tra le parti ovvero: 1) La Sig.ra si impegna ad CP_1
assegnare, trasferire e cedere a favore del Sig. che si impegna ad accettare, il di- Pt_1 ritto di piena proprietà della propria quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale posto in Schignano (PO), Via Emilio Bertini n. 106, di cui gli stessi sono attualmente comproprietari, a fronte del pagamento da parte del Sig. della Pt_1
somma di Euro 90.000,00; Il trasferimento dei diritti immobiliari sopra indicati avverrà con atto notarile esecutivo degli accordi di divorzio entro il 31.05.2025; tutte le spese – notarili, di geometra 3, vani 10, superficie catastale: - totale mq. 179, - totale escluse aree scoperte mq. 166, rendita catastale euro 955,45, l'appartamento sopra descritto alla lettera
a); - foglio 6, particella 128 sub. 5005, Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 31, sulettera b); e quant'altro- nonché tutte le imposte, tasse e quant'altro relative al passaggio di proprietà a favore del Sig. saranno a carico di Pt_1 quest'ultimo. I ricorrenti dichiarano fin d'ora che le attribuzioni e il trasferimento che verranno attuati in esecuzione del presente atto e che costituiscono patto essenziale del loro divorzio, sono attratti nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L. n. 74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.99. In particolare si tratta dell'immobile posto in Loc. Schignano (PO), Via Emilio Bertini n. 106 (già Via di
Cantagallo n. 10) - di cui all'atto redatto in data 04.05.2017 a firma del Notaio, Dott.
- qui di seguito descritto “appartamento per civile abitazione Persona_1
sviluppantesi su due piani fuori terra (piano rialzato e piano mansarda), con accesso dalla
Via Bertini tramite delle scale pubbliche, composto al piano terra da cucina, soggiorno, pranzo, tre camere, un bagno, resede di terreno ad uso giardino circostante per tre lati
l'immobile in oggetto ed al servizio e di pertinenza dello stesso;
- al piano mansarda, accessibile tramite una scala esterna ubicata su porzione del resede sopra descritto, un locale mansarda, w.c., e due terrazze una delle quali parzialmente coperta da un loggiato con archi;
b) - locale ad uso garage con annesso vano ad uso centrale termica, posto al
pagina 2 di 7 piano seminterrato;
c) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato;
d) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato;
e) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato f - locale ad uso garage posto al piano seminterrato. Il tutto insieme e promiscuamente a confine con: via E. Bertini, proprietà o suoi aventi causa per Pt_2
due lati, salvo se altri” Il bene trova la giusta rappresentazione al NCEU del Comune di
Vaiano al:-foglio 6, particella 128 sub. 5006, Via Emilio Bertini snc, piano T-1, categoria
A/2, classe perficie catastale totale mq. 34, rendita catastale euro 97,66 il garage sopra descritto alla lettera b;
- foglio 6, particella 128 sub. 5001, Via Emilio Bertini snc, piano
S1, categoria C/6, classe 7, mq. 18, superficie catastale totale mq. 21, rendita catastale euro 56,71, il garage sopra descritto alla lettera c); - foglio 6, particella 128 sub. 5002,
Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 20, superficie catastale totale mq. 23, rendita catastale euro 63,01, il garage sopra descritto alla lettera d);- foglio 6, particella 128 sub. 5003, Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 20, superficie catastale totale mq. 24, rendita catastale euro 63,01, il garage sopra descritto alla lettera e); - foglio 6, particella 128 sub. 5004, Via Emilio Bertini snc, piano euro
63,01, il garage sopra descritto alla lettera f), dati tutti derivanti da: " variazione del
09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie". Sull'immobile grava ancora il contratto di mutuo, come da atto sottoscritto in data 22.01.2018. Le parti convengono che resta unicamente impegnato al pagamento delle rate di mutuo residue, manlevando la
Sig.ra da qualunque onore a ciò connesso. 2) rinunciano ad ogni forma di CP_1
assegno divorzile, nonché a ogni altra richiesta economica presente e futura a titolo di mantenimento, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il trattamento di reversibilità, la quota del TFR ai sensi dell'art. 12 bis della Legge 898/70;3) Le parti prendono atto che le condizioni sopra descritte restano così definitivamente fissate e si considerano esecutive dalla data di sottoscrizione del presente atto. 4)Le spese ed i compensi professionali di assistenza vengono compensati tra le parti.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3.03.2025.
pagina 3 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025, e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data
02.09.2017 in Barberino di Mugello (FI) secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con sentenza di omologa dell'accordo delle parti n. 888/2023 senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, sposati in data 02.09.2017 in Barberino di Mugello (FI) Controparte_1
con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'Anno 2017 Numero 34 Parte II Serie C - Ufficio 1 e ordina all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
pagina 4 di 7 2) omologa l'accordo di cui al punto 2.2. e di seguito trascritto:
2.2) Rinunciano ad ogni forma di assegno divorzile, nonché a ogni altra richiesta economica presente e futura a titolo di mantenimento, ivi comprese quelle aventi ad oggetto il trattamento di reversibilità, la quota del TFR ai sensi dell'art. 12 bis della
Legge 898/70
3) prende atto delle condizioni di cui al punto 2.1, 2.3 2.4 e di seguito trascritte:
2.1) La Sig.ra si impegna ad assegnare, trasferire e cedere a favore del Sig. CP_1
che si impegna ad accettare, il diritto di piena proprietà della propria quota Pt_1 pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale posto in Schignano (PO), Via
Emilio Bertini n. 106, di cui gli stessi sono attualmente comproprietari, a fronte del pagamento da parte del Sig. della somma di Euro 90.000,00; Il Pt_1
trasferimento dei diritti immobiliari sopra indicati avverrà con atto notarile esecutivo degli accordi di divorzio entro il 31.05.2025; tutte le spese – notarili, di geometra 3, vani 10, superficie catastale: - totale mq. 179, - totale escluse aree scoperte mq. 166, rendita catastale euro 955,45, l'appartamento sopra descritto alla lettera a); - foglio 6, particella 128 sub. 5005, Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 31, sub lettera b); e quant'altro- nonché tutte le imposte, tasse e quant'altro relative al passaggio di proprietà a favore del Sig. Pt_1 saranno a carico di quest'ultimo. I ricorrenti dichiarano fin d'ora che le attribuzioni e il trasferimento che verranno attuati in esecuzione del presente atto e che costituiscono patto essenziale del loro divorzio, sono attratti nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L. n. 74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.5.99. In particolare si tratta dell'immobile posto in Loc.
Schignano (PO), Via Emilio Bertini n. 106 (già Via di Cantagallo n. 10) - di cui all'atto redatto in data 04.05.2017 a firma del Notaio, Dott. - qui di Persona_1 seguito descritto “appartamento per civile abitazione sviluppantesi su due piani fuori terra (piano rialzato e piano mansarda), con accesso dalla Via Bertini tramite delle scale pubbliche, composto al piano terra da cucina, soggiorno, pranzo, tre camere, un bagno, resede di terreno ad uso giardino circostante per tre lati l'immobile in oggetto ed al servizio e di pertinenza dello stesso;
- al piano mansarda, accessibile tramite una scala esterna ubicata su porzione del resede sopra descritto,
pagina 5 di 7 un locale mansarda, w.c., e due terrazze una delle quali parzialmente coperta da un loggiato con archi;
b) - locale ad uso garage con annesso vano ad uso centrale termica, posto al piano seminterrato;
c) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato;
d) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato;
e) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato;
f) - locale ad uso garage posto al piano seminterrato. Il tutto insieme e promiscuamente a confine con: via E. Bertini, proprietà o suoi aventi causa per due lati, salvo se altri.”Il bene trova la Pt_2
giusta rappresentazione al NCEU del Comune di Vaiano al:-foglio 6, particella 128 sub. 5006, Via Emilio Bertini snc, piano T-1, categoria A/2, classe perficie catastale totale mq. 34, rendita catastale euro 97,66 il garage sopra descritto alla lettera b;
- foglio 6, particella 128 sub. 5001, Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 18, superficie catastale totale mq. 21, rendita catastale euro 56,71, il garage sopra descritto alla lettera c); - foglio 6, particella 128 sub. 5002, Via Emilio
Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 20, superficie catastale totale mq.
23, rendita catastale euro 63,01, il garage sopra descritto alla lettera d);- foglio 6, particella 128 sub. 5003, Via Emilio Bertini snc, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq. 20, superficie catastale totale mq. 24, rendita catastale euro 63,01, il garage sopra descritto alla lettera e); - foglio 6, particella 128 sub. 5004, Via Emilio Bertini snc, piano euro 63,01, il garage sopra descritto alla lettera f), dati tutti derivanti da: " variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie".
Sull'immobile grava ancora il contratto di mutuo, come da atto sottoscritto in data
22.01.2018. Le parti convengono che resta unicamente impegnato al pagamento delle rate di mutuo residue, manlevando la Sig.ra da qualunque onore a ciò CP_1
connesso.
2.3) Le parti prendono atto che le condizioni sopra descritte restano così definitivamente fissate e si considerano esecutive dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2.4) Le spese ed i compensi professionali di assistenza vengono compensati tra le parti
4) dichiara le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025 su relazione della dott. Lucia
Schiaretti
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
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