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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 254/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254/2022 R.G., promossa da
, nata a [...] ( CZ ) il 25/11/1958, ivi residente a[...]
153 (c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Calabria (c.f. CodiceFiscale_1
), del foro di Paola ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, sito in Via Nazionale n. 234, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberta
Refolo, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Chiaia n. 142 C.F._3 presso lo studio del difensore ,come da procura in atti.
-Resistente-
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Giacinto Greco e Pugliano Maria Teresa, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Intimazione di pagamento n. 03020219000506827000 contenente Avviso di addebito n. 33020140000462168000 Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 30.05.2014 del valore di €
2.484,97; Avviso di addebito n. 33020140001453228000 Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 11.10.2014 pari ad € 410,74.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.3.2022, l'istante esponeva di aver ricevuto da parte dell'
[...]
in data 5.02.2022, la notifica dell' intimazione di pagamento Controparte_3
n. 03020219000506827000 contenente, tra gli altri, gli Avvisi di addebito n.
33020140000462168000 (relativo a Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 30.05.2014 del valore complessivo pari ad € 2.484,97) e n. 33020140001453228000 (relativo a Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 11.10.2014 del valore complessivo pari ad € 410,74).
Eccepiva, al riguardo, che tali atti oggetto di intimazione risultavano già impugnati presso il
Tribunale di AM ER e annullati con sentenza n. 234/21 depositata il 10.05.2021, nell'ambito della causa n. 531/2017 RG, vertente tra le medesime parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento e l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi, oltre alla condanna delle convenute alla spese per lite temeraria.
2. In data 6.10.2022, si costituiva l' che, seppur preso atto di quanto disposto nella sentenza CP_2
n. 234/21, eccepiva che “l'atto di intimazione opposto nel giudizio conclusosi con la sentenza 234/21, anche se inefficace come atto esecutivo, ha interrotto i termini prescrizionali al 4/3/2017 (data della notifica) e ha sanato ogni eventuale vizio di notifica degli AVA per raggiungimento dello scopo.
Siffatti termini sono stati altresì sospesi per il corso del giudizio (conclusosi nel 10/5/21) e comunque portati a un decennio a seguito della pronuncia che ha riconosciuto l'esistenza dei crediti contributivi 2013 (non essendo contestata la loro dovutezza).”
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 7.11.2022, si costitutiva in giudizio l' Controparte_4
che contestava la fondatezza del ricorso in quanto “il Tribunale di AM ER ha
[...] dichiarato inefficace l'intimazione di Pagamento n°030 2016 90044584 10 000 del 14.11.2016 notificata il 04.03.2017 con riferimento al solo avviso di addebito n°330 2014 00004621 68 000.
D'altro canto, l'avviso di addebito nr. 330201400001453228000 non era presupposto alla intimazione di pagamento anzidetta né quindi è stato oggetto di accertamento da parte del Tribunale di AM ER”.
4. Con le note del 18.7.2023, parte ricorrente depositava il provvedimento del Tribunale di AM di correzione dell'errore materiale della sentenza n.234/2021 che stabiliva appunto la correzione della predetta sentenza nella parte in cui si indicava tra gli avvisi di addebito annullati il numero 330 2015
00014532 28 000, anziché il n. 330 2014 00001453228000.
5. A seguito di alcuni rinvii, con note depositate in data 4.4.2025, in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025, l' chiedeva la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle CP_5 spese di lite, allegando a sostegno della richiesta copia dell'estratto di ruolo relativo alla ricorrente, dalla quale emerge che entrambi gli avvisi di addebito impugnati risultavano sgravati.
6. Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio degli atti impugnati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. per assenza dei presupposti del dolo o della colpa grave a carico dei convenuti.
8. Quanto alle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, le stesse devono essere liquidate in applicazione del principio di cd soccombenza virtuale, considerato che la sentenza N.234/2021 è stata depositata, tra le medesime parti, in data 10.5.2021 e, quindi, antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento contenente gli atti impugnati avvenuta il 5.2.2022 a cura di CP_5
Ne consegue che, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “ … la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti ... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale. …” (S.C. n°4278/1995), le spese di lite devono essere poste a carico dell' e vengono liquidate come Controparte_1 da dispositivo attesa la non complessità della causa e il valore esiguo della stessa. CP_
Spese compensate tra la parte ricorrente e l'
PQM
Il Tribunale di AM ER, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla intimazione di pagamento n.
03020219000506827000 limitatamente agli avvisi di addebito:
- n. 33020140000462168000
- n. 33020140001453228000 per avvenuto sgravio e annullamento degli stessi;
CP_ b) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' c) condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' nonchè di CP_5 CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi € 886,00 ciascuno, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
AM ER, 14.05.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/04/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 254/2022 R.G., promossa da
, nata a [...] ( CZ ) il 25/11/1958, ivi residente a[...]
153 (c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Luigi Calabria (c.f. CodiceFiscale_1
), del foro di Paola ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, sito in Via Nazionale n. 234, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, rappresentata e difesa dell'Avv. Roberta
Refolo, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Chiaia n. 142 C.F._3 presso lo studio del difensore ,come da procura in atti.
-Resistente-
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Giacinto Greco e Pugliano Maria Teresa, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Intimazione di pagamento n. 03020219000506827000 contenente Avviso di addebito n. 33020140000462168000 Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 30.05.2014 del valore di €
2.484,97; Avviso di addebito n. 33020140001453228000 Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 11.10.2014 pari ad € 410,74.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 7.3.2022, l'istante esponeva di aver ricevuto da parte dell'
[...]
in data 5.02.2022, la notifica dell' intimazione di pagamento Controparte_3
n. 03020219000506827000 contenente, tra gli altri, gli Avvisi di addebito n.
33020140000462168000 (relativo a Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 30.05.2014 del valore complessivo pari ad € 2.484,97) e n. 33020140001453228000 (relativo a Contributi I.V.S. anno 2013 notificato in data 11.10.2014 del valore complessivo pari ad € 410,74).
Eccepiva, al riguardo, che tali atti oggetto di intimazione risultavano già impugnati presso il
Tribunale di AM ER e annullati con sentenza n. 234/21 depositata il 10.05.2021, nell'ambito della causa n. 531/2017 RG, vertente tra le medesime parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento e l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi, oltre alla condanna delle convenute alla spese per lite temeraria.
2. In data 6.10.2022, si costituiva l' che, seppur preso atto di quanto disposto nella sentenza CP_2
n. 234/21, eccepiva che “l'atto di intimazione opposto nel giudizio conclusosi con la sentenza 234/21, anche se inefficace come atto esecutivo, ha interrotto i termini prescrizionali al 4/3/2017 (data della notifica) e ha sanato ogni eventuale vizio di notifica degli AVA per raggiungimento dello scopo.
Siffatti termini sono stati altresì sospesi per il corso del giudizio (conclusosi nel 10/5/21) e comunque portati a un decennio a seguito della pronuncia che ha riconosciuto l'esistenza dei crediti contributivi 2013 (non essendo contestata la loro dovutezza).”
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
3. Con comparsa depositata in data 7.11.2022, si costitutiva in giudizio l' Controparte_4
che contestava la fondatezza del ricorso in quanto “il Tribunale di AM ER ha
[...] dichiarato inefficace l'intimazione di Pagamento n°030 2016 90044584 10 000 del 14.11.2016 notificata il 04.03.2017 con riferimento al solo avviso di addebito n°330 2014 00004621 68 000.
D'altro canto, l'avviso di addebito nr. 330201400001453228000 non era presupposto alla intimazione di pagamento anzidetta né quindi è stato oggetto di accertamento da parte del Tribunale di AM ER”.
4. Con le note del 18.7.2023, parte ricorrente depositava il provvedimento del Tribunale di AM di correzione dell'errore materiale della sentenza n.234/2021 che stabiliva appunto la correzione della predetta sentenza nella parte in cui si indicava tra gli avvisi di addebito annullati il numero 330 2015
00014532 28 000, anziché il n. 330 2014 00001453228000.
5. A seguito di alcuni rinvii, con note depositate in data 4.4.2025, in sostituzione dell'udienza del
17.4.2025, l' chiedeva la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle CP_5 spese di lite, allegando a sostegno della richiesta copia dell'estratto di ruolo relativo alla ricorrente, dalla quale emerge che entrambi gli avvisi di addebito impugnati risultavano sgravati.
6. Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio degli atti impugnati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Deve essere, invece, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. per assenza dei presupposti del dolo o della colpa grave a carico dei convenuti.
8. Quanto alle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, le stesse devono essere liquidate in applicazione del principio di cd soccombenza virtuale, considerato che la sentenza N.234/2021 è stata depositata, tra le medesime parti, in data 10.5.2021 e, quindi, antecedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento contenente gli atti impugnati avvenuta il 5.2.2022 a cura di CP_5
Ne consegue che, aderendo all'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “ … la cessazione della materia del contendere postula il venir meno durante l'iter processuale di ogni posizione di contrasto tra i contendenti ... salvo l'eventuale sopravvivere della questione delle spese del giudizio da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale. …” (S.C. n°4278/1995), le spese di lite devono essere poste a carico dell' e vengono liquidate come Controparte_1 da dispositivo attesa la non complessità della causa e il valore esiguo della stessa. CP_
Spese compensate tra la parte ricorrente e l'
PQM
Il Tribunale di AM ER, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla intimazione di pagamento n.
03020219000506827000 limitatamente agli avvisi di addebito:
- n. 33020140000462168000
- n. 33020140001453228000 per avvenuto sgravio e annullamento degli stessi;
CP_ b) compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' c) condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' nonchè di CP_5 CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi € 886,00 ciascuno, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione a favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
AM ER, 14.05.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara